CASS
Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2024, n. 42842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42842 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SC IL GD (CUI 043DWB4) nato il [...] HO IN NI (CUI 0388RIM) nato il [...] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA AT, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42842 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 16/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Firenze, con 5 ottobre 2023, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto SC IE OG e OS NS IE responsabili dei reati di rapina impropria (così riqualificata in primo grado l'originaria contestazione di tentato furto aggravato), ricettazione, resistenza e lesioni. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di SC IE OG, eccependo la nullità della notifica del decreto di citazione in appello, o comunque la sua irregolarità, in quanto non vi era traccia dello svolgimento di ricerche di rito che avrebbero dovuto essere eseguite presso l'ufficio anagrafe del Comune di residenza del destinatario, così come non vi era traccia degli ulteriori accertamenti da dover compiere per come prescritti dal codice di rito: era quindi evidente la violazione dell'art 157 cod. proc. pen., non essendo stati curati gli adempimenti previsti per poter effettuare la notifica al difensore. 1.2 Il difensore lamenta la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. in quanto vi era stato un aggravamento dell'imputazione con totale assenza di contraddittorio: la Corte di appello non aveva inoltre motivato sull'eccezione sollevata dalla difesa, che aveva rilevato come la modifica dell'imputazione effettuata dal Tribunale comportava lo spostamento di competenza dalla composizione monocratica a quella collegiale;
erano state poste a sostegno della decisione alcune pronunce inconferenti con il caso in esame;
se l'imputato fosse stato chiamato sin dall'inizio a rispondere di un reato più grave quale è quello di rapina impropria avrebbe potuto scegliere una strategia diversa anziché optare per il rito abbreviato. L'errata presa di posizione del Tribunale- prosegue il difensore- influiva anche sulla competenza territoriale in quanto, se il tribunale avesse rimesso gli atti al pubblico ministero al fine di formulare la nuova contestazione che prevedeva un aggravamento del reato da tentato furto a tentata rapina impropria, il giudice competente a decidere sarebbe diventato quello di Pistoia poichè la tentata rapina era stata commessa nella provincia di Pistoia;
l'aggravamento aveva anche impedito al ricorrente di avvalersi delle norme previste dalla riforma Cartabia, che avevano depenalizzato il furto a querela di parte. 1.3 Il difensore, premesso che la Corte di appello aveva ritenuto errata la tesi della difesa secondo la quale si doveva escludere il reato di rapina in impropria in mancanza della sottrazione del bene, rileva che nulla la Corte aveva rilevato 2 r- sull'appello della difesa nella parte in cui eccepiva che non era configurabile il reato di rapina anche per mancanza di violenza sulle cose e che si trattava comunque di un reato tentato, tanto che anche il Pubblico Ministero aveva inquadrato la fattispecie in tentato furto aggravato;
vengono richiamate sentenze di questa Corte secondo cui la mancanza di sottrazione della cosa impedisce che la violenza successiva possa assurgere al rango di "atto idoneo diretto in modo non equivoco" alla commissione di una rapina impropria. 1.4 II difensore lamenta che i sequestri erano stati eseguiti in violazione di legge;
la Corte di appello aveva sostenuto giustamente che la difesa non aveva eccepito nei termini eventuali nullità ed inutilizzabilità dei sequestri, ma la scelta di tale strategia faceva parte dell'interesse dell'imputato di cristallizzare una determinata situazione procedendo con il rito abbreviato: se il Tribunale avesse proceduto alla restituzione degli atti al Pubblico ministero per la modifica del capo di imputazione, la difesa avrebbe potuto optare per altre soluzioni come quelle del giudizio ordinario e procedere quindi alle contestazioni dovute;
inoltre, la Corte di appello non aveva risposto all'eccezione difensiva che rilevava la mancanza di motivazione degli atti di sequestro. 2. Propone ricorso il difensore di OS NS IE. 2.1 Il difensore eccepisce la mancanza di motivazione della Corte di appello relativamente alla richiesta di riconoscere l'ipotesi della ricettazione di particolare tenuità, avuto riguardo all'esiguo valore dell'auto oggetto del reato. 2.2 Il difensore rileva la illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto la condotta di violenza contestata quale elemento costitutivo del reato di rapina: le lesioni refertate agli agenti facevano pacificamente riferimento al successivo rintraccio di OS diverse ore dopo la tentata rapina, e non ai momenti successivi ai fatti. 2.3 Il difensore lamenta che la Corte di appello aveva attribuito alla partecipazione attiva di OS ed alla sua reazione contro gli agenti un peso determinante per escludere il concorso anomalo;
anche in questo caso valevano le osservazioni mosse in ordine alla contraddittorietà della motivazione sulla postata della violenza che, se opportunamente valutata come non strumentale alla rapina, avrebbe portato a ritenere integrato il concorso ex art. 116 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di SC è fondato quanto al secondo motivo. 3 k A • 1.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha rilevato che SC era risultato irreperibile al domicilio dichiarato, per cui legittimamente era stata effettuata la notifica al difensore ai sensi dell'ad. 161 comma 4 cod. proc. pen.; sul punto è sufficiente richiamare Sez.Unite n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 - 01: "l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'ad. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'ad. 157 cod. proc. pen." 1.2 Fondato è, come si diceva, il secondo motivo di ricorso. Si ritiene opportuno ribadire i principi di cui alle due sentenze che seguono: Sez.2 n.1625 del 12/12/2012 Ud. (dep. 14/01/2013 ) Mereu Rv. 254452: EV ritenersi violare il principio del giusto processo, sotto il profilo del diritto alla difesa e del contraddittorio, la riqualificazione, all'esito del giudizio abbreviato incondizionato, dell'originaria imputazione di furto in quella di ricettazione se essa, in concreto, per l'imputato non sia stata prevedibile. (Nella specie la Corte ha escluso la valenza autoaccusatoria delle generiche dichiarazioni rese dall'imputato riportate nella comunicazione di notizia di reato redatta dalla Polizia Giudiziaria in relazione al reato di ricettazione rispetto a quello di furto originariamente contestato non essendo intervenuta alcuna forma di contraddittorio al riguardo)"; Sez. 2, n. 38821 del 25/06/2019, Utile, Rv. 277047: "Viola il principio del giusto processo, sotto il profilo del diritto alla difesa e al contraddittorio, ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU, la riqualificazione, all'esito del giudizio abbreviato incondizionato, dell'originaria imputazione di reato tentato in consumato se essa non sia stata, in concreto, prevedibile per l'imputato". Le due sentenze partono dal principio secondo il quale in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente soltanto 4 tiV\ quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass., sez. un., 19/06/1996, n.16, Di Francesco). Tale principio deve però essere armonizzato con le norme previste nel caso in cui il giudizio si svolga con rito abbreviato, nel quale, come noto, il giudizio si svolge allo stato degli atti, e non sono consentite nuove contestazioni, tanto che l'art. 441-bis cod. proc. pen. prevede che "Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie" (le norme richiamate riguardano la richiesta di rito abbreviato condizionato e il caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti); è da escludere, pertanto, che vi possa essere una riqualificazione "a sorpresa" una volta ammesso il rito abbreviato, posto che l'imputato dovrebbe accettare un rito diverso da quello ordinario per una imputazione che non era quella originaria che, se fosse stata ritualmente contestata, avrebbe potuto portarlo a scelte processuali diverse. Appare ora opportuno riportare il capo di imputazione n.2) nella sua interezza: "Del delitto p.e.p.dagli artt. 110, 56, 624, 625 nn.2) e 5), 61 n. 5, c.p. perché, in concorso come sopra, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di un apparecchio ATM di proprietà dell'istituto Banca della Montagna Pistoiese e del denaro contenuto nello stesso. Atti consistiti nel posizionarsi davanti al bancomat armati di un'ascia, un martello e di un piede di porco, con bombole di acetilene e raccordi per saturarlo di gas e farlo esplodere, nonché nel predisporre un'imbracatura attaccata ad un gancio per autotrazione installato sull'auto Ford Focus targata... destinata a trascinare via l'apparecchio una volta smurato. Evento non verificatosi per l'intervento di personale della questura di Lucca che interveniva per interrompere l'azione criminosa. Agendo SC, OS e (omissis) nei preparativi dell'esplosione e AR da palo"; come si nota, in nessun punto del capo di imputazione si fa riferimento agli elementi della minaccia o della violenza alla persona, necessari per poter configurare il reato di rapina (in questo caso, tentata); elementi che sono contenuti soltanto nei capi di imputazione da 3) a 6), per i quali è intervenuta condanna. Pertanto, in relazione al capo 2) l'imputato aveva scelto di difendersi optando per il rito abbreviato in relazione ad una contestazione di tentato furto, ed era assolutamente imprevedibile che il reato potesse essere qualificato come tentata rapina, stante l'assenza di uno degli elementi costitutivi del suddetto delitto;
sussiste pertanto una palese violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., che impone 5 l'annullamento della sentenza senza rinvio, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di OS deve trovare accoglimento soltanto per la contestazione del reato di rapina, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. 2.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si deve rilevare come la richiesta di applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 648 comma 2 (ora 4) cod. pen. era stata formulata in maniera estremamente generica, per cui nessun onere motivazione aveva sul punto la Corte di appello, che ha comunque fatto riferimento alla gravità del fatto (pag.16) per negare la medesima attenuante chiesta in relazione alla ricettazione di cui al capo di imputazione n. 9), che aveva ad oggetto sempre strumenti finalizzati alla commissione del tentato furto (poi riqualificato). 2.2 Ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., l'annullamento della sentenza deve essere disposto anche nei confronti del ricorrente OS, posto che l'impugnazione di SC non si basava su motivi personali, ma aveva per oggetto la mancanza di correlazione tra l'imputazione e la sentenza;
stante l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, i rimanenti motivi devono ovviamente ritenersi assorbiti. Poiché però la tentata rapina era stata considerata come reato più grave sul quale calcolare la pena base, e non essendovi motivi di ricorso relativamente ai rimanenti reati (per i quali non vi era contestazione sulla sussistenza degli stessi, e deve essere dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità), la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la quantificazione della pena in relazione agli stessi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado nei confronti di SC IE OG limitatamente al reato di cui al capo 2) e per l'effetto estensivo nei confronti di OS TI IE e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca per quanto di competenza. Annulla la sentenza impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorio in ordine ai restanti reati con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto. 6 Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e definitiva la declaratoria di responsabilità con riguardo ai reati di cui ai capi 1), 3), 4) 5) 6) 8) e 9) così come rispettivamente ascritti ai ricorrenti. Così deciso il 16/10/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA AT, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42842 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 16/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Firenze, con 5 ottobre 2023, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto SC IE OG e OS NS IE responsabili dei reati di rapina impropria (così riqualificata in primo grado l'originaria contestazione di tentato furto aggravato), ricettazione, resistenza e lesioni. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di SC IE OG, eccependo la nullità della notifica del decreto di citazione in appello, o comunque la sua irregolarità, in quanto non vi era traccia dello svolgimento di ricerche di rito che avrebbero dovuto essere eseguite presso l'ufficio anagrafe del Comune di residenza del destinatario, così come non vi era traccia degli ulteriori accertamenti da dover compiere per come prescritti dal codice di rito: era quindi evidente la violazione dell'art 157 cod. proc. pen., non essendo stati curati gli adempimenti previsti per poter effettuare la notifica al difensore. 1.2 Il difensore lamenta la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. in quanto vi era stato un aggravamento dell'imputazione con totale assenza di contraddittorio: la Corte di appello non aveva inoltre motivato sull'eccezione sollevata dalla difesa, che aveva rilevato come la modifica dell'imputazione effettuata dal Tribunale comportava lo spostamento di competenza dalla composizione monocratica a quella collegiale;
erano state poste a sostegno della decisione alcune pronunce inconferenti con il caso in esame;
se l'imputato fosse stato chiamato sin dall'inizio a rispondere di un reato più grave quale è quello di rapina impropria avrebbe potuto scegliere una strategia diversa anziché optare per il rito abbreviato. L'errata presa di posizione del Tribunale- prosegue il difensore- influiva anche sulla competenza territoriale in quanto, se il tribunale avesse rimesso gli atti al pubblico ministero al fine di formulare la nuova contestazione che prevedeva un aggravamento del reato da tentato furto a tentata rapina impropria, il giudice competente a decidere sarebbe diventato quello di Pistoia poichè la tentata rapina era stata commessa nella provincia di Pistoia;
l'aggravamento aveva anche impedito al ricorrente di avvalersi delle norme previste dalla riforma Cartabia, che avevano depenalizzato il furto a querela di parte. 1.3 Il difensore, premesso che la Corte di appello aveva ritenuto errata la tesi della difesa secondo la quale si doveva escludere il reato di rapina in impropria in mancanza della sottrazione del bene, rileva che nulla la Corte aveva rilevato 2 r- sull'appello della difesa nella parte in cui eccepiva che non era configurabile il reato di rapina anche per mancanza di violenza sulle cose e che si trattava comunque di un reato tentato, tanto che anche il Pubblico Ministero aveva inquadrato la fattispecie in tentato furto aggravato;
vengono richiamate sentenze di questa Corte secondo cui la mancanza di sottrazione della cosa impedisce che la violenza successiva possa assurgere al rango di "atto idoneo diretto in modo non equivoco" alla commissione di una rapina impropria. 1.4 II difensore lamenta che i sequestri erano stati eseguiti in violazione di legge;
la Corte di appello aveva sostenuto giustamente che la difesa non aveva eccepito nei termini eventuali nullità ed inutilizzabilità dei sequestri, ma la scelta di tale strategia faceva parte dell'interesse dell'imputato di cristallizzare una determinata situazione procedendo con il rito abbreviato: se il Tribunale avesse proceduto alla restituzione degli atti al Pubblico ministero per la modifica del capo di imputazione, la difesa avrebbe potuto optare per altre soluzioni come quelle del giudizio ordinario e procedere quindi alle contestazioni dovute;
inoltre, la Corte di appello non aveva risposto all'eccezione difensiva che rilevava la mancanza di motivazione degli atti di sequestro. 2. Propone ricorso il difensore di OS NS IE. 2.1 Il difensore eccepisce la mancanza di motivazione della Corte di appello relativamente alla richiesta di riconoscere l'ipotesi della ricettazione di particolare tenuità, avuto riguardo all'esiguo valore dell'auto oggetto del reato. 2.2 Il difensore rileva la illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto la condotta di violenza contestata quale elemento costitutivo del reato di rapina: le lesioni refertate agli agenti facevano pacificamente riferimento al successivo rintraccio di OS diverse ore dopo la tentata rapina, e non ai momenti successivi ai fatti. 2.3 Il difensore lamenta che la Corte di appello aveva attribuito alla partecipazione attiva di OS ed alla sua reazione contro gli agenti un peso determinante per escludere il concorso anomalo;
anche in questo caso valevano le osservazioni mosse in ordine alla contraddittorietà della motivazione sulla postata della violenza che, se opportunamente valutata come non strumentale alla rapina, avrebbe portato a ritenere integrato il concorso ex art. 116 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di SC è fondato quanto al secondo motivo. 3 k A • 1.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha rilevato che SC era risultato irreperibile al domicilio dichiarato, per cui legittimamente era stata effettuata la notifica al difensore ai sensi dell'ad. 161 comma 4 cod. proc. pen.; sul punto è sufficiente richiamare Sez.Unite n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 - 01: "l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'ad. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'ad. 157 cod. proc. pen." 1.2 Fondato è, come si diceva, il secondo motivo di ricorso. Si ritiene opportuno ribadire i principi di cui alle due sentenze che seguono: Sez.2 n.1625 del 12/12/2012 Ud. (dep. 14/01/2013 ) Mereu Rv. 254452: EV ritenersi violare il principio del giusto processo, sotto il profilo del diritto alla difesa e del contraddittorio, la riqualificazione, all'esito del giudizio abbreviato incondizionato, dell'originaria imputazione di furto in quella di ricettazione se essa, in concreto, per l'imputato non sia stata prevedibile. (Nella specie la Corte ha escluso la valenza autoaccusatoria delle generiche dichiarazioni rese dall'imputato riportate nella comunicazione di notizia di reato redatta dalla Polizia Giudiziaria in relazione al reato di ricettazione rispetto a quello di furto originariamente contestato non essendo intervenuta alcuna forma di contraddittorio al riguardo)"; Sez. 2, n. 38821 del 25/06/2019, Utile, Rv. 277047: "Viola il principio del giusto processo, sotto il profilo del diritto alla difesa e al contraddittorio, ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU, la riqualificazione, all'esito del giudizio abbreviato incondizionato, dell'originaria imputazione di reato tentato in consumato se essa non sia stata, in concreto, prevedibile per l'imputato". Le due sentenze partono dal principio secondo il quale in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente soltanto 4 tiV\ quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass., sez. un., 19/06/1996, n.16, Di Francesco). Tale principio deve però essere armonizzato con le norme previste nel caso in cui il giudizio si svolga con rito abbreviato, nel quale, come noto, il giudizio si svolge allo stato degli atti, e non sono consentite nuove contestazioni, tanto che l'art. 441-bis cod. proc. pen. prevede che "Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie" (le norme richiamate riguardano la richiesta di rito abbreviato condizionato e il caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti); è da escludere, pertanto, che vi possa essere una riqualificazione "a sorpresa" una volta ammesso il rito abbreviato, posto che l'imputato dovrebbe accettare un rito diverso da quello ordinario per una imputazione che non era quella originaria che, se fosse stata ritualmente contestata, avrebbe potuto portarlo a scelte processuali diverse. Appare ora opportuno riportare il capo di imputazione n.2) nella sua interezza: "Del delitto p.e.p.dagli artt. 110, 56, 624, 625 nn.2) e 5), 61 n. 5, c.p. perché, in concorso come sopra, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di un apparecchio ATM di proprietà dell'istituto Banca della Montagna Pistoiese e del denaro contenuto nello stesso. Atti consistiti nel posizionarsi davanti al bancomat armati di un'ascia, un martello e di un piede di porco, con bombole di acetilene e raccordi per saturarlo di gas e farlo esplodere, nonché nel predisporre un'imbracatura attaccata ad un gancio per autotrazione installato sull'auto Ford Focus targata... destinata a trascinare via l'apparecchio una volta smurato. Evento non verificatosi per l'intervento di personale della questura di Lucca che interveniva per interrompere l'azione criminosa. Agendo SC, OS e (omissis) nei preparativi dell'esplosione e AR da palo"; come si nota, in nessun punto del capo di imputazione si fa riferimento agli elementi della minaccia o della violenza alla persona, necessari per poter configurare il reato di rapina (in questo caso, tentata); elementi che sono contenuti soltanto nei capi di imputazione da 3) a 6), per i quali è intervenuta condanna. Pertanto, in relazione al capo 2) l'imputato aveva scelto di difendersi optando per il rito abbreviato in relazione ad una contestazione di tentato furto, ed era assolutamente imprevedibile che il reato potesse essere qualificato come tentata rapina, stante l'assenza di uno degli elementi costitutivi del suddetto delitto;
sussiste pertanto una palese violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., che impone 5 l'annullamento della sentenza senza rinvio, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di OS deve trovare accoglimento soltanto per la contestazione del reato di rapina, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. 2.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si deve rilevare come la richiesta di applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 648 comma 2 (ora 4) cod. pen. era stata formulata in maniera estremamente generica, per cui nessun onere motivazione aveva sul punto la Corte di appello, che ha comunque fatto riferimento alla gravità del fatto (pag.16) per negare la medesima attenuante chiesta in relazione alla ricettazione di cui al capo di imputazione n. 9), che aveva ad oggetto sempre strumenti finalizzati alla commissione del tentato furto (poi riqualificato). 2.2 Ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., l'annullamento della sentenza deve essere disposto anche nei confronti del ricorrente OS, posto che l'impugnazione di SC non si basava su motivi personali, ma aveva per oggetto la mancanza di correlazione tra l'imputazione e la sentenza;
stante l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, i rimanenti motivi devono ovviamente ritenersi assorbiti. Poiché però la tentata rapina era stata considerata come reato più grave sul quale calcolare la pena base, e non essendovi motivi di ricorso relativamente ai rimanenti reati (per i quali non vi era contestazione sulla sussistenza degli stessi, e deve essere dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità), la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la quantificazione della pena in relazione agli stessi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado nei confronti di SC IE OG limitatamente al reato di cui al capo 2) e per l'effetto estensivo nei confronti di OS TI IE e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca per quanto di competenza. Annulla la sentenza impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorio in ordine ai restanti reati con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto. 6 Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e definitiva la declaratoria di responsabilità con riguardo ai reati di cui ai capi 1), 3), 4) 5) 6) 8) e 9) così come rispettivamente ascritti ai ricorrenti. Così deciso il 16/10/2024