TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2025, n. 12609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12609 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 32169/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 4 dicembre
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 6 dicembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 32169/2025 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
n. q. di amministratrice di sostegno di Parte_1 Controparte_1
– Avv. J. Arcangeli
ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p. t.
resistente contumace
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la nominata in epigrafe ha premesso che, nonostante il proprio amministrato sia titolare di indennità di accompagnamento, quando è divenuto maggiorenne l' non le ha erogato la CP_3 pensione di inabilità nonostante il disposto dell'art. 25, comma 6, del D.L.
90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014; ha adito dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
L' non si è costituito nonostante la regolarità della notifica, e va pertanto CP_3 dichiarato contumace.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, questo giudice ha deciso la causa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può fare a meno di rilevare come l'assunto attoreo sia fondato.
Infatti, in base alla normativa sopra menzionata, “Ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968,
n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”.
Il soggetto amministrato dalla ricorrente rientra perfettamente nella fattispecie sopra delineata, ricorrendo tutti i requisiti sanitari, reddituali e amministrativi per il riconoscimento della pensione di inabilità (all.ti 3, 4, 7 e 8 al ricorso).
Il ricorso può dunque essere accolto con decorrenza dal mese e dall'anno nel quale l'amministrato è divenuto maggiorenne.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente dei ratei maturati e CP_3 maturandi della pensione di inabilità a far data da aprile 2025, oltre accessori di legge;
condanna l' al rimborso delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, CP_3 che liquida in complessivi euro 1.900,00 oltre rimborso forfettario nella misura del
15 %, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 6 dicembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 4 dicembre
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 6 dicembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 32169/2025 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
n. q. di amministratrice di sostegno di Parte_1 Controparte_1
– Avv. J. Arcangeli
ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p. t.
resistente contumace
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la nominata in epigrafe ha premesso che, nonostante il proprio amministrato sia titolare di indennità di accompagnamento, quando è divenuto maggiorenne l' non le ha erogato la CP_3 pensione di inabilità nonostante il disposto dell'art. 25, comma 6, del D.L.
90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014; ha adito dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
L' non si è costituito nonostante la regolarità della notifica, e va pertanto CP_3 dichiarato contumace.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, questo giudice ha deciso la causa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può fare a meno di rilevare come l'assunto attoreo sia fondato.
Infatti, in base alla normativa sopra menzionata, “Ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968,
n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”.
Il soggetto amministrato dalla ricorrente rientra perfettamente nella fattispecie sopra delineata, ricorrendo tutti i requisiti sanitari, reddituali e amministrativi per il riconoscimento della pensione di inabilità (all.ti 3, 4, 7 e 8 al ricorso).
Il ricorso può dunque essere accolto con decorrenza dal mese e dall'anno nel quale l'amministrato è divenuto maggiorenne.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente dei ratei maturati e CP_3 maturandi della pensione di inabilità a far data da aprile 2025, oltre accessori di legge;
condanna l' al rimborso delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, CP_3 che liquida in complessivi euro 1.900,00 oltre rimborso forfettario nella misura del
15 %, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 6 dicembre 2025
IL GIUDICE