CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 346/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARVASI TOMMASO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14024/2024 depositato il 31/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma - Via Labicana N. 123 00184 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U9120240003603433 REC.CREDITO.IMP 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'invito di pagamento in epigrafe per l'insufficiente versamento del contributo unificato per la controversia instaurata con ricorso iscritto al R.G. N.8788/2024 della
Commissione Tributaria Provinciale di Roma per l'importo di €.150,00 oltre spese di notifica per €.8,75, chiedendone l'annullamento, in quanto aveva regolarmente versato il CUT dovuto in relazione al suddetto procedimento, avendo l'impugnazione per oggetto un solo atto, l'intimazione di pagamento e non anche le cartelle sottese.
L'Ufficio di Segreteria della C.G.T., costituendosi in giudizio, ha rilevato l'infondatezza delle censure concernenti la metodologia di calcolo del CUT utilizzata dall'Ufficio nella fattispecie del ricorso cumulativo, come nel caso in esame, alla luce della chiara previsione normativa, che ricollega il calcolo del CUT ad ogni atto impugnato, suscettibile di autonoma decisione. Nella specie, poi, che si trattasse di contestazione sia dell'intimazione che delle cartelle sottese, si desumeva dal tenore stesso del ricorso, nel quale parte ricorrente ripetutamente censura e chiede la revoca sia dell'atto che delle cartelle indicate.
L'Amministrazione ha citato poi a sostegno della propria tesi, copiosa giurisprudenza favorevole alla posizione dell'Ufficio, di merito e di legittimità.
La ricorrente depositava successivamente memorie ribadendo la fondatezza del suo assunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte, in funzione di giudice monocratico, di non discostarsi dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di primo e secondo grado, suffragata anche dalla giurisprudenza di legittimità (vedi di recente ordinanze Cassazione n.16284/2021, n.31918/22, n.20557/22 e numerose altre citate dall'Ufficio) che si condivide ed alla quale si rimanda per una più diffusa motivazione nel senso che, ricollegando l'art.12 comma 5 DLGS n.546/1992 il valore della lite al singolo atto impugnato, nel caso di un unico ricorso avverso più atti, il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti.
Nella fattispecie in esame non vi sono dubbi, alla stregua di una semplice lettura dell'originario ricorso, che la ricorrente abbia contestato sia l'intimazione di pagamento che le cartelle sottese, per concludere per l'annullamento dell'intimazione, che comportava l'annullamento delle cartelle, per cui il contributo unificato doveva essere calcolato, come correttamente ha fatto l'Ufficio di segreteria, in relazione a ciascuno degli atti impugnati.
Come è noto il giudizio tributario si configura come giudizio di impugnazione e annullamento dell'atto, riguardando la legittimità formale e sostanziale del provvedimento oggetto dell'impugnazione per cui, quando, come nel caso in esame, si impugni sia l'intimazione di pagamento che le cartelle presupposte, adducendo la non debenza delle somme, il CUT è dovuto sia sul valore dell'intimazione che su quello delle cartelle.
In base alle considerazioni esposte, pertanto, il ricorso è infondato e deve essere respinto con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio in favore dell'Ufficio di Segreteria liquidate in
€.400,00.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in
€.400,00 in favore dell'Ufficio resistente.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARVASI TOMMASO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14024/2024 depositato il 31/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma - Via Labicana N. 123 00184 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U9120240003603433 REC.CREDITO.IMP 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'invito di pagamento in epigrafe per l'insufficiente versamento del contributo unificato per la controversia instaurata con ricorso iscritto al R.G. N.8788/2024 della
Commissione Tributaria Provinciale di Roma per l'importo di €.150,00 oltre spese di notifica per €.8,75, chiedendone l'annullamento, in quanto aveva regolarmente versato il CUT dovuto in relazione al suddetto procedimento, avendo l'impugnazione per oggetto un solo atto, l'intimazione di pagamento e non anche le cartelle sottese.
L'Ufficio di Segreteria della C.G.T., costituendosi in giudizio, ha rilevato l'infondatezza delle censure concernenti la metodologia di calcolo del CUT utilizzata dall'Ufficio nella fattispecie del ricorso cumulativo, come nel caso in esame, alla luce della chiara previsione normativa, che ricollega il calcolo del CUT ad ogni atto impugnato, suscettibile di autonoma decisione. Nella specie, poi, che si trattasse di contestazione sia dell'intimazione che delle cartelle sottese, si desumeva dal tenore stesso del ricorso, nel quale parte ricorrente ripetutamente censura e chiede la revoca sia dell'atto che delle cartelle indicate.
L'Amministrazione ha citato poi a sostegno della propria tesi, copiosa giurisprudenza favorevole alla posizione dell'Ufficio, di merito e di legittimità.
La ricorrente depositava successivamente memorie ribadendo la fondatezza del suo assunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte, in funzione di giudice monocratico, di non discostarsi dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di primo e secondo grado, suffragata anche dalla giurisprudenza di legittimità (vedi di recente ordinanze Cassazione n.16284/2021, n.31918/22, n.20557/22 e numerose altre citate dall'Ufficio) che si condivide ed alla quale si rimanda per una più diffusa motivazione nel senso che, ricollegando l'art.12 comma 5 DLGS n.546/1992 il valore della lite al singolo atto impugnato, nel caso di un unico ricorso avverso più atti, il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti.
Nella fattispecie in esame non vi sono dubbi, alla stregua di una semplice lettura dell'originario ricorso, che la ricorrente abbia contestato sia l'intimazione di pagamento che le cartelle sottese, per concludere per l'annullamento dell'intimazione, che comportava l'annullamento delle cartelle, per cui il contributo unificato doveva essere calcolato, come correttamente ha fatto l'Ufficio di segreteria, in relazione a ciascuno degli atti impugnati.
Come è noto il giudizio tributario si configura come giudizio di impugnazione e annullamento dell'atto, riguardando la legittimità formale e sostanziale del provvedimento oggetto dell'impugnazione per cui, quando, come nel caso in esame, si impugni sia l'intimazione di pagamento che le cartelle presupposte, adducendo la non debenza delle somme, il CUT è dovuto sia sul valore dell'intimazione che su quello delle cartelle.
In base alle considerazioni esposte, pertanto, il ricorso è infondato e deve essere respinto con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio in favore dell'Ufficio di Segreteria liquidate in
€.400,00.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in
€.400,00 in favore dell'Ufficio resistente.