Articolo 8 della Legge 30 gennaio 1991, n. 37
Articolo 7Articolo 9
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24 febbraio 1991
Art. 8. Il consiglio direttivo 1. Il consiglio direttivo sovraintende alle attivita' del LENS, secondo quanto fissato nello statuto. In particolare, designa nel suo seno un direttore che lo presiede e un direttore associato, approva i programmi scientifici e il regolamento interno, delibera in materia di bilanci e di contratti ed esprime al comitato europeo il proprio parere sulle modifiche statutarie.
2. Il consiglio direttivo e' composto:
a) dal direttore;
b) dal direttore associato;
c) da due rappresentanti dell'Universita' di Firenze nominati dal rettore su proposta della facolta' di scienze;
d) da due rappresentanti di altre universita' italiane membri del LENS nominati dal rettore su proposta del consorzio universitario di fisica della materia;
e) da quattro rappresentanti di universita' o enti di ricerca non italiani membri del LENS che contribuiscono alle spese di funzionamento del LENS nominati dal comitato europeo;
f) da un rappresentante eletto nel suo seno dal personale scientifico di cui al comma 1 dell'articolo 4.
3. Funge da segretario del consiglio direttivo il segretario amministrativo del LENS.
4. La durata in carica dei membri e le competenze del consiglio direttivo sono fissati nello statuto; le norme e le modalita' organizzative sul suo funzionamento sono determinate nel regolamento di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1991