Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Umbria, sentenza 02/04/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Umbria |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA
composta dai magistrati:
Dott. PP DE ROSA Presidente Dott. PP VICANOLO Componente relatore Dott.sa Iole GENUA Componente pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al nr. 13749 del registro di Segreteria, nei confronti della Cassa di Risparmio di [Omissis] S.p.a. (P.I. [OMISSIS]),
con sede legale a [Omissis], in piazza [omissis] [Omissis] [omissis], in qualità di Agente contabile del Comune di [Omissis] [omissis] [Omissis] ([OMISSIS]) per l’esercizio finanziario 2015.
Visti gli atti ed i documenti di causa.
Visti gli articoli 29 e 30 del Regio Decreto n. 1038/1933.
Vista la relazione sul conto giudiziale n. 23479 depositata il 29/07/2025.
Udito alla pubblica udienza del 18/02/2026, con l’assistenza del Segretario Dott.sa Chiara Lucia Chirienti, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. Francesco Magno, preliminarmente data per letta la relazione del Giudice relatore, da parte del Presidente, sul previo accordo del P.M. stesso; non comparsi l’Agente contabile e il Comune.
Ritenuto in Sentenza n. 11/2026
FATTO
I. - Con la relazione n. 25 del 29 luglio 2025 il Giudice relatore ha chiesto al Presidente della Sezione giurisdizionale di fissare l’udienza di discussione ai fini del giudizio sul conto reso dalla Cassa di risparmio di [Omissis] S.p.a. (d’ora in poi, [OMISSIS]), in qualità di Tesoriere del Comune di [Omissis] [omissis] [Omissis] ([OMISSIS]) per l’esercizio 2015, in quanto dal relativo esame erano emerse criticità.
Dagli atti depositati e da quelli acquisiti nell’ambito istruttorio, si era riscontrato che il conto non chiudeva in equilibrio, in quanto sbilanciato in favore del Tesoriere, per avere questi omesso il versamento di euro 2.000,00 a cui era obbligato in base alla convenzione di affidamento del Servizio di Tesoreria stipulata con il Comune, a titolo di contributo annuale da versare in favore del medesimo, a sostegno delle attività istituzionali dell’Ente locale.
Al riguardo, nella convenzione per il conferimento in appalto del Servizio di Tesoreria - sottoscritta dalle parti il 21/01/2008, rinnovata consensualmente e prorogata dal Consiglio comunale con delibera n.
41/2010 anche per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 -
era previsto all’art. 13 l’impegno della Banca ad erogare “contributi e sponsorizzazioni per attività istituzionali del Comune: euro 2.000,00 annui”.
Dall’esame del conto giudiziale del Tesoriere relativo all’esercizio 2015, depositato dal Comune il 5/2/2020, emergeva che detta somma non era stata appostata né versata.
II. – Ciò risultava comprovato dalle note inviate dal Comune al Magistrato relatore (con protocolli n. 674 del 25/2/2020, n. 2176 del 13/07/2020, n. 2931 del 07/09/2024 e n. 1474 dell’11/11/2024), attestanti che
[OMISSIS] aveva modificato unilateralmente le condizioni contrattuali del Servizio di Tesoreria a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24/03/2012, n. 27, prevedente il versamento di tutte le entrate comunali nelle contabilità speciali aperte presso le Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d’Italia. Il che implicava effetti indiretti di svuotamento dei conti entrate proprie gestiti fino a quel momento dai Tesorieri comunali convenzionati.
Per questo motivo [OMISSIS], con la lettera del 28/03/2012, aveva comunicato all’Ente concedente che era necessario rinegoziare il contratto in vigore, ai sensi dell’art. 35, ultimo comma, del D.L. n. 1/2012, ed aveva proposto a tal fine di azzerare il contributo annuale di 2.000,00 euro e di aumentare le commissioni sui bonifici inviati ad altri istituti di credito per mandati di pagamento da evadere. In chiusura, aveva precisato che, in difetto di differenti determinazioni del Comune, avrebbe provveduto ad applicare le nuove condizioni a far data dallo 01/05/2012 sino alla scadenza naturale del contratto, ferma restando la possibilità per il committente di esercitare il diritto di recesso.
L’Amministrazione non dava nessuna risposta di adesione alla proposta di rinegoziazione, limitandosi a prenderne atto e ad eliminare tale voce di entrata dal bilancio di previsione. Di fatto, il capitolo di entrata “contributo per manifestazioni culturali” non aveva più registrato nessun movimento.
III. - Nel merito, il Magistrato relatore osservava che l’art. 35, comma 13, del D.L. n. 1/2012 non attribuiva nessuna potestà a [OMISSIS] di mutare unilateralmente le condizioni previste dalla convenzione in vigore, ma solo prevedeva che le parti potevano rinegoziare l’accordo e che, in caso di insuccesso delle trattative, l’Ente locale aveva diritto di recesso. Non essendosi verificati né la rinegoziazione tra le parti, né il recesso del Comune, restava valido l’impegno del Tesoriere a versare il contributo annuale previsto dalla convenzione.
Analoga vicenda riguardante lo stesso Tesoriere, si allegava nella relazione, era stata già sottoposta al vaglio della Sezione giurisdizionale con riferimento al mancato versamento di due contributi annuali a favore di altro Comune. Il giudizio di conto si era concluso in primo grado con la sentenza di condanna di [OMISSIS] (Sez. Umbria, n. 83/2015),
confermata in appello (Sez. III, n. 151/2017).
Da ultimo, il Magistrato relatore ha precisato che il giudizio non risultava estinto, in quanto il conto all’esame veniva depositato il 5 febbraio 2020 e la relazione del Giudice designato veniva presentata il 29 luglio 2025. Considerata la sospensione dei termini preprocessuali recata dall’art. 85, comma 4, del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 (n. 176 giorni, dall’8 marzo al 31 agosto 2020), i cinque anni in proposito previsti dall’art. 150 C.G.C. non erano spirati (in termini, Corte conti, Sez. II, n. 57/2024; Sez. Umbria, n. 19/2025).
IV. – L’udienza di discussione della causa veniva fissata in data 21/01/2026 e, quindi, rinviata al 18/02/2026. I relativi decreti presidenziali venivano ritualmente notificati al Comune e al Tesoriere.
Nessuno dei predetti destinatari presentava memorie o documenti.
V. - All’udienza del 18/02/2026, il Pubblico Ministero si riportava ai contenuti della relazione introduttiva del giudizio, sottolineava la gravità della condotta unilateralmente assunta dalla Banca in violazione degli obblighi contrattuali e concludeva domandando il non discarico del conto e la condanna del tesoriere alla restituzione delle somme a suo tempo non versate al Comune, maggiorate come per legge.
La causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. - Preliminarmente il Collegio, ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 93 C.G.C. dichiara la contumacia del convenuto [OMISSIS], che non si è costituito in giudizio pur avendo ricevuto regolare notifica sia della relazione d’irregolarità n. 25/2025, sia del decreto di fissazione udienza del 31/07/2025, come risulta dalla nota del Comune di [Omissis] [omissis]
[Omissis] depositata il 02/10/2025 con annessa relata di notifica della Polizia municipale alla Banca datata 09/09/2025.
2. - Nel merito, la proposta del Magistrato relatore e le conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate in udienza, meritano accoglimento, per i motivi di seguito indicati.
i.- La fattispecie di causa riguarda il conto giudiziale relativo all’esercizio 2015 presentato da [OMISSIS] al Comune il 26/01/2016. Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto della gestione finanziaria per il 2015 con la delibera n. 10 del 16/05/2016, di approvazione altresì dei conti giudiziali dei propri Agenti contabili.
L’Amministrazione ha quindi depositato i predetti conti presso la Sezione giurisdizionale con nota n. 454 del 05/02/2020, rappresentando che il ritardo occorso (rispetto al termine di 60 giorni dall’approvazione del rendiconto di gestione, ex art. 226 del TUEL) era stato causato dalla impossibilità di accedere al Sistema di trasmissione telematica dedicato ai conti giudiziali.
Ciò posto, il Collegio rileva che le norme di procedura applicabili al presente giudizio sono quelle previgenti al Codice di Giustizia contabile approvato con il D.lgs. 26/08/2016, n. 174, che all’art. 2, comma 3, delle
“norme transitorie ed abrogazioni” dell’allegato 3, ha previsto espressamente che: “Le disposizioni di cui alla Parte III del codice si applicano ai conti giudiziali da presentarsi presso l’amministrazione di competenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, qualunque sia l’esercizio di riferimento”.
Nel caso specifico, trattandosi di un conto giudiziale che si sarebbe dovuto presentare all’Amministrazione prima della entrata in vigore del nuovo C.G.C. (entrato in vigore il 07/10/2016), il giudizio è disciplinato dal quadro normativo preesistente, costituito dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità generale dello Stato approvati con R.D.
n. 2440/1923 e R.D. n. 827/1924, nonché dal Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti approvato con R.D. n. 1038/1933 e dal Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. n. 1214/1934
(in termini, per fattispecie esattamente sovrapponibili, cfr.: Corte conti, Sez.Umbria n .83/2015 e n. 25/2016; Sez. III, n. 151/2017 e n. 168/2018).
ii. - Oggetto del giudizio è il conto del Tesoriere, inteso non come mero
“atto”, ma come strumento che consente di accedere al “rapporto gestorio” al fine di accertare la posizione debitoria dell’Agente contabile medesimo nei confronti dell’Ente locale, sulla base della documentazione probatoria strettamente inerente alla sua attività (rif.
Corte conti, Sez. II, n. 171/2020). Costituisce, infatti, principio generale dell’Ordinamento quello secondo cui il pubblico denaro, proveniente dalla generalità dei cittadini e destinato al soddisfacimento dei bisogni pubblici, deve essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale. Come affermato dalla Corte costituzionale
(sentenza n. 292/2001) “il giudizio di conto si configura essenzialmente come una procedura giudiziale, a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico, e dunque ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici, è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non risulta gravato da obbligazioni di restituzione (in ciò consiste la pronuncia di discarico)”.
In particolare, gli Agenti contabili degli Enti locali devono rendere il conto della loro gestione e sono assoggettati, ai sensi dell’art. 93 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), alla giurisdizione della Corte dei conti, che si estende al complesso dei rapporti finanziari intercorsi con l’Ente intestatario dei valori e dei beni erariali.
Nello specifico caso, la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune aveva per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, le funzioni di cassa e la custodia di titoli e valori, in ottemperanza di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti dal TUEL (artt. 209 e 210),
dai regolamenti comunali e dalle norme pattizie previste dalla convenzione stipulata il 21/01/2008, rinnovata dal Consiglio comunale fino al 31/12/2015.
Eventuali violazioni degli obblighi di gestione comportavano, e comportano tuttora, la responsabilità dell’Agente contabile per i danni causati all’Ente affidante, da ripagare con tutte le relative attività patrimoniali, ai sensi dell’art. 211 del TUEL e dell’art. 4 della specifica convenzione.
In tali evenienze, le irregolarità della gestione vengono vagliate dalla Corte dei conti mediante il giudizio di conto e, se accertate in concreto, implicano la responsabilità contabile dell’Agente, che s’inquadra nell’ambito delle cd. obbligazioni restitutorie, in quanto il danno consequenziale ricade sui beni o sul denaro avuti in carico dall’Amministrazione, che non sono rendicontati correttamente, secondo le condizioni imposte dal rapporto di servizio.
Nella fattispecie in esame, l’art. 13 della convenzione prevedeva che tutte le somme riscosse e pagate dalla [OMISSIS] per conto del Comune dovevano essere portate a credito ed a debito di un conto corrente di corrispondenza denominato “conto di tesoreria”, regolato da alcune specifiche condizioni, costituite ad esempio da un certo tasso creditore sulle giacenze, un determinato tasso debitore sulle anticipazioni di cassa all’amministrazione, l’applicazione da parte della banca di commissioni a carico dei beneficiari dei mandati di pagamento del Comune evasi con accrediti su conti correnti di altre banche (euro 5 per ogni operazione superiore a 500 euro), e così via. Tra queste clausole rientrava l’obbligo da parte di [OMISSIS] di corrispondere euro 2.000,00 all’anno, a favore del Comune, a titolo di “contributi e sponsorizzazioni per attività istituzionali”.
Durante la gestione dell’anno 2015 tutte le condizioni attive e passive del rapporto tra [OMISSIS] e Comune risultavano rispettate, eccetto quella relativa al contributo di euro 2.000,00 che non veniva accreditato nel
“conto di tesoreria”, né attribuito al Comune in altro modo.
Pertanto, come dal Magistrato Relatore rilevato, il conto giudiziale si configurava sbilanciato, non potendo essere dichiarato regolare, sussistendo un debito del Tesoriere, a valere sulla relativa gestione, per somme indebitamente non corrisposte in violazione della convenzione di Tesoreria.
iii. - Tanto si determinava avendo [OMISSIS] proposto all’Amministrazione, con lettera del 28/03/2012, di modificare le condizioni contrattuali tenuto conto delle novità introdotte dall’art. 35 del D.L. n. 1/2012, che prevedevano il passaggio al regime di Tesoreria unica presso la Banca d’Italia di tutti i versamenti delle entrate proprie dei Comuni. Pertanto, dal 16/04/2012 [OMISSIS] non avrebbe potuto più gestire la liquidità relativa alle entrate. Questo fatto avrebbe comportato, secondo [OMISSIS], una diminuzione (se non l’annullamento) del profitto atteso, per cui affermava necessario adeguare il rapporto alla nuova normativa “onde evitare che la gestione del servizio diventi antieconomica per il tesoriere”. Del resto, lo stesso legislatore aveva previsto nell’ultimo comma dell’art. 35 questa possibilità, sancendo che “Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma otto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l’accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto”.
Per questi motivi, [OMISSIS] aveva formulato una proposta di variazione delle condizioni contrattuali previste dall’art. 13 della convenzione, secondo cui il “contributo in favore dell’Ente” sarebbe passato da euro 2.000,00 ad euro zero e le commissioni sui bonifici verso altre banche sarebbero aumentate da “euro 5 per somme superiori a 500 euro” a “euro 1,00 per bonifici fino a 150 euro, ed euro 5 per quelli superiori a 150 euro”. A tal riguardo, [OMISSIS] affermava che “tali condizioni si applicheranno a far data dal 01/05/2012 e sino alla scadenza naturale del contratto, fatte salve le differenti determinazioni delle parti. In ottemperanza alla norma citata, resta ferma la possibilità per codesta Amministrazione di esercitare il diritto di recesso….omissis…”.
Il Comune non forniva tuttavia risposta alla [OMISSIS], per cui nessuna rinegoziazione si è perfezionata giuridicamente, non esistendo nessun atto formale di adesione alle mutate condizioni del sottostante rapporto.
iv. – Deve osservare il Collegio che, nella predetta situazione, il Tesoriere non aveva alcun potere o facoltà di modificare in via unilaterale la convenzione, ma unicamente - ai sensi dell’art. 35 del decreto-legge n. 1 del 2012 - residuava in favore del predetto la possibilità di rinegoziazione bilaterale degli accordi tra le parti, da esternare mediante atti formali di manifestazione di volontà in tal senso, e non tacitamente. In mancanza di un accordo a seguito di rinegoziazione, il legislatore riconosceva unicamente agli “enti ed organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica” il diritto di recedere dal contratto originario. Per converso, gli Istituti tesorieri rimanevano vincolati al rispetto degli obblighi convenzionali, anche in caso di insuccesso delle trattative, per tutta la durata del rapporto, malgrado l’impatto negativo degli effetti del nuovo regime di tesoreria unica.
La circostanza che il Comune non forniva alcuna risposta alla proposta di modifica della convenzione avanzata da [OMISSIS] non rivestiva, di per sé, il significato di silenzio-assenso, in senso pubblicistico, né di comportamento concludente, in senso privatistico. Neppure potrebbe ritenersi sostenibile la possibilità, per una parte privata, di modificare unilateralmente un rapporto concessorio, attribuendo essa stessa insindacabilmente valore di manifestazione tacita di volontà al silenzio della Pubblica Amministrazione.
Ne consegue che nessun effetto può ricollegarsi all’intento di modificazione della convenzione manifestato, unicamente, dalla Banca.
v. - In materia di responsabilità contabile, l’art. 48 del R.D. n. 1214/1934 ha previsto che “Ove debba aver luogo il giudizio della Sezione, questa se riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell’agente dell’amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dell’agente e pronuncia, ove occorra, la condanna al pagamento e l’alienazione della cauzione comunque prestata anche da terzi purchè citati o intervenuti nel giudizio”.
vi. - Nel caso in esame, tenuto conto di quanto richiamato sopra, al capo iv., non può revocarsi in dubbio che il conto giudiziale in argomento presenta uno sbilanciamento a danno dell’Amministrazione per l’importo di euro 2.000,00 indebitamente non corrisposto dal Tesoriere, come evidenziato dall’importo pari a zero relativo al capitolo 3053860 delle entrate (“contributi per manifestazioni culturali”), essendo il Tesoriere tenuto a versare tutte le somme dovute all'Ente in applicazione delle leggi, dei regolamenti e della convenzione di Tesoreria.
L’onere della prova, con riguardo alla imputazione anche di detto mancato versamento, è disciplinato dall’art. 194 del R.D. n. 827/1924, a mente del quale “spetta all’agente contabile convenuto provare che l’omesso versamento delle somme ritualmente incassate non sia da imputare a propria negligenza o a propria volontà, ma sia riconducibile a causa di forza maggiore”
(Corte conti, Sez. Emilia Romagna, n. 29/2023; Sez. Lombardia, n. 38/2016;
Sez. Lazio, n. 103/2016).
La responsabilità dell’Agente contabile si presenta pertanto come omissione dell’obbligazione di restituzione, nella quale il collegamento funzionale con l’art. 1218 del Cod. civile comporta l’esonero, per l’attore, dell’onere di fornire la prova della colpevolezza del debitore
(Corte conti, Sez. II, n. 69/2004).
vii. - Tale inversione non comporta, però, che alla responsabilità contabile non si applichino gli ordinari ed imprescindibili canoni del dolo o della colpa grave, coerentemente con l’indirizzo della Corte Costituzionale (sentenza n. 371/1998) secondo cui: “la responsabilità contabile, quanto agli elementi costitutivi ed indipendentemente dalla specificità delle obbligazioni incombenti su chi maneggia beni e valori di pubblica pertinenza, si modella sullo stesso paradigma che caratterizza la cd.
responsabilità amministrativa” (in termini, Corte conti, Sez. II, n. 146/2021).
Nella fattispecie all’esame, la colpa grave del Tesoriere coincide con l’attuata disapplicazione unilaterale dell’obbligazione contrattuale relativa al contributo annuale spettante al Comune, determinante l’inadempimento della restituzione di un credito di valore corrispondente.
Alcuna evidenza risulta, del resto, del fatto che l’inadempimento dell’obbligazione restitutoria sia avvenuto non a causa della negligenza di [OMISSIS], ma per un caso fortutito o di forza maggiore (Corte conti, Sez. Lombardia, n. 33/2023); potendo peraltro trarsi ulteriore elemento di prova, al riguardo, dalla condotta processuale della Banca che non si è difesa nel giudizio.
3. - Trattandosi di un’obbligazione di natura restitutoria, e non risarcitoria, è esclusa la possibilità di esercizio del potere riduttivo
(Corte conti, Sez. II, n. 146/2021; Sez. Piemonte, n. 299/2019).
4. - Versandosi in tema di responsabilità contabile e non di responsabilità amministrativa, irrilevanti si configurano in fattispecie le disposizioni di cui alla legge n. 1 del 2026.
5. - In conclusione, per quanto sopra esposto, deve il Collegio dichiarare irregolare il conto giudiziale in commento e condannare la Cassa di Risparmio di [Omissis] S.p.a. al pagamento, in favore del Comune di
[Omissis] [omissis] [Omissis], dell’importo di euro 2.000,00, oltre agli interessi legali calcolati a decorrere dal 31/12/2015 sino alla data di deposito della presente sentenza.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, definitivamente pronunciando, previa dichiarazione di contumacia dell’Istituto di Credito convenuto
AN
la Cassa di Risparmio di [Omissis] S.p.a. (P.I. [OMISSIS]) al pagamento in favore del Comune di [Omissis] [omissis] [Omissis] della somma di euro 2.000,00
(duemila/00), oltre ad interessi legali calcolati come indicato in parte motiva, nonché al pagamento in favore dello Stato delle spese di giudizio determinate pari ad euro 138,47 (diconsi centotrentotto/47).
Sulle somme dovute per effetto della presente decisione andranno calcolati gli interessi legali, dalla data della sentenza sino al soddisfo.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 18/02/2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
PP IC PP De SA
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositato in Segreteria il 2 aprile 2026.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(Dott.ssa Elena Errico)
(f.to digitalmente)
DECRETO
Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all’articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)
n. 2016/679 e all’articolo 2-septies del D.lgs n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.
IL PRESIDENTE
PP De SA
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:
omettere dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(Dott.ssa Elena Errico)
(f.to digitalmente)