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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14499 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33375/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. TO MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 33375/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 16/10/2025 e promosso da:
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
ROMA, (C.F. – P.IVA: ), in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_1 P.IVA_2
(C.F. ), per poteri conferitigli con procura del 17/5/2023 a CP_1 C.F._1 rogito del notaio rep. n. 22540, racc. n. 11707, registrato a Roma 3 il 22/5/2023 al n. Per_1
10393 serie 1T, con sede in Roma, Via E' Burrò n. 147, rappresentata e difesa, giusta procura depositato telematicamente in allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Valerio Stanisci, (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via C.F._2
RI UL E' BO n. 54
ATTRICE contro in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con sede in Velletri, via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9, C.F. e P.IVA
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Francesco P.IVA_3
Aratari, (C.F. ; PEC: , e dall'Avv. CodiceFiscale_3 Email_1
CA AN, (C.F. ; PEC: , CodiceFiscale_4 Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Aurora n. 43, come da procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
CONVENUTA
1 OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: In via principale
•Accertare e dichiarare che il pagamento di € 349.705,68 (trecentoquarantanovemilasettecentocinque/68) eseguito in data 19.06.2013 da Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma in favore di
[...] a seguito dell'illegittima escussione, da parte di quest'ultima, Controparte_3 della garanzia camerale concessa relativamente al finanziamento erogato in favore di CP_4 non era dovuto alla luce della Convenzione Attuativa di cui in premessa e, per l'effetto;
[...]
• Condannare al pagamento, in favore Controparte_3 di della somma di € Parte_1 349.705,68 (trecentoquarantanovemilasettecentocinque/68) a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito a seguito dell'illegittima escussione della garanzia camerale concessa relativamente al finanziamento erogato in favore di oltre interessi dal giorno del CP_4 pagamento ovvero, in subordine, dal giorno della domanda e sino all'effettivo soddisfo. In via subordinata
• Accertare e dichiarare la risoluzione, ex artt. 1453 e 1455 c.c., del contratto di garanzia stipulato tra la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma e
[...] con riferimento al finanziamento erogato in Controparte_3 favore di e, per l'effetto; CP_4
• condannare al pagamento, in favore Controparte_3 della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, della somma di € 349.705,68 (trecentoquarantanovemilasettecentocinque/68) a titolo di restituzione di quanto dalla medesima erogato a seguito dell'illegittima escussione della garanzia camerale concessa relativamente al finanziamento concesso in favore di oltre interessi dal dovuto sino CP_4 all'effettivo soddisfo ovvero;
In via ulteriormente subordinata
•Accertare e dichiarare che il pagamento di € 349.705,68 (trecentoquarantanovemilasettecentocinque/68) eseguito in data 19.06.2013 da Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma in favore di
[...] a seguito dell'escussione, da parte di quest'ultima, della garanzia Controparte_3 camerale concessa relativamente al finanziamento erogato in favore di non era CP_4 dovuto nella misura di € 90.840,34 (novantamilaottocentoquaranta/34) ovvero nella maggiore o minore misura che sarà accertata all'esito del presente giudizio e, per l'effetto;
• Condannare al pagamento, in favore Controparte_3 di della somma di € Parte_1 90.840,34 (novantamilaottocentoquaranta/34) o della maggiore o minore somma che sarà accertata all'esito del presente giudizio, a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito a seguito dell'illegittima escussione della garanzia camerale concessa relativamente al finanziamento erogato in favore di oltre interessi nella misura legale dal dovuto CP_4 sino alla proposizione della presente domanda giudiziale e nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di lite oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”
2 per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito respingere, per le ragioni esposte in narrativa e, in primo luogo, per prescrizione dei diritti vantati da controparte, o, comunque, per inammissibilità e/o infondatezza in fatto e diritto, le domande e le richieste avversarie. Con vittoria di spese e onorari di lite”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 26/6/2023 la Parte_1
di Roma (C.C.I.A.A. di Roma), in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la Controparte_3 condanna alla ripetizione in proprio favore della somma di € 349.705,68, indebitamente corrisposta alla controparte il 19/6/2013 a seguito dell'escussione, da parte di quest'ultima, della garanzia prestata in relazione al finanziamento concesso dalla Controparte_3 alla In subordine, l'attrice chiedeva la risoluzione del
[...] Controparte_4 contratto di garanzia inter partes stipulato, con conseguente condanna della
[...] con riferimento al finanziamento erogato alla Controparte_3 CP_4 con conseguente condanna della convenuta alla restituzione in proprio favore dell'importo di €
349.705,68, pari alla somma escussa dalla controparte.
La C.C.I.A.A. di Roma esponeva di aver stipulato in data 30/3/2009 con la Commissione
Regionale ABI del Lazio la convenzione finalizzata ad agevolare l'accesso al credito delle PMI operanti nel territorio della provincia di Roma, con cui si era resa garante in ordine ai finanziamenti concessi dalle Banche aderenti e che, in attuazione della suddetta convenzione, il
15/12/2009 la CCIAA di Roma aveva stipulato la Convenzione di attuazione con la
[...]
con cui si era impegnata a prestare Controparte_3 fideiussione, nella misura del 70%, a garanzia dei finanziamenti in favore di piccole e medie imprese ritenute meritevoli e associate ai Confidi convenzionati. La
[...] avrebbe, quindi, potuto deliberare la concessione del credito, Controparte_3 comunicando la decisione al Confidi interessato e alla CCIAA di Roma, cui spettava di dare il proprio assenso relativamente all'assunzione dell'obbligo fideiussorio.
La garante de qua si era obbligata al pagamento a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c. e con deroga all'art. 1957 c.c..
Era stato previsto che, in caso di inadempimento delle imprese beneficiarie dei finanziamenti o di emersione di elementi sfavorevoli a loro carico e conseguente recesso o risoluzione del finanziamento da parte della banca, quest'ultima avrebbe dovuto dapprima intimare il pagamento
3 del credito, informandone la CCIAA e il e, decorsi inutilmente trenta giorni
CP_5 dall'intimazione, avrebbe richiesto alla Camera e al il rimborso della quota parte del
CP_5 credito garantito, allegando alla richiesta di escussione la copia della lettera di intimazione e degli atti di avvio delle procedure legali per il recupero del credito, nonché di tutta la documentazione di cui all'art. 10 della Convenzione che la CCIAA e il avrebbero
CP_5 provveduto, entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta richiesta, al versamento dell'importo dovuto, con obbligo della banca di proseguire l'azione di recupero del credito anche per le quote garantite dalla CCIAA e dal
CP_5
La suddetta Convenzione di attuazione, avente durata sino al 31/12/2010, era stata rinnovata, con successive proroghe e ridimensionamenti del limite massimo della garanzia prestata, fino al
31/12/2015. Nell'ambito delle suddette convenzioni, in relazione al mutuo di € 500.000,00 concesso dall'odierna convenuta alla erano state prestate da “Coopfidi –Confidi CP_4
Unitario per l'Artigianato e la Piccola e Media Impresa” garanzia consortile del 5% e dalla
CCIAA di Roma la garanzia fino al 70% dell'importo mutuato.
Con comunicazione del 2/1/2013 la convenuta aveva rappresentato alla debitrice principale e al garante la decadenza della dal beneficio del termine, con Parte_2 CP_4 conseguente risoluzione del contratto di finanziamento, chiedendo il pagamento della residua esposizione di € 496.008,24, oltre ad interessi maturati e maturandi ed alle spese legali e il
10/4/2013 la CCIAA aveva ricevuto la comunicazione con cui la Controparte_6 aveva escusso la garanzia rilasciata in favore della chiedendo l'immediato
[...] CP_4 versamento della quota garantita di € 350.000,00, pari al 70% dell'importo finanziato, oltre ad €
1.769,60, pari al 70% delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti dell'impresa debitrice e delle spese legali sostenute e la CCIAA, il 19/6/2013, aveva corrisposto la somma di € 349.705,68, nonostante che il 17/1/2013 la convenuta avesse ricevuto la somma di
€ 99.984,19, realizzando la garanzia pignoratizia costituita da . Parte_2
Tanto premesso, la CCIAA di Roma riteneva non dovuto il pagamento eseguito, evidenziando che il finanziamento in esame era stato concesso dalla convenuta alla per una CP_4 finalità non conforme a quelle previste all'art. 5 della Convenzione di attuazione inter partes stipulata il 15/12/2009, essendo emerso che era stato concesso per “allest. struttura ricettiva di lusso”, sebbene l'art. 5 della citata convenzione prevedesse che i finanziamenti a medio termine assistiti da garanzia camerale potessero essere concessi solo “…a scopo di investimento strumentale all'attività di impresa”, evidenziando che la aveva come oggetto CP_4
4 sociale “…la fornitura di…servizi tecnico-amministrativi…” nonché “…la produzione, il commercio…nonché l'importazione ed esportazione di borse, calzature…nonché di pelletteria in genere”, dando atto che la controparte non aveva fornito né la documentazione prevista dall'art. 10 della convenzione inter partes, né i documenti afferenti al suo obbligo di rendicontazione ex art. 1713 c.c..
La C.C.I.A.A. di Roma, premesso il collegamento funzionale tra la convenzione stipulata con la
Commissione dell'ABI e i contratti di finanziamento in ragione dei quali era prevista la prestazione della garanzia, deduceva che l'odierna opposta non aveva con diligenza verificato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5 della convenzione per concedere i finanziamenti alla debitrice principale, con particolare riferimento allo scopo di investimento strumentale all'attività di impresa da realizzarsi nell'ambito del territorio della provincia.
L'opponente eccepiva, inoltre, l'omessa tempestiva proposizione, da parte della banca creditrice, delle azioni verso la debitrice principale, che era rimasta colposamente inerte di fronte all'aggravarsi del dedotto inadempimento della mutuataria.
L'attrice esponeva, infatti, che la convenuta, essendosi obbligata a compiere gli atti giuridici necessari alla realizzazione del proprio credito verso i soggetti beneficiari dei finanziamenti, aveva assunto nei propri confronti gli obblighi del mandatario e, in spregio agli stessi, aveva avviato nei confronti di , in data 22/4/2014, soltanto un tentativo di pignoramento Parte_2 mobiliare presso la sua residenza, con esito negativo, omettendo di fatto di esperire qualsiasi azione esecutiva nei confronti della Controparte_4
La CCIAA di Roma concludeva, quindi, come in epigrafe.
3. Con comparsa del 23/11/2023 si costituiva in giudizio la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto delle avverse
[...] domande, con vittoria delle spese di lite.
La banca eccepiva preliminarmente la prescrizione dei diritti vantati dalla CCIAA di Roma, essendo intervenuto il pagamento della garanzia escussa in data 19/6/2013, con conseguente decorso del termine decennale di prescrizione il 19/6/2023.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'avversa azione di risoluzione della fideiussione, in quanto atto unilaterale e, in ogni caso, ne deduceva l'infondatezza, non essendo stati dalla controparte evidenziati elementi da cui ricavarsi la gravità dell'asserito inadempimento della banca, che riteneva insussistenti i presupposti dell'avversa domanda di restituzione dell'indebito.
5 La convenuta osservava, inoltre, che l'istruttoria prodromica alla stipulazione del contratto di mutuo di cui sopra era stata dalla stessa Camera di Commercio rimessa al Cofidi, che non aveva rilevato alcuna criticità rispetto al finanziamento, che aveva chiesto alla Banca di erogare.
La esponeva che, con comunicazione ricevuta il 10/4/2013 Controparte_6 dalla CCIAA di Roma, aveva escusso la garanzia, allegando alla richiesta il piano di ammortamento e la documentazione attestante l'avvio delle procedure legali per il recupero del credito, e specificatamente, il ricorso per decreto ingiuntivo presentato nell'interesse della
[...]
e il pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri, Controparte_3 quindi, con comunicazione del 25/11/2020, aveva trasmesso il contratto di sovvenzione chirografaria n. 019/632/0657745 del 14/9/2012, la fideiussione rilasciata da e Parte_2 gli atti di iniziativa giudiziaria posti in essere dalla per il recupero del credito. CP_3
La convenuta concludeva, dunque, come in epigrafe.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, il giudice fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 16/10/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito la causa era rimessa in decisione.
***
5. La domanda proposta in principale dalla C.C.I.A.A. di Roma di condanna della
[...] alla ripetizione della somma di € 349.705,68 corrisposta alla Controparte_6 controparte il 19/6/2013 a seguito dell'escussione, da parte di quest'ultima, della garanzia prestata in relazione al finanziamento concesso dalla Controparte_3 alla è infondata.
[...] CP_4
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Giova premettere che, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal convenuto,
l'individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito, il quale, in difetto di specifica precisazione, è comunque tenuto ad interpretare la volontà della parte nella formulazione della relativa eccezione e a verificare la maturazione o meno della prescrizione, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva ed eventualmente interruttivi, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore erariale (Cass. civ. n. 1980 del 24/01/2022).
Osserva, inoltre, la Suprema Corte che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso,
6 trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte
(Cass. civ. n. 30303 del 27/10/2021).
Non può, dunque, ritenersi inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dalla
[...] per l'omessa specificazione, nella comparsa di risposta, del regime Controparte_6 legale invocato, poiché, in considerazione delle domande proposte dalla CCIAA di Roma, ossia di ripetizione di indebito e, in subordine, di risoluzione contrattuale con condanna della convenuta alla restituzione della somma versata, è evidente che il regime di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale.
Ciò posto, avendo l'attrice, con la domanda principale, invocato l'applicazione della disciplina in materia di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., il termine di prescrizione è decennale ed è stato utilmente interrotto con la comunicazione trasmessa dall'odierna attrice in data 30/3/2023, essendo intervenuto il pagamento contestato il 19/6/2013.
Con la suddetta comunicazione la CCIAA di Roma ha, infatti, chiesto espressamente la restituzione immediata dell'importo già versato di € 349.705,68 entro i successivi trenta giorni, dopo aver esposto le ragioni per cui riteneva non dovuto il relativo pagamento, quindi trattasi di un atto idoneo ad interrompere la prescrizione, in quanto contiene l'inequivoca manifestazione di volontà, da parte della CCIAA di Roma di esercitare il diritto poi azionato con la presente domanda giudiziale.
6. Nel merito, è documentale che, in esecuzione della convenzione stipulata il 30/3/2009 con la
Commissione Regionale ABI del Lazio, finalizzata ad agevolare l'accesso al credito delle PMI operanti nel territorio della provincia di Roma, il 15/12/2009 la CCIAA di Roma ha stipulato con la la “Convenzione di Attuazione”, con cui si è impegnata a Controparte_6 prestare fideiussione a garanzia dei finanziamenti in favore di piccole e medie imprese ritenute meritevoli e associate ai Confidi convenzionati, nella misura del 70%. In virtù della suddetta convenzione, la poteva deliberare la Controparte_3 concessione del credito, comunicando la decisione al Confidi interessato e alla CCIAA di Roma, cui spettava di esprimere il proprio assenso all'assunzione dell'obbligo fideiussorio.
Ai sensi del citato art. 5 della convenzione, i finanziamenti che potevano essere concessi dalle banche dovevano avere le seguenti caratteristiche:
- per le linee di credito a breve termine, ossia della durata massima di 18 mesi, importo minimo di € 10.000,00 e massimo di € 100.000,00, tassi di interesse applicabili pari all'Euribor/Euroins, ovvero tasso BCE + spread fissato dalla banca;
7 - per le linee di credito a medio termine, ossia finanziamenti a scopo di investimenti strumentali all'attività dell'impresa da realizzarsi in ambito provinciale, della durata compresa tra 18 mesi e
1 giorno e 60 mesi, ovvero finanziamenti volti alla trasformazione di esposizioni da breve a medio termine di durata compresa tra 18 mesi e 1 giorno e 60 mesi: importo minimo di €
10.000,00 e massimo di € 500.000,00, con tassi di interesse applicabili pari all'Euribor/Euroins, ovvero tasso BCE + spread fissato dalla banca, con ammissibilità delle spese sostenute non antecedenti alla data della richiesta.
Nella specie, il contratto stipulato tra la convenuta e la il 14/9/2012 soddisfa i CP_4 requisiti sopra esposti, trattandosi di un mutuo chirografario del valore di € 500.000,00, da restituire con il pagamento di n. 60 rate mensili, con la previsione del TAN pari all'Euribor 1 mese, base 360, maggiorato dello spread del 4%, finalizzato all'allestimento di una struttura ricettiva di lusso.
A tale riguardo l'attrice deduce che la finalità del suddetto mutuo esorbitava dalle attività strumentali all'esercizio dell'impresa della il cui oggetto sociale risultante dalla CP_4 visura camerale in atti riguardava la fornitura di servizi tecnico-amministrativi a studi professionali, ditte od imprese, enti pubblici e privati, utili alla loro attività e gestione, nonché la produzione, il commercio e l'importazione di borse, scarpe ed in generale materiale di pelletteria.
La deduzione è priva di pregio.
Dall'istruttoria compiuta dalla banca è emerso che il dominus della fosse CP_4
“particolarmente sensibile alla valorizzazione del “made in italy” nel settore moda/arredamento, intendere estendere l'esperienza maturata dalla al settore CP_4 ricettivo alberghiero, in analogia con quanto praticato da primarie case fasion (Armani hotel,
Bulgari Hotel....) ha pertanto locato nel 2011 3 app.ti pari a circa 200mq costituenti l'intero secondo piano del palazzo al civico 300 di via del corso in roma per 240ml euro/anno ed avviato progetto di trasformazione degli immobili in struttura ricettiva di alta gamma composta da tredici tra camere e suite di lusso. il piano finanziario prevede opere edilizie per 654 ml euro ed allestimenti di pregio per 874 ml euro - oltre iva. l'entrata in funzione è prevista entro l'estate. A regime i ricavi mensili da budget sono pari a circa 104ml euro, con un picco negativo nel primo anno di gestione del saldo finanziario pari a circa 400ml euro. Va tuttavia evidenziato che il piano è molto prudenziale sui ricavi, visto che l'obiettivo reale di prezzo delle camere è tra i 500
e gli 800 euro per le suite.
8 a fronte dell'investimento il cliente ha già ottenuto una sovvenzione di euro 600ml da banca marche e ci impegna per analoga op.ne, ricorrendo pertanto per circa il 70% alle banche e trattendendo a carico della gestione finanziaria corrente la residua quota del fabbisogno, l'iva e gli iniziali disavanzi di cassa”.
Emerge, dunque, che il finanziamento in oggetto era finalizzato allo sviluppo di un'attività che la società mutuataria si accingeva ad intraprendere, con l'ausilio dei finanziamenti, pertanto non è desumibile alcuna violazione delle condizioni previste dalla convenzione inter partes stipulata il
15/12/2009, dovendosi ritenere che il riferimento contenuto nell'art. 5 della convenzione inter partes fosse all'attività concretamente svolta dalle società mutuatarie, non a quella risultante dall'oggetto sociale registrato. Non rileva in contrario, quindi, che l'attività ricettiva di lusso non fosse compresa nell'oggetto sociale della risultante dalla visura camerale, posto CP_4 che si trattava di un'attività su cui era incentrato il focus del progetto di futuro sviluppo dell'attività dell'impresa, ispirato all'attuale tendenza del mercato del commercio, che contempla l'abbinamento tra il commercio di beni di lusso e l'esercizio di attività ricettive, rivolte allo stesso segmento di clientela di lusso.
Risulta, inoltre, dal citato documento che l'odierna convenuta ha svolto la necessaria istruttoria prodromica alla erogazione del mutuo, in attuazione dell'art. 7 della convenzione inter partes, che demanda a il dovere di espletare l'istruttoria al fine di accertare il possesso, da parte CP_5 dei richiedenti, dei requisiti formali per accedere ai finanziamenti ed alla banca mutuante la definizione della propria istruttoria in ordine alle domande di affidamento corredate della dichiarazione di avvenuta ammissione alla garanzia consortile.
7. La CCIAA di Roma deduce, inoltre, che la convenuta non avrebbe adempiuto l'obbligo previsto dall'art. 10 della convenzione inter partes, non avendo allegato alla richiesta di escussione, né a seguito di apposita diffida attorea, i documenti ivi indicati.
La doglianza non coglie nel segno.
Ai sensi dell'art. 10 della citata convenzione attuativa, la banca doveva allegare all'istanza di escussione della garanzia prestata dalla CCIAA i seguenti documenti: copia dell'intimazione di cui al precedente art. 9, documenti attestanti le rate scadute e non pagate e il capitale residuo alla data dell'inadempimento del mutuatario, nonché copia degli atti di avvio delle procedure legali per il recupero del credito.
E' documentale che la il 10/4/2013, ha inviato alla CCIAA di Controparte_6
Roma, in allegato alla richiesta di escussione della garanzia:
9 - il prospetto di calcolo con l'indicazione di capitale del mutuo a scadere, rate del mutuo insolute ed interessi di mora, con l'indicazione della somma complessivamente dovuta dalla mutuataria;
- copia del ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla Controparte_6 avverso la e e del pedissequo decreto ingiuntivo depositato dal CP_4 Parte_2
Tribunale Ordinario di Velletri il 19/3/2013.
Con la comunicazione del 25/11/2020 l'odierna convenuta ha poi inviato alla CCIAA di Roma:
- il contratto di sovvenzione chirografaria n. 019/632/0657745 del 14/9/2012;
- la fideiussione prestata da;
Parte_2
- gli atti di iniziativa giudiziaria posti in essere dalla per il recupero del credito. CP_3
A quest'ultimo riguardo, la banca ha provato di aver intrapreso, per il recupero del proprio credito nei confronti della e di , il ricorso per decreto ingiuntivo di CP_4 Parte_2 cui sopra, l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. relativamente al contratto con cui quest'ultimo aveva ceduto ad e a la quota di sua proprietà degli Parte_3 Parte_4 immobili descritti nel relativo atto di citazione, esecuzione mobiliare intrapresa contro Pt_2 di cui al verbale del 13/3/2014, nonché la domanda di ammissione al passivo della
[...]
di cui era stato dichiarato il fallimento con sentenza dell'11/4/2014, fallimento n. CP_4
299/2014, come risulta dalla stessa domanda di ammissione al passivo dell'odierna convenuta.
La banca ha, dunque, adempiuto sia l'obbligo di documentare il credito vantato verso la CP_4
sia il dovere di intraprendere iniziative volte al recupero del proprio credito, fermo restando
[...] che il fallimento intervenuto medio tempore ha impedito di agire in executivis nei confronti della debitrice principale, sicché nessuna inerzia è imputabile alla convenuta.
E' infondata, inoltre, la domanda attorea di risoluzione, ex artt. 1453 e 1455 c.c., del contratto di garanzia stipulato tra la Camera Artigianato di Roma e la Parte_1 Parte_1 con riferimento al finanziamento Controparte_3 erogato in favore della Controparte_4
Il rimedio di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. è, infatti, esperibile per i soli contratti con prestazioni corrispettive, categoria cui non appartiene la fideiussione, che, sebbene di natura contrattuale, è un contratto unilaterale, con obbligazioni a carico di una sola parte (Cass. civ. n. 19270 del
29/09/2016; Cass. civ. n. 17641 del 15/10/2012). Ad abundantiam, si rileva la mancanza di condotte di inadempimento imputabili all'odierna convenuta, per le ragioni sopra addotte circa la conformità alla convenzione inter partes sia della stipulazione, da parte della convenuta, del contratto di mutuo chirografario con la sia dell'escussione, da parte della banca, CP_4
10 della garanzia prestata dall'attrice.
8. La CCIAA di Roma contesta, infine, la misura del credito vantato dalla controparte, di cui chiede, in subordine, la condanna alla ripetizione somma di € 68.160,99, avuto riguardo al pagamento di tre rate del piano di ammortamento ed all'importo di € 99.984,19 incassato dall'attrice mediante la realizzazione della garanzia pignoratizia costituita da sul Parte_2 saldo del conto corrente allo stesso intestato.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
A sensi dell'art. 10 della convenzione inter partes, decorsi trenta giorni dall'intimazione di cui al precedente art. 9, la banca poteva procedere al recupero del proprio credito chiedendone il rimborso alla CCIAA di Roma e a in misura pari, rispettivamente, al 70% ed al 5%, CP_5 rimanendo il residuo 25% a suo carico.
Orbene, dall'interpretazione letterale e secondo buona fede della citata previsione negoziale emerge che la percentuale del 70%, corrispondente al massimale della garanzia prestata dall'odierna attrice, si calcola sul credito effettivamente esistente al momento dell'escussione della garanzia, non sull'intero importo del mutuo erogato. Ne deriva che, avendo la
[...] incamerato il pagamento di tre rate del mutuo e l'importo di € Controparte_6
99.984,19 per effetto della realizzazione della garanzia pignoratizia costituita da , Parte_2 aveva diritto di escutere la garanzia prestata dall'attrice limitatamente all'importo di €
281.544,69, pari al 70% del debito effettivamente vantato dalla convenuta in misura pari ad €
402.206,70. Ne consegue la condanna della alla ripetizione in Controparte_6 favore della CCIAA di Roma della somma di € 68.160,99. Su tale importo, trattandosi di debito di valuta, decorrono gli interessi legali dalla data dell'indebito pagamento (19/6/2013) fino alla proposizione della presente domanda giudiziale (26/6/2023) e gli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dal 26/6/2023 al saldo.
Con particolare riferimento alla decorrenza degli interessi, osserva la Suprema Corte che, in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della “domanda”, contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (cfr. Cass. civ. n.
15895 del 13/06/2019).
9. Sussistono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di due terzi ed alla prevalente soccombenza consegue la condanna
11 della convenuta a rifondere all'attrice la residua parte, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 26/6/2023 dalla Parte_1
di Roma avverso la in
[...] Controparte_3 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis:
DICHIARA tenuta e, per l'effetto, DA la Controparte_3 al pagamento in favore della
[...] Parte_1
di Roma della somma di € 68.160,99, oltre agli interessi legali dal 19/6/2013 al
[...]
26/6/2023 ed agli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dal 26/6/2023 al saldo;
COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di due terzi e DA la
[...] al pagamento in favore della Camera di Controparte_3
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma della residua parte, che liquida in €
4.000,00 per compenso professionale ed € 827,30 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 17/10/2025.
Il Giudice
TO UC
12
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. TO MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 33375/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 16/10/2025 e promosso da:
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
ROMA, (C.F. – P.IVA: ), in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_1 P.IVA_2
(C.F. ), per poteri conferitigli con procura del 17/5/2023 a CP_1 C.F._1 rogito del notaio rep. n. 22540, racc. n. 11707, registrato a Roma 3 il 22/5/2023 al n. Per_1
10393 serie 1T, con sede in Roma, Via E' Burrò n. 147, rappresentata e difesa, giusta procura depositato telematicamente in allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Valerio Stanisci, (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via C.F._2
RI UL E' BO n. 54
ATTRICE contro in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con sede in Velletri, via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9, C.F. e P.IVA
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Francesco P.IVA_3
Aratari, (C.F. ; PEC: , e dall'Avv. CodiceFiscale_3 Email_1
CA AN, (C.F. ; PEC: , CodiceFiscale_4 Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Aurora n. 43, come da procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
CONVENUTA
1 OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: In via principale
•Accertare e dichiarare che il pagamento di € 349.705,68 (trecentoquarantanovemilasettecentocinque/68) eseguito in data 19.06.2013 da Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma in favore di
[...] a seguito dell'illegittima escussione, da parte di quest'ultima, Controparte_3 della garanzia camerale concessa relativamente al finanziamento erogato in favore di CP_4 non era dovuto alla luce della Convenzione Attuativa di cui in premessa e, per l'effetto;
[...]
• Condannare al pagamento, in favore Controparte_3 di della somma di € Parte_1 349.705,68 (trecentoquarantanovemilasettecentocinque/68) a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito a seguito dell'illegittima escussione della garanzia camerale concessa relativamente al finanziamento erogato in favore di oltre interessi dal giorno del CP_4 pagamento ovvero, in subordine, dal giorno della domanda e sino all'effettivo soddisfo. In via subordinata
• Accertare e dichiarare la risoluzione, ex artt. 1453 e 1455 c.c., del contratto di garanzia stipulato tra la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma e
[...] con riferimento al finanziamento erogato in Controparte_3 favore di e, per l'effetto; CP_4
• condannare al pagamento, in favore Controparte_3 della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, della somma di € 349.705,68 (trecentoquarantanovemilasettecentocinque/68) a titolo di restituzione di quanto dalla medesima erogato a seguito dell'illegittima escussione della garanzia camerale concessa relativamente al finanziamento concesso in favore di oltre interessi dal dovuto sino CP_4 all'effettivo soddisfo ovvero;
In via ulteriormente subordinata
•Accertare e dichiarare che il pagamento di € 349.705,68 (trecentoquarantanovemilasettecentocinque/68) eseguito in data 19.06.2013 da Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma in favore di
[...] a seguito dell'escussione, da parte di quest'ultima, della garanzia Controparte_3 camerale concessa relativamente al finanziamento erogato in favore di non era CP_4 dovuto nella misura di € 90.840,34 (novantamilaottocentoquaranta/34) ovvero nella maggiore o minore misura che sarà accertata all'esito del presente giudizio e, per l'effetto;
• Condannare al pagamento, in favore Controparte_3 di della somma di € Parte_1 90.840,34 (novantamilaottocentoquaranta/34) o della maggiore o minore somma che sarà accertata all'esito del presente giudizio, a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito a seguito dell'illegittima escussione della garanzia camerale concessa relativamente al finanziamento erogato in favore di oltre interessi nella misura legale dal dovuto CP_4 sino alla proposizione della presente domanda giudiziale e nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di lite oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”
2 per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito respingere, per le ragioni esposte in narrativa e, in primo luogo, per prescrizione dei diritti vantati da controparte, o, comunque, per inammissibilità e/o infondatezza in fatto e diritto, le domande e le richieste avversarie. Con vittoria di spese e onorari di lite”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 26/6/2023 la Parte_1
di Roma (C.C.I.A.A. di Roma), in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la Controparte_3 condanna alla ripetizione in proprio favore della somma di € 349.705,68, indebitamente corrisposta alla controparte il 19/6/2013 a seguito dell'escussione, da parte di quest'ultima, della garanzia prestata in relazione al finanziamento concesso dalla Controparte_3 alla In subordine, l'attrice chiedeva la risoluzione del
[...] Controparte_4 contratto di garanzia inter partes stipulato, con conseguente condanna della
[...] con riferimento al finanziamento erogato alla Controparte_3 CP_4 con conseguente condanna della convenuta alla restituzione in proprio favore dell'importo di €
349.705,68, pari alla somma escussa dalla controparte.
La C.C.I.A.A. di Roma esponeva di aver stipulato in data 30/3/2009 con la Commissione
Regionale ABI del Lazio la convenzione finalizzata ad agevolare l'accesso al credito delle PMI operanti nel territorio della provincia di Roma, con cui si era resa garante in ordine ai finanziamenti concessi dalle Banche aderenti e che, in attuazione della suddetta convenzione, il
15/12/2009 la CCIAA di Roma aveva stipulato la Convenzione di attuazione con la
[...]
con cui si era impegnata a prestare Controparte_3 fideiussione, nella misura del 70%, a garanzia dei finanziamenti in favore di piccole e medie imprese ritenute meritevoli e associate ai Confidi convenzionati. La
[...] avrebbe, quindi, potuto deliberare la concessione del credito, Controparte_3 comunicando la decisione al Confidi interessato e alla CCIAA di Roma, cui spettava di dare il proprio assenso relativamente all'assunzione dell'obbligo fideiussorio.
La garante de qua si era obbligata al pagamento a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c. e con deroga all'art. 1957 c.c..
Era stato previsto che, in caso di inadempimento delle imprese beneficiarie dei finanziamenti o di emersione di elementi sfavorevoli a loro carico e conseguente recesso o risoluzione del finanziamento da parte della banca, quest'ultima avrebbe dovuto dapprima intimare il pagamento
3 del credito, informandone la CCIAA e il e, decorsi inutilmente trenta giorni
CP_5 dall'intimazione, avrebbe richiesto alla Camera e al il rimborso della quota parte del
CP_5 credito garantito, allegando alla richiesta di escussione la copia della lettera di intimazione e degli atti di avvio delle procedure legali per il recupero del credito, nonché di tutta la documentazione di cui all'art. 10 della Convenzione che la CCIAA e il avrebbero
CP_5 provveduto, entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta richiesta, al versamento dell'importo dovuto, con obbligo della banca di proseguire l'azione di recupero del credito anche per le quote garantite dalla CCIAA e dal
CP_5
La suddetta Convenzione di attuazione, avente durata sino al 31/12/2010, era stata rinnovata, con successive proroghe e ridimensionamenti del limite massimo della garanzia prestata, fino al
31/12/2015. Nell'ambito delle suddette convenzioni, in relazione al mutuo di € 500.000,00 concesso dall'odierna convenuta alla erano state prestate da “Coopfidi –Confidi CP_4
Unitario per l'Artigianato e la Piccola e Media Impresa” garanzia consortile del 5% e dalla
CCIAA di Roma la garanzia fino al 70% dell'importo mutuato.
Con comunicazione del 2/1/2013 la convenuta aveva rappresentato alla debitrice principale e al garante la decadenza della dal beneficio del termine, con Parte_2 CP_4 conseguente risoluzione del contratto di finanziamento, chiedendo il pagamento della residua esposizione di € 496.008,24, oltre ad interessi maturati e maturandi ed alle spese legali e il
10/4/2013 la CCIAA aveva ricevuto la comunicazione con cui la Controparte_6 aveva escusso la garanzia rilasciata in favore della chiedendo l'immediato
[...] CP_4 versamento della quota garantita di € 350.000,00, pari al 70% dell'importo finanziato, oltre ad €
1.769,60, pari al 70% delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti dell'impresa debitrice e delle spese legali sostenute e la CCIAA, il 19/6/2013, aveva corrisposto la somma di € 349.705,68, nonostante che il 17/1/2013 la convenuta avesse ricevuto la somma di
€ 99.984,19, realizzando la garanzia pignoratizia costituita da . Parte_2
Tanto premesso, la CCIAA di Roma riteneva non dovuto il pagamento eseguito, evidenziando che il finanziamento in esame era stato concesso dalla convenuta alla per una CP_4 finalità non conforme a quelle previste all'art. 5 della Convenzione di attuazione inter partes stipulata il 15/12/2009, essendo emerso che era stato concesso per “allest. struttura ricettiva di lusso”, sebbene l'art. 5 della citata convenzione prevedesse che i finanziamenti a medio termine assistiti da garanzia camerale potessero essere concessi solo “…a scopo di investimento strumentale all'attività di impresa”, evidenziando che la aveva come oggetto CP_4
4 sociale “…la fornitura di…servizi tecnico-amministrativi…” nonché “…la produzione, il commercio…nonché l'importazione ed esportazione di borse, calzature…nonché di pelletteria in genere”, dando atto che la controparte non aveva fornito né la documentazione prevista dall'art. 10 della convenzione inter partes, né i documenti afferenti al suo obbligo di rendicontazione ex art. 1713 c.c..
La C.C.I.A.A. di Roma, premesso il collegamento funzionale tra la convenzione stipulata con la
Commissione dell'ABI e i contratti di finanziamento in ragione dei quali era prevista la prestazione della garanzia, deduceva che l'odierna opposta non aveva con diligenza verificato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5 della convenzione per concedere i finanziamenti alla debitrice principale, con particolare riferimento allo scopo di investimento strumentale all'attività di impresa da realizzarsi nell'ambito del territorio della provincia.
L'opponente eccepiva, inoltre, l'omessa tempestiva proposizione, da parte della banca creditrice, delle azioni verso la debitrice principale, che era rimasta colposamente inerte di fronte all'aggravarsi del dedotto inadempimento della mutuataria.
L'attrice esponeva, infatti, che la convenuta, essendosi obbligata a compiere gli atti giuridici necessari alla realizzazione del proprio credito verso i soggetti beneficiari dei finanziamenti, aveva assunto nei propri confronti gli obblighi del mandatario e, in spregio agli stessi, aveva avviato nei confronti di , in data 22/4/2014, soltanto un tentativo di pignoramento Parte_2 mobiliare presso la sua residenza, con esito negativo, omettendo di fatto di esperire qualsiasi azione esecutiva nei confronti della Controparte_4
La CCIAA di Roma concludeva, quindi, come in epigrafe.
3. Con comparsa del 23/11/2023 si costituiva in giudizio la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto delle avverse
[...] domande, con vittoria delle spese di lite.
La banca eccepiva preliminarmente la prescrizione dei diritti vantati dalla CCIAA di Roma, essendo intervenuto il pagamento della garanzia escussa in data 19/6/2013, con conseguente decorso del termine decennale di prescrizione il 19/6/2023.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'avversa azione di risoluzione della fideiussione, in quanto atto unilaterale e, in ogni caso, ne deduceva l'infondatezza, non essendo stati dalla controparte evidenziati elementi da cui ricavarsi la gravità dell'asserito inadempimento della banca, che riteneva insussistenti i presupposti dell'avversa domanda di restituzione dell'indebito.
5 La convenuta osservava, inoltre, che l'istruttoria prodromica alla stipulazione del contratto di mutuo di cui sopra era stata dalla stessa Camera di Commercio rimessa al Cofidi, che non aveva rilevato alcuna criticità rispetto al finanziamento, che aveva chiesto alla Banca di erogare.
La esponeva che, con comunicazione ricevuta il 10/4/2013 Controparte_6 dalla CCIAA di Roma, aveva escusso la garanzia, allegando alla richiesta il piano di ammortamento e la documentazione attestante l'avvio delle procedure legali per il recupero del credito, e specificatamente, il ricorso per decreto ingiuntivo presentato nell'interesse della
[...]
e il pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri, Controparte_3 quindi, con comunicazione del 25/11/2020, aveva trasmesso il contratto di sovvenzione chirografaria n. 019/632/0657745 del 14/9/2012, la fideiussione rilasciata da e Parte_2 gli atti di iniziativa giudiziaria posti in essere dalla per il recupero del credito. CP_3
La convenuta concludeva, dunque, come in epigrafe.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, il giudice fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 16/10/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito la causa era rimessa in decisione.
***
5. La domanda proposta in principale dalla C.C.I.A.A. di Roma di condanna della
[...] alla ripetizione della somma di € 349.705,68 corrisposta alla Controparte_6 controparte il 19/6/2013 a seguito dell'escussione, da parte di quest'ultima, della garanzia prestata in relazione al finanziamento concesso dalla Controparte_3 alla è infondata.
[...] CP_4
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Giova premettere che, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal convenuto,
l'individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito, il quale, in difetto di specifica precisazione, è comunque tenuto ad interpretare la volontà della parte nella formulazione della relativa eccezione e a verificare la maturazione o meno della prescrizione, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva ed eventualmente interruttivi, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore erariale (Cass. civ. n. 1980 del 24/01/2022).
Osserva, inoltre, la Suprema Corte che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso,
6 trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte
(Cass. civ. n. 30303 del 27/10/2021).
Non può, dunque, ritenersi inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dalla
[...] per l'omessa specificazione, nella comparsa di risposta, del regime Controparte_6 legale invocato, poiché, in considerazione delle domande proposte dalla CCIAA di Roma, ossia di ripetizione di indebito e, in subordine, di risoluzione contrattuale con condanna della convenuta alla restituzione della somma versata, è evidente che il regime di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale.
Ciò posto, avendo l'attrice, con la domanda principale, invocato l'applicazione della disciplina in materia di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., il termine di prescrizione è decennale ed è stato utilmente interrotto con la comunicazione trasmessa dall'odierna attrice in data 30/3/2023, essendo intervenuto il pagamento contestato il 19/6/2013.
Con la suddetta comunicazione la CCIAA di Roma ha, infatti, chiesto espressamente la restituzione immediata dell'importo già versato di € 349.705,68 entro i successivi trenta giorni, dopo aver esposto le ragioni per cui riteneva non dovuto il relativo pagamento, quindi trattasi di un atto idoneo ad interrompere la prescrizione, in quanto contiene l'inequivoca manifestazione di volontà, da parte della CCIAA di Roma di esercitare il diritto poi azionato con la presente domanda giudiziale.
6. Nel merito, è documentale che, in esecuzione della convenzione stipulata il 30/3/2009 con la
Commissione Regionale ABI del Lazio, finalizzata ad agevolare l'accesso al credito delle PMI operanti nel territorio della provincia di Roma, il 15/12/2009 la CCIAA di Roma ha stipulato con la la “Convenzione di Attuazione”, con cui si è impegnata a Controparte_6 prestare fideiussione a garanzia dei finanziamenti in favore di piccole e medie imprese ritenute meritevoli e associate ai Confidi convenzionati, nella misura del 70%. In virtù della suddetta convenzione, la poteva deliberare la Controparte_3 concessione del credito, comunicando la decisione al Confidi interessato e alla CCIAA di Roma, cui spettava di esprimere il proprio assenso all'assunzione dell'obbligo fideiussorio.
Ai sensi del citato art. 5 della convenzione, i finanziamenti che potevano essere concessi dalle banche dovevano avere le seguenti caratteristiche:
- per le linee di credito a breve termine, ossia della durata massima di 18 mesi, importo minimo di € 10.000,00 e massimo di € 100.000,00, tassi di interesse applicabili pari all'Euribor/Euroins, ovvero tasso BCE + spread fissato dalla banca;
7 - per le linee di credito a medio termine, ossia finanziamenti a scopo di investimenti strumentali all'attività dell'impresa da realizzarsi in ambito provinciale, della durata compresa tra 18 mesi e
1 giorno e 60 mesi, ovvero finanziamenti volti alla trasformazione di esposizioni da breve a medio termine di durata compresa tra 18 mesi e 1 giorno e 60 mesi: importo minimo di €
10.000,00 e massimo di € 500.000,00, con tassi di interesse applicabili pari all'Euribor/Euroins, ovvero tasso BCE + spread fissato dalla banca, con ammissibilità delle spese sostenute non antecedenti alla data della richiesta.
Nella specie, il contratto stipulato tra la convenuta e la il 14/9/2012 soddisfa i CP_4 requisiti sopra esposti, trattandosi di un mutuo chirografario del valore di € 500.000,00, da restituire con il pagamento di n. 60 rate mensili, con la previsione del TAN pari all'Euribor 1 mese, base 360, maggiorato dello spread del 4%, finalizzato all'allestimento di una struttura ricettiva di lusso.
A tale riguardo l'attrice deduce che la finalità del suddetto mutuo esorbitava dalle attività strumentali all'esercizio dell'impresa della il cui oggetto sociale risultante dalla CP_4 visura camerale in atti riguardava la fornitura di servizi tecnico-amministrativi a studi professionali, ditte od imprese, enti pubblici e privati, utili alla loro attività e gestione, nonché la produzione, il commercio e l'importazione di borse, scarpe ed in generale materiale di pelletteria.
La deduzione è priva di pregio.
Dall'istruttoria compiuta dalla banca è emerso che il dominus della fosse CP_4
“particolarmente sensibile alla valorizzazione del “made in italy” nel settore moda/arredamento, intendere estendere l'esperienza maturata dalla al settore CP_4 ricettivo alberghiero, in analogia con quanto praticato da primarie case fasion (Armani hotel,
Bulgari Hotel....) ha pertanto locato nel 2011 3 app.ti pari a circa 200mq costituenti l'intero secondo piano del palazzo al civico 300 di via del corso in roma per 240ml euro/anno ed avviato progetto di trasformazione degli immobili in struttura ricettiva di alta gamma composta da tredici tra camere e suite di lusso. il piano finanziario prevede opere edilizie per 654 ml euro ed allestimenti di pregio per 874 ml euro - oltre iva. l'entrata in funzione è prevista entro l'estate. A regime i ricavi mensili da budget sono pari a circa 104ml euro, con un picco negativo nel primo anno di gestione del saldo finanziario pari a circa 400ml euro. Va tuttavia evidenziato che il piano è molto prudenziale sui ricavi, visto che l'obiettivo reale di prezzo delle camere è tra i 500
e gli 800 euro per le suite.
8 a fronte dell'investimento il cliente ha già ottenuto una sovvenzione di euro 600ml da banca marche e ci impegna per analoga op.ne, ricorrendo pertanto per circa il 70% alle banche e trattendendo a carico della gestione finanziaria corrente la residua quota del fabbisogno, l'iva e gli iniziali disavanzi di cassa”.
Emerge, dunque, che il finanziamento in oggetto era finalizzato allo sviluppo di un'attività che la società mutuataria si accingeva ad intraprendere, con l'ausilio dei finanziamenti, pertanto non è desumibile alcuna violazione delle condizioni previste dalla convenzione inter partes stipulata il
15/12/2009, dovendosi ritenere che il riferimento contenuto nell'art. 5 della convenzione inter partes fosse all'attività concretamente svolta dalle società mutuatarie, non a quella risultante dall'oggetto sociale registrato. Non rileva in contrario, quindi, che l'attività ricettiva di lusso non fosse compresa nell'oggetto sociale della risultante dalla visura camerale, posto CP_4 che si trattava di un'attività su cui era incentrato il focus del progetto di futuro sviluppo dell'attività dell'impresa, ispirato all'attuale tendenza del mercato del commercio, che contempla l'abbinamento tra il commercio di beni di lusso e l'esercizio di attività ricettive, rivolte allo stesso segmento di clientela di lusso.
Risulta, inoltre, dal citato documento che l'odierna convenuta ha svolto la necessaria istruttoria prodromica alla erogazione del mutuo, in attuazione dell'art. 7 della convenzione inter partes, che demanda a il dovere di espletare l'istruttoria al fine di accertare il possesso, da parte CP_5 dei richiedenti, dei requisiti formali per accedere ai finanziamenti ed alla banca mutuante la definizione della propria istruttoria in ordine alle domande di affidamento corredate della dichiarazione di avvenuta ammissione alla garanzia consortile.
7. La CCIAA di Roma deduce, inoltre, che la convenuta non avrebbe adempiuto l'obbligo previsto dall'art. 10 della convenzione inter partes, non avendo allegato alla richiesta di escussione, né a seguito di apposita diffida attorea, i documenti ivi indicati.
La doglianza non coglie nel segno.
Ai sensi dell'art. 10 della citata convenzione attuativa, la banca doveva allegare all'istanza di escussione della garanzia prestata dalla CCIAA i seguenti documenti: copia dell'intimazione di cui al precedente art. 9, documenti attestanti le rate scadute e non pagate e il capitale residuo alla data dell'inadempimento del mutuatario, nonché copia degli atti di avvio delle procedure legali per il recupero del credito.
E' documentale che la il 10/4/2013, ha inviato alla CCIAA di Controparte_6
Roma, in allegato alla richiesta di escussione della garanzia:
9 - il prospetto di calcolo con l'indicazione di capitale del mutuo a scadere, rate del mutuo insolute ed interessi di mora, con l'indicazione della somma complessivamente dovuta dalla mutuataria;
- copia del ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla Controparte_6 avverso la e e del pedissequo decreto ingiuntivo depositato dal CP_4 Parte_2
Tribunale Ordinario di Velletri il 19/3/2013.
Con la comunicazione del 25/11/2020 l'odierna convenuta ha poi inviato alla CCIAA di Roma:
- il contratto di sovvenzione chirografaria n. 019/632/0657745 del 14/9/2012;
- la fideiussione prestata da;
Parte_2
- gli atti di iniziativa giudiziaria posti in essere dalla per il recupero del credito. CP_3
A quest'ultimo riguardo, la banca ha provato di aver intrapreso, per il recupero del proprio credito nei confronti della e di , il ricorso per decreto ingiuntivo di CP_4 Parte_2 cui sopra, l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. relativamente al contratto con cui quest'ultimo aveva ceduto ad e a la quota di sua proprietà degli Parte_3 Parte_4 immobili descritti nel relativo atto di citazione, esecuzione mobiliare intrapresa contro Pt_2 di cui al verbale del 13/3/2014, nonché la domanda di ammissione al passivo della
[...]
di cui era stato dichiarato il fallimento con sentenza dell'11/4/2014, fallimento n. CP_4
299/2014, come risulta dalla stessa domanda di ammissione al passivo dell'odierna convenuta.
La banca ha, dunque, adempiuto sia l'obbligo di documentare il credito vantato verso la CP_4
sia il dovere di intraprendere iniziative volte al recupero del proprio credito, fermo restando
[...] che il fallimento intervenuto medio tempore ha impedito di agire in executivis nei confronti della debitrice principale, sicché nessuna inerzia è imputabile alla convenuta.
E' infondata, inoltre, la domanda attorea di risoluzione, ex artt. 1453 e 1455 c.c., del contratto di garanzia stipulato tra la Camera Artigianato di Roma e la Parte_1 Parte_1 con riferimento al finanziamento Controparte_3 erogato in favore della Controparte_4
Il rimedio di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. è, infatti, esperibile per i soli contratti con prestazioni corrispettive, categoria cui non appartiene la fideiussione, che, sebbene di natura contrattuale, è un contratto unilaterale, con obbligazioni a carico di una sola parte (Cass. civ. n. 19270 del
29/09/2016; Cass. civ. n. 17641 del 15/10/2012). Ad abundantiam, si rileva la mancanza di condotte di inadempimento imputabili all'odierna convenuta, per le ragioni sopra addotte circa la conformità alla convenzione inter partes sia della stipulazione, da parte della convenuta, del contratto di mutuo chirografario con la sia dell'escussione, da parte della banca, CP_4
10 della garanzia prestata dall'attrice.
8. La CCIAA di Roma contesta, infine, la misura del credito vantato dalla controparte, di cui chiede, in subordine, la condanna alla ripetizione somma di € 68.160,99, avuto riguardo al pagamento di tre rate del piano di ammortamento ed all'importo di € 99.984,19 incassato dall'attrice mediante la realizzazione della garanzia pignoratizia costituita da sul Parte_2 saldo del conto corrente allo stesso intestato.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
A sensi dell'art. 10 della convenzione inter partes, decorsi trenta giorni dall'intimazione di cui al precedente art. 9, la banca poteva procedere al recupero del proprio credito chiedendone il rimborso alla CCIAA di Roma e a in misura pari, rispettivamente, al 70% ed al 5%, CP_5 rimanendo il residuo 25% a suo carico.
Orbene, dall'interpretazione letterale e secondo buona fede della citata previsione negoziale emerge che la percentuale del 70%, corrispondente al massimale della garanzia prestata dall'odierna attrice, si calcola sul credito effettivamente esistente al momento dell'escussione della garanzia, non sull'intero importo del mutuo erogato. Ne deriva che, avendo la
[...] incamerato il pagamento di tre rate del mutuo e l'importo di € Controparte_6
99.984,19 per effetto della realizzazione della garanzia pignoratizia costituita da , Parte_2 aveva diritto di escutere la garanzia prestata dall'attrice limitatamente all'importo di €
281.544,69, pari al 70% del debito effettivamente vantato dalla convenuta in misura pari ad €
402.206,70. Ne consegue la condanna della alla ripetizione in Controparte_6 favore della CCIAA di Roma della somma di € 68.160,99. Su tale importo, trattandosi di debito di valuta, decorrono gli interessi legali dalla data dell'indebito pagamento (19/6/2013) fino alla proposizione della presente domanda giudiziale (26/6/2023) e gli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dal 26/6/2023 al saldo.
Con particolare riferimento alla decorrenza degli interessi, osserva la Suprema Corte che, in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della “domanda”, contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (cfr. Cass. civ. n.
15895 del 13/06/2019).
9. Sussistono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di due terzi ed alla prevalente soccombenza consegue la condanna
11 della convenuta a rifondere all'attrice la residua parte, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 26/6/2023 dalla Parte_1
di Roma avverso la in
[...] Controparte_3 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis:
DICHIARA tenuta e, per l'effetto, DA la Controparte_3 al pagamento in favore della
[...] Parte_1
di Roma della somma di € 68.160,99, oltre agli interessi legali dal 19/6/2013 al
[...]
26/6/2023 ed agli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dal 26/6/2023 al saldo;
COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di due terzi e DA la
[...] al pagamento in favore della Camera di Controparte_3
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma della residua parte, che liquida in €
4.000,00 per compenso professionale ed € 827,30 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 17/10/2025.
Il Giudice
TO UC
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