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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/11/2025, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15802/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale collegiale, composto da :
-dott. Michele Guernelli - Presidente rel. est.
-dott. Vittorio Serra - Giudice
-dott. Roberta Dioguardi - Giudice
pronuncia la seguente SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 15802/2023 promossa da:
(avv. A. Rossini, I. Finardi) Parte_1
- ATTRICE
Nei confronti di
, (avv. M Manfrini) Controparte_1 Controparte_2
- CONVENUTI
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.9.2025.
Per parte attrice:
“Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- accertare e dichiarare che, per le ragioni di cui in narrativa, è socia della Parte_1 in proporzione pari rispetto al coniuge e quindi per Controparte_3 Controparte_1 il 50% ovvero – in via subordinata - per la quota che verrà accertata ad esito dell'espletanda istruttoria, con attribuzione alla stessa dei corrispondenti diritti e, per l'effetto,
1 - autorizzare l'iscrizione dell'emananda sentenza al competente Registro per le Imprese a fini di pubblicità; in via subordinata e gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e previo accertamento dell'apporto economico e d'opera fornito da Parte_1 alla in sede di costituzione, nella fase di avvio dell'attività e nel
[...] Controparte_3 successivo periodo di gestione,
- accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante e Controparte_3 socio unico ovvero in proprio, sono tenuti a rimborsare a Controparte_1 Controparte_1 una somma corrispondente al 50% delle anticipazioni iscritte a bilancio a Parte_1 titolo di “anticipazioni effettuate dall'amministratore e socio unico per supportare la fase di avvio dell'attività”, anticipazioni quantificate rispettivamente in € 344.144,00 per l'esercizio 2018 ovvero quella diversa somma che verrà accertata, oltre interessi da quanto dovuti al saldo, e per l'effetto,
- condannare la in persona del legale rappresentante e socio unico Controparte_3
ovvero al pagamento in favore di di una Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 somma corrispondente al 50% delle anticipazioni iscritte a bilancio a titolo di “anticipazioni effettuate dall'amministratore e socio unico per supportare la fase di avvio dell'attività”, anticipazioni quantificate rispettivamente in € 344.144,00 per l'esercizio 2018, ovvero di quella diversa somma che verrà accertata oltre interessi da quanto dovuti al saldo;
- accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante e Controparte_3 socio unico è tenuta a rimborsare integralmente a le Controparte_1 Parte_1 somme dalla stessa anticipate per l'acquisto di merce destinata all'attività della Controparte_3 ed alla stessa utilizzata e fatturata, somme quantificate in € 17.000,00 ovvero in quella
[...] diversa somma che risulterà dovuta ad esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi da quanto dovuti al saldo e per l'effetto,
- condannare la in persona del legale rappresentante e socio unico Controparte_3
a rimborsare integralmente a le somme dalla stessa Controparte_1 Parte_1 anticipate per l'acquisto di merce destinata all'attività della ed alla Controparte_3 stessa utilizzata e fatturata, somme quantificate in € 17.000,00 ovvero in quella diversa somma che risulterà dovuta ad esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi da quanto dovuti al saldo;
- accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante e Controparte_3 socio unico è tenuta a corrispondere a un compenso Controparte_1 Parte_1 ovvero – in via subordinata – ad indennizzare ex art. 2041 c.c. per l'attività di amministratrice di fatto dalla stessa espletata a far data dalla costituzione della ad oggi, Controparte_3 compenso da quantificarsi in ragione dell'utilità apportata alla stessa e dell'attività CP_3 prestata e/o da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi da quanto dovuto al saldo e per l'effetto,
- condannare la in persona del legale rappresentante e socio unico Controparte_3
a corrispondere a un compenso ovvero – in via Controparte_1 Parte_1 subordinata – ad indennizzare ex art. 2041 c.c. per l'attività di amministratrice di fatto dalla stessa espletata a far data dalla costituzione della ad oggi, compenso da Controparte_3 quantificarsi in ragione dell'utilità apportata alla stessa e dell'attività dalla stessa espletata CP_3 e/o da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi da quanto dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze.”
Per parti convenute:
“In via principale, respingere le domande tutte, proposte da nei confronti di Parte_1
e in quanto infondate in fatto ed in diritto con vittoria delle Controparte_1 Controparte_3 spese di lite, In subordine, accogliere la domanda proposta da nei confronti Parte_1 di nei limiti di quanto indicato nella CTU della Dott.ssa con Controparte_3 Per_1 compensazione delle spese di lite”.
2
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio il coniuge separato e la società di Controparte_1 cui lo stesso è a.u. e socio unico esponendo d'aver sempre Controparte_2 collaborato e preso parte all'attività delle aziende della famiglia del marito (che gestiscono un noto bar pasticceria in Ferrara con più punti vendita). Nel 2015 aveva con lei deciso di intraprendere un nuovo progetto CP_1 imprenditoriale (laboratorio di produzione di pasticceria fresca) insieme ai due figli, per cui era stata costituita la società convenuta, tuttavia formalmente partecipata e gestita solo dal CP_1
La società aveva quindi acquistato un immobile da ristrutturare con fondi del patrimonio familiare, in particolare un deposito titoli cointestato n. '758 presso
CARIFE, in cui era confluito uno precedente intestato a al padre;
nel Pt_1
2016 i titoli erano stati trasferiti da n altro deposito titoli presso MPS CP_1
e dati in pegno per apertura di credito a favore di Nel Controparte_2
2017 veva inoltre prelevato per la società altre somme (euro 70.000 CP_1 complessivi) da un conto n. '453 cointestato ai coniugi presso Bancoposta, e da un conto n. '444 presso Credit Agricole cointestato ai coniugi e ai figli con le causali
“prestito socio”.
L'immobile veniva ristrutturato con il contributo lavorativo personale dell'attrice,
e l'attività iniziata nello stesso anno. eniva formalmente assunta come Pt_1 dipendente, ma di fatto, sostiene, ricoprendo un ruolo di amministrazione analogo ed eguale a quello del marito, ad es. quanto alla gestione del personale, ai rapporti coi fornitori, ai rapporti con le banche e ai pagamenti, in via autonoma e utilizzando anche somme personali;
il tutto come ammesso dal difensore dello stesso n un procedimento penale (doc. 20 attrice) e quindi condivisa CP_1 ogni scelta e decisione.
3 Il convenuto però non aveva condiviso gli utili maturati nel corso dei diversi esercizi, né formalizzato la posizione della moglie.
Secondo l'attrice altre somme (euro 10.000) erano state prelevate da CP_1 dai conti cointestati nel 2020-2021 e girate alla società come “prestito socio”, e altre somme nel 2019-2020 (oltre euro 100.000) prelevate nel tempo dalle casse sociali e girate su conti personali come “rimborso prestito socio” senza che ve ne fosse traccia nei bilanci sociali.
Dal 2021 i rapporti fra i coniugi si erano deteriorati, a seguito delle rivendicazioni del ruolo di con querela della moglie nei confronti del marito per Pt_1 episodi aggressivi;
vi era poi stato, secondo mobbing per estrometterla Pt_1 dal lavoro, con lettere e sanzioni disciplinari, sino alla separazione giudiziale in corso.
1.2. Tanto integrava secondo l'attrice l'inquadramento della propria figura in quella di socia di fatto al 50% con il ella , con ogni CP_1 Controparte_2 necessario indice rivelatore di affectio societatis (ad es. ex Cass. 27541/2019,
3271/2007), tramite apporti economici e attività anche apicali suddetti, qualifica di cui chiedeva l'accertamento.
In subordine chiedeva condanna dei convenuti al rimborso delle somme investite nella società e alla remunerazione/indennizzo dell'effettiva attività svolta: in particolare per il 50% della somma di euro 344.144,00 iscritte nel bilancio 2018 di per anticipazioni dell'a.u. e s.u. “per supportare la fase di avvio della CP_3 società” ; per le somme impiegate personalmente per acquisti di beni e servizi per la società, di circa euro 17.000 dal 2015 al 2021; per l'attività di amministratrice di fatto, con remunerazione da quantificare, o in subordine, per equo indennizzo in relazione alla stessa attività, ex art. 2041 c.c..
2. Si costituivano i convenuti, resistendo alle domande.
Esponevano che: ra stata dipendente di altra società dei al 2004 al 2017; Pt_1 CP_1
l'iniziativa e la capacità di gestire la nuova società creata nel 2015 era del solo
CP_1
4 il dossier titoli in CARIFE aveva due sotto – depositi intestati ciascuno a un coniuge, e solo al sotto deposito intestato a rano ascrivibili gli apporti CP_1 alla società; gli altri apporti erano: da conto Bancoposta alimentato solo da dal CP_1 conto Credit Agricole pure alimentato dal solo con bonifico CP_1 proveniente da deposito titoli cointestato presso la stessa banca e smobilizzo di azioni pervenute dal proprio sotto deposito in CARIFE;
Parte_2
si era finanziata con un fido di euro 220.000 in MPS, garantito dal CP_3 solo CP_1
Inoltre deducevano che: ra dipendente della società e veniva solo delegata dal marito per attività Pt_1 amministrativa e tenuta di conti, come coniuge e nel quadro della solidarietà familiare (affectio familiaris/coniugalis); non vi era stata alcuna codecisione nelle scelte imprenditoriali, e nella gestione apicale dell'attività, nel tempo seguita dal solo CP_1 dei due procedimenti penali era stata chiesta l'archiviazione; non è configurabile la qualifica di socio di fatto di una società di capitali regolarmente iscritta al RI;
quanto alle domande subordinate, non vi era alcuna ragione di accordare rimborsi per gli apporti iniziali alla società, del resto arbitrariamente quantificati;
non era precisato il titolo posto a base della richiesta dei rimborsi (prestito, indebita appropriazione, risarcimento), per apporti comunque non provati e al più ugualmente inquadrabili nei doveri di solidarietà familiare ex art. 143 c.c. e Cass.
5385/2023, o spontaneo pagamento di debiti di un terzo, (quanto alla somma di euro
17.000) non ripetibili;
quanto al compenso per l'amministrazione, lo statuto sociale lo prevedeva (art. 21) solo in via eventuale e solo con delibera assembleare;
non era mai stato percepito da CP_1 non vi era stato alcun ingiusto arricchimento della società e diminuzione patrimoniale dell'attrice ex art. 2041 c.c..
5 3. Le parti scambiavano le proprie memorie ex art.171 ter c.p.c..
Previo esperimento dell'interrogatorio formale ed escussione di testi, nonché espletamento di CTU contabile sulle somme di proprietà dell'attrice che avevano finanziato la società, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione il
26.9.2025, dopo gli scritti conclusivi ex art. 189 c.p.c..
NEL MERITO
4. Le domande di parte attrice devono essere solo parzialmente accolte.
Sulla qualifica di socia di fatto di parte attrice
5. hiede l'accertamento della sua qualità di socia di fatto al 50% con Pt_1 ella società CP_1 Controparte_2
5.1. La domanda non può essere accolta.
Come notano i convenuti, dal punto di vista formale, non sembra innanzitutto possa darsi la possibilità di riconoscere la figura di un socio di fatto all'interno di una società di capitali, sia pure unipersonale.
La giurisprudenza ha piuttosto riconosciuto, da ultimo sulla base della norma che consente la facoltà per le società di capitali di far parte di società di persone, e a seguito della riforma dell'art. 147 l.f. (ora ex art. 256 CCII), la possibilità di una
“supersocietà di fatto” anche tra persone fisiche e giuridiche, con gli effetti delle ora citate norme concorsuali (Cass. 1095/2016, 12120/2016, 10507/2016).
Evenienza che esula dalle stesse allegazioni e precise domande dell'attrice.
Ad ogni modo, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia fallimentare
(quanto all'estensione della procedura concorsuale al socio di fatto, illimitatamente responsabile come l'imprenditore palese) è ravvisabile la figura di socio di fatto qualora vi sia un apporto finanziario sistematico e concludente, come costante opera di sostegno (come noto, i requisiti sono in generale individuati nel fondo comune, nell'affectio societatis, nella partecipazione agli utili e alle perdite).
6 5.2. Sotto il profilo sostanziale è al riguardo dirimente, per la valutazione del
Collegio, l'esito della CTU svolta nel pieno contraddittorio delle parti, definita con relazione scritta avente motivazione ampia e logicamente argomentata, che va qui condivisa.
La CTU , esaminata la documentazione in atti, soprattutto bancaria, ha concluso che a finanziato la società con le somme di sua Pt_1 CP_3 proprietà per complessivi euro 26.204,32.
Tale conclusione è stata raggiunta considerando e ricostruendo la (spesso complessa) origine dei versamenti nelle casse sociali, la loro derivazione dai c/c o da giroconti fra gli stessi, con le relative cointestazioni, temendo presente la verosimile provenienza delle somme stesse attraverso smobilizzo di titoli a loro volta presenti in depositi o sotto depositi intestati alle parti o a loro familiari, tenendo presente se del caso e in mancanza di elementi di segno divergente, le presunzioni di cui agli artt. 1298 e 1854 c.c.
La documentazione esibita è stata indicata a pag. 18-21 rel. CTU, e sebbene non completa, ha consentito di arrivare alle dette conclusioni;
dei documenti non esibiti
è stata data dai convenuti giustificazione, sicché non è possibile dedurne argomenti ex art. 210 e 116 c.p.c. .
Vanno condivise le conclusioni anche per quanto riguarda la non raggiunta certezza
(pag. 34 CTU) sull'origine dei titoli subintestati a nel dossier CP_1
CARIFE, che invece l'attrice attribuisce a se medesima (anche a pag. 23 e ss. della conclusionale); la CTU ha risposto ad analoghe osservazioni del CTP di parte attrice
(pag. 47 CTU), ribadendo che il dossier titoli ra stato in sostanza quasi Pt_1 azzerato sin dal 2011.
In merito poi alle somme pagate personalmente da quantificate dalla
Pt_1 stessa in euro 17.000 circa (punto 6 osservazioni CTP ancora pag. 28
Pt_1 conclusionale la relazione ha chiarito (pag. 48 CTU) che l'analisi è
Pt_1 stata condotta confrontando le schede fornitori con gli e/c dai quali però
Pt_1 non si evincono riferimenti a pagamenti di fatture della società al di fuori di quelle indicati dalla CTU stessa.
7 5.3. Ritiene il Collegio che la somma globale sopra indicata, considerato l'ampio arco temporale di riferimento dell'attività sociale, e soprattutto il valore acquisito nel tempo dalla società stessa, unitamente al volume di affari e al totale attivo (su cui cfr. pag. 28 perizia dott. 15.1.2024 nella causa avanti il Tribunale di Per_2
Ferrara, da ultimo prodotta, che ha accertato un valore medio della società di euro
1.250.600, pag. 42-43 sulla base di dati contabili e di bilancio dal 2019 al 2023), non sia tale da configurare il presupposto dell'apporto continuativo e sistematico, e soprattutto decisivo ai fini del sostegno dell'attività sociale stessa, nei termini descritti da parte attrice.
E tanto anche escludendo che il contributo economico effettivamente emerso possa essere soggettivamente ascritto al sostegno e solidarietà familiare ex art. 143 c.c.
(affectio coniugalis/familiaris), questo peraltro astrattamente collidente col pacifico regime di separazione dei beni fra i coniugi.
Quanto all'attività in concreto svolta, questa appare più propriamente ascrivibile all'assolvimento di funzioni amministrative/gestorie, su cui v. oltre.
Sulla restituzione dei finanziamenti
6. ha chiesto in subordine la restituzione delle somme comunque Pt_1 pervenute alla società, e le parti convenute hanno eccepito che non è stata allegato né dimostrato il titolo posto a base della richiesta di restituzione.
Vero è che il regime probatorio della giurisprudenza di legittimità citata dai convenuti richiede la dimostrazione del titolo della consegna di denaro da parte del conferente (Cass. 15181/20241, 24328/2017, 3642/2004), tuttavia la allegata
8 mancanza di prova del titolo o l'eccezione di un titolo diverso va considerata con cautela (Cass. 17050/2014) tenendo conto di tutte le circostanze, “al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri”.
Invero, le somme conferite da (oltre 26.000 euro) , se appaiono di Pt_1 importo insufficiente per ravvisarne la natura di un contributo sistematico e decisivo ai fini del riconoscimento della qualità di “socia di fatto”, appaiono tuttavia per converso: (i) di importo troppo elevato per ritenerle mero sostegno della solidarietà familiare (ciò in superamento della presunzione ex Cass. 5385/20232), anche considerato (ii) il regime di separazione dei beni fra i coniugi;
il fatto che (iii) ineriscono a rapporti strettamente commerciali, per una società di capitali, sia pure unipersonale;
che infine (iv) ha contemporaneamente prestato la sua Pt_1 attività anche formalmente come lavoratrice dipendente e di fatto con i profili gestori di cui infra.
Ne esce corroborata la tesi della natura di vero e proprio finanziamento della società
(anche attraverso i giroconti e movimenti bancari del , con CP_1 conseguente diritto alla restituzione, e con condanna solidale dei convenuti richiesta nella presente causa ex art. 1183 1° co. c.c., che deve essere qui pronunciata.
l'inversione dell'onere della prova (Cass., sez. 2, 24 febbraio 2004, n. 3642). In particolare, si è chiarito (Cass., sez. 3, 28 luglio 2014, n. 17050) che, «qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro […] il convenuto è tenuto quantomeno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta». Pertanto, «in mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri» (Cass., sez. 3, 28 luglio 2014, n. 17050, in motivazione).”
9 Sull'attività di amministratrice di fatto
7.1. L'attività svolta di fatto dalla ll'interno della società, per come Pt_1 dalla stessa allegata e come emersa dall'istruttoria orale, deve essere piuttosto inquadrata, anziché nella figura di socia, in quella di amministratrice di fatto.
L'istruttoria orale (peraltro condotta su testi prossimi congiunti di attrice e convenuto) ha infatti corroborato la tesi di parte attrice in ordine a una vera e propria attività gestoria svolta da nel corso del tempo a fianco del Pt_1 marito, a.u. di diritto.
Oltre infatti alle dichiarazioni del suo difensore nella memoria del procedimento penale sub doc. 20 , è emerso che, secondo le univoche testimonianze Pt_1
dei figli (pur da considerate con cautela stante i rapporti familiari), i Pt_1 occupava della gestione del personale, svolgendo i colloqui, impartendo indicazioni al consulente del lavoro per le assunzioni e lo svolgimento dei rapporti,; gestiva i rapporti coi fornitori, trattava le condizioni di pagamento, decideva sugli acquisti e li effettuava;
curava gli aspetti ammnistrativi, coadiuvava il commercialista nella redazione del bilancio;
gestiva il rapporto con le banche e in autonomia i pagamenti da effettuare.
Non scalfiscono dette conclusioni i doc. 13 e ss. convenuti (s.i.t. del procedimento penale), le quali casomai confermano che impartiva ordini a tutti i Pt_1 dipendenti (anzi, secondo un informatore, si comportava come co-titolare del laboratorio).
Ne consegue l'assimilabilità dell'attività di quella di amministratrice Pt_1 di fatto;
e ciò sino alla instaurazione del presente giudizio, considerati i riferiti episodi dell'anno 2023 di cui ai doc. 13 e ss. dei convenuti, e dei doc. 34 e ss. dell'attrice.
10 7.2. Tanto non è tuttavia ancora sufficiente per riconoscere a un Pt_1 compenso o un indennizzo.
Infatti, come notano i convenuti, secondo lo statuto sociale (art. 21) il compenso degli amministratori oltre al rimborso spese, è previsto come meramente eventuale e su decisione dei soci (“i soci possono assegnare loro un compenso annuale, ….e riconoscere un'indennità per l cessazione die rapporti..”).
Oltre all'ovvia mancanza di delibera in favore di si deve aggiungere Pt_1 che non risulta che a - pacifica la sua attività all'interno della società, CP_1 in tesi parificabile a quella della moglie - sia mai stato riconosciuto alcun compenso;
quindi neppure a alcun compenso appare dovuto, e ciò Pt_1 anche in superamento della naturale onerosità del mandato ex art. 1709 c.c..
Quanto invece alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c. , se anche si volesse superare la sussidiarietà dell'azione ex art. 2042 c.c. nel solco di Cass. SSUU
33954/2023, nel caso concreto non è ravvisabile o è stato specificato alcun depauperamento della parte attrice, né i criteri per misurare l'arricchimento in ipotesi correlato della società, pur considerandone gli utili globali, come esposto a pag. 37 e ss. della conclusionale attrice.
La richiesta di condanna va quindi rigettata.
Richieste istruttorie e spese di lite
8. Non possono essere accolte le reiterate istanze istruttorie dell'attrice, per i motivi già esposti nell'ordinanza del GI del 15.4.2024; neppure può essere reiterato l'ordine di esibizione, attesa la risalenza della documentazione in tesi non fornita, ovvero disposto un supplemento di CTU, per i motivi prima esposti.
9. Vanno interamente compensate le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande attrici, e la subordinata delle parti convenute. Per gli stessi motivi, vanno poste definitivamente le spese di CTU, come già liquidate, nella misura del
50% a carico di parte attrice e del 50% a carico dei convenuti, ferma la solidarietà nei confronti del CTU.
11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Accerta la qualità di amministratrice di fatto di Parte_1
della società come da parte motiva;
[...] Controparte_2
2. Condanna e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di di euro 26.204,32 Parte_1 per i titoli e nei limiti di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
3. Compensa interamente fra le parti le spese di lite;
4. Pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate, nella misura del 50% a carico di parte attrice e del 50% a carico dei convenuti, ferma la solidarietà nei confronti del CTU.
Bologna, 29.10.2025
Il Presidente . rel. est.
Dott. Michele Guernelli
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “ l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare 2 “In via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza” 3 “il [ha] sempre tenuto in considerazione la moglie anche sotto il profilo lavorativo;
la CP_1 stessa risulta da anni assunta alle dipendenze della società della quale il è il legale CP_1 rappresentante e le sono stati assegnati ruoli di responsabilità avendo la stessa avuto, per lungo tempo, la gestione amministrativa e finanziaria della e, poi, di Controparte_3 CP_3
… “ha in mano la gestione finanziaria dell'azienda di famiglia”
[...]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale collegiale, composto da :
-dott. Michele Guernelli - Presidente rel. est.
-dott. Vittorio Serra - Giudice
-dott. Roberta Dioguardi - Giudice
pronuncia la seguente SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 15802/2023 promossa da:
(avv. A. Rossini, I. Finardi) Parte_1
- ATTRICE
Nei confronti di
, (avv. M Manfrini) Controparte_1 Controparte_2
- CONVENUTI
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.9.2025.
Per parte attrice:
“Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- accertare e dichiarare che, per le ragioni di cui in narrativa, è socia della Parte_1 in proporzione pari rispetto al coniuge e quindi per Controparte_3 Controparte_1 il 50% ovvero – in via subordinata - per la quota che verrà accertata ad esito dell'espletanda istruttoria, con attribuzione alla stessa dei corrispondenti diritti e, per l'effetto,
1 - autorizzare l'iscrizione dell'emananda sentenza al competente Registro per le Imprese a fini di pubblicità; in via subordinata e gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e previo accertamento dell'apporto economico e d'opera fornito da Parte_1 alla in sede di costituzione, nella fase di avvio dell'attività e nel
[...] Controparte_3 successivo periodo di gestione,
- accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante e Controparte_3 socio unico ovvero in proprio, sono tenuti a rimborsare a Controparte_1 Controparte_1 una somma corrispondente al 50% delle anticipazioni iscritte a bilancio a Parte_1 titolo di “anticipazioni effettuate dall'amministratore e socio unico per supportare la fase di avvio dell'attività”, anticipazioni quantificate rispettivamente in € 344.144,00 per l'esercizio 2018 ovvero quella diversa somma che verrà accertata, oltre interessi da quanto dovuti al saldo, e per l'effetto,
- condannare la in persona del legale rappresentante e socio unico Controparte_3
ovvero al pagamento in favore di di una Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 somma corrispondente al 50% delle anticipazioni iscritte a bilancio a titolo di “anticipazioni effettuate dall'amministratore e socio unico per supportare la fase di avvio dell'attività”, anticipazioni quantificate rispettivamente in € 344.144,00 per l'esercizio 2018, ovvero di quella diversa somma che verrà accertata oltre interessi da quanto dovuti al saldo;
- accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante e Controparte_3 socio unico è tenuta a rimborsare integralmente a le Controparte_1 Parte_1 somme dalla stessa anticipate per l'acquisto di merce destinata all'attività della Controparte_3 ed alla stessa utilizzata e fatturata, somme quantificate in € 17.000,00 ovvero in quella
[...] diversa somma che risulterà dovuta ad esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi da quanto dovuti al saldo e per l'effetto,
- condannare la in persona del legale rappresentante e socio unico Controparte_3
a rimborsare integralmente a le somme dalla stessa Controparte_1 Parte_1 anticipate per l'acquisto di merce destinata all'attività della ed alla Controparte_3 stessa utilizzata e fatturata, somme quantificate in € 17.000,00 ovvero in quella diversa somma che risulterà dovuta ad esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi da quanto dovuti al saldo;
- accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante e Controparte_3 socio unico è tenuta a corrispondere a un compenso Controparte_1 Parte_1 ovvero – in via subordinata – ad indennizzare ex art. 2041 c.c. per l'attività di amministratrice di fatto dalla stessa espletata a far data dalla costituzione della ad oggi, Controparte_3 compenso da quantificarsi in ragione dell'utilità apportata alla stessa e dell'attività CP_3 prestata e/o da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi da quanto dovuto al saldo e per l'effetto,
- condannare la in persona del legale rappresentante e socio unico Controparte_3
a corrispondere a un compenso ovvero – in via Controparte_1 Parte_1 subordinata – ad indennizzare ex art. 2041 c.c. per l'attività di amministratrice di fatto dalla stessa espletata a far data dalla costituzione della ad oggi, compenso da Controparte_3 quantificarsi in ragione dell'utilità apportata alla stessa e dell'attività dalla stessa espletata CP_3 e/o da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi da quanto dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze.”
Per parti convenute:
“In via principale, respingere le domande tutte, proposte da nei confronti di Parte_1
e in quanto infondate in fatto ed in diritto con vittoria delle Controparte_1 Controparte_3 spese di lite, In subordine, accogliere la domanda proposta da nei confronti Parte_1 di nei limiti di quanto indicato nella CTU della Dott.ssa con Controparte_3 Per_1 compensazione delle spese di lite”.
2
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio il coniuge separato e la società di Controparte_1 cui lo stesso è a.u. e socio unico esponendo d'aver sempre Controparte_2 collaborato e preso parte all'attività delle aziende della famiglia del marito (che gestiscono un noto bar pasticceria in Ferrara con più punti vendita). Nel 2015 aveva con lei deciso di intraprendere un nuovo progetto CP_1 imprenditoriale (laboratorio di produzione di pasticceria fresca) insieme ai due figli, per cui era stata costituita la società convenuta, tuttavia formalmente partecipata e gestita solo dal CP_1
La società aveva quindi acquistato un immobile da ristrutturare con fondi del patrimonio familiare, in particolare un deposito titoli cointestato n. '758 presso
CARIFE, in cui era confluito uno precedente intestato a al padre;
nel Pt_1
2016 i titoli erano stati trasferiti da n altro deposito titoli presso MPS CP_1
e dati in pegno per apertura di credito a favore di Nel Controparte_2
2017 veva inoltre prelevato per la società altre somme (euro 70.000 CP_1 complessivi) da un conto n. '453 cointestato ai coniugi presso Bancoposta, e da un conto n. '444 presso Credit Agricole cointestato ai coniugi e ai figli con le causali
“prestito socio”.
L'immobile veniva ristrutturato con il contributo lavorativo personale dell'attrice,
e l'attività iniziata nello stesso anno. eniva formalmente assunta come Pt_1 dipendente, ma di fatto, sostiene, ricoprendo un ruolo di amministrazione analogo ed eguale a quello del marito, ad es. quanto alla gestione del personale, ai rapporti coi fornitori, ai rapporti con le banche e ai pagamenti, in via autonoma e utilizzando anche somme personali;
il tutto come ammesso dal difensore dello stesso n un procedimento penale (doc. 20 attrice) e quindi condivisa CP_1 ogni scelta e decisione.
3 Il convenuto però non aveva condiviso gli utili maturati nel corso dei diversi esercizi, né formalizzato la posizione della moglie.
Secondo l'attrice altre somme (euro 10.000) erano state prelevate da CP_1 dai conti cointestati nel 2020-2021 e girate alla società come “prestito socio”, e altre somme nel 2019-2020 (oltre euro 100.000) prelevate nel tempo dalle casse sociali e girate su conti personali come “rimborso prestito socio” senza che ve ne fosse traccia nei bilanci sociali.
Dal 2021 i rapporti fra i coniugi si erano deteriorati, a seguito delle rivendicazioni del ruolo di con querela della moglie nei confronti del marito per Pt_1 episodi aggressivi;
vi era poi stato, secondo mobbing per estrometterla Pt_1 dal lavoro, con lettere e sanzioni disciplinari, sino alla separazione giudiziale in corso.
1.2. Tanto integrava secondo l'attrice l'inquadramento della propria figura in quella di socia di fatto al 50% con il ella , con ogni CP_1 Controparte_2 necessario indice rivelatore di affectio societatis (ad es. ex Cass. 27541/2019,
3271/2007), tramite apporti economici e attività anche apicali suddetti, qualifica di cui chiedeva l'accertamento.
In subordine chiedeva condanna dei convenuti al rimborso delle somme investite nella società e alla remunerazione/indennizzo dell'effettiva attività svolta: in particolare per il 50% della somma di euro 344.144,00 iscritte nel bilancio 2018 di per anticipazioni dell'a.u. e s.u. “per supportare la fase di avvio della CP_3 società” ; per le somme impiegate personalmente per acquisti di beni e servizi per la società, di circa euro 17.000 dal 2015 al 2021; per l'attività di amministratrice di fatto, con remunerazione da quantificare, o in subordine, per equo indennizzo in relazione alla stessa attività, ex art. 2041 c.c..
2. Si costituivano i convenuti, resistendo alle domande.
Esponevano che: ra stata dipendente di altra società dei al 2004 al 2017; Pt_1 CP_1
l'iniziativa e la capacità di gestire la nuova società creata nel 2015 era del solo
CP_1
4 il dossier titoli in CARIFE aveva due sotto – depositi intestati ciascuno a un coniuge, e solo al sotto deposito intestato a rano ascrivibili gli apporti CP_1 alla società; gli altri apporti erano: da conto Bancoposta alimentato solo da dal CP_1 conto Credit Agricole pure alimentato dal solo con bonifico CP_1 proveniente da deposito titoli cointestato presso la stessa banca e smobilizzo di azioni pervenute dal proprio sotto deposito in CARIFE;
Parte_2
si era finanziata con un fido di euro 220.000 in MPS, garantito dal CP_3 solo CP_1
Inoltre deducevano che: ra dipendente della società e veniva solo delegata dal marito per attività Pt_1 amministrativa e tenuta di conti, come coniuge e nel quadro della solidarietà familiare (affectio familiaris/coniugalis); non vi era stata alcuna codecisione nelle scelte imprenditoriali, e nella gestione apicale dell'attività, nel tempo seguita dal solo CP_1 dei due procedimenti penali era stata chiesta l'archiviazione; non è configurabile la qualifica di socio di fatto di una società di capitali regolarmente iscritta al RI;
quanto alle domande subordinate, non vi era alcuna ragione di accordare rimborsi per gli apporti iniziali alla società, del resto arbitrariamente quantificati;
non era precisato il titolo posto a base della richiesta dei rimborsi (prestito, indebita appropriazione, risarcimento), per apporti comunque non provati e al più ugualmente inquadrabili nei doveri di solidarietà familiare ex art. 143 c.c. e Cass.
5385/2023, o spontaneo pagamento di debiti di un terzo, (quanto alla somma di euro
17.000) non ripetibili;
quanto al compenso per l'amministrazione, lo statuto sociale lo prevedeva (art. 21) solo in via eventuale e solo con delibera assembleare;
non era mai stato percepito da CP_1 non vi era stato alcun ingiusto arricchimento della società e diminuzione patrimoniale dell'attrice ex art. 2041 c.c..
5 3. Le parti scambiavano le proprie memorie ex art.171 ter c.p.c..
Previo esperimento dell'interrogatorio formale ed escussione di testi, nonché espletamento di CTU contabile sulle somme di proprietà dell'attrice che avevano finanziato la società, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione il
26.9.2025, dopo gli scritti conclusivi ex art. 189 c.p.c..
NEL MERITO
4. Le domande di parte attrice devono essere solo parzialmente accolte.
Sulla qualifica di socia di fatto di parte attrice
5. hiede l'accertamento della sua qualità di socia di fatto al 50% con Pt_1 ella società CP_1 Controparte_2
5.1. La domanda non può essere accolta.
Come notano i convenuti, dal punto di vista formale, non sembra innanzitutto possa darsi la possibilità di riconoscere la figura di un socio di fatto all'interno di una società di capitali, sia pure unipersonale.
La giurisprudenza ha piuttosto riconosciuto, da ultimo sulla base della norma che consente la facoltà per le società di capitali di far parte di società di persone, e a seguito della riforma dell'art. 147 l.f. (ora ex art. 256 CCII), la possibilità di una
“supersocietà di fatto” anche tra persone fisiche e giuridiche, con gli effetti delle ora citate norme concorsuali (Cass. 1095/2016, 12120/2016, 10507/2016).
Evenienza che esula dalle stesse allegazioni e precise domande dell'attrice.
Ad ogni modo, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia fallimentare
(quanto all'estensione della procedura concorsuale al socio di fatto, illimitatamente responsabile come l'imprenditore palese) è ravvisabile la figura di socio di fatto qualora vi sia un apporto finanziario sistematico e concludente, come costante opera di sostegno (come noto, i requisiti sono in generale individuati nel fondo comune, nell'affectio societatis, nella partecipazione agli utili e alle perdite).
6 5.2. Sotto il profilo sostanziale è al riguardo dirimente, per la valutazione del
Collegio, l'esito della CTU svolta nel pieno contraddittorio delle parti, definita con relazione scritta avente motivazione ampia e logicamente argomentata, che va qui condivisa.
La CTU , esaminata la documentazione in atti, soprattutto bancaria, ha concluso che a finanziato la società con le somme di sua Pt_1 CP_3 proprietà per complessivi euro 26.204,32.
Tale conclusione è stata raggiunta considerando e ricostruendo la (spesso complessa) origine dei versamenti nelle casse sociali, la loro derivazione dai c/c o da giroconti fra gli stessi, con le relative cointestazioni, temendo presente la verosimile provenienza delle somme stesse attraverso smobilizzo di titoli a loro volta presenti in depositi o sotto depositi intestati alle parti o a loro familiari, tenendo presente se del caso e in mancanza di elementi di segno divergente, le presunzioni di cui agli artt. 1298 e 1854 c.c.
La documentazione esibita è stata indicata a pag. 18-21 rel. CTU, e sebbene non completa, ha consentito di arrivare alle dette conclusioni;
dei documenti non esibiti
è stata data dai convenuti giustificazione, sicché non è possibile dedurne argomenti ex art. 210 e 116 c.p.c. .
Vanno condivise le conclusioni anche per quanto riguarda la non raggiunta certezza
(pag. 34 CTU) sull'origine dei titoli subintestati a nel dossier CP_1
CARIFE, che invece l'attrice attribuisce a se medesima (anche a pag. 23 e ss. della conclusionale); la CTU ha risposto ad analoghe osservazioni del CTP di parte attrice
(pag. 47 CTU), ribadendo che il dossier titoli ra stato in sostanza quasi Pt_1 azzerato sin dal 2011.
In merito poi alle somme pagate personalmente da quantificate dalla
Pt_1 stessa in euro 17.000 circa (punto 6 osservazioni CTP ancora pag. 28
Pt_1 conclusionale la relazione ha chiarito (pag. 48 CTU) che l'analisi è
Pt_1 stata condotta confrontando le schede fornitori con gli e/c dai quali però
Pt_1 non si evincono riferimenti a pagamenti di fatture della società al di fuori di quelle indicati dalla CTU stessa.
7 5.3. Ritiene il Collegio che la somma globale sopra indicata, considerato l'ampio arco temporale di riferimento dell'attività sociale, e soprattutto il valore acquisito nel tempo dalla società stessa, unitamente al volume di affari e al totale attivo (su cui cfr. pag. 28 perizia dott. 15.1.2024 nella causa avanti il Tribunale di Per_2
Ferrara, da ultimo prodotta, che ha accertato un valore medio della società di euro
1.250.600, pag. 42-43 sulla base di dati contabili e di bilancio dal 2019 al 2023), non sia tale da configurare il presupposto dell'apporto continuativo e sistematico, e soprattutto decisivo ai fini del sostegno dell'attività sociale stessa, nei termini descritti da parte attrice.
E tanto anche escludendo che il contributo economico effettivamente emerso possa essere soggettivamente ascritto al sostegno e solidarietà familiare ex art. 143 c.c.
(affectio coniugalis/familiaris), questo peraltro astrattamente collidente col pacifico regime di separazione dei beni fra i coniugi.
Quanto all'attività in concreto svolta, questa appare più propriamente ascrivibile all'assolvimento di funzioni amministrative/gestorie, su cui v. oltre.
Sulla restituzione dei finanziamenti
6. ha chiesto in subordine la restituzione delle somme comunque Pt_1 pervenute alla società, e le parti convenute hanno eccepito che non è stata allegato né dimostrato il titolo posto a base della richiesta di restituzione.
Vero è che il regime probatorio della giurisprudenza di legittimità citata dai convenuti richiede la dimostrazione del titolo della consegna di denaro da parte del conferente (Cass. 15181/20241, 24328/2017, 3642/2004), tuttavia la allegata
8 mancanza di prova del titolo o l'eccezione di un titolo diverso va considerata con cautela (Cass. 17050/2014) tenendo conto di tutte le circostanze, “al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri”.
Invero, le somme conferite da (oltre 26.000 euro) , se appaiono di Pt_1 importo insufficiente per ravvisarne la natura di un contributo sistematico e decisivo ai fini del riconoscimento della qualità di “socia di fatto”, appaiono tuttavia per converso: (i) di importo troppo elevato per ritenerle mero sostegno della solidarietà familiare (ciò in superamento della presunzione ex Cass. 5385/20232), anche considerato (ii) il regime di separazione dei beni fra i coniugi;
il fatto che (iii) ineriscono a rapporti strettamente commerciali, per una società di capitali, sia pure unipersonale;
che infine (iv) ha contemporaneamente prestato la sua Pt_1 attività anche formalmente come lavoratrice dipendente e di fatto con i profili gestori di cui infra.
Ne esce corroborata la tesi della natura di vero e proprio finanziamento della società
(anche attraverso i giroconti e movimenti bancari del , con CP_1 conseguente diritto alla restituzione, e con condanna solidale dei convenuti richiesta nella presente causa ex art. 1183 1° co. c.c., che deve essere qui pronunciata.
l'inversione dell'onere della prova (Cass., sez. 2, 24 febbraio 2004, n. 3642). In particolare, si è chiarito (Cass., sez. 3, 28 luglio 2014, n. 17050) che, «qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro […] il convenuto è tenuto quantomeno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta». Pertanto, «in mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri» (Cass., sez. 3, 28 luglio 2014, n. 17050, in motivazione).”
9 Sull'attività di amministratrice di fatto
7.1. L'attività svolta di fatto dalla ll'interno della società, per come Pt_1 dalla stessa allegata e come emersa dall'istruttoria orale, deve essere piuttosto inquadrata, anziché nella figura di socia, in quella di amministratrice di fatto.
L'istruttoria orale (peraltro condotta su testi prossimi congiunti di attrice e convenuto) ha infatti corroborato la tesi di parte attrice in ordine a una vera e propria attività gestoria svolta da nel corso del tempo a fianco del Pt_1 marito, a.u. di diritto.
Oltre infatti alle dichiarazioni del suo difensore nella memoria del procedimento penale sub doc. 20 , è emerso che, secondo le univoche testimonianze Pt_1
dei figli (pur da considerate con cautela stante i rapporti familiari), i Pt_1 occupava della gestione del personale, svolgendo i colloqui, impartendo indicazioni al consulente del lavoro per le assunzioni e lo svolgimento dei rapporti,; gestiva i rapporti coi fornitori, trattava le condizioni di pagamento, decideva sugli acquisti e li effettuava;
curava gli aspetti ammnistrativi, coadiuvava il commercialista nella redazione del bilancio;
gestiva il rapporto con le banche e in autonomia i pagamenti da effettuare.
Non scalfiscono dette conclusioni i doc. 13 e ss. convenuti (s.i.t. del procedimento penale), le quali casomai confermano che impartiva ordini a tutti i Pt_1 dipendenti (anzi, secondo un informatore, si comportava come co-titolare del laboratorio).
Ne consegue l'assimilabilità dell'attività di quella di amministratrice Pt_1 di fatto;
e ciò sino alla instaurazione del presente giudizio, considerati i riferiti episodi dell'anno 2023 di cui ai doc. 13 e ss. dei convenuti, e dei doc. 34 e ss. dell'attrice.
10 7.2. Tanto non è tuttavia ancora sufficiente per riconoscere a un Pt_1 compenso o un indennizzo.
Infatti, come notano i convenuti, secondo lo statuto sociale (art. 21) il compenso degli amministratori oltre al rimborso spese, è previsto come meramente eventuale e su decisione dei soci (“i soci possono assegnare loro un compenso annuale, ….e riconoscere un'indennità per l cessazione die rapporti..”).
Oltre all'ovvia mancanza di delibera in favore di si deve aggiungere Pt_1 che non risulta che a - pacifica la sua attività all'interno della società, CP_1 in tesi parificabile a quella della moglie - sia mai stato riconosciuto alcun compenso;
quindi neppure a alcun compenso appare dovuto, e ciò Pt_1 anche in superamento della naturale onerosità del mandato ex art. 1709 c.c..
Quanto invece alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c. , se anche si volesse superare la sussidiarietà dell'azione ex art. 2042 c.c. nel solco di Cass. SSUU
33954/2023, nel caso concreto non è ravvisabile o è stato specificato alcun depauperamento della parte attrice, né i criteri per misurare l'arricchimento in ipotesi correlato della società, pur considerandone gli utili globali, come esposto a pag. 37 e ss. della conclusionale attrice.
La richiesta di condanna va quindi rigettata.
Richieste istruttorie e spese di lite
8. Non possono essere accolte le reiterate istanze istruttorie dell'attrice, per i motivi già esposti nell'ordinanza del GI del 15.4.2024; neppure può essere reiterato l'ordine di esibizione, attesa la risalenza della documentazione in tesi non fornita, ovvero disposto un supplemento di CTU, per i motivi prima esposti.
9. Vanno interamente compensate le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande attrici, e la subordinata delle parti convenute. Per gli stessi motivi, vanno poste definitivamente le spese di CTU, come già liquidate, nella misura del
50% a carico di parte attrice e del 50% a carico dei convenuti, ferma la solidarietà nei confronti del CTU.
11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Accerta la qualità di amministratrice di fatto di Parte_1
della società come da parte motiva;
[...] Controparte_2
2. Condanna e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di di euro 26.204,32 Parte_1 per i titoli e nei limiti di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
3. Compensa interamente fra le parti le spese di lite;
4. Pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate, nella misura del 50% a carico di parte attrice e del 50% a carico dei convenuti, ferma la solidarietà nei confronti del CTU.
Bologna, 29.10.2025
Il Presidente . rel. est.
Dott. Michele Guernelli
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “ l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare 2 “In via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza” 3 “il [ha] sempre tenuto in considerazione la moglie anche sotto il profilo lavorativo;
la CP_1 stessa risulta da anni assunta alle dipendenze della società della quale il è il legale CP_1 rappresentante e le sono stati assegnati ruoli di responsabilità avendo la stessa avuto, per lungo tempo, la gestione amministrativa e finanziaria della e, poi, di Controparte_3 CP_3
… “ha in mano la gestione finanziaria dell'azienda di famiglia”
[...]