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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1023/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GU PAOLO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2150/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF.Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012322850000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012322850000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012322850000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012322850000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 403/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato l'avviso di intimazione n. 29620259012322850000, notificato il 14/04/2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione richiedeva il pagamento di tassa automobilistica per gli anni 2016, 2018, 2019, 2020.
Eccepiva il ricorrente la mancata notifica delle cartelle presupposte e l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle stesse;
conseguentemente invocava l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato;
parimenti la Regione Sicilia, che si costituiva il 4.2.2026.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Risulta infatti, come emerge dalla produzione dell'Ente della riscossione, le cartelle di pagamento cui si riferisce l'avviso di intimazione oggi impugnato sono state ritualmente notificate, addirittura a mezzo PEC.
Ciò posto, occorre evidenziare che l'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 dispone: “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo” mentre il successivo art. 21, comma
1, prevede che “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Orbene, in tema di riscossione delle imposte, alla definitività dell'atto impositivo determinata dalla mancata impugnazione - e quindi dalla sostanziale acquiescenza - consegue che la pretesa tributaria nel merito non può più essere contestata, e l'atto oggi impugnato può essere annullato solo per vizi propri.
Pertanto, secondo principi giurisprudenziali oramai consolidati, decorso infruttuosamente il termine per l'impugnazione, le singole cartelle divengono definitive e la pretesa tributaria portata dallo stesso si consolida, comportando l'impossibilità di rimettere in discussione la debenza del tributo. Di conseguenza, un eventuale ricorso avverso la successiva intimazione può essere proposto esclusivamente per vizi propri di quest'ultimo, quale atto meramente consequenziale rispetto a quello impositivo, in applicazione degli artt. 21, comma 1,
e 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Riguardo all'asserita intervenuta prescrizione del credito, con riferimento alla notifica delle cartelle oggi impugnate (e, per alcune di esse, alla decorrenza del termine a far data dalla notifica dei successivi atti interruttivi), come è noto, si deve fare incontestabile richiamo anche all'assetto legislativo - fiscale determinatosi nel contesto della emergenza epidemiologica COVID 19 ed in particolare l'art. 68 del D.L.
17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) che ha previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 960 del 15/01/2025).
Il ricorso deve quindi nel suo complesso essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza, e possono determinarsi in complessive € 400,00 oltre alle spese generali, da porre a carico di parte ricorrente a favore, per metà ciascuno, di entrambi gli
Enti convenuti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento a favore di entrambi gli Enti costituiti (nella misura di € 200 ciascuno) delle spese processuali che liquida in complessive € 400, oltre a oneri e accessori.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GU PAOLO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2150/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF.Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012322850000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012322850000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012322850000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259012322850000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 403/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato l'avviso di intimazione n. 29620259012322850000, notificato il 14/04/2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione richiedeva il pagamento di tassa automobilistica per gli anni 2016, 2018, 2019, 2020.
Eccepiva il ricorrente la mancata notifica delle cartelle presupposte e l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle stesse;
conseguentemente invocava l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato;
parimenti la Regione Sicilia, che si costituiva il 4.2.2026.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Risulta infatti, come emerge dalla produzione dell'Ente della riscossione, le cartelle di pagamento cui si riferisce l'avviso di intimazione oggi impugnato sono state ritualmente notificate, addirittura a mezzo PEC.
Ciò posto, occorre evidenziare che l'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 dispone: “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo” mentre il successivo art. 21, comma
1, prevede che “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Orbene, in tema di riscossione delle imposte, alla definitività dell'atto impositivo determinata dalla mancata impugnazione - e quindi dalla sostanziale acquiescenza - consegue che la pretesa tributaria nel merito non può più essere contestata, e l'atto oggi impugnato può essere annullato solo per vizi propri.
Pertanto, secondo principi giurisprudenziali oramai consolidati, decorso infruttuosamente il termine per l'impugnazione, le singole cartelle divengono definitive e la pretesa tributaria portata dallo stesso si consolida, comportando l'impossibilità di rimettere in discussione la debenza del tributo. Di conseguenza, un eventuale ricorso avverso la successiva intimazione può essere proposto esclusivamente per vizi propri di quest'ultimo, quale atto meramente consequenziale rispetto a quello impositivo, in applicazione degli artt. 21, comma 1,
e 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Riguardo all'asserita intervenuta prescrizione del credito, con riferimento alla notifica delle cartelle oggi impugnate (e, per alcune di esse, alla decorrenza del termine a far data dalla notifica dei successivi atti interruttivi), come è noto, si deve fare incontestabile richiamo anche all'assetto legislativo - fiscale determinatosi nel contesto della emergenza epidemiologica COVID 19 ed in particolare l'art. 68 del D.L.
17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) che ha previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 960 del 15/01/2025).
Il ricorso deve quindi nel suo complesso essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza, e possono determinarsi in complessive € 400,00 oltre alle spese generali, da porre a carico di parte ricorrente a favore, per metà ciascuno, di entrambi gli
Enti convenuti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento a favore di entrambi gli Enti costituiti (nella misura di € 200 ciascuno) delle spese processuali che liquida in complessive € 400, oltre a oneri e accessori.