Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/06/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL POPOLO ITA LIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1364 del ruolo generale per l'anno 2024,
promossa:
da
(C.F.: ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Domenico Giampà e Luigi Giampà;
ricorrente contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede ad Avellino, Via Palatucci n. 22;
resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente ha chiesto la condanna della Controparte_1 al pagamento della somma di € 483,93, al “lordo” delle ritenute di legge, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, nonché alla regolarizzazione contributiva e previdenziale, con interessi e rivalutazione monetaria.
Non si è costituita in giudizio la parte convenuta, di cui va dichiarata la contumacia.
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Al giudicante, rilevata la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia di parte convenuta, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di giudizio.
Catanzaro, 20.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Francesco Aragona
Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT, dott.ssa Martina Rocca.
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