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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17801 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 63731/1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 63731 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 1999, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Parte_1 C.F._1
EL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Andrea Bregno n° 145
- Attrice -
CONTRO
C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F.: e (C.F.: , C.F._3 Parte_3 C.F._4 rappresentate e difese dall'Avv. Alessandro Rufini ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Via Bettolo n° 17
- Convenute -
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._5
RL TA, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Sabotino n° 22
- TE IA -
Oggetto: divisione ereditaria.
Conclusioni delle parti: come in atti. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e per ivi sentire accogliere le seguenti CP_1 Parte_2 Parte_3 conclusioni:
“Piaccia al Tribunale di Roma, contrariis reictis, riconoscere il diritto della IG.ra Parte_1
quale legataria, ad ottenere la proprietà della porzione immobiliare costituita da fondo
[...] rustico sito in agro romano alla Via Laurentina km 10-11, della superficie di Ha 2, confinante con la strada denominata Via Cuppari, con proprietà VALLERANELLO srl e riportata in NCT del
Comune di Roma alla partita 29732 foglio 1160, part.lla 222, con sovrastante fabbricato rurale, con onere per le eredi , e a fargli acquisire la proprietà ed il CP_1 Pt_2 Parte_3 possesso.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Si costituivano in giudizio e Parte_2 Controparte_1 Parte_3 rassegnando le seguenti conclusioni
“Piaccia al Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta ed in accoglimento della dispiegata domanda riconvenzionale, dichiarare aperta la successione testamentaria del IG. deceduto in Roma il 9 dicembre 1998 e per l'effetto: Persona_1
A) in via principale ritenuto che il patrimonio ereditario è costituito:
a) dagli immobili descritti in inventario;
b) dai beni mobili descritti in inventario;
c) dalla partecipazione al capitale della società familiare Colle dei Recinti di CP_2 CP_2 in misura di 1/100;
d) dalla comproprietà dei terreni e fabbricati in Mulazzo in misura pari ad 1/12;
e) dalla comproprietà di beni immobiliari in Torvaianica in misura pari ad 1/6;
f) dai diritti d'autore sulle opere musicali dell'ingegno del de cuius:
I°) attribuire gli animali ed i beni mobili, in misura pari al 50% tra la sig.ra e le Parte_1 sorelle , e CP_1 Pt_2 Parte_3
II°) attribuire i diritti d'autore sulle opere musicali dell'ingegno del de cuius alla sig.ra Parte_1
[...]
III°) attribuire alle signore , e tutti gli altri beni costituenti CP_1 Pt_2 Parte_3 <le parti dei beni di famiglia>;
B) in via subordinata ove si ravvisi nelle disposizioni testamentarie l'istituzione di legato dei beni devoluti alla sig.ra : Parte_1 I°) dichiarare il suo diritto a ricevere il 50% degli animali caduti in successione ed i diritti d'autore sulle opere musicali frutto dell'ingegno del de cuius;
II°) dato atto che le convenute hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario, e dato atto altresì che l'attivo ereditario non consente l'acquisto di <due ettari di terreno con la casa> oggetto del legato di cosa altrui, dichiarare l'impossibilità dell'adempimento con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese …”.
A seguito di provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 18/04/2004, il precedente giudicante ordinava l'integrazione del contradittorio nei confronti della IG.ra la quale si Controparte_2 costituiva richiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: previo accertamento e declaratoria che le porzioni immobiliari per cui è causa e sopra meglio indicate non sono comodamente divisibili, dichiarare lo scioglimento della comunione inter partes relativa ai beni immobili medesimi;
1. attribuire, per l'effetto, le porzioni immobiliari suddette per intero nella porzione della IG.ra avente diritto alla quota maggiore, con addebito dell'eccedenza ex artt. 720 e Controparte_2
1116 c.c.;
2. ordinare al competente Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari le conseguenti trascrizioni, con esonero da responsabilità;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari in caso di opposizione alla richiesta di attribuzione delle intere porzioni immobiliari alla IG.ra . Controparte_2
In corso di causa:
a) veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti:
“1) descriva l'immobile indicato in testamento “i due ettari di terreno con la casa” come indicato nella relazione notarile in atti al punto a) proceda all'individuazione (ubicazione, confini, dati catastali) accertandone la regolarità della base della normativa urbanistico edilizia.
2) Specifichi se è comodamente divisibile sulla base delle quote di diritto di 1/12 oggetto di testamento 3/12 alle convenute e 8/12 a se è possibile il frazionamento di singole CP_2 unità sulla base delle normative urbanistico edilizia.
3) Effettui le stime del valore all'attualità.
4) Predisponga un progetto di divisione in divisione in natura sulla base delle quote di diritto, anche mediante eventualmente rappresentazione planimetrica indicando gli eventuali conguagli.
5) Effettui analoghe operazioni in relazione ai beni mobili ed ai volatili presenti in loco nonché di quelli indicati negli elenchi depositati in atti e siglati dall'Ufficio”. b) il giudizio veniva sospeso con provvedimento del 26/03/2007 fino al passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 39756/2000 emessa in corso di causa e impugnata sia in Appello che in
Cassazione e successivamente riassunto in data 09/10/2014.
c) il giudizio veniva nuovamente sospeso con provvedimento del 13/01/2016 in attesa del definitivo accertamento giudiziale della qualità di erede o di legataria di e riassunto in data Parte_1
03/12/2019.
Infine, all'udienza del 24/10/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni:
a) parte attrice riportandosi al contenuto del foglio di precisazione del 23/10/2024 ovvero:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata:
in via preliminare: accertare e dichiarare la IGnora decaduta dalla rinuncia Controparte_2 alla eredità del de cuius IGnor in forza del testamento olografo del 30 maggio Persona_1
1998 pubblicato dalla IGnora il 19 marzo 1999, eseguita in data 8 aprile 1999 con atto Pt_1 ricevuto dal Cancelliere della Pretura di Roma lo stesso giorno essendo rimasta, nonostante la detta dichiarazione di rinuncia, essa IGnora nel pieno possesso dei beni relitti dal de CP_2 cuius, essendo stata allontanata la IGnora sin dal momento del decesso del compagno Pt_1
IGnor dalla casa familiare della coppia e senza mai più Persona_1 Controparte_3 farvene ingresso e dunque in violazione del termine di tre mesi dall'apertura della successione ex art. 485 c.c., con ogni conseguenza in ordine alla pronuncia di carenza di legittimazione delle odierne Convenute ed attrici in riconvenzione IGnore , e Pt_3 Pt_2 Controparte_1 non affatto menzionate nel testamento di cui si tratta;
in via preliminare subordinata: accertare e dichiarare le IGnore , e Pt_3 Pt_2 [...] decadute dal beneficio di inventario (Fasc. n. 1388/1999) e conseguentemente CP_1 qualificarle eredi pure e semplici avendo esse realizzato in data 6 febbraio 2001, il relativo verbale, ancorché fosse da tempo scaduto il termine disposto dall'art. 485 c.p.c. e senza che fosse stata domandata una proroga dei termini trimestrali concessi dalla norma, per le coeredi accettanti rimaste nel pieno possesso dei beni ereditari sui quali hanno compiuto atti dispositivi;
In via istruttoria: riferendosi alle deduzioni già svolte in atti difensivi e che qui si intendono riferite, al fine di pervenire alla finalità della domandata divisione si reitera l'istanza già formulata di CTU integrativa affinché l'ausiliario nominando, esaminati gli atti e i documenti di causa, presa visione dei luoghi ed effettuata ogni opportuna indagine anche presso gli uffici pubblici:
1) sulla base della documentazione già prodotta dalle parti, (ed effettuato un preliminare controllo in ordine alla completezza della documentazione ipocatastale o della relazione notarile prodotta dalle parti, segnalando in via d'urgenza al giudice eventuali iscrizioni e trascrizioni contro), ne verifichi l'attuale appartenenza alle parti in causa, specificando la misura di ciascuna quota, provvedendo ad indicare, sulla scorta della relazione notarile o della documentazione in atti, tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni oggetto della domanda di divisione tra la trascrizione della domanda di divisione e, a ritroso, il primo passaggio di proprietà anteriore al ventennio che precede la stessa, segnalando anche tutti i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti;
2) formuli conseguentemente e se possibile un comodo progetto di divisione, determinando gli eventuali conguagli e a tal fine:
a) il CTU dovrà riportare, nella formulazione dei lotti del progetto di divisione, gli elementi necessari ad effettuare la trascrizione (nome, cognome, luogo e data di nascita dei soggetti interessati;
in caso di terreni, sede comunale, foglio, particella, metri quadrati, ettari, are e centiare e in caso di trasferimento di quota l'esatta quota per ogni soggetto beneficiario;
in caso di fabbricati, sede comunale, foglio, particella, subalterno e categoria, in caso di trasferimento di quota l'esatta quota per ogni soggetto beneficiario e in caso di diritto a quota indicarla);
b) Il CTU dovrà valutare, in sede di redazione del progetto, la possibilità concreta che esso poi possa trasfondersi in un piano di frazionamento passibile di essere recepito, in seguito, subordinando poi l'inizio della procedura presso gli uffici catastali alla previa approvazione del progetto medesimo e, dunque, mediante predisposizione del tipo di frazionamento (con allegata la relazione del tipo di frazionamento debitamente approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale) già in fase di formulazione del progetto di divisione;
ciò affinché la divisione degli immobili appena descritta sia, oltre che teoricamente, anche fattibile in concreto, ovvero se la situazione urbanistica del bene incida o meno sulla possibilità che le parti, una volta approvato il progetto di divisione, possano poi trasfondere detto progetto in un piano frazionamento di tali unità immobiliari, originariamente uniche, passibile di essere recepito in seguito;
c) Il CTU dovrà tenere conto della circostanza che le quote dovranno essere omogenee e non potranno essere formate da soli conguagli;
3) ove, nella denegata e non creduta ipotesi che contrariamente a quanto già accertato dal CTU
Arch. nell'elaborato peritale, in risposta al quesito n. 2 già assegnatole, depositato agli atti Per_2 di causa, i beni non siano adesso ritenuti comodamente divisibili, il CTU dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità e determini il loro attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
anche in tal caso il CTU dovrà indicare gli elementi sopra indicati sub 1);
4) il CTU dovrà rilevare se gli immobili presentino, o meno, i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della L. 28.2.85 n. 47 e del DPR
n. 380/2001 e a tal fine, inoltre, il CTU: A) dovrà indicare l'epoca di realizzazione degli immobili e gli estremi del provvedimento autorizzativo degli edifici o loro parti (permesso di costruire o permesso in sanatoria) se la costruzione dell'immobile è iniziata dopo il 17 marzo 1985; con riferimento alle costruzioni realizzate prima della L. 47/1985, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione realizzata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero gli estremi della domanda in sanatoria e dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35 L. n. 47/1985; ovvero se le opere sono iniziate in data anteriore al 1.9.1967;
B) Nel caso di esistenza del provvedimento autorizzativo (o in sanatoria, con le specificazioni sopra indicate sub A), il CTU dovrà verificare la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento medesimo, segnalando, anche graficamente, le eventuali difformità e modifiche;
in caso di esistenza di opere abusive e di difformità: a) dovrà verificare se sono state presentate istanze di condono, precisando lo stato del procedimento, e dovrà valutare la conformità del fabbricato al progetto in sanatoria proposto, segnalando, anche graficamente, le eventuali difformità; b) dovrà verificare se gli immobili si trovino o meno nelle condizioni previste dall'art. 40 comma 6 o dall'art. 17 comma 5 della legge n. 47/1985 e successive modifiche e dovrà chiarire, quindi, se i cespiti medesimi siano o meno sanabili, indicando, previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti, i relativi costi;
c) ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, dovrà quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso;
C) Nel caso di inesistenza del titolo abilitativo (o in sanatoria, con le specificazioni sopra indicate
A), il CTU dovrà provvedere ad espugnare l'immobile c.d. abusivo dal progetto di divisione se non ricorrono i requisiti per la commerciabilità ai sensi degli artt. 17 e 140 L. 47/1985 e 136 DPR
380/2001 sopra citati, immobile che quindi resterà in comunione;
D) il CTU dovrà indicare infine ogni altra notizia utile in ordine alla regolarità dei beni sotto il profilo urbanistico;
5) il CTU dovrà determinare il corrispettivo del godimento degli immobili da parte delle condividente IGnora e/o delle IGnore che ne hanno avuto l'uso esclusivo dal CP_2 Parte_3 momento dell'apertura della successione e sino all'attualità
Sempre in via istruttoria: Onde sgombrare il campo dall'ipotesi ventilata da controparte che “la casa ed il terreno di due ettari” indicati dal testatore nella scheda testamentaria come attribuiti alla IGnora rientrino nei “beni di famiglia” disposti in favore della IGnora Pt_1 CP_2 rinunciataria, e/o delle germane e comunque al fine di consentire la valutazione dei Parte_3 cespiti in questione da parte del nominando CTU, si chiede che Ill.mo IGnor Giudice ordini ex art. 210 c.p.c. il deposito da parte convenuta germane e/o da parte della Parte_4
IA, litisconsorte necessaria, IGnora di copia dell'Atto di trasformazione della Colle CP_2 dei Recinti S.r.l. in acc. del 30/05/1995 a Rep. N. 58089 – racc. n. 14202 del Notaio Pt_5
di Cassino, espressamente indicato nel verbale d'inventario del giorno 12 Persona_3 maggio 1999, ovvero ne autorizzi il deposito da parte più diligente, ovvero ne domandi espressamente al CTU nominando di acquisirla, sottolineando che in sede di formazione di inventario, per espressa dichiarazione resa dalle Coeredi germane è stato Parte_4 precisato che i beni di cui il defunto avrebbe potuto disporre erano composti Persona_1 da quelli costituenti il patrimonio della detta Società a.s. “ ” Controparte_4
- Si avanza inoltre istanza affinché l'Ill.mo IGnor Giudice voglia ordinare il deposito del rendiconto da parte IGnora nominata già in sede di verbale del beneficio Parte_2
d'inventario quale custode degli animali di cui alla scheda testamentaria con ogni specifica indicazione dalla esatta consistenza dell'intero impianto di allevamento costituito dall'elenco indicato in verbale d'inventario, dall'elenco depositato all'All. n. 7 della nota ex art. 184 c.p.c. depositata da parte attrice il 28 settembre 2001, non contestato da controparte, e dall'elenco elaborato in sede di CTU, dal momento dell'apertura della successione, e di tutti gli elementi formatisi sino nell'attualità
Nel merito: L'Attrice insiste, quale erede designata dal de cuius IGnor nella Persona_1 richiesta, formulata da oltre 22 anni nel pieno rispetto della disposizione testamentaria formata dal suo compagno di vita per oltre 20 anni IGnor che sia ad essa assegnata “la Persona_1 casa e i due ettari di terreno” di cui alla scheda testamentaria in questione, disponendo che la divisione degli animali al 50% sia effettuata sulla base di una stima corretta e attualizzata degli stessi e che il valore dei detti beni immobili e mobili sia realizzato sulla base di tutti i beni relitti come risultanti dai relativi verbali d'inventario all'epoca redatti e dall'elenco depositato in data
(All. 7 alla nota ex art. 184 cpc) 28 settembre 2001 e non sulla sola base della parziale elencazione effettuata dal CTU, riconoscendo, in ogni caso, in capo alla IGnora i frutti Parte_1 maturati sulla quota di eredità ad essa assegnata e dei diritti musicali comunque disposti in testamento dal IGnor in suo favore e, sin ora, mai trasferiti. . Persona_1
- In subordine nel merito;
L'Attrice chiede che le sia attribuita la quota, come individuata nella comoda divisione elaborata dal CTU Arch. e/o in quella eventualmente formulata dalla Per_2 espletanda CTU integrativa e che sia comprensiva della casa e di parte del terreno così come esplicitamente disposto nella scheda testamentaria del predetto IGnor e Persona_1 disponendo che la divisione degli animali al 50% sia effettuata sulla base di una stima corretta e attualizzata degli stessi e che il valore dei detti beni immobili e mobili sia realizzato sulla base di tutti i beni relitti come risultanti dai relativi verbali d'inventario all'epoca redatti e dall'elenco depositato in data (All. 7 alla nota ex art. 184 cpc) 28 settembre 2001 e non sulla sola base della parziale elencazione effettuata dal CTU, riconoscendo, in ogni caso, in capo alla IGnora Parte_1
i frutti maturati sulla quota di eredità ad essa assegnata e dei diritti musicali comunque
[...] disposti in testamento dal IGnor in suo favore e, sin ora, mai trasferiti Persona_1
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio da porsi a carico delle controparti b) parti convenute riportandosi a quelle formulate nelle note depositate in data 17/06/2021, ovvero:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: 1) dichiarare aperta la successione testamentaria del sig. deceduto in Roma il 9.12.1998; 2) ritenuta accertata la qualità di Persona_1 erede della sig.ra , attribuire alla stessa i diritti sulle opere musicali dell'ingegno Parte_1 del de cuius ed attribuire la metà degli uccelli attualmente viventi in misura del 50%, stabilendo le quote spettanti alle parti secondo il valore indicato nella perizia estimativa allegata agli atti di causa nel fascicolo antecedente la sospensione del giudizio (doc. 7 del primo fascicolo); 3) in ordine alla divisione dei beni in comproprietà tra le sorelle e la madre, IG.ra rimangano CP_2 le quote di comproprietà come sono allo stato attuale risultante dai titoli a ciascuna parte spettante. Con il favore delle spese di lite”
c) parte terza chiamata riportandosi alle conclusioni formulate nella propria comparsa di costituzione del 30/12/2004.
All'esito della suddetta udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con termini ex art. 190
c.p.c.
Orbene, nel merito si osserva quanto segue.
1. In primo luogo occorre dare atto della rinuncia all'eredità di da parte della Persona_1 terza chiamata (cfr. doc. 1 note di replica del 16/12/2021) e al riconoscimento Controparte_2 da parte dei convenuti , e (cfr. pag. 2 note autorizzate del CP_1 Pt_3 Parte_2
16/12/2021) della qualità di erede testamentaria di parte attrice relativamente al 50% dei volatili rari e ai diritti d'autore, con correlativa rinuncia alla divisione dei rimanenti beni in comproprietà.
2. Con riguardo, quindi, alle rimanenti domande di parte attrice, si rileva che l'ordinanza della
Cassazione n. 23563/2019, che ha confermato la sentenza n. 4369/2014 della Corte di Appello di
Roma nel giudizio tra le sigg.re e la sig.ra , ha stabilito che la volontà di Parte_3 Pt_1 [...]
espressa nel testamento olografo del 30 maggio 1998, fosse quella di attribuire a Persona_1
la qualità di erede e non di legataria, escludendo che nella quota della stessa Parte_1 fossero compresi i beni di famiglia e rimanendo, quindi, alla assegnati: la quota del 50% dei Pt_1 volatili rari e la quota del 100% dei diritti d'autore sui brani musicali [secondo la volontà del de cuius espressa nella scheda testamentaria (cfr. pag. 4 e 5 Cass. 23463/2019) la quale, peraltro, costituisce l'unico titolo attributivo di diritti in questione, limitandosi la presente pronuncia ad accertare le volontà del de cuius, in coerenza con il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “l'assegnazione di beni determinati configura una successione e non un legato ogni volta che il testatore abbia inteso attribuire una universalità di beni o una porzione del patrimonio relitto (cfr.
Cass. 15387/2024 e Cass. 24163/2013)].
Pertanto, a parte attrice andranno assegnati iure hereditatis il 50% dei volatili rari e il 100% dei diritti d'autore sui brani musicali appartenenti a mentre a parte convenuta i Persona_1 rimanenti cespiti ereditari come individuati nell'inventario del 12/05/1999 (cfr. doc. 5 fascicolo di parte convenuta).
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c., tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, per la compensazione integrale delle spese del giudizio, ivi incluse quelle relative alle sentenze non definitive emesse;
con oneri di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1. dichiara aperta la successione testamentaria di deceduto in Roma il Persona_1
9.12.1998;
2. accerta e dichiara, in base alle attribuzioni stabilite nel testamento olografo del 30 maggio 1998 il diritto dell'attrice sul 50% dei volatili rari e sul 100% dei diritti d'autore sui Parte_1 brani musicali facenti parte del patrimonio relitto del de cuius di cui all'inventario in atti, nella loro consistenza attuale;
3. accerta e dichiara il diritto delle convenute , e CP_1 Pt_3 [...] all'attribuzione dei residui beni contenuti nell'inventario in atti, nella loro Parte_2 consistenza attuale;
4. Compensa le spese di lite e pone definitivamente a carico di le spese di Parte_1
c.t.u.
Roma, 17/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 63731 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 1999, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Parte_1 C.F._1
EL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Andrea Bregno n° 145
- Attrice -
CONTRO
C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F.: e (C.F.: , C.F._3 Parte_3 C.F._4 rappresentate e difese dall'Avv. Alessandro Rufini ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Via Bettolo n° 17
- Convenute -
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._5
RL TA, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Sabotino n° 22
- TE IA -
Oggetto: divisione ereditaria.
Conclusioni delle parti: come in atti. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e per ivi sentire accogliere le seguenti CP_1 Parte_2 Parte_3 conclusioni:
“Piaccia al Tribunale di Roma, contrariis reictis, riconoscere il diritto della IG.ra Parte_1
quale legataria, ad ottenere la proprietà della porzione immobiliare costituita da fondo
[...] rustico sito in agro romano alla Via Laurentina km 10-11, della superficie di Ha 2, confinante con la strada denominata Via Cuppari, con proprietà VALLERANELLO srl e riportata in NCT del
Comune di Roma alla partita 29732 foglio 1160, part.lla 222, con sovrastante fabbricato rurale, con onere per le eredi , e a fargli acquisire la proprietà ed il CP_1 Pt_2 Parte_3 possesso.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Si costituivano in giudizio e Parte_2 Controparte_1 Parte_3 rassegnando le seguenti conclusioni
“Piaccia al Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta ed in accoglimento della dispiegata domanda riconvenzionale, dichiarare aperta la successione testamentaria del IG. deceduto in Roma il 9 dicembre 1998 e per l'effetto: Persona_1
A) in via principale ritenuto che il patrimonio ereditario è costituito:
a) dagli immobili descritti in inventario;
b) dai beni mobili descritti in inventario;
c) dalla partecipazione al capitale della società familiare Colle dei Recinti di CP_2 CP_2 in misura di 1/100;
d) dalla comproprietà dei terreni e fabbricati in Mulazzo in misura pari ad 1/12;
e) dalla comproprietà di beni immobiliari in Torvaianica in misura pari ad 1/6;
f) dai diritti d'autore sulle opere musicali dell'ingegno del de cuius:
I°) attribuire gli animali ed i beni mobili, in misura pari al 50% tra la sig.ra e le Parte_1 sorelle , e CP_1 Pt_2 Parte_3
II°) attribuire i diritti d'autore sulle opere musicali dell'ingegno del de cuius alla sig.ra Parte_1
[...]
III°) attribuire alle signore , e tutti gli altri beni costituenti CP_1 Pt_2 Parte_3 <le parti dei beni di famiglia>;
B) in via subordinata ove si ravvisi nelle disposizioni testamentarie l'istituzione di legato dei beni devoluti alla sig.ra : Parte_1 I°) dichiarare il suo diritto a ricevere il 50% degli animali caduti in successione ed i diritti d'autore sulle opere musicali frutto dell'ingegno del de cuius;
II°) dato atto che le convenute hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario, e dato atto altresì che l'attivo ereditario non consente l'acquisto di <due ettari di terreno con la casa> oggetto del legato di cosa altrui, dichiarare l'impossibilità dell'adempimento con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese …”.
A seguito di provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 18/04/2004, il precedente giudicante ordinava l'integrazione del contradittorio nei confronti della IG.ra la quale si Controparte_2 costituiva richiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: previo accertamento e declaratoria che le porzioni immobiliari per cui è causa e sopra meglio indicate non sono comodamente divisibili, dichiarare lo scioglimento della comunione inter partes relativa ai beni immobili medesimi;
1. attribuire, per l'effetto, le porzioni immobiliari suddette per intero nella porzione della IG.ra avente diritto alla quota maggiore, con addebito dell'eccedenza ex artt. 720 e Controparte_2
1116 c.c.;
2. ordinare al competente Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari le conseguenti trascrizioni, con esonero da responsabilità;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari in caso di opposizione alla richiesta di attribuzione delle intere porzioni immobiliari alla IG.ra . Controparte_2
In corso di causa:
a) veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti:
“1) descriva l'immobile indicato in testamento “i due ettari di terreno con la casa” come indicato nella relazione notarile in atti al punto a) proceda all'individuazione (ubicazione, confini, dati catastali) accertandone la regolarità della base della normativa urbanistico edilizia.
2) Specifichi se è comodamente divisibile sulla base delle quote di diritto di 1/12 oggetto di testamento 3/12 alle convenute e 8/12 a se è possibile il frazionamento di singole CP_2 unità sulla base delle normative urbanistico edilizia.
3) Effettui le stime del valore all'attualità.
4) Predisponga un progetto di divisione in divisione in natura sulla base delle quote di diritto, anche mediante eventualmente rappresentazione planimetrica indicando gli eventuali conguagli.
5) Effettui analoghe operazioni in relazione ai beni mobili ed ai volatili presenti in loco nonché di quelli indicati negli elenchi depositati in atti e siglati dall'Ufficio”. b) il giudizio veniva sospeso con provvedimento del 26/03/2007 fino al passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 39756/2000 emessa in corso di causa e impugnata sia in Appello che in
Cassazione e successivamente riassunto in data 09/10/2014.
c) il giudizio veniva nuovamente sospeso con provvedimento del 13/01/2016 in attesa del definitivo accertamento giudiziale della qualità di erede o di legataria di e riassunto in data Parte_1
03/12/2019.
Infine, all'udienza del 24/10/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni:
a) parte attrice riportandosi al contenuto del foglio di precisazione del 23/10/2024 ovvero:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata:
in via preliminare: accertare e dichiarare la IGnora decaduta dalla rinuncia Controparte_2 alla eredità del de cuius IGnor in forza del testamento olografo del 30 maggio Persona_1
1998 pubblicato dalla IGnora il 19 marzo 1999, eseguita in data 8 aprile 1999 con atto Pt_1 ricevuto dal Cancelliere della Pretura di Roma lo stesso giorno essendo rimasta, nonostante la detta dichiarazione di rinuncia, essa IGnora nel pieno possesso dei beni relitti dal de CP_2 cuius, essendo stata allontanata la IGnora sin dal momento del decesso del compagno Pt_1
IGnor dalla casa familiare della coppia e senza mai più Persona_1 Controparte_3 farvene ingresso e dunque in violazione del termine di tre mesi dall'apertura della successione ex art. 485 c.c., con ogni conseguenza in ordine alla pronuncia di carenza di legittimazione delle odierne Convenute ed attrici in riconvenzione IGnore , e Pt_3 Pt_2 Controparte_1 non affatto menzionate nel testamento di cui si tratta;
in via preliminare subordinata: accertare e dichiarare le IGnore , e Pt_3 Pt_2 [...] decadute dal beneficio di inventario (Fasc. n. 1388/1999) e conseguentemente CP_1 qualificarle eredi pure e semplici avendo esse realizzato in data 6 febbraio 2001, il relativo verbale, ancorché fosse da tempo scaduto il termine disposto dall'art. 485 c.p.c. e senza che fosse stata domandata una proroga dei termini trimestrali concessi dalla norma, per le coeredi accettanti rimaste nel pieno possesso dei beni ereditari sui quali hanno compiuto atti dispositivi;
In via istruttoria: riferendosi alle deduzioni già svolte in atti difensivi e che qui si intendono riferite, al fine di pervenire alla finalità della domandata divisione si reitera l'istanza già formulata di CTU integrativa affinché l'ausiliario nominando, esaminati gli atti e i documenti di causa, presa visione dei luoghi ed effettuata ogni opportuna indagine anche presso gli uffici pubblici:
1) sulla base della documentazione già prodotta dalle parti, (ed effettuato un preliminare controllo in ordine alla completezza della documentazione ipocatastale o della relazione notarile prodotta dalle parti, segnalando in via d'urgenza al giudice eventuali iscrizioni e trascrizioni contro), ne verifichi l'attuale appartenenza alle parti in causa, specificando la misura di ciascuna quota, provvedendo ad indicare, sulla scorta della relazione notarile o della documentazione in atti, tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni oggetto della domanda di divisione tra la trascrizione della domanda di divisione e, a ritroso, il primo passaggio di proprietà anteriore al ventennio che precede la stessa, segnalando anche tutti i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti;
2) formuli conseguentemente e se possibile un comodo progetto di divisione, determinando gli eventuali conguagli e a tal fine:
a) il CTU dovrà riportare, nella formulazione dei lotti del progetto di divisione, gli elementi necessari ad effettuare la trascrizione (nome, cognome, luogo e data di nascita dei soggetti interessati;
in caso di terreni, sede comunale, foglio, particella, metri quadrati, ettari, are e centiare e in caso di trasferimento di quota l'esatta quota per ogni soggetto beneficiario;
in caso di fabbricati, sede comunale, foglio, particella, subalterno e categoria, in caso di trasferimento di quota l'esatta quota per ogni soggetto beneficiario e in caso di diritto a quota indicarla);
b) Il CTU dovrà valutare, in sede di redazione del progetto, la possibilità concreta che esso poi possa trasfondersi in un piano di frazionamento passibile di essere recepito, in seguito, subordinando poi l'inizio della procedura presso gli uffici catastali alla previa approvazione del progetto medesimo e, dunque, mediante predisposizione del tipo di frazionamento (con allegata la relazione del tipo di frazionamento debitamente approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale) già in fase di formulazione del progetto di divisione;
ciò affinché la divisione degli immobili appena descritta sia, oltre che teoricamente, anche fattibile in concreto, ovvero se la situazione urbanistica del bene incida o meno sulla possibilità che le parti, una volta approvato il progetto di divisione, possano poi trasfondere detto progetto in un piano frazionamento di tali unità immobiliari, originariamente uniche, passibile di essere recepito in seguito;
c) Il CTU dovrà tenere conto della circostanza che le quote dovranno essere omogenee e non potranno essere formate da soli conguagli;
3) ove, nella denegata e non creduta ipotesi che contrariamente a quanto già accertato dal CTU
Arch. nell'elaborato peritale, in risposta al quesito n. 2 già assegnatole, depositato agli atti Per_2 di causa, i beni non siano adesso ritenuti comodamente divisibili, il CTU dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità e determini il loro attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
anche in tal caso il CTU dovrà indicare gli elementi sopra indicati sub 1);
4) il CTU dovrà rilevare se gli immobili presentino, o meno, i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della L. 28.2.85 n. 47 e del DPR
n. 380/2001 e a tal fine, inoltre, il CTU: A) dovrà indicare l'epoca di realizzazione degli immobili e gli estremi del provvedimento autorizzativo degli edifici o loro parti (permesso di costruire o permesso in sanatoria) se la costruzione dell'immobile è iniziata dopo il 17 marzo 1985; con riferimento alle costruzioni realizzate prima della L. 47/1985, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione realizzata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero gli estremi della domanda in sanatoria e dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35 L. n. 47/1985; ovvero se le opere sono iniziate in data anteriore al 1.9.1967;
B) Nel caso di esistenza del provvedimento autorizzativo (o in sanatoria, con le specificazioni sopra indicate sub A), il CTU dovrà verificare la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento medesimo, segnalando, anche graficamente, le eventuali difformità e modifiche;
in caso di esistenza di opere abusive e di difformità: a) dovrà verificare se sono state presentate istanze di condono, precisando lo stato del procedimento, e dovrà valutare la conformità del fabbricato al progetto in sanatoria proposto, segnalando, anche graficamente, le eventuali difformità; b) dovrà verificare se gli immobili si trovino o meno nelle condizioni previste dall'art. 40 comma 6 o dall'art. 17 comma 5 della legge n. 47/1985 e successive modifiche e dovrà chiarire, quindi, se i cespiti medesimi siano o meno sanabili, indicando, previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti, i relativi costi;
c) ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, dovrà quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso;
C) Nel caso di inesistenza del titolo abilitativo (o in sanatoria, con le specificazioni sopra indicate
A), il CTU dovrà provvedere ad espugnare l'immobile c.d. abusivo dal progetto di divisione se non ricorrono i requisiti per la commerciabilità ai sensi degli artt. 17 e 140 L. 47/1985 e 136 DPR
380/2001 sopra citati, immobile che quindi resterà in comunione;
D) il CTU dovrà indicare infine ogni altra notizia utile in ordine alla regolarità dei beni sotto il profilo urbanistico;
5) il CTU dovrà determinare il corrispettivo del godimento degli immobili da parte delle condividente IGnora e/o delle IGnore che ne hanno avuto l'uso esclusivo dal CP_2 Parte_3 momento dell'apertura della successione e sino all'attualità
Sempre in via istruttoria: Onde sgombrare il campo dall'ipotesi ventilata da controparte che “la casa ed il terreno di due ettari” indicati dal testatore nella scheda testamentaria come attribuiti alla IGnora rientrino nei “beni di famiglia” disposti in favore della IGnora Pt_1 CP_2 rinunciataria, e/o delle germane e comunque al fine di consentire la valutazione dei Parte_3 cespiti in questione da parte del nominando CTU, si chiede che Ill.mo IGnor Giudice ordini ex art. 210 c.p.c. il deposito da parte convenuta germane e/o da parte della Parte_4
IA, litisconsorte necessaria, IGnora di copia dell'Atto di trasformazione della Colle CP_2 dei Recinti S.r.l. in acc. del 30/05/1995 a Rep. N. 58089 – racc. n. 14202 del Notaio Pt_5
di Cassino, espressamente indicato nel verbale d'inventario del giorno 12 Persona_3 maggio 1999, ovvero ne autorizzi il deposito da parte più diligente, ovvero ne domandi espressamente al CTU nominando di acquisirla, sottolineando che in sede di formazione di inventario, per espressa dichiarazione resa dalle Coeredi germane è stato Parte_4 precisato che i beni di cui il defunto avrebbe potuto disporre erano composti Persona_1 da quelli costituenti il patrimonio della detta Società a.s. “ ” Controparte_4
- Si avanza inoltre istanza affinché l'Ill.mo IGnor Giudice voglia ordinare il deposito del rendiconto da parte IGnora nominata già in sede di verbale del beneficio Parte_2
d'inventario quale custode degli animali di cui alla scheda testamentaria con ogni specifica indicazione dalla esatta consistenza dell'intero impianto di allevamento costituito dall'elenco indicato in verbale d'inventario, dall'elenco depositato all'All. n. 7 della nota ex art. 184 c.p.c. depositata da parte attrice il 28 settembre 2001, non contestato da controparte, e dall'elenco elaborato in sede di CTU, dal momento dell'apertura della successione, e di tutti gli elementi formatisi sino nell'attualità
Nel merito: L'Attrice insiste, quale erede designata dal de cuius IGnor nella Persona_1 richiesta, formulata da oltre 22 anni nel pieno rispetto della disposizione testamentaria formata dal suo compagno di vita per oltre 20 anni IGnor che sia ad essa assegnata “la Persona_1 casa e i due ettari di terreno” di cui alla scheda testamentaria in questione, disponendo che la divisione degli animali al 50% sia effettuata sulla base di una stima corretta e attualizzata degli stessi e che il valore dei detti beni immobili e mobili sia realizzato sulla base di tutti i beni relitti come risultanti dai relativi verbali d'inventario all'epoca redatti e dall'elenco depositato in data
(All. 7 alla nota ex art. 184 cpc) 28 settembre 2001 e non sulla sola base della parziale elencazione effettuata dal CTU, riconoscendo, in ogni caso, in capo alla IGnora i frutti Parte_1 maturati sulla quota di eredità ad essa assegnata e dei diritti musicali comunque disposti in testamento dal IGnor in suo favore e, sin ora, mai trasferiti. . Persona_1
- In subordine nel merito;
L'Attrice chiede che le sia attribuita la quota, come individuata nella comoda divisione elaborata dal CTU Arch. e/o in quella eventualmente formulata dalla Per_2 espletanda CTU integrativa e che sia comprensiva della casa e di parte del terreno così come esplicitamente disposto nella scheda testamentaria del predetto IGnor e Persona_1 disponendo che la divisione degli animali al 50% sia effettuata sulla base di una stima corretta e attualizzata degli stessi e che il valore dei detti beni immobili e mobili sia realizzato sulla base di tutti i beni relitti come risultanti dai relativi verbali d'inventario all'epoca redatti e dall'elenco depositato in data (All. 7 alla nota ex art. 184 cpc) 28 settembre 2001 e non sulla sola base della parziale elencazione effettuata dal CTU, riconoscendo, in ogni caso, in capo alla IGnora Parte_1
i frutti maturati sulla quota di eredità ad essa assegnata e dei diritti musicali comunque
[...] disposti in testamento dal IGnor in suo favore e, sin ora, mai trasferiti Persona_1
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio da porsi a carico delle controparti b) parti convenute riportandosi a quelle formulate nelle note depositate in data 17/06/2021, ovvero:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: 1) dichiarare aperta la successione testamentaria del sig. deceduto in Roma il 9.12.1998; 2) ritenuta accertata la qualità di Persona_1 erede della sig.ra , attribuire alla stessa i diritti sulle opere musicali dell'ingegno Parte_1 del de cuius ed attribuire la metà degli uccelli attualmente viventi in misura del 50%, stabilendo le quote spettanti alle parti secondo il valore indicato nella perizia estimativa allegata agli atti di causa nel fascicolo antecedente la sospensione del giudizio (doc. 7 del primo fascicolo); 3) in ordine alla divisione dei beni in comproprietà tra le sorelle e la madre, IG.ra rimangano CP_2 le quote di comproprietà come sono allo stato attuale risultante dai titoli a ciascuna parte spettante. Con il favore delle spese di lite”
c) parte terza chiamata riportandosi alle conclusioni formulate nella propria comparsa di costituzione del 30/12/2004.
All'esito della suddetta udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con termini ex art. 190
c.p.c.
Orbene, nel merito si osserva quanto segue.
1. In primo luogo occorre dare atto della rinuncia all'eredità di da parte della Persona_1 terza chiamata (cfr. doc. 1 note di replica del 16/12/2021) e al riconoscimento Controparte_2 da parte dei convenuti , e (cfr. pag. 2 note autorizzate del CP_1 Pt_3 Parte_2
16/12/2021) della qualità di erede testamentaria di parte attrice relativamente al 50% dei volatili rari e ai diritti d'autore, con correlativa rinuncia alla divisione dei rimanenti beni in comproprietà.
2. Con riguardo, quindi, alle rimanenti domande di parte attrice, si rileva che l'ordinanza della
Cassazione n. 23563/2019, che ha confermato la sentenza n. 4369/2014 della Corte di Appello di
Roma nel giudizio tra le sigg.re e la sig.ra , ha stabilito che la volontà di Parte_3 Pt_1 [...]
espressa nel testamento olografo del 30 maggio 1998, fosse quella di attribuire a Persona_1
la qualità di erede e non di legataria, escludendo che nella quota della stessa Parte_1 fossero compresi i beni di famiglia e rimanendo, quindi, alla assegnati: la quota del 50% dei Pt_1 volatili rari e la quota del 100% dei diritti d'autore sui brani musicali [secondo la volontà del de cuius espressa nella scheda testamentaria (cfr. pag. 4 e 5 Cass. 23463/2019) la quale, peraltro, costituisce l'unico titolo attributivo di diritti in questione, limitandosi la presente pronuncia ad accertare le volontà del de cuius, in coerenza con il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “l'assegnazione di beni determinati configura una successione e non un legato ogni volta che il testatore abbia inteso attribuire una universalità di beni o una porzione del patrimonio relitto (cfr.
Cass. 15387/2024 e Cass. 24163/2013)].
Pertanto, a parte attrice andranno assegnati iure hereditatis il 50% dei volatili rari e il 100% dei diritti d'autore sui brani musicali appartenenti a mentre a parte convenuta i Persona_1 rimanenti cespiti ereditari come individuati nell'inventario del 12/05/1999 (cfr. doc. 5 fascicolo di parte convenuta).
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c., tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, per la compensazione integrale delle spese del giudizio, ivi incluse quelle relative alle sentenze non definitive emesse;
con oneri di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1. dichiara aperta la successione testamentaria di deceduto in Roma il Persona_1
9.12.1998;
2. accerta e dichiara, in base alle attribuzioni stabilite nel testamento olografo del 30 maggio 1998 il diritto dell'attrice sul 50% dei volatili rari e sul 100% dei diritti d'autore sui Parte_1 brani musicali facenti parte del patrimonio relitto del de cuius di cui all'inventario in atti, nella loro consistenza attuale;
3. accerta e dichiara il diritto delle convenute , e CP_1 Pt_3 [...] all'attribuzione dei residui beni contenuti nell'inventario in atti, nella loro Parte_2 consistenza attuale;
4. Compensa le spese di lite e pone definitivamente a carico di le spese di Parte_1
c.t.u.
Roma, 17/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo.