Articolo 5 della Legge 11 febbraio 1963, n. 480
Articolo 4Articolo 6
Versione
2 maggio 1963
Art. 5.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle
entrate accertate per la competenza
propria dell'esercizio 1955-56
(articolo 1).......................... L. 24.719.252.215

Somme rimaste da riscuotere sui
residui degli esercizi precedenti
(articolo 3).......................... L. 6.036.894.855
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Residui attivi al 30 giugno 1956.... L. 30.786.147.100
Entrata in vigore il 2 maggio 1963