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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 6102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6102 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4895/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
LL NI Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI PO Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4895 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 9.9.2025, vertente
pagina 1 di 6 TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Maggiore. Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'avv. Danilo De Angelis.
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del presente appello annullare e riformare l'impugnata Sentenza del Tribunale Civile di Roma Sez. II Civile,
Dott.ssa Sarcina, avente n. 13167/2019, depositata in data 21/06/2019 e, per l'effetto, dichiarare la legittimità della richiesta dell'Amministrazione di pagamento delle somme ivi indicate a titolo di COSAP annualità 2003 di cui alla cartella di pagamento n. 097220080028987808000, pari a €4.481,61, oltre indennità di more, interessi, compensi, diritti e spese di notifica, affermando che “l'obbligo di pagamento del canone sussiste sia nel caso di concessione, anche presunta, per occupazione abusiva, che nella diversa ipotesi di uso collettivo del suolo” (Corte Suprema di Cassazione, sent n. 29447 del 15/11/2018) e che “il giudicato non si applica al principio di diritto affermato in una diversa controversia, quantunque in forza di asseriti medesimi presupposti di fatto, ove siano investite singole questioni di fatto o di diritto” (Cass. 25546/2014). Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
L'appellato ha così concluso:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
– in via preliminare, dichiarare la improcedibilità ed inammissibilità della eventuale richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata e del proposto appello, per i motivi sopra illustrati;
– in via subordinata, dichiarare la acquiescenza parziale alla Sentenza per tutte le parti della stessa non espressamente impugnate;
pagina 2 di 6 – in via principale, rigettare la domanda dell'odierno appellante, per mancanza dei presupposti processuali necessari e/o perché pretestuosa ed infondata sia in fatto che in diritto per i motivi sopra illustrati e comunque non provata;
– in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, confermare la Sentenza appellata;
– in via ulteriormente subordinata, dichiarare che nulla dall'opponente è dovuto a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per griglie ed intercapedini e, per l'effetto o in via subordinata, dichiarare nullo od annullare oppure disapplicare l'avviso, la cartella e\o l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, stante la manifesta illegittimità dell'atto impugnato e\o della relativa pretesa.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Il adiva il Tribunale di Roma per sentire Controparte_1
dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.09720179045762510000, sottesa alla cartella n.097220080028987808000, relativa al canone COSAP per l'annualità 2003, afferente griglie e intercapedini ubicate lungo il perimetro dell'edificio condominiale.
Il Condominio deduceva che le griglie e intercapedini erano state realizzate in sede di edificazioni del fabbricato su area privata a seguito di licenza edilizia (e non di concessione all'uso particolare di un bene pubblico, presupposto ai fini del COSAP) ed erano elementi essenziali all'edificio, essendo le relative porzioni del suolo stradale state irreversibilmente inglobate nello stesso, con conseguente carenza del presupposto impositivo del canone di occupazione di suolo pubblico.
Rappresentava inoltre l'esistenza di precedenti pronunce, passate in giudicato, emesse con riferimento a diversi canoni COSAP.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13167/2019, accoglieva le richieste attoree, dichiarando che nulla era dovuto a titolo COSAP per l'anno 2003.
Riteneva precluso il riesame giudiziale di uno stesso punto di diritto accertato e risolto da un precedente giudicato intercorso tra le parti (richiamando la sentenza del Tribunale di Roma n.
12947/17), risultando definitivamente accertata anzitutto la carenza di titoli concessori di sorta aventi ad oggetto la porzione di suolo (su cui insistono le griglie e intercapedini condominiali) con riferimento al quale era richiesto il pagamento del corrispettivo Cosap;
in secondo luogo la imprescindibilità del titolo concessorio perché possa insorgere il diritto del al pagamento CP_2
di un corrispettivo;
risultando accertata, altresì, la mancanza di prova dell'esistenza di una servitù pagina 3 di 6 di pubblico passaggio costituita nei modi di legge (non essendo stato ritenuto a tal fine rilevante il mero dato del pubblico passaggio sul suolo ove insistono le griglie e intercapedini); in fatto risultando, infine, accertata la preesistenza delle griglie rispetto alla destinazione a uso pubblico o servitù pubblica.
3. ha proposto appello, affermando l'erroneità della decisione, dato che tra le Parte_1
cause asseritamente passate in giudicato e quella oggetto del presente giudizio mancava l'identità
del petitum, atteso che si aveva riguardo a diversi periodi d'imposta.
In ogni caso la res iudicata si sostanziava nel riconoscimento del fatto che tra l'Amministrazione
comunale ed il de quo non vi era alcun provvedimento di concessione, provvedimento CP_1
ritenuto nella sentenza passata in giudicato presupposto imprescindibile per la richiesta del COSAP.
Tuttavia non era applicabile, in forza dell'invocato giudicato, il principio di diritto secondo cui il presupposto necessario e imprescindibile per poter richiedere il COSAP era costituito dalla previa concessione amministrativa, dato che il giudicato esterno non poteva estendersi anche ai principi di diritto, potendo questi essere sempre soggetti a revisione.
L'appellante ha quindi ribadito i principi di diritto ritenuti invece applicabili alla fattispecie.
4. L'appello non è fondato per la ragione preliminare dell'esistenza dell'intervenuto giudicato sugli elementi in fatto e in diritto a fondamento della controversia.
Nella sentenza n. 13167/2019, passata in giudicato, del Tribunale di Roma, analoga controversia,
riferita a canone del 2010, è stata ritenuta illegittima la pretesa del canone, stante l'assenza di un provvedimento concessorio.
In analoga fattispecie la Corte di Cassazione ha affermato che “Nei rapporti di durata, il vincolo del
giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia
lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili. (Nella specie,
la S.C., avuto riguardo al diritto del a percepire il c.d. COSAP, ha riconosciuto la sussistenza CP_3
del giudicato esterno in relazione al fatto costitutivo rappresentato dalla presenza di griglie e intercapedini sul
marciapiede destinato al pubblico passaggio, ancorché i canoni dovuti con riferimento ai singoli periodi si
connotassero come elementi variabili)” (Cass. n. 10430/2023, Rv. 667608 - 01).
In particolare nella citata sentenza è stato affermato che “2.3.- Premesso che il COSAP non è
un'imposta, ma un'entrata patrimoniale privatistica, dovuta in ragione di una concessione, reale o presunta,
pagina 4 di 6 dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici per l'occupazione di suolo pubblico (Cass. n.1435/2018; Cass. n.
24541/2019; Cass. n. 7188/2022), va rilevato che nei rapporti di durata il vincolo del giudicato, sia pur formato
in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in
relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass. n. 17223/2020). Nel
caso di specie, il fatto costitutivo del diritto di a percepire il COSAP è il medesimo per tutte le Parte_1
annualità, ossia la presenza di 3 di 5 griglie o intercapedini in corrispondenza del odierno CP_1
resistente. Né è condivisibile l'assunto della Corte di merito, secondo la quale la questione giuridica affrontata
nei giudizi precedenti sarebbe sempre rivedibile nei successivi giudizi, non essendo coperta dal giudicato. 2.4.-
In proposito, va rimarcato che, nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che
eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie
attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia
anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di
diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. n. 20765/2018; Cass.
n. 37269/2021). Tuttavia, per modifica del regolamento della fattispecie non può - di certo - intendersi, come
vorrebbe il ricorrente una rivalutazione della questione già risolta in diritto nel precedente giudizio, bensì una
nuova regolamentazione normativa della fattispecie. Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile in
relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, tutte le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ed anche
tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente,
costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. n. 6091/2020, Cass. n.
33021/2022).”
Considerato che sulla questione dell'incidenza di precedenti giudicati in passato sono stati registrati precedenti di merito non uniformi, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese di lite.
pagina 5 di 6 Dà atto dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'appello di Roma del 21.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI PO LL NI
pagina 6 di 6