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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato a seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 1003/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria. Pt_1
APPELLANTE
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Walter Gulotta. Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del 25 settembre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 7/10/2022 conveniva in giudizio Controparte_1
l' innanzi al Tribunale di Palermo, Sezione lavoro, al fine di opporsi alla richiesta Pt_1 formulata dall' in data 6/9/2022 volta alla ripetizione dell' importo di € 4.726,53 CP_2 riguardanti ratei indennità di accompagnamento indebitamente percepiti dall'1/1/2022 al 30/9/2022. Tanto aveva preteso l' sul presupposto che , a seguito della visita medica del CP_2
2/9/2022 , l'assistita era stata riconosciuta dall'11/12/021 invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 Legge n. 118/191 senza il diritto all'indennità di accompagnamento.
Osservava di contro la che tale accertamento, avente carattere definitivo, CP_1 aveva però fatto seguito ad altro verbale di visita medica del 13/5/2022 qualificato espressamente come provvisorio , in base al quale la stessa ricorrente era stata riconosciuta questa volta invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 Legge n. 118/191 e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (Legge n. 18/80) di tal che, ricorrendo una obiettiva ragione di tutela della buona fede, non poteva darsi corso alla ripetizione dell'indebito. Nel contradditorio delle parti, con sentenza del 14/9/2023 il GL. ha accolto la domanda. Ha ritenuto il G.L. che versandosi in materia di indebito assistenziale , l' avrebbe CP_2 dovuto fare applicazione dell'art. 37 comma 8° della legge n. 448/1998 e quindi, disporre la sospensione della prestazione e procedere alla revoca decorsi i novanta giorni successivi. Non avendo provveduto in tal senso, nessun addebito poteva essere mosso alla ricorrente che aveva continuato a percepire la prestazione in buona fede essendo rimasta peraltro ignara del verbale definitivo di visita sopra menzionato. La sentenza di primo grado è stata impugnata dall' il quale , nel contestare le Pt_1 premesse giuridiche formulate dal G.L. in ordine alla applicabilità dell'art. 37 della Legge n. 448/1998, rivendica l'irrilevanza del mancato rispetto dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca e, nel merito, obietta che in base alle circostanze di fatto emergenti dalla causa doveva ritenersi accertato che la era stata resa edotta del connotato di provvisorietà della prima certificazione CP_1 medica e dell'esito sfavorevole della seconda visita del 2/9/2022 attestata dalla certificazione definitiva ritualmente notificata. Resiste in questo grado la che ha chiesto il rigetto del proposto gravame. CP_1
Quest'ultimo si palesa fondato. E' noto a questa Corte di Appello il percorso ermeneutico tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 9/11/2018 n. 28771 e Cass. 16/4/2019 n. 10642) e tendente a sottrarre il c.d. indebito assistenziale dalla disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c.. Sulle premesse dalla inapplicabilità alla pensione di invalidità della disciplina di favore dettata per le prestazioni previdenziali dagli artt. 52 Legge n. 88/89 e 13 Legge 412/91 per effetto dei quali la ripetibilità dell'indebito trova limite nell'assenza di dolo dell'interessato, la giurisprudenza della S.C. sopra citata ha riconosciuto l'esistenza di una comune cornice giuridica caratterizzante tanto l'una che l'altra categoria di indebito e che trova nel principio dell'affidamento e nella presunzione di destinazione delle somme ai bisogni ed al sostentamento della propria famiglia, il minimo comune denominatore dei due istituti. Ha affermato, pertanto , l'applicabilità della regola mutuata dal combinato disposto degli artt.
3-ter D.L. n. 850/1976 e 3 comma 9° D.L. 173/88 ai sensi del quale , l'eventuale revoca delle concessioni dei benefici assistenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte . Sicchè , soggiunge la S.C., “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento , come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”. Rispetto a tale ultima condizione è noto che il dolo configura un stato soggettivo consistente nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente (Cass. 3/2/2004 n. 1978).
Orbene, le circostanze di fatto acquisite al giudizio espongono che , avendo avanzato istanza di aggravamento, in data 13/5/2022 la venne sottoposta ad una CP_1 prima visita medica di verifica del requisito sanitario e che all'esito della predetta visita venne riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 Legge n. 118/191 e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (Legge n. 18/80) in quanto tale beneficiaria della indennità di accompagnamento.
Tale prestazione, si precisava nondimeno nella lettera di trasmissione del verbale, le sarebbe stata liquidata in via provvisoria con l'avviso che si sarebbe provveduto “al recupero delle rate riscosse qualora il giudizio espresso nel verbale definitivo non dovesse confermare il beneficio economico richiesto”. Un tanto accadeva per effetto della seconda visita medica di verifica del 2/9/2022 all'esito della quale la Commissione concludeva per il riconoscimento dell'invalidità civile al 100% senza però riconoscimento della indennità di accompagnamento.
In disparte allora le considerazioni oggettivamente fuorvianti che ineriscono alla sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art. 37 cit. , le circostanze che precedono , certamente note alla ricorrente che ne aveva dato atto esplicitamente nel corpo del ricorso di primo grado – laddove ha dichiarato di avere avuto notizia del primo verbale in data 13/5/2022 e del secondo in data 3/9/2022 - hanno determinato una oggettiva situazione di incertezza circa la stabilità del beneficio tale da precludere l'applicabilità delle regole a tutela dell'affidamento del percipiente. Se intendiamo infatti il concetto di buona fede come condizione soggettiva, ingenerata dall'altrui condotta, circa l'intangibilità della prestazione riconosciuta, deve allora convenirsi che la prova acquisita della consapevolezza dell'esito sfavorevole della visita e la conoscenza della provvisorietà della iniziale erogazione hanno costituito un fatto intrinsecamente ostativo alla tutela invocata legittimando l'ente all'esercizio dell'azione di recupero .
Alla riforma della sentenza di primo grado non segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali sussistendo la clausola di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 2946/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 11 settembre 2023, rigetta la domanda proposta da contro l Controparte_1 Pt_1
Dichiara non dovute dalla le spese del presente grado del giudizio. CP_1
Palermo 25 settembre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco