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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/03/2025, n. 4405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4405 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47140/2023, vertente TRA
(OM D'AR (NA), 16/03/1970), con il patrocinio dell'avv. DENISE VARONE e Parte_1
IE IE (ROMA, 08/01/1969), con il patrocinio dell'avv. MAR TRIPICIANO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e IE IE hanno proposto in forma congiunta ricorso cumulativo di Parte_1 separazione e divorzio;
in data 22.5.2024 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
1. Le parti si danno reciprocamente atto di non avanzare richiesta di assegno divorzile, in quanto economicamente autosufficienti;
2. In favore di , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, non disporre alcun Per_1 mantenimento;
3. Con riferimento al mantenimento di , disporre il mantenimento diretto della stessa, e la Per_2 ripartizione delle spese straordinarie nella seguente misura: 80% a carico della madre e 20% a carico del padre.
4. Le parti dichiarano che, se correttamente adempiute le condizioni relative alla separazione, con il presente accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio esse hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro e viceversa;
5. Ordinare all'Ufficio dello stato civile competente l'annotazione della sentenza;
6. Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47140/2023 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 15/06/1997 tra
[...]
(OM D'AR (NA), 16/03/1970) e IE IE (ROMA, 08/01/1969) trascritto nel Pt_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00469, Parte 2, Serie A05, Anno 1997 , alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc Roma, 11/02/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi La Presidente
Marta Ienzi
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47140/2023, vertente TRA
(OM D'AR (NA), 16/03/1970), con il patrocinio dell'avv. DENISE VARONE e Parte_1
IE IE (ROMA, 08/01/1969), con il patrocinio dell'avv. MAR TRIPICIANO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e IE IE hanno proposto in forma congiunta ricorso cumulativo di Parte_1 separazione e divorzio;
in data 22.5.2024 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
1. Le parti si danno reciprocamente atto di non avanzare richiesta di assegno divorzile, in quanto economicamente autosufficienti;
2. In favore di , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, non disporre alcun Per_1 mantenimento;
3. Con riferimento al mantenimento di , disporre il mantenimento diretto della stessa, e la Per_2 ripartizione delle spese straordinarie nella seguente misura: 80% a carico della madre e 20% a carico del padre.
4. Le parti dichiarano che, se correttamente adempiute le condizioni relative alla separazione, con il presente accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio esse hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro e viceversa;
5. Ordinare all'Ufficio dello stato civile competente l'annotazione della sentenza;
6. Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47140/2023 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 15/06/1997 tra
[...]
(OM D'AR (NA), 16/03/1970) e IE IE (ROMA, 08/01/1969) trascritto nel Pt_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00469, Parte 2, Serie A05, Anno 1997 , alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc Roma, 11/02/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi La Presidente
Marta Ienzi