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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 150/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
OS VITTORIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 960/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 291 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:” chiede di annullare l'atto impugnato con vittoria di spese“. Equitalia Giustizia spa: dichiarare l'inammissibilità del ricorso e nel merito rigettare il ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto avverso il Modello D numero registro recupero crediti 291/2025 emesso da Equitalia
Giustizia spa per conto del Tribunale di Ivrea, notificato via pec al difensore del ricorrente con cui veniva intimato il pagamento di € 1.518,00 a titolo di sanzione per omesso versamento del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo del giudizio R.G. n. 3024/2023 svoltosi innanzi al Tribunale di Ivrea.
Nel ricorso la parte deduce di aver pagato l'importo dovuto per CU e diritti di cancelleria per € 786,00 come risulta dalla ricevuta allegata al ricorso e quindi ne chiede l'annullamento.
Nelle controdeduzioni, l'Equitalia Giustizia spa eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso perché la parte aveva già ricevuto il modello C con l'invito al pagamento in data 13/2/2024 a cui non dava riscontro.
In data 27/3/2025 Equitalia notificava al legale del ricorrente il modello D ai sensi dell'art. 16 comma 1 bis
DPR 115/2002. In data 31/3/2025 il legale via pec sosteneva di aver versato il CU e di aver depositato la ricevuta all'atto di iscrizione a ruolo della causa e alla scadenza presentava ricorso contro il modello D, pertanto il ricorso è inammissibile perché tardivo ed il ricorrente avrebbe dovuto impugnare nei termini il modello C. Nel merito sostiene che il file in formato .xml prodotto dal ricorrente non è mai stato allegato nel giudizio avanti il Tribunale di Ivrea, anzi risulta che il legale del ricorrente iscriveva a debito l'opposizione, omettendo il versamento del contributo unificato, come si evince dalla nota di iscrizione a ruolo depositata nel presente giudizio.
All'udienza del 21/6/2026 la causa andava a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico ritiene che il ricorso meriti accoglimento.
in via preliminare dichiara non fondata la questione di inammissibilità sollevata dall'Ente Riscossione, in quanto nel fascicolo telematico manca la accettazione della pec inviata in data 13/2/2024 da Equitalia
Giustizia all'Avv. Nom.1 contenente il modello C che il contribuente avrebbe dovuto impugnare e quindi la prova di quanto sostenuto non può essere acquisita perché era necessario allegare sia la ricevuta di accettazione della pec sia quella di consegna.
Nel merito, dall'esame del file in formato .xml emerge che in data 31/10/2023 l'avv. Nom.1 aveva pagato al Ministero della Giustizia Tribunale di Ivrea l'importo di € 786,00, cioè l'importo dovuto a titolo di contributo unificato e diritti di cancelleria, come richiesto dall'avviso di pagamento prodotto, che indicava come data di scadenza il 15.11.2023 . Tale elemento dimostra che il ricorrente e, per esso, il suo legale, non hanno arrecato alcun danno all'Erario e il mancato riscontro da parte di Equitalia al richiesto riesame della situazione ha obbligato il ricorrente a presentare ricorso. Pertanto il ricorso merita accoglimento.
Sulle spese, il Giudice, alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente non cosi facilmente intellegibile, ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso.spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
OS VITTORIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 960/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 291 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:” chiede di annullare l'atto impugnato con vittoria di spese“. Equitalia Giustizia spa: dichiarare l'inammissibilità del ricorso e nel merito rigettare il ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto avverso il Modello D numero registro recupero crediti 291/2025 emesso da Equitalia
Giustizia spa per conto del Tribunale di Ivrea, notificato via pec al difensore del ricorrente con cui veniva intimato il pagamento di € 1.518,00 a titolo di sanzione per omesso versamento del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo del giudizio R.G. n. 3024/2023 svoltosi innanzi al Tribunale di Ivrea.
Nel ricorso la parte deduce di aver pagato l'importo dovuto per CU e diritti di cancelleria per € 786,00 come risulta dalla ricevuta allegata al ricorso e quindi ne chiede l'annullamento.
Nelle controdeduzioni, l'Equitalia Giustizia spa eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso perché la parte aveva già ricevuto il modello C con l'invito al pagamento in data 13/2/2024 a cui non dava riscontro.
In data 27/3/2025 Equitalia notificava al legale del ricorrente il modello D ai sensi dell'art. 16 comma 1 bis
DPR 115/2002. In data 31/3/2025 il legale via pec sosteneva di aver versato il CU e di aver depositato la ricevuta all'atto di iscrizione a ruolo della causa e alla scadenza presentava ricorso contro il modello D, pertanto il ricorso è inammissibile perché tardivo ed il ricorrente avrebbe dovuto impugnare nei termini il modello C. Nel merito sostiene che il file in formato .xml prodotto dal ricorrente non è mai stato allegato nel giudizio avanti il Tribunale di Ivrea, anzi risulta che il legale del ricorrente iscriveva a debito l'opposizione, omettendo il versamento del contributo unificato, come si evince dalla nota di iscrizione a ruolo depositata nel presente giudizio.
All'udienza del 21/6/2026 la causa andava a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico ritiene che il ricorso meriti accoglimento.
in via preliminare dichiara non fondata la questione di inammissibilità sollevata dall'Ente Riscossione, in quanto nel fascicolo telematico manca la accettazione della pec inviata in data 13/2/2024 da Equitalia
Giustizia all'Avv. Nom.1 contenente il modello C che il contribuente avrebbe dovuto impugnare e quindi la prova di quanto sostenuto non può essere acquisita perché era necessario allegare sia la ricevuta di accettazione della pec sia quella di consegna.
Nel merito, dall'esame del file in formato .xml emerge che in data 31/10/2023 l'avv. Nom.1 aveva pagato al Ministero della Giustizia Tribunale di Ivrea l'importo di € 786,00, cioè l'importo dovuto a titolo di contributo unificato e diritti di cancelleria, come richiesto dall'avviso di pagamento prodotto, che indicava come data di scadenza il 15.11.2023 . Tale elemento dimostra che il ricorrente e, per esso, il suo legale, non hanno arrecato alcun danno all'Erario e il mancato riscontro da parte di Equitalia al richiesto riesame della situazione ha obbligato il ricorrente a presentare ricorso. Pertanto il ricorso merita accoglimento.
Sulle spese, il Giudice, alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente non cosi facilmente intellegibile, ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso.spese compensate.