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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 9431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9431 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 17517/2024 R.G. promossa da: , rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Alessandro Gambardella e Gianluca Vecchione;
contro
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e CP_1 difesa dall' avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.7.2024, la ricorrente in epigrafe, chiedeva dichiararsi illegittima la ripetizione d'indebito intimata dall' al n. 17720429 di cui alle comunicazioni del 11/05/2023 e CP_2 del 16/01/2024 dell'importo di euro 7.400,23, nonché ordinarsi l'immediata cessazione di ogni trattenuta effettuata dall' al fine CP_2 di recuperare dette somme, per l'effetto condannarsi alla CP_2 restituzione di tutte le somme nelle more recuperate, da quantificarsi in separata sede essendo tutt'ora in corso la trattenuta mensile che, pertanto, ad oggi non è quantificabile. Premettendo di essere titolare di pensione Inps cat. AS n. 04616292 con decorrenza dal 1/12/2017, esponeva che in data 11/05/2023, l' le aveva comunicato una riliquidazione della propria pensione CP_2 intimandole un indebito (n. 17720429) di euro 7.400,23, riferito al periodo intercorrente dal 01/1/2019 al 31/12/2022, relativo alla percezione di importi di assegno sociale in misura superiore a quelli dovuti. Evidenziava che in data 13/10/2023, aveva proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps per ottenere l'annullamento dell'indebito evidenziato. Dichiarava che in data 07/12/2023 il Comitato Provinciale le comunicava il rigetto del ricorso amministrativo. Deduceva, altresì, che in data 16/01/2024 la sede di Pozzuoli le aveva nuovamente CP_2 richiesto il pagamento delle somme indebite, effettuando contestualmente una trattenuta mensile sulla propria pensione per recuperare le somme ingiunte. Asseriva, dunque, l'illegittimità di tale trattenuta poiché non ricorrevano i presupposti individuati dall' per il configurarsi CP_2 dell'indebito opposto, poiché per le annual ntestate ( dal 2019 al 2022) non aveva percepito alcun reddito personale diverso dalla prestazione assistenziale in godimento, e che parimenti il proprio coniuge, il signor non aveva percepito alcun reddito Parte_2 diverso dal proprio assegno sociale. Evidenziava, infine, che i redditi da lei percepiti, sia personali che coniugali, sono inferiori a quelli previsti dalla legge per la corresponsione dell'assegno sociale e della maggiorazione sociale. In data 07.05.2024, l' ritualmente costituitasi, contestava in CP_2 parte la fondatezza del tesa avversaria, chiedendo il rigetto del ricorso. L'opposizione proposta è fondata e merita pertanto integrale accoglimento. Preliminarmente, occorre precisare che l'assegno sociale, istituito dalla legge 335/1995 art.3 comma 6, è una prestazione assistenziale che viene corrisposta in favore di soggetti che versano in condizioni economiche di disagio al raggiungimento della soglia anagrafica prevista dalla legge dei 67 anni di età. Tale prestazione trova il proprio fondamento giuridico nell'art. 38 Cost. che prevede che ogni cittadino inabile al lavoro e privo dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Da tale articolo, dunque, emerge un principio assoluto, privo di deroghe o eccezioni, collegato intimamente all'art. 2 Cost., “che tutela e garantisce i diritti inviolabili della persona, imponendo un dovere di solidarietà economica e sociale non solo agli individui, ma anche e soprattutto allo Stato.” (Corte Costituzionale, sentenza n. 137/2021) Il diritto all'assistenza in caso di bisogno rappresenta un diritto inviolabile, poiché rappresenta uno “strumento di garanzia per la liberazione dal bisogno e per il pieno sviluppo della persona umana” (Sentenza Corte Costituzionale n. 286 del 1987). Orbene, il riconoscimento del diritto all'assistenza prevede come unico parametro di valutazione esclusivamente il versare in una situazione di stato di bisogno, rappresentato dal mancato possesso di redditi propri superiori ai limiti previsti dalla legge (Sentenze Corte Costituzionale n. 22 del 1969, n. 29 del 1968 e n. 27 del 1965). Pertanto come evidenziato di recente dalla Suprema Corte: “ il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge” ( Corte di Cassazione, Sez. lav., sentenza 13 marzo 2023 n. 7235) . Dunque in caso di indebito relativo alle prestazioni assistenziali, non può trovare applicazione il principio generale di ripetibilità dell'indebito previsto dall'art. 2033 c.c. né l'art. 13 L. 412/1991, relativo agli indebiti su prestazioni previdenziali, ma troverà applicazione il principio generale, elaborato in via giurisprudenziale dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede", atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. n. 1/2006), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore" (Corte di Cassazione sentenza n° 4668/2021). Nel caso di specie, occorre evidenziare che l'indebito addebitato alla ricorrente nel provvedimento impugnato ha ad oggetto somme corrisposte dall' a titolo di assegno sociale, dunque , per la CP_2 ripetizione di tali somme occorreva dimostrare che la ricorrente fosse in mala fede. Tuttavia l'istituto resistente non ha fornito alcun elemento valido per provare il dolo dell'accipiens, poiché come precisato dalla Suprema Corte “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' CP_2 CP_2 già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso ente assistenziale (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse (...). In casi simili, allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa.” (Corte di Cassazione sentenza n. 12608/2020).
Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la non sussistenza dei presupposti individuati dall' per l'irrogazione di tale addebito, CP_2
l'opposizione va dunque accolta. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Dichiara illegittima la ripetizione d'indebito n. 17720429 intimata alla ricorrente con comunicazione del 11/05/2023 dell'importo di euro 7.400,23, relativa al periodo dal 01/1/2019 al 31/12/2022 sulla prestazione cat. AS n. 04616292 e per l'effetto ordina CP_2
l'immediata cessazione di ogni trattenuta effettuata dall' al fine CP_2 di recuperare dette somme a decorrere dal 16.1.2024 ad oggi;
- Condanna, altresì, l' al pagamento, in favore della ricorrente, CP_2 delle spese di lite che a in euro 2.695,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Così deciso in data 19 /12/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 17517/2024 R.G. promossa da: , rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Alessandro Gambardella e Gianluca Vecchione;
contro
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e CP_1 difesa dall' avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.7.2024, la ricorrente in epigrafe, chiedeva dichiararsi illegittima la ripetizione d'indebito intimata dall' al n. 17720429 di cui alle comunicazioni del 11/05/2023 e CP_2 del 16/01/2024 dell'importo di euro 7.400,23, nonché ordinarsi l'immediata cessazione di ogni trattenuta effettuata dall' al fine CP_2 di recuperare dette somme, per l'effetto condannarsi alla CP_2 restituzione di tutte le somme nelle more recuperate, da quantificarsi in separata sede essendo tutt'ora in corso la trattenuta mensile che, pertanto, ad oggi non è quantificabile. Premettendo di essere titolare di pensione Inps cat. AS n. 04616292 con decorrenza dal 1/12/2017, esponeva che in data 11/05/2023, l' le aveva comunicato una riliquidazione della propria pensione CP_2 intimandole un indebito (n. 17720429) di euro 7.400,23, riferito al periodo intercorrente dal 01/1/2019 al 31/12/2022, relativo alla percezione di importi di assegno sociale in misura superiore a quelli dovuti. Evidenziava che in data 13/10/2023, aveva proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps per ottenere l'annullamento dell'indebito evidenziato. Dichiarava che in data 07/12/2023 il Comitato Provinciale le comunicava il rigetto del ricorso amministrativo. Deduceva, altresì, che in data 16/01/2024 la sede di Pozzuoli le aveva nuovamente CP_2 richiesto il pagamento delle somme indebite, effettuando contestualmente una trattenuta mensile sulla propria pensione per recuperare le somme ingiunte. Asseriva, dunque, l'illegittimità di tale trattenuta poiché non ricorrevano i presupposti individuati dall' per il configurarsi CP_2 dell'indebito opposto, poiché per le annual ntestate ( dal 2019 al 2022) non aveva percepito alcun reddito personale diverso dalla prestazione assistenziale in godimento, e che parimenti il proprio coniuge, il signor non aveva percepito alcun reddito Parte_2 diverso dal proprio assegno sociale. Evidenziava, infine, che i redditi da lei percepiti, sia personali che coniugali, sono inferiori a quelli previsti dalla legge per la corresponsione dell'assegno sociale e della maggiorazione sociale. In data 07.05.2024, l' ritualmente costituitasi, contestava in CP_2 parte la fondatezza del tesa avversaria, chiedendo il rigetto del ricorso. L'opposizione proposta è fondata e merita pertanto integrale accoglimento. Preliminarmente, occorre precisare che l'assegno sociale, istituito dalla legge 335/1995 art.3 comma 6, è una prestazione assistenziale che viene corrisposta in favore di soggetti che versano in condizioni economiche di disagio al raggiungimento della soglia anagrafica prevista dalla legge dei 67 anni di età. Tale prestazione trova il proprio fondamento giuridico nell'art. 38 Cost. che prevede che ogni cittadino inabile al lavoro e privo dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Da tale articolo, dunque, emerge un principio assoluto, privo di deroghe o eccezioni, collegato intimamente all'art. 2 Cost., “che tutela e garantisce i diritti inviolabili della persona, imponendo un dovere di solidarietà economica e sociale non solo agli individui, ma anche e soprattutto allo Stato.” (Corte Costituzionale, sentenza n. 137/2021) Il diritto all'assistenza in caso di bisogno rappresenta un diritto inviolabile, poiché rappresenta uno “strumento di garanzia per la liberazione dal bisogno e per il pieno sviluppo della persona umana” (Sentenza Corte Costituzionale n. 286 del 1987). Orbene, il riconoscimento del diritto all'assistenza prevede come unico parametro di valutazione esclusivamente il versare in una situazione di stato di bisogno, rappresentato dal mancato possesso di redditi propri superiori ai limiti previsti dalla legge (Sentenze Corte Costituzionale n. 22 del 1969, n. 29 del 1968 e n. 27 del 1965). Pertanto come evidenziato di recente dalla Suprema Corte: “ il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge” ( Corte di Cassazione, Sez. lav., sentenza 13 marzo 2023 n. 7235) . Dunque in caso di indebito relativo alle prestazioni assistenziali, non può trovare applicazione il principio generale di ripetibilità dell'indebito previsto dall'art. 2033 c.c. né l'art. 13 L. 412/1991, relativo agli indebiti su prestazioni previdenziali, ma troverà applicazione il principio generale, elaborato in via giurisprudenziale dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede", atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. n. 1/2006), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore" (Corte di Cassazione sentenza n° 4668/2021). Nel caso di specie, occorre evidenziare che l'indebito addebitato alla ricorrente nel provvedimento impugnato ha ad oggetto somme corrisposte dall' a titolo di assegno sociale, dunque , per la CP_2 ripetizione di tali somme occorreva dimostrare che la ricorrente fosse in mala fede. Tuttavia l'istituto resistente non ha fornito alcun elemento valido per provare il dolo dell'accipiens, poiché come precisato dalla Suprema Corte “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' CP_2 CP_2 già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso ente assistenziale (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse (...). In casi simili, allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa.” (Corte di Cassazione sentenza n. 12608/2020).
Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la non sussistenza dei presupposti individuati dall' per l'irrogazione di tale addebito, CP_2
l'opposizione va dunque accolta. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Dichiara illegittima la ripetizione d'indebito n. 17720429 intimata alla ricorrente con comunicazione del 11/05/2023 dell'importo di euro 7.400,23, relativa al periodo dal 01/1/2019 al 31/12/2022 sulla prestazione cat. AS n. 04616292 e per l'effetto ordina CP_2
l'immediata cessazione di ogni trattenuta effettuata dall' al fine CP_2 di recuperare dette somme a decorrere dal 16.1.2024 ad oggi;
- Condanna, altresì, l' al pagamento, in favore della ricorrente, CP_2 delle spese di lite che a in euro 2.695,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Così deciso in data 19 /12/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio