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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/11/2025, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa OS IN, ha pronunciato, in esito all'udienza del 17 novembre
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 5975/2019
TRA
, C.F. , nella qualità di genitore della minore Parte_1 C.F._1 Per_1
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Russo, giusta
[...] C.F._2 procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto
RESISTENTE
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 3 dicembre 2019 , esponeva: Parte_2
- la figlia minore, era titolare di indennità di Frequenza, Cat. INCIV n. 07105541; Persona_1
- con raccomandata del 7 luglio 2017, l' l' aveva informato, in qualità di genitore esercente la CP_1 potestà sulla figlia minore, che a seguito di ricalcolo della suddetta prestazione, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2014, risultava essere stato effettuato un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo pari ad Euro 1.737,12, dal mese di luglio 2014 al mese di settembre
2015;
- a seguito della ricezione della suddetta comunicazione, egli ricorrente si era recato presso gli uffici della competente Sede Territoriale, ove gli era stato comunicato che il debito derivava dalla mancata comunicazione dei redditi richiesta dalla legge e che ai fini dell'annullamento della ripetizione era necessario presentare la ricostituzione reddituale, comunicando i suddetti redditi;
- in data 2 luglio 2018, aveva presentato domanda di ricostituzione reddituale con Protocollo n.
.4800.02/07/2018.0251133; CP_1
- in data 18 ottobre 2018 aveva altresì inoltrato domanda di ricostituzione documentale, al fine di ottenere la liquidazione dei mesi estivi di frequenza della minore presso centri di riabilitazione, pari ad Euro 878,64, ma la stessa non era stata erogata proprio per il recupero del suddetto indebito;
- in data 19 marzo 2019, aveva inoltrato ricorso amministrativo alla competente Sede Territoriale di
Messina, senza ottenere alcun riscontro.
Eccepiva l'illegittimità della richiesta di indebito avanzata dall' , sulla base della mancata CP_1 presentazione e comunicazione dei redditi relativi all'anno 2014, comunicazione obbligatoria per tutti i titolari di invalidità civile e indennità di frequenza, sostenendo di aver sempre assolto all'obbligo di effettuare la suddetta comunicazione e di aver presentato, in data 29 luglio 2014, presso lo sportello della Sede Territoriale , il modello AP70 con numero di Protocollo CP_1
.4800.29/07/2014.0193052, comunicando nel riquadro D dello stesso, che la minore CP_1 Per_1
non possedeva redditi.
[...]
Rilevava l'illegittimità della richiesta di indebito avanzata dall' , sulla base dell'art. 52 comma CP_1
2 della Legge n. 88/1989, come autenticamente interpretato dall'articolo 13 Legge 412/1991, che sanciva il principio per cui, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., in materia di indebite erogazioni delle prestazioni pensionistiche, la buona fede del pensionato nella percezione delle somme corrisposte comportava l'irripetibilità di tali somme, evidenziando che, nel caso di specie, la propria buona fede non poteva essere messa in discussione, considerato che egli, in data 29 luglio 2014, aveva presentato dichiarazione dei redditi per la figlia minore . Persona_1
Riteneva che il recupero attuato dall' non era giustificabile nemmeno ai sensi dell'art. 13, CP_1 comma 2, della legge 412/1991, in base al quale l' procede annualmente alla verifica delle CP_1 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, osservando che alla luce di questa disposizione e data la propria mancanza di dolo, l' avrebbe CP_1 potuto procedere al recupero delle suddette somme entro il 31 dicembre del 2016, mentre la comunicazione era datata 7 luglio 2017.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata l'illegittimità dell'indebito di € 1.737,12, vantato dall' CP_1 nei confronti della minore , collegato alla prestazione di Indennità di Frequenza CAT. Persona_1
INV. CIV- N. 07105541, di cui la stessa risultava essere titolare e che l' venisse condannato CP_1 alla restituzione della somma di € 878,64, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, somma che fino alla data di deposito del ricorso era stata illegittimamente ed arbitrariamente trattenuta e delle somme eventualmente trattenute nel corso del presente giudizio a titolo di differenza dell'indebito totale;
instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e riferiva che l'indebito CP_1 contestato era stato generato dalla ricostituzione automatizzata (cd. “batch”) dell'Indennità di frequenza INVCIV numero 07105541, per il periodo 1 luglio 2014 – 30 settembre 2015, a causa della mancata comunicazione dei redditi del 2014, in applicazione della legge L.122/2010, precisando che dall'originaria somma indebita accertata di euro 1737,12, erano stati recuperati euro 878,64, mediante trattenuta, a compensazione, effettuata sulla medesima prestazione INVCIV.
Sosteneva che l'interessato avrebbe dovuto dichiarare i redditi con il modello redd. da trasmettere annualmente e che l'asserita comunicazione dei redditi (con AP 70) risalente al 29 luglio 2014 si riferiva ai redditi del precedente anno 2013 ed era dunque ininfluente, in quanto i redditi dell'anno
2014 sarebbero stati noti solo a fine anno e pertanto potevano essere dichiarati in quello successivo, con modello AP 70 da produrre appunto nell'anno 2015.
Richiamava l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, comma 10 bis, che espressamente obbligava i titolari di prestazioni collegate al reddito
- che non comunicavano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento - ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali erogatori della prestazione, sanzionando la mancata comunicazione, dapprima con la sospensione della prestazione stessa, successivamente, con la revoca in via definitiva ed il conseguente recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Richiamava altresì la L. 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, che aveva introdotto delle modifiche all'art. 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, disciplinando, nel dettaglio, le conseguenze delle mancate comunicazioni reddituali e la circolare n. 195 del 2015, oltre che il messaggio 4472 del 10 novembre 2017, CP_1 intervenuti sul punto.
Rilevava la mancata presentazione, da parte del ricorrente, del modello red 2014 entro il termine perentorio del 28 febbraio 2018 utile per evitare la revoca definitiva, precisando che l'istanza del 2 luglio 2018 non poteva produrre l'effetto di ripristino, poiché era irrimediabilmente tardiva, conseguentemente, sulla base della normativa sopra richiamata, l'effetto sanzionatorio prodotto dalla mancata comunicazione reddituale, consisteva nella perdita del diritto per il periodo in corso e ciò rendeva legittima la ripetizione dell'importo per cui era causa. Affermava che parte ricorrente era tenuta a provare il proprio diritto a trattenere la prestazione ripetuta.
Chiedeva pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 17 novembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Nel merito, parte ricorrente, in qualità di genitore della minore agisce in giudizio Persona_1 al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità dell'indebito collegato alla prestazione dell'Indennità di Frequenza CAT. INV. CIV- N. 07105541 – di cui la minore è titolare - contestatogli con la comunicazione del 7 luglio 2017 con cui l' ha provveduto a rideterminare l'importo della CP_1 suddetta pensione a decorrere dal 1 gennaio 2014, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2014, rilevando, nel dettaglio che “dal luglio 2014 al settembre 2015 lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 1.737,12”.
Al riguardo, va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass.
Civ., sez. lav. 9 novembre 2018 n. 28771); inoltre, la Corte di Cassazione, con argomentazioni condivise da questo decidente, ha ritenuto che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con
l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. Civ., Sez. Lav., 30 giugno 2020 n. 13223 ord.).
Va, poi, richiamato l'art. 35 comma 10-bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, ai sensi del quale “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.”
Nel caso di specie, il debito è relativo al periodo 1 luglio 2014-30 settembre 2015 e come rilevato dall' “è stato acquisito per mancata comunicazione dei redditi riferiti al precedente 2014 in CP_1 applicazione della legge l.122/2010”.
Come osservato dalla Corte d'Appello di Messina, Sezione Lavoro, la norma suindicata “prevede che, in caso di mancata comunicazione della situazione reddituale, l'Ente proceda, dapprima alla sospensione della prestazione, e, solo laddove, entro 60 giorni dalla sospensione, non sia pervenuta la comunicazione dei dati reddituali, proceda alla revoca in via definitiva della prestazione ed all'eventuale recupero della prestazione erogata nell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Si tratta di un meccanismo volto a tutelare, da una parte, le esigenze finanziarie
..e, dall'altra, la buona fede del percettore della prestazione consentendo, a quest'ultimo, di sanare eventuali omissioni nelle comunicazioni dovute all'ente previdenziale, senza subire un irreparabile pregiudizio con riferimento a prestazioni destinate, per loro natura, alla tutela di situazioni di bisogno che trovano nell'art. 38 della Costituzione la primaria fonte di tutela” (Corte d'Appello di
Messina, Sez. Lav., n. 360/2023).
Nel caso di specie, non risulta che l' abbia sospeso la prestazione né che abbia provveduto alla CP_1 revoca definitiva entro il termine dei 60 gg successivi con la conseguenza che il recupero disposto ai sensi dell'art. 13, comma 6 lett. c l. n. 122 del 2010 non può considerarsi legittimo in quanto non risulta preceduto dai provvedimenti che lo avrebbero dovuto precedere, consentendo a parte ricorrente di sanare l'irregolarità (v. Corte d'Appello di Messina, Sez. Lav., n. 360/2023).
Né, l' ha dimostrato il dolo di parte ricorrente o circostanze escludano un affidamento nella CP_1 percezione delle somme.
5.- In ragione di quanto esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, va dunque dichiarata l'illegittimità della ripetizione della somma di euro 1.737,12, a danno di parte ricorrente con conseguente condanna dell' alla restituzione di detta somma a parte ricorrente (ove già CP_1 integralmente trattenuta), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
6.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e pertanto vengono poste a carico dell' e CP_1 liquidate in dispositivo ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede :
a) dichiara l'illegittimità della ripetizione della somma di euro 1.737,12 a danno di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione di detta somma a parte ricorrente (ove già CP_1 integralmente trattenuta), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
b) condanna l' alla rifusione delle spese giudiziali nei confronti del ricorrente, che liquida nella CP_1 somma di € 2620,00,oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Messina, 18 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
OS IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa OS IN, ha pronunciato, in esito all'udienza del 17 novembre
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 5975/2019
TRA
, C.F. , nella qualità di genitore della minore Parte_1 C.F._1 Per_1
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Russo, giusta
[...] C.F._2 procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto
RESISTENTE
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 3 dicembre 2019 , esponeva: Parte_2
- la figlia minore, era titolare di indennità di Frequenza, Cat. INCIV n. 07105541; Persona_1
- con raccomandata del 7 luglio 2017, l' l' aveva informato, in qualità di genitore esercente la CP_1 potestà sulla figlia minore, che a seguito di ricalcolo della suddetta prestazione, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2014, risultava essere stato effettuato un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo pari ad Euro 1.737,12, dal mese di luglio 2014 al mese di settembre
2015;
- a seguito della ricezione della suddetta comunicazione, egli ricorrente si era recato presso gli uffici della competente Sede Territoriale, ove gli era stato comunicato che il debito derivava dalla mancata comunicazione dei redditi richiesta dalla legge e che ai fini dell'annullamento della ripetizione era necessario presentare la ricostituzione reddituale, comunicando i suddetti redditi;
- in data 2 luglio 2018, aveva presentato domanda di ricostituzione reddituale con Protocollo n.
.4800.02/07/2018.0251133; CP_1
- in data 18 ottobre 2018 aveva altresì inoltrato domanda di ricostituzione documentale, al fine di ottenere la liquidazione dei mesi estivi di frequenza della minore presso centri di riabilitazione, pari ad Euro 878,64, ma la stessa non era stata erogata proprio per il recupero del suddetto indebito;
- in data 19 marzo 2019, aveva inoltrato ricorso amministrativo alla competente Sede Territoriale di
Messina, senza ottenere alcun riscontro.
Eccepiva l'illegittimità della richiesta di indebito avanzata dall' , sulla base della mancata CP_1 presentazione e comunicazione dei redditi relativi all'anno 2014, comunicazione obbligatoria per tutti i titolari di invalidità civile e indennità di frequenza, sostenendo di aver sempre assolto all'obbligo di effettuare la suddetta comunicazione e di aver presentato, in data 29 luglio 2014, presso lo sportello della Sede Territoriale , il modello AP70 con numero di Protocollo CP_1
.4800.29/07/2014.0193052, comunicando nel riquadro D dello stesso, che la minore CP_1 Per_1
non possedeva redditi.
[...]
Rilevava l'illegittimità della richiesta di indebito avanzata dall' , sulla base dell'art. 52 comma CP_1
2 della Legge n. 88/1989, come autenticamente interpretato dall'articolo 13 Legge 412/1991, che sanciva il principio per cui, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., in materia di indebite erogazioni delle prestazioni pensionistiche, la buona fede del pensionato nella percezione delle somme corrisposte comportava l'irripetibilità di tali somme, evidenziando che, nel caso di specie, la propria buona fede non poteva essere messa in discussione, considerato che egli, in data 29 luglio 2014, aveva presentato dichiarazione dei redditi per la figlia minore . Persona_1
Riteneva che il recupero attuato dall' non era giustificabile nemmeno ai sensi dell'art. 13, CP_1 comma 2, della legge 412/1991, in base al quale l' procede annualmente alla verifica delle CP_1 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, osservando che alla luce di questa disposizione e data la propria mancanza di dolo, l' avrebbe CP_1 potuto procedere al recupero delle suddette somme entro il 31 dicembre del 2016, mentre la comunicazione era datata 7 luglio 2017.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata l'illegittimità dell'indebito di € 1.737,12, vantato dall' CP_1 nei confronti della minore , collegato alla prestazione di Indennità di Frequenza CAT. Persona_1
INV. CIV- N. 07105541, di cui la stessa risultava essere titolare e che l' venisse condannato CP_1 alla restituzione della somma di € 878,64, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, somma che fino alla data di deposito del ricorso era stata illegittimamente ed arbitrariamente trattenuta e delle somme eventualmente trattenute nel corso del presente giudizio a titolo di differenza dell'indebito totale;
instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e riferiva che l'indebito CP_1 contestato era stato generato dalla ricostituzione automatizzata (cd. “batch”) dell'Indennità di frequenza INVCIV numero 07105541, per il periodo 1 luglio 2014 – 30 settembre 2015, a causa della mancata comunicazione dei redditi del 2014, in applicazione della legge L.122/2010, precisando che dall'originaria somma indebita accertata di euro 1737,12, erano stati recuperati euro 878,64, mediante trattenuta, a compensazione, effettuata sulla medesima prestazione INVCIV.
Sosteneva che l'interessato avrebbe dovuto dichiarare i redditi con il modello redd. da trasmettere annualmente e che l'asserita comunicazione dei redditi (con AP 70) risalente al 29 luglio 2014 si riferiva ai redditi del precedente anno 2013 ed era dunque ininfluente, in quanto i redditi dell'anno
2014 sarebbero stati noti solo a fine anno e pertanto potevano essere dichiarati in quello successivo, con modello AP 70 da produrre appunto nell'anno 2015.
Richiamava l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, comma 10 bis, che espressamente obbligava i titolari di prestazioni collegate al reddito
- che non comunicavano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento - ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali erogatori della prestazione, sanzionando la mancata comunicazione, dapprima con la sospensione della prestazione stessa, successivamente, con la revoca in via definitiva ed il conseguente recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Richiamava altresì la L. 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, che aveva introdotto delle modifiche all'art. 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, disciplinando, nel dettaglio, le conseguenze delle mancate comunicazioni reddituali e la circolare n. 195 del 2015, oltre che il messaggio 4472 del 10 novembre 2017, CP_1 intervenuti sul punto.
Rilevava la mancata presentazione, da parte del ricorrente, del modello red 2014 entro il termine perentorio del 28 febbraio 2018 utile per evitare la revoca definitiva, precisando che l'istanza del 2 luglio 2018 non poteva produrre l'effetto di ripristino, poiché era irrimediabilmente tardiva, conseguentemente, sulla base della normativa sopra richiamata, l'effetto sanzionatorio prodotto dalla mancata comunicazione reddituale, consisteva nella perdita del diritto per il periodo in corso e ciò rendeva legittima la ripetizione dell'importo per cui era causa. Affermava che parte ricorrente era tenuta a provare il proprio diritto a trattenere la prestazione ripetuta.
Chiedeva pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 17 novembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Nel merito, parte ricorrente, in qualità di genitore della minore agisce in giudizio Persona_1 al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità dell'indebito collegato alla prestazione dell'Indennità di Frequenza CAT. INV. CIV- N. 07105541 – di cui la minore è titolare - contestatogli con la comunicazione del 7 luglio 2017 con cui l' ha provveduto a rideterminare l'importo della CP_1 suddetta pensione a decorrere dal 1 gennaio 2014, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2014, rilevando, nel dettaglio che “dal luglio 2014 al settembre 2015 lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 1.737,12”.
Al riguardo, va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass.
Civ., sez. lav. 9 novembre 2018 n. 28771); inoltre, la Corte di Cassazione, con argomentazioni condivise da questo decidente, ha ritenuto che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con
l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. Civ., Sez. Lav., 30 giugno 2020 n. 13223 ord.).
Va, poi, richiamato l'art. 35 comma 10-bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, ai sensi del quale “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.”
Nel caso di specie, il debito è relativo al periodo 1 luglio 2014-30 settembre 2015 e come rilevato dall' “è stato acquisito per mancata comunicazione dei redditi riferiti al precedente 2014 in CP_1 applicazione della legge l.122/2010”.
Come osservato dalla Corte d'Appello di Messina, Sezione Lavoro, la norma suindicata “prevede che, in caso di mancata comunicazione della situazione reddituale, l'Ente proceda, dapprima alla sospensione della prestazione, e, solo laddove, entro 60 giorni dalla sospensione, non sia pervenuta la comunicazione dei dati reddituali, proceda alla revoca in via definitiva della prestazione ed all'eventuale recupero della prestazione erogata nell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Si tratta di un meccanismo volto a tutelare, da una parte, le esigenze finanziarie
..e, dall'altra, la buona fede del percettore della prestazione consentendo, a quest'ultimo, di sanare eventuali omissioni nelle comunicazioni dovute all'ente previdenziale, senza subire un irreparabile pregiudizio con riferimento a prestazioni destinate, per loro natura, alla tutela di situazioni di bisogno che trovano nell'art. 38 della Costituzione la primaria fonte di tutela” (Corte d'Appello di
Messina, Sez. Lav., n. 360/2023).
Nel caso di specie, non risulta che l' abbia sospeso la prestazione né che abbia provveduto alla CP_1 revoca definitiva entro il termine dei 60 gg successivi con la conseguenza che il recupero disposto ai sensi dell'art. 13, comma 6 lett. c l. n. 122 del 2010 non può considerarsi legittimo in quanto non risulta preceduto dai provvedimenti che lo avrebbero dovuto precedere, consentendo a parte ricorrente di sanare l'irregolarità (v. Corte d'Appello di Messina, Sez. Lav., n. 360/2023).
Né, l' ha dimostrato il dolo di parte ricorrente o circostanze escludano un affidamento nella CP_1 percezione delle somme.
5.- In ragione di quanto esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, va dunque dichiarata l'illegittimità della ripetizione della somma di euro 1.737,12, a danno di parte ricorrente con conseguente condanna dell' alla restituzione di detta somma a parte ricorrente (ove già CP_1 integralmente trattenuta), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
6.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e pertanto vengono poste a carico dell' e CP_1 liquidate in dispositivo ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede :
a) dichiara l'illegittimità della ripetizione della somma di euro 1.737,12 a danno di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione di detta somma a parte ricorrente (ove già CP_1 integralmente trattenuta), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
b) condanna l' alla rifusione delle spese giudiziali nei confronti del ricorrente, che liquida nella CP_1 somma di € 2620,00,oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Messina, 18 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
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