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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 29/10/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 765/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. RD De TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 765/2024 promossa da:
( c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) ,patrocinate dall' avv De Benedittis Carmine C.F._2
ATTORI contro c f ) , con il patrocinio dell'avv. Luciani Mauro Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All' udienza del 03.10.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da CA SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e proponevano opposizione agli atti esecutivi Parte_1 Parte_2 nell' ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.Es.n. 44/2019 instaurata nei loro confronti dalla Banca – a cui veniva riunita in data 19.11.2019 alla R.G.Es. n. 94/2013 instaurata precedentemente dalla nei Parte_3 confronti della . CP_2
Precisavano gli opponenti che la detta procedura trovava fondamento nell' atto di precetto notificato in data 16/17.5.2019, con cui veniva loro intimato - nella qualità di fideiussori omnibus della società – il pagamento dell' CP_2 importo di euro 234.678,76, derivante dal decreto ingiuntivo n.233/2012 emesso in data 20.12.2012 dal Tribunale di Larino.
Aggiungevano altresì gli esponenti che il G.E. – nell' ambito della procedura esecutiva di cui sopra – disponeva con ordinanza del 05.06.2024 la prosecuzione delle operazioni di vendita dei lotti dal n.6 al n.18, dichiarando contestualmente l'estinzione della procedura esecutiva per quanto riguarda la vendita dei lotti numeri 1,2,3,4,5 e 19.
Inoltre i ricorrenti richiamavano i contenuti della sentenza resa dalla Corte di CAazione a sezioni unite ( n. 9479 / 2023 ) che aveva dichiarato la rilevabilità d' ufficio del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti di fideiussione omnibus sottoscritti dai garanti e non esaminate dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, con conseguente possibilità per il debitore / fideiussore – al fine di evitare la vendita o l'assegnazione dei propri beni – di fare valere anche nel corso dell' esecuzione la nullità delle clausole abusive, nonostante la mancata impugnazione in precedenza della fideiussione.
Sulla base di tali presupposti , nonché dell' asserita applicabilità degli stessi al contratto di fideiussione da essi sottoscritto e posto alla base del d.i. n. 233/2012, e chiedevano al G.E. di sospendere – Parte_1 Parte_2 dopo avere sommariamente verificato il carattere abusivo delle clausole incidenti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo e non esaminate dal giudice del monitorio – la procedura esecutiva intrapresa nei loro confronti e di rimetterli dinanzi a tale giudice per l'accertamento del carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di fideiussione da loro sottoscritto, assegnando loro il termine di 40 giorni per promuovere il giudizio di opposizione tardiva ai sensi dell'art.650 cpc, così come stabilito dalla sentenza della Suprema Corte sopra richiamata.
La richiesta degli esecutati di sospensione della procedura esecutiva immobiliare veniva disattesa dal G.E. con decreto del 27.09.2024, in cui veniva evidenziata l' identicità con altra opposizione depositata in data 3.1.2024 di quella che ci intrattiene, che veniva dichiarata inammissibile poiché gli opponenti non avevano provveduto a notificarla – in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione – alle altre parti, nonché per la mancata allegazione della condizione di consumatori degli opponenti ed infine in quanto il debitore – a mezzo dell' opposizione – aveva dimostrato di essere al corrente della possibilità di proporre opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo, senza avere tuttavia manifestato intenzione di avvalersene.
A seguito dell' emissione del decreto del 27.09.2024 e Parte_1 Pt_2
riassumevano nel merito il presente giudizio di opposizione con atto in cui
[...] rassegnavano le seguenti conclusioni: “ACCERTARE la qualità di consumatori degli opponenti ed il loro diritto a proporre l'opposizione Parte_1 Parte_2 tardiva ex art.650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.233/2012, reso provvisoriamente esecutivo ed emesso nel giudizio monitorio R.G.N. 684/2012 del Tribunale di Larino in data 20.12.2012 che è alla base del pignoramento immobiliare R.G.Es. 44/2019 in corso davanti al medesimo tribunale;
ACCERTARE il diritto degli opponenti, nella qualità di fideiussori della società CP_2 alla verifica il carattere abusivo delle clausole che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 233/2012 emesso dal Tribunale di Larino, ed in particolare le clausole nn. 2,6 e 8 dichiarate nulle dalla Sentenza SS.UU. n. 41994/2021 del 30.12.2021 contenute nel contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dai garanti esecutati e Parte_1 in favore della società quale titolo esecutivo ottenuto Parte_2 CP_2 dalla creditrice procedente con il decreto ingiuntivo n.233/2012, reso provvisoriamente esecutivo ed emesso in data 20.12.2012 dal Tribunale di Larino;
DICHIARARE il diritto degli opponenti ad ottenere dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Larino nella procedura esecutiva R.G.Es. 44/2019 (riunita alla R.G.Es. 94/2013) in corso, la sospensione delle operazioni di vendita dei beni immobili pignorati disposte con l'ordinanza del G.E. del 5.6.2024, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite della CAazione civile con la sentenza n. 9479/2023 ,la quale prevede, nella fase esecutiva, il seguente comportamento del Giudice dell'Esecuzione: f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 per proporre l'opposizione tardiva – se del caso rilevando l'abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore;
DICHIARARE, previo, accertamento sommario delle clausole abusive contenute nel contratto di fideiussione sottoscritto da Pt_1
e , il diritto degli opponenti di ottenere dal Giudice
[...] Parte_2 dell'Esecuzione il termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ai sensi dell'part.650 c.p.c. davanti al Giudice del Tribunale di Larino che ha emesso il decreto ingiuntivo n.233/2012, reso provvisoriamente esecutivo in data 20.12.2012 nel procedimento monitorio R.G.N. 684/2012, al fine di “recuperare” la possibilità di far valere anche in corso di esecuzione la nullità delle clausole abusive, nonostante la mancata impugnazione in precedenza della fideiussione, così come previsto dalle Sezioni Unite della CAazione con la Sentenza n. 9479/2023”.
Si costituiva in giudizio la , con comparsa in cui affermava che agli Parte_4 odierni opponenti non poteva essere riconosciuta la qualità di fideiussori , e che gli stessi non avevano dimostrato la nullità delle clausole fideiussorie, che dovevano conseguentemente essere ritenute valide ed efficaci.
Sulla base di tali presupposti la chiedeva al Tribunale di rigettare l' Parte_4 avversa opposizione.
La causa veniva trattenuta per la decisione all' udienza del 03.10.2025, sulla base delle sole produzioni documentali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primis si deve evidenziare che gli opponenti – fideiussori devono essere considerati consumatori e quindi dotati di legittimazione attiva nel presente giudizio , non ostando al riconoscimento di tale qualifica il fatto che essi siano rispettivamente il presidente ( e la socia ( ) della Parte_1 Parte_2 compagine societaria (cfr ex aliis CA 18834 2025), ed avendo dimostrato la seconda (si veda la documentazione depositata in allegato all' atto di citazione in riassunzione) di svolgere una attività professionale ( insegnante ) estranea a quella oggetto della fideiussione ( cfr CA SS UU n. 5868/2023: “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (Corte giust. UE 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcau, e Corte Giust. UE 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio”).
Tanto premesso in punto di legittimità ad agire, lo scrivente giudice ritiene che – per quel che concerne il merito – debbano essere condivise le argomentazioni con cui il decreto del 27.09.2024 ha ritenuto infondata l' opposizione che ci occupa ed ha definito la fase cautelare rigettando la richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare formulata dagli opponenti.
Ed infatti.
Appare indubbio che la questione oggetto del presente procedimento debba essere inquadrata nell' ambito della ipotesi delineata dalla sentenza della Suprema Corte al paragrafo 8.2.1.2, e cioè in quella in cui sia “già in corso un' opposizione esecutiva”, qui da intendersi come opposizione ex art. 615, comma 2° cpc.
La citata sentenza n. 9479/2023 delle SS UU prevede che – ove venga proposta opposizione ed emerga un profilo di abusività delle clausole – “ il giudice dell'opposizione rileverà d'ufficio la questione e interpellerà il consumatore se intende avvalersi della nullità di protezione. Ove il consumatore voglia avvalersene, il giudice darà al consumatore termine di 40 giorni per proporre l' opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e, nel frattempo, il G.E. si asterrà dal disporre la vendita o l' assegnazione del bene o del credito”.
Come si evince dal testo richiamato l' analisi del giudice è limitata agli atti depositati, in sintonia con il noto principio – richiamato nel decreto del G.E. – secondo cui “Il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto in ogni stato e grado del giudizio (art. 1421 cod. civ.) deve essere coordinato sia con il principio dispositivo dell'azione, desumibile dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., sia con quello dell'onere della prova e della disponibilità della prova stessa” (cfr ex plurimis CA n. 7878/200).
Nello specifico dunque il giudice investito dell' opposizione deve limitarsi ad informare il consumatore della possibilità di proporre opposizione tardiva avverso il d.i., senza compiere alcun accertamento di merito circa la natura abusiva o meno delle clausole contenute nel contratto di fideiussione.
E quindi la finalità del rilievo ex officio effettuato dal Giudice dell' opposizione è esclusivamente quella di avvertire il consumatore circa la possibilità di promuovere opposizione tardiva al decreto ingiuntivo e non quella di sospendere la procedura esecutiva , atteso che solo il G.E. – ove l' opposizione ex art 650 cpc tardiva venga poi proposta – può esercitare tale facoltà.
In sede di applicazione dei principi appena richiamati al caso di specie, si osserva che il debitore – a mezzo dell' opposizione – ha dimostrato di essere consapevole della possibilità di proporre opposizione tardiva avverso il d.i., ma non se ne è avvalso e nemmeno ha dichiarato di volersene avvalere.
E dunque proprio tale consapevolezza della facoltà di opporre il d.i. ai sensi dell' art 650 cpc rende del tutto superflua la richiesta degli attori di accertare il loro diritto a porre in essere il detto rimedio processuale.
Ed in effetti - come ha correttamente evidenziato il G. E. nell' ordinanza del 27.09.2024 – “ avvertire un debitore compiutamente avvertito e consapevole, ed assegnare allo stesso il termine per l'esercizio di un'azione giudiziale che lo stesso è ben conscio di poter esercitare in qualunque momento (non potendosi in alcun modo immaginare che al debitore sia impedito di promuovere opposizione al decreto ingiuntivo fintanto che il giudice dell'esecuzione non gli accorda il termine dei 40 giorni, poiché questo vorrebbe dire che l'esecutato dovrebbe attendere la notifica del precetto o del pignoramento per impugnare il decreto ingiuntivo, solo dopo essersi rivolto al giudice dell'esecuzione per ottenere la concessione di un termine a tal uopo) si risolverebbe in una inutile iperfetazione, distonica rispetto alla preminente esigenza di tutela esecutiva del credito e di ragionevole durata del processo “.
Devono pertanto essere rigettate sia la domanda con cui gli attori hanno richiesto al Tribunale di accertare il loro diritto a proporre opposizione tardiva avverso il d.i.n. 233/2012, sia quelle ulteriori contenute nell' atto di riassunzione. Le spese di lite – attesa la novità della questione sottoposta all' attenzione del Tribunale – vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da nei confronti di così decide: Parte_1 Parte_2 Pt_4 CP_1
rigetta l' opposizione, compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Larino, 29 ottobre 2025
Il giudice onorario
Dott RD De TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. RD De TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 765/2024 promossa da:
( c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) ,patrocinate dall' avv De Benedittis Carmine C.F._2
ATTORI contro c f ) , con il patrocinio dell'avv. Luciani Mauro Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All' udienza del 03.10.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da CA SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e proponevano opposizione agli atti esecutivi Parte_1 Parte_2 nell' ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.Es.n. 44/2019 instaurata nei loro confronti dalla Banca – a cui veniva riunita in data 19.11.2019 alla R.G.Es. n. 94/2013 instaurata precedentemente dalla nei Parte_3 confronti della . CP_2
Precisavano gli opponenti che la detta procedura trovava fondamento nell' atto di precetto notificato in data 16/17.5.2019, con cui veniva loro intimato - nella qualità di fideiussori omnibus della società – il pagamento dell' CP_2 importo di euro 234.678,76, derivante dal decreto ingiuntivo n.233/2012 emesso in data 20.12.2012 dal Tribunale di Larino.
Aggiungevano altresì gli esponenti che il G.E. – nell' ambito della procedura esecutiva di cui sopra – disponeva con ordinanza del 05.06.2024 la prosecuzione delle operazioni di vendita dei lotti dal n.6 al n.18, dichiarando contestualmente l'estinzione della procedura esecutiva per quanto riguarda la vendita dei lotti numeri 1,2,3,4,5 e 19.
Inoltre i ricorrenti richiamavano i contenuti della sentenza resa dalla Corte di CAazione a sezioni unite ( n. 9479 / 2023 ) che aveva dichiarato la rilevabilità d' ufficio del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti di fideiussione omnibus sottoscritti dai garanti e non esaminate dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, con conseguente possibilità per il debitore / fideiussore – al fine di evitare la vendita o l'assegnazione dei propri beni – di fare valere anche nel corso dell' esecuzione la nullità delle clausole abusive, nonostante la mancata impugnazione in precedenza della fideiussione.
Sulla base di tali presupposti , nonché dell' asserita applicabilità degli stessi al contratto di fideiussione da essi sottoscritto e posto alla base del d.i. n. 233/2012, e chiedevano al G.E. di sospendere – Parte_1 Parte_2 dopo avere sommariamente verificato il carattere abusivo delle clausole incidenti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo e non esaminate dal giudice del monitorio – la procedura esecutiva intrapresa nei loro confronti e di rimetterli dinanzi a tale giudice per l'accertamento del carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di fideiussione da loro sottoscritto, assegnando loro il termine di 40 giorni per promuovere il giudizio di opposizione tardiva ai sensi dell'art.650 cpc, così come stabilito dalla sentenza della Suprema Corte sopra richiamata.
La richiesta degli esecutati di sospensione della procedura esecutiva immobiliare veniva disattesa dal G.E. con decreto del 27.09.2024, in cui veniva evidenziata l' identicità con altra opposizione depositata in data 3.1.2024 di quella che ci intrattiene, che veniva dichiarata inammissibile poiché gli opponenti non avevano provveduto a notificarla – in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione – alle altre parti, nonché per la mancata allegazione della condizione di consumatori degli opponenti ed infine in quanto il debitore – a mezzo dell' opposizione – aveva dimostrato di essere al corrente della possibilità di proporre opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo, senza avere tuttavia manifestato intenzione di avvalersene.
A seguito dell' emissione del decreto del 27.09.2024 e Parte_1 Pt_2
riassumevano nel merito il presente giudizio di opposizione con atto in cui
[...] rassegnavano le seguenti conclusioni: “ACCERTARE la qualità di consumatori degli opponenti ed il loro diritto a proporre l'opposizione Parte_1 Parte_2 tardiva ex art.650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.233/2012, reso provvisoriamente esecutivo ed emesso nel giudizio monitorio R.G.N. 684/2012 del Tribunale di Larino in data 20.12.2012 che è alla base del pignoramento immobiliare R.G.Es. 44/2019 in corso davanti al medesimo tribunale;
ACCERTARE il diritto degli opponenti, nella qualità di fideiussori della società CP_2 alla verifica il carattere abusivo delle clausole che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 233/2012 emesso dal Tribunale di Larino, ed in particolare le clausole nn. 2,6 e 8 dichiarate nulle dalla Sentenza SS.UU. n. 41994/2021 del 30.12.2021 contenute nel contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dai garanti esecutati e Parte_1 in favore della società quale titolo esecutivo ottenuto Parte_2 CP_2 dalla creditrice procedente con il decreto ingiuntivo n.233/2012, reso provvisoriamente esecutivo ed emesso in data 20.12.2012 dal Tribunale di Larino;
DICHIARARE il diritto degli opponenti ad ottenere dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Larino nella procedura esecutiva R.G.Es. 44/2019 (riunita alla R.G.Es. 94/2013) in corso, la sospensione delle operazioni di vendita dei beni immobili pignorati disposte con l'ordinanza del G.E. del 5.6.2024, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite della CAazione civile con la sentenza n. 9479/2023 ,la quale prevede, nella fase esecutiva, il seguente comportamento del Giudice dell'Esecuzione: f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 per proporre l'opposizione tardiva – se del caso rilevando l'abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore;
DICHIARARE, previo, accertamento sommario delle clausole abusive contenute nel contratto di fideiussione sottoscritto da Pt_1
e , il diritto degli opponenti di ottenere dal Giudice
[...] Parte_2 dell'Esecuzione il termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ai sensi dell'part.650 c.p.c. davanti al Giudice del Tribunale di Larino che ha emesso il decreto ingiuntivo n.233/2012, reso provvisoriamente esecutivo in data 20.12.2012 nel procedimento monitorio R.G.N. 684/2012, al fine di “recuperare” la possibilità di far valere anche in corso di esecuzione la nullità delle clausole abusive, nonostante la mancata impugnazione in precedenza della fideiussione, così come previsto dalle Sezioni Unite della CAazione con la Sentenza n. 9479/2023”.
Si costituiva in giudizio la , con comparsa in cui affermava che agli Parte_4 odierni opponenti non poteva essere riconosciuta la qualità di fideiussori , e che gli stessi non avevano dimostrato la nullità delle clausole fideiussorie, che dovevano conseguentemente essere ritenute valide ed efficaci.
Sulla base di tali presupposti la chiedeva al Tribunale di rigettare l' Parte_4 avversa opposizione.
La causa veniva trattenuta per la decisione all' udienza del 03.10.2025, sulla base delle sole produzioni documentali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primis si deve evidenziare che gli opponenti – fideiussori devono essere considerati consumatori e quindi dotati di legittimazione attiva nel presente giudizio , non ostando al riconoscimento di tale qualifica il fatto che essi siano rispettivamente il presidente ( e la socia ( ) della Parte_1 Parte_2 compagine societaria (cfr ex aliis CA 18834 2025), ed avendo dimostrato la seconda (si veda la documentazione depositata in allegato all' atto di citazione in riassunzione) di svolgere una attività professionale ( insegnante ) estranea a quella oggetto della fideiussione ( cfr CA SS UU n. 5868/2023: “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (Corte giust. UE 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcau, e Corte Giust. UE 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio”).
Tanto premesso in punto di legittimità ad agire, lo scrivente giudice ritiene che – per quel che concerne il merito – debbano essere condivise le argomentazioni con cui il decreto del 27.09.2024 ha ritenuto infondata l' opposizione che ci occupa ed ha definito la fase cautelare rigettando la richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare formulata dagli opponenti.
Ed infatti.
Appare indubbio che la questione oggetto del presente procedimento debba essere inquadrata nell' ambito della ipotesi delineata dalla sentenza della Suprema Corte al paragrafo 8.2.1.2, e cioè in quella in cui sia “già in corso un' opposizione esecutiva”, qui da intendersi come opposizione ex art. 615, comma 2° cpc.
La citata sentenza n. 9479/2023 delle SS UU prevede che – ove venga proposta opposizione ed emerga un profilo di abusività delle clausole – “ il giudice dell'opposizione rileverà d'ufficio la questione e interpellerà il consumatore se intende avvalersi della nullità di protezione. Ove il consumatore voglia avvalersene, il giudice darà al consumatore termine di 40 giorni per proporre l' opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e, nel frattempo, il G.E. si asterrà dal disporre la vendita o l' assegnazione del bene o del credito”.
Come si evince dal testo richiamato l' analisi del giudice è limitata agli atti depositati, in sintonia con il noto principio – richiamato nel decreto del G.E. – secondo cui “Il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto in ogni stato e grado del giudizio (art. 1421 cod. civ.) deve essere coordinato sia con il principio dispositivo dell'azione, desumibile dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., sia con quello dell'onere della prova e della disponibilità della prova stessa” (cfr ex plurimis CA n. 7878/200).
Nello specifico dunque il giudice investito dell' opposizione deve limitarsi ad informare il consumatore della possibilità di proporre opposizione tardiva avverso il d.i., senza compiere alcun accertamento di merito circa la natura abusiva o meno delle clausole contenute nel contratto di fideiussione.
E quindi la finalità del rilievo ex officio effettuato dal Giudice dell' opposizione è esclusivamente quella di avvertire il consumatore circa la possibilità di promuovere opposizione tardiva al decreto ingiuntivo e non quella di sospendere la procedura esecutiva , atteso che solo il G.E. – ove l' opposizione ex art 650 cpc tardiva venga poi proposta – può esercitare tale facoltà.
In sede di applicazione dei principi appena richiamati al caso di specie, si osserva che il debitore – a mezzo dell' opposizione – ha dimostrato di essere consapevole della possibilità di proporre opposizione tardiva avverso il d.i., ma non se ne è avvalso e nemmeno ha dichiarato di volersene avvalere.
E dunque proprio tale consapevolezza della facoltà di opporre il d.i. ai sensi dell' art 650 cpc rende del tutto superflua la richiesta degli attori di accertare il loro diritto a porre in essere il detto rimedio processuale.
Ed in effetti - come ha correttamente evidenziato il G. E. nell' ordinanza del 27.09.2024 – “ avvertire un debitore compiutamente avvertito e consapevole, ed assegnare allo stesso il termine per l'esercizio di un'azione giudiziale che lo stesso è ben conscio di poter esercitare in qualunque momento (non potendosi in alcun modo immaginare che al debitore sia impedito di promuovere opposizione al decreto ingiuntivo fintanto che il giudice dell'esecuzione non gli accorda il termine dei 40 giorni, poiché questo vorrebbe dire che l'esecutato dovrebbe attendere la notifica del precetto o del pignoramento per impugnare il decreto ingiuntivo, solo dopo essersi rivolto al giudice dell'esecuzione per ottenere la concessione di un termine a tal uopo) si risolverebbe in una inutile iperfetazione, distonica rispetto alla preminente esigenza di tutela esecutiva del credito e di ragionevole durata del processo “.
Devono pertanto essere rigettate sia la domanda con cui gli attori hanno richiesto al Tribunale di accertare il loro diritto a proporre opposizione tardiva avverso il d.i.n. 233/2012, sia quelle ulteriori contenute nell' atto di riassunzione. Le spese di lite – attesa la novità della questione sottoposta all' attenzione del Tribunale – vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da nei confronti di così decide: Parte_1 Parte_2 Pt_4 CP_1
rigetta l' opposizione, compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Larino, 29 ottobre 2025
Il giudice onorario
Dott RD De TI