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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/11/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 4801/2022 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 25.11.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione delle parti alla presente udienza a trattazione scritta
P.Q.M.
decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
dott.ssa Teresa Cianciulli, pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA
nel giudizio n. 4801/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Sorriento, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino, alla via Dante n. 31, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
opponente
E (P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Zurlo e dall'avv. Andrea Ornati, ed elettivamente domiciliata in La Spezia, alla via Paolo Emilio Taviani n. 170, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
opposta
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Avellino, la proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1087/2022, notificato in data 31.10.2022, contenente ingiunzione di pagamento di
€ 6.141,73, oltre interessi e spese di procedura.
Il decreto ingiuntivo veniva emesso in forza dell'omesso pagamento delle rate del contratto di finanziamento n. 005789664200, stipulato dall'opponente con Parte_2
in data 11.09.2015; il credito veniva ceduto all'odierna opposta.
L'opponente eccepiva: in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
-l'insussistenza dei requisiti e l'inidoneità della documentazione prodotta dall'opposta ex art. 633 c.p.c.; -il difetto di legittimazione attiva della cessionaria;
-la nullità delle clausole contrattuali relative ai costi del finanziamento, poiché non specificamente approvate per iscritto;
-l'addebito di somme non dovute, per effetto dell'illegittima applicazione di tassi d'interesse usurari e di commissioni e spese non pattuite.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti, con vittoria delle spese di lite.
L'opposta si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza dei motivi di opposizione e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese. Il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti;
indi, veniva fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 25.11.2025.
L'opposizione è infondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va detto che l'opposizione è procedibile, avendo l'opposta provato di aver attivato la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo (cfr. verbale di mediazione del 5.07.2023, allegato alle note d'udienza del 19.1.2024).
L'opponente ha eccepito l'improcedibilità dell'opposizione, per avere l'opposta instaurato il procedimento in luogo diverso da quello prescritto dall'art. 4 del D. Lgs. 28/2010,
in assenza di un accordo derogatorio delle parti.
L'eccezione è priva di pregio.
Giova evidenziare che la circolare del Ministero della giustizia del 27 novembre 2013 ha chiarito che «la domanda di mediazione dovrà essere presentata presso un organismo di
mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice
territorialmente competente per la controversia che si intende proporre». In base a tale interpretazione, il criterio di competenza territoriale deve, dunque, ritenersi rispettato quando la sede principale dell'organismo di mediazione o una sua sede secondaria, come nel caso in esame,
si trovino all'interno della circoscrizione del tribunale territorialmente competente secondo le regole del codice di procedura civile.
Ebbene, dall'esame del verbale di mediazione prodotto in giudizio dall'opposta emerge che l'istanza è stata presentata presso la sede di Avellino dell'organismo “Camera di Mediazione
e Conciliazione Remedia S.r.l.”.
Passando all'esame dei motivi di opposizione, appare infondato il motivo di opposizione relativo all'inesistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. necessari per emettere il decreto ingiuntivo. Deve, infatti, rilevarsi che, a seguito dell'opposizione si apre un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto non tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (cfr. Cass.
civ., sez. I, n. 26586/2025).
Parimenti infondato è il motivo di opposizione, con cui l'opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, in assenza della prova dell'inclusione del credito in lite tra quelli oggetto di cessione.
In punto di diritto, deve osservarsi che, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della NC d'TA (cfr. Cass. civ., sez. I,
sent. n. 8331/2025; Cass. civ., sent. n. 17994/2023; ord. n. 21821/2023).
Nel caso in esame, l'avviso di cessione n. 11 del 29 gennaio 2023 indica espressamente che i crediti oggetto di cessione sono quelli derivanti da rapporti ab origine instaurati dai debitori ceduti con la qualificabili come “crediti deteriorati”. Parte_2
L'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione risulta corroborata da altri elementi presuntivi fortemente significativi, rappresentati dalla produzione in giudizio, da parte dell'opposta, dei seguenti documenti: 1) il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente;
-2) il certificato di erogazione del finanziamento;
-3) l'estratto dei crediti ceduti, con indicazione del nominativo dell'opponente, dell'identificativo del contratto e del numero NDG;
4) l'annotazione del contratto in lite tra quelli oggetto di cessione (cfr. all. n.ri 8, 9 e 5 al fascicolo monitorio ed all. n. 4 al fascicolo dell'opposta).
Risulta, poi, che l'opposta comunicava all'opponente l'avvenuta cessione, con racc. a/r regolarmente ricevuta in data 17.3.22 (cfr. documento allegato n. 7 al fascicolo di parte opposta nella fase monitoria).
Appare, poi, priva di pregio l'eccezione dell'opponente di nullità delle clausole contrattuali relative ai costi del finanziamento, non specificamente approvate per iscritto.
Invero, dall'esame del contratto di finanziamento prodotto in giudizio dall'opposta,
emerge che tali clausole sono state oggetto di specifica sottoscrizione (cfr. documento all. al n. 8
al fascicolo dell'opposta della fase monitoria).
L'opponente ha, infine, lamentato l'addebito di somme non dovute, per effetto dell'illegittima applicazione di tassi d'interesse usurari e di commissioni e spese non pattuite.
Anche tali doglianze sono prive di pregio.
In punto di diritto, costituisce principio consolidato quello per cui il debitore che eccepisce la nullità di clausole inerenti al computo degli interessi ovvero all'addebito di spese non dovute, assume l'onere di dimostrare se e in che misura tali voci indebite siano state computate, mentre nessun valore può avere una contestazione generica che non indichi, in modo specifico, le voci passive ritenute indebite.
In punto di fatto, nel caso in esame, l'eccezione è stata formulata in modo assolutamente generico, non avendo l'opponente indicato l'ammontare delle somme indebitamente richieste, né
depositato una CTP contabile contenente la chiara indicazione della metodologia di calcolo degli interessi debitori e del tasso di mora applicato dall'opposta (cfr. App. Firenze, sez. II, sent. n.
1624/2024).
Tali essendo le risultanze istruttorie e le allegazioni dell'opponente, l'eventuale nomina di un CTU avrebbe assunto carattere meramente esplorativo. Inoltre, dall'attento esame della documentazione prodotta dall'opposta, emergono chiaramente le condizioni contrattuali ed economiche applicate al rapporto. Il contratto di finanziamento n. 5789664200, sottoscritto dall'opponente, prevedeva la restituzione del complessivo importo mutuato (€ 7.394,55) in n. 72 rate mensili a tasso fisso di € 142,00 (ad eccezione della prima di € 149,00), con TAN 10,50% e TAEG 11,98%. A tale contratto risulta,
poi, allegato il modulo “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, che indica il costo complessivo del finanziamento, distinguendo tra capitale ed interessi.
L'opposta ha, poi, dato specifica prova delle somme richieste a titolo di capitale, interessi ed interessi di mora (cfr. certificazione ex art. 50 TUB, con allegato piano di ammortamento).
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è effettuata in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, valori minimi, attesa la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , così provvede: Parte_1
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre accessori di legge.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 4801/2022 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 25.11.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione delle parti alla presente udienza a trattazione scritta
P.Q.M.
decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
dott.ssa Teresa Cianciulli, pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA
nel giudizio n. 4801/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Sorriento, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino, alla via Dante n. 31, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
opponente
E (P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Zurlo e dall'avv. Andrea Ornati, ed elettivamente domiciliata in La Spezia, alla via Paolo Emilio Taviani n. 170, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
opposta
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Avellino, la proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1087/2022, notificato in data 31.10.2022, contenente ingiunzione di pagamento di
€ 6.141,73, oltre interessi e spese di procedura.
Il decreto ingiuntivo veniva emesso in forza dell'omesso pagamento delle rate del contratto di finanziamento n. 005789664200, stipulato dall'opponente con Parte_2
in data 11.09.2015; il credito veniva ceduto all'odierna opposta.
L'opponente eccepiva: in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
-l'insussistenza dei requisiti e l'inidoneità della documentazione prodotta dall'opposta ex art. 633 c.p.c.; -il difetto di legittimazione attiva della cessionaria;
-la nullità delle clausole contrattuali relative ai costi del finanziamento, poiché non specificamente approvate per iscritto;
-l'addebito di somme non dovute, per effetto dell'illegittima applicazione di tassi d'interesse usurari e di commissioni e spese non pattuite.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti, con vittoria delle spese di lite.
L'opposta si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza dei motivi di opposizione e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese. Il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti;
indi, veniva fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 25.11.2025.
L'opposizione è infondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va detto che l'opposizione è procedibile, avendo l'opposta provato di aver attivato la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo (cfr. verbale di mediazione del 5.07.2023, allegato alle note d'udienza del 19.1.2024).
L'opponente ha eccepito l'improcedibilità dell'opposizione, per avere l'opposta instaurato il procedimento in luogo diverso da quello prescritto dall'art. 4 del D. Lgs. 28/2010,
in assenza di un accordo derogatorio delle parti.
L'eccezione è priva di pregio.
Giova evidenziare che la circolare del Ministero della giustizia del 27 novembre 2013 ha chiarito che «la domanda di mediazione dovrà essere presentata presso un organismo di
mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice
territorialmente competente per la controversia che si intende proporre». In base a tale interpretazione, il criterio di competenza territoriale deve, dunque, ritenersi rispettato quando la sede principale dell'organismo di mediazione o una sua sede secondaria, come nel caso in esame,
si trovino all'interno della circoscrizione del tribunale territorialmente competente secondo le regole del codice di procedura civile.
Ebbene, dall'esame del verbale di mediazione prodotto in giudizio dall'opposta emerge che l'istanza è stata presentata presso la sede di Avellino dell'organismo “Camera di Mediazione
e Conciliazione Remedia S.r.l.”.
Passando all'esame dei motivi di opposizione, appare infondato il motivo di opposizione relativo all'inesistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. necessari per emettere il decreto ingiuntivo. Deve, infatti, rilevarsi che, a seguito dell'opposizione si apre un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto non tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (cfr. Cass.
civ., sez. I, n. 26586/2025).
Parimenti infondato è il motivo di opposizione, con cui l'opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, in assenza della prova dell'inclusione del credito in lite tra quelli oggetto di cessione.
In punto di diritto, deve osservarsi che, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della NC d'TA (cfr. Cass. civ., sez. I,
sent. n. 8331/2025; Cass. civ., sent. n. 17994/2023; ord. n. 21821/2023).
Nel caso in esame, l'avviso di cessione n. 11 del 29 gennaio 2023 indica espressamente che i crediti oggetto di cessione sono quelli derivanti da rapporti ab origine instaurati dai debitori ceduti con la qualificabili come “crediti deteriorati”. Parte_2
L'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione risulta corroborata da altri elementi presuntivi fortemente significativi, rappresentati dalla produzione in giudizio, da parte dell'opposta, dei seguenti documenti: 1) il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente;
-2) il certificato di erogazione del finanziamento;
-3) l'estratto dei crediti ceduti, con indicazione del nominativo dell'opponente, dell'identificativo del contratto e del numero NDG;
4) l'annotazione del contratto in lite tra quelli oggetto di cessione (cfr. all. n.ri 8, 9 e 5 al fascicolo monitorio ed all. n. 4 al fascicolo dell'opposta).
Risulta, poi, che l'opposta comunicava all'opponente l'avvenuta cessione, con racc. a/r regolarmente ricevuta in data 17.3.22 (cfr. documento allegato n. 7 al fascicolo di parte opposta nella fase monitoria).
Appare, poi, priva di pregio l'eccezione dell'opponente di nullità delle clausole contrattuali relative ai costi del finanziamento, non specificamente approvate per iscritto.
Invero, dall'esame del contratto di finanziamento prodotto in giudizio dall'opposta,
emerge che tali clausole sono state oggetto di specifica sottoscrizione (cfr. documento all. al n. 8
al fascicolo dell'opposta della fase monitoria).
L'opponente ha, infine, lamentato l'addebito di somme non dovute, per effetto dell'illegittima applicazione di tassi d'interesse usurari e di commissioni e spese non pattuite.
Anche tali doglianze sono prive di pregio.
In punto di diritto, costituisce principio consolidato quello per cui il debitore che eccepisce la nullità di clausole inerenti al computo degli interessi ovvero all'addebito di spese non dovute, assume l'onere di dimostrare se e in che misura tali voci indebite siano state computate, mentre nessun valore può avere una contestazione generica che non indichi, in modo specifico, le voci passive ritenute indebite.
In punto di fatto, nel caso in esame, l'eccezione è stata formulata in modo assolutamente generico, non avendo l'opponente indicato l'ammontare delle somme indebitamente richieste, né
depositato una CTP contabile contenente la chiara indicazione della metodologia di calcolo degli interessi debitori e del tasso di mora applicato dall'opposta (cfr. App. Firenze, sez. II, sent. n.
1624/2024).
Tali essendo le risultanze istruttorie e le allegazioni dell'opponente, l'eventuale nomina di un CTU avrebbe assunto carattere meramente esplorativo. Inoltre, dall'attento esame della documentazione prodotta dall'opposta, emergono chiaramente le condizioni contrattuali ed economiche applicate al rapporto. Il contratto di finanziamento n. 5789664200, sottoscritto dall'opponente, prevedeva la restituzione del complessivo importo mutuato (€ 7.394,55) in n. 72 rate mensili a tasso fisso di € 142,00 (ad eccezione della prima di € 149,00), con TAN 10,50% e TAEG 11,98%. A tale contratto risulta,
poi, allegato il modulo “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, che indica il costo complessivo del finanziamento, distinguendo tra capitale ed interessi.
L'opposta ha, poi, dato specifica prova delle somme richieste a titolo di capitale, interessi ed interessi di mora (cfr. certificazione ex art. 50 TUB, con allegato piano di ammortamento).
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è effettuata in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, valori minimi, attesa la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , così provvede: Parte_1
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre accessori di legge.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli