Art. 2.
Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante alimentazione del motore a gas di petrolio liquefatto o con gas metano, anche in alternativa alla alimentazione con benzina, oltre alle tasse automobilistiche ed alla addizionale di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729 , e' dovuta una tassa speciale a favore dello Stato nelle seguenti misure: lire 15.000 per anno, per ogni CV di potenza fiscale del motore, per gli autoveicoli alimentati con gas di petrolio liquefatto; lire 10.500 per anno, per ogni CV di potenza fiscale, per gli autoveicoli alimentati con metano. Per le autovetture e gli autoveicoli con potenza fino a 15 CV e' dovuta la tassa speciale annua di lire 165.000 se alimentati con gas di petrolio liquefatto, e di lire 105.000 se alimentati con metano. La misura della tassa speciale e' ridotta del 50 per cento per le autovetture da noleggio da rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico da piazza.
La tassa speciale deve essere corrisposta contestualmente alle tasse automobilistiche con le modalita' e nei termini per queste stabiliti ed e' dovuta anche se l'impianto di alimentazione con gas non risulti funzionante.
La tassa speciale si applica, in relazione alla potenza fiscale del veicolo, a partire dal periodo fisso che inizia dal 1° gennaio 1985.
L'obbligo del pagamento della tassa cessa a partire dal primo periodo fisso successivo a quello in cui viene eseguita l'annotazione della avvenuta asportazione dell'impianto a gas nei registri di formalita' del Pubblico registro automobilistico e nel foglio complementare.(2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 8 comma 4) che "La tassa speciale istituita con l' articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362 , e' elevata a lire 18.000 per CV per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) e a lire 12.600 per CV per quelli muniti di impianto di alimentazione a gas metano. Per gli autoveicoli con potenza fiscale fino a 15 CV la tassa speciale annua e' stabilita in lire 198.000 se alimentati con GPL e in lire 126.000 se alimentati a gas metano." --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 17 comma 6) che "E' soppressa la tassa speciale istituita dall' articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362 ; non si fa luogo al rimborso della tassa corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi all'anno 1998."
Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante alimentazione del motore a gas di petrolio liquefatto o con gas metano, anche in alternativa alla alimentazione con benzina, oltre alle tasse automobilistiche ed alla addizionale di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729 , e' dovuta una tassa speciale a favore dello Stato nelle seguenti misure: lire 15.000 per anno, per ogni CV di potenza fiscale del motore, per gli autoveicoli alimentati con gas di petrolio liquefatto; lire 10.500 per anno, per ogni CV di potenza fiscale, per gli autoveicoli alimentati con metano. Per le autovetture e gli autoveicoli con potenza fino a 15 CV e' dovuta la tassa speciale annua di lire 165.000 se alimentati con gas di petrolio liquefatto, e di lire 105.000 se alimentati con metano. La misura della tassa speciale e' ridotta del 50 per cento per le autovetture da noleggio da rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico da piazza.
La tassa speciale deve essere corrisposta contestualmente alle tasse automobilistiche con le modalita' e nei termini per queste stabiliti ed e' dovuta anche se l'impianto di alimentazione con gas non risulti funzionante.
La tassa speciale si applica, in relazione alla potenza fiscale del veicolo, a partire dal periodo fisso che inizia dal 1° gennaio 1985.
L'obbligo del pagamento della tassa cessa a partire dal primo periodo fisso successivo a quello in cui viene eseguita l'annotazione della avvenuta asportazione dell'impianto a gas nei registri di formalita' del Pubblico registro automobilistico e nel foglio complementare.(2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 8 comma 4) che "La tassa speciale istituita con l' articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362 , e' elevata a lire 18.000 per CV per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) e a lire 12.600 per CV per quelli muniti di impianto di alimentazione a gas metano. Per gli autoveicoli con potenza fiscale fino a 15 CV la tassa speciale annua e' stabilita in lire 198.000 se alimentati con GPL e in lire 126.000 se alimentati a gas metano." --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 17 comma 6) che "E' soppressa la tassa speciale istituita dall' articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362 ; non si fa luogo al rimborso della tassa corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi all'anno 1998."