Ordinanza collegiale 11 febbraio 2026
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00110/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00498/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2025, proposto da
RO TA, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 384/2023 in data 21 giugno 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. AL SO, nessuno intervenuto per il ricorrente;
Considerato che il ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 384/2023 in data 21 giugno 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro;
che, in particolare, con tale pronuncia – provvedendo sulla causa proposta dal sig. RO TA – è stato condannato il “… Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire al ricorrente, tramite il sistema della “Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, l’importo nominale di € 1.000,00 …”;
che l’interessato assume rimasta ineseguita la decisione per non essergli stato poi fornito quanto dovuto, malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, in ragione di ciò, egli chiede che si ordini all’Amministrazione di “… mettere a disposizione del ricorrente mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente, l’importo di € 1.000 per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023 …” e che si “… provveda alla fissazione della somma di denaro eventualmente dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato da parte del funzionario preposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. …”;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 20 giugno 2024) della Cancelleria del Tribunale di Parma;
che non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
che con ordinanza n. 60 del 11 febbraio 2026, rilevato che la sentenza da eseguire e il relativo certificato di passaggio in giudicato erano stati depositati in mera copia informatica priva dell’asseverazione di conformità all’originale, la Sezione ha assegnato al ricorrente il termine di quindici giorni per la regolarizzazione dei suindicati documenti, secondo le norme tecnico-operative del processo amministrativo telematico;
che nulla, tuttavia, è stato poi depositato dal ricorrente;
che alla camera di consiglio del 11 marzo 2026 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 114, comma 2, cod.proc. amm., “ Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato ”;
che, come rilevato dalla Sezione con l’ordinanza n. 60 del 11 febbraio 2026, la sentenza da eseguire e il relativo certificato di passaggio in giudicato sono stati depositati in mera copia informatica priva dell’asseverazione di conformità all’originale, così come invece prescritto dall’art. 114, comma 2, cod.proc. amm.;
che il ricorrente non ha provveduto alla regolarizzazione di tali documenti, nonostante il decorrere del termine di quindici giorni a tal fine assegnato dalla Sezione;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile (v., ex multis , TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 7 gennaio 2026 n. 33);
che, in assenza di costituzione in giudizio dell’Amministrazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AL SO, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AL SO |
IL SEGRETARIO