Ordinanza cautelare 27 aprile 2023
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02350/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14576/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14576 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Pucciarelli, Giulia Pucciarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Perrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota “-OMISSIS-, recante Ordinanza occupazione suolo pubblico da contenitori rifiuti -OMISSIS-”, del Settore VI Tutela dell'Ambiente della Città di -OMISSIS-, pervenuta all'Amministratore condominiale in data 07/09/2022 a mezzo P.E.C.;
- di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, consequenziali o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. CO FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il condominio ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti, di cui in epigrafe, mediante i quali l’ente comunale resistente - in applicazione dell’Ordinanza Sindacale presupposta n. -OMISSIS-, per la quale i contenitori della raccolta differenziata devono essere custoditi su area interna condominiale, nonché del Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n° -OMISSIS-, il cui art. 9, c. 2, stabiliva che “ gli amministratori di condominio devono individuare un'area di pertinenza all'interno della proprietà privata, dove sistemare i contenitori” – disponeva, stante la asserita disponibilità di un’area privata idonea a tale scopo, “di rimuovere, con effetto immediato dalla data di notifica della presente ordinanza, la batteria di contenitori della raccolta differenziata, metodo porta a porta, posizionata arbitrariamente su Via -OMISSIS-, strada privata con accesso al transito pubblico, senza alcuna autorizzazione dell'ufficio preposto ” nonché di provvedere alla “ pulizia dell'area, ove necessaria, nonché la collocazione degli stessi contenitori nell'area privata di pertinenza condominiale, debitamente recintata ed idonea a tale scopo ”.
Deducevano a tal fine, in punto di diritto, l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi di gravame:
1) “ Illegittimità degli atti/provvedimenti qui impugnati per violazione del diritto del portatore di handicap ad ottenere l’uso di un’area riservata all’interno della proprietà condominiale ” atteso il diritto del portatore di handicap a poter parcheggiare il più vicino possibile all'ingresso condominiale;
2) “ Illegittimità degli atti/provvedimenti qui impugnati per violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nonché per violazione della CEDU ”;
3) “ Illegittimità degli atti/provvedimenti qui impugnati per violazione dell’art. 9, comma 2, lett. b), secondo periodo, del Regolamento di Polizia Urbana del -OMISSIS-. Eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione degli atti/provvedimenti qui impugnati ” in quanto l’affermazione del -OMISSIS-, per cui il Condominio possiederebbe spazi adeguati e idonei per la sistemazione dei cassonetti, non era veritiera in quanto nel cortile interno, composto di n. 30 unità abitative, vi era la presenza di stalli adibiti a parcheggi di portatori di handicap, affetti da gravi problematiche sanitarie e di deambulazione.
Senza tacere che l’art. 9, comma 2, lett. b), del Regolamento di Polizia Urbana del -OMISSIS-, prevedeva al comma secondo che “ nel caso in cui non esistano spazi condominiali adeguati alla sistemazione dei contenitori, può essere consentito, in via eccezionale e sempre previa apposita autorizzazione da parte del Comune, lo spostamento degli stessi su suolo pubblico ”.
2. Si costituiva in giudizio il Comune resistente chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato, atteso, da un lato, che il condominio ricorrente deteneva spazi privati idonei alla collocazione dei cassonetti; dall’altro, che il comma secondo del citato Regolamento presupponeva la presentazione di un’istanza di autorizzazione.
3. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 19.1.2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c. p.a. la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso deve essere accolto nei sensi e nei limiti di cui oltre.
5. In tal senso, infatti, risulta fondato il terzo e ultimo motivo di gravame, mediante il quale parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati, in punto di difetto di istruttoria e di motivazione, nella parte in cui il Comune resistente, nonostante le sollecitazioni in tal senso rappresentate dal relativo amministratore di condominio, non ha in sostanza esaminato la possibilità di una soluzione alternativa ai sensi dell’art. 9 comma secondo del citato Regolamento.
In tal senso deve rilevarsi che pur non avendo il suddetto amministratore depositato, mediante protocollo, l’istanza formale di autorizzazione di cui al più volte citato art. 9 comma secondo, dagli atti del giudizio è emerso che lo stesso, con istanza del 18 luglio 2022, antecedente rispetto agli atti impugnati, aveva richiesto “ di poter fissare appuntamento per un incontro onde poter valutare congiuntamente soluzioni alternative ”.
Sicché, tenuto conto dei bisogni e delle esigenze sottese alla suddetta ricerca di soluzioni alternative, il Comune avrebbe dovuto dapprima disporre una formale convocazione dell’amministratore di condominio e, in seguito, dare atto funditus delle ragioni dell’eventuale decisione negativa.
Il che, nella fattispecie, non è avvenuto.
Ne consegue che, come anticipato, i provvedimenti impugnati devono essere annullati, fatto salvo il potere di nuova motivata determinazione da parte dell’ente locale resistente.
6. Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, annulla gli atti impugnati nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare entrambe le parti processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA BA AV, Presidente FF
CO FA, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO FA | IA BA AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.