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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1465/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 18/11/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 18/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1268/2019 depositato il 22/02/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3309/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 08/08/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY02T100724/2010 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY02T100724/2010 IRAP 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo, la società appellata impugnava gli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 55 del D.P.R.
633/1972, con i quali l'Ufficio aveva proceduto alla determinazione induttiva dei ricavi per l'anno 2006.
L'Amministrazione finanziaria, all'esito di attività istruttoria, aveva ritenuto inattendibili le scritture contabili, valorizzando:
• l'incidenza del costo del personale pari al 70% dei ricavi dichiarati;
• la sproporzione tra struttura dei costi e marginalità;
• la reiterazione di risultati negativi;
• la complessiva antieconomicità della gestione.
Sulla base di tali elementi presuntivi, ritenuti gravi, precisi e concordanti ai sensi degli artt.
2727 e 2729 c.c., l'Ufficio procedeva alla rideterminazione del reddito d'impresa e dei correlati imponibili IVA e IRAP.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con la sentenza qui impugnata, pur riconoscendo la legittimità del ricorso all'accertamento induttivo e la sussistenza di indici di antieconomicità, rideterminava il maggior imponibile applicando un ricarico del 30% sul costo della manodopera, ritenendo tale percentuale più coerente con la struttura dell'attività di impresa di pulizie.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo: • la violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992 per motivazione apparente;
• la violazione degli artt. 39 D.P.R. 600/1973 e 2729 c.c.;
• l'erronea applicazione di un criterio equitativo;
• il contrasto con precedente giurisprudenziale relativo all'anno 2005.
La società appellata non si è costituita in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18 novembre 2024.
MOTIVI DELLE DECISIONE
L'appello è fondato.
La controversia investe esclusivamente la correttezza della rideterminazione del quantum operata dal giudice di primo grado, essendo rimasta incontestata la legittimità del ricorso all'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., n.
8053/2014; n. 22232/2016), la motivazione è meramente apparente quando non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e si risolve in enunciazioni apodittiche prive di adeguato supporto argomentativo.
Nel caso di specie, la Commissione provinciale ha riconosciuto la legittimità dell'accertamento induttivo e la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti derivanti dall'antieconomicità della gestione, ma ha sostituito al parametro del 70% utilizzato dall'Ufficio una percentuale del 30% senza indicare elementi probatori specifici, criteri tecnici verificabili o dati oggettivi idonei a giustificare tale scelta.
La motivazione non chiarisce le ragioni per cui il parametro valorizzato dall'Amministrazione finanziaria dovesse ritenersi incongruo nel caso concreto, né esplicita il procedimento logico attraverso il quale è stata individuata la diversa percentuale. Tale carenza integra vizio di motivazione apparente ai sensi dell'art. 36
D.Lgs. 546/1992.
In materia di accertamento induttivo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'antieconomicità della gestione costituisce elemento presuntivo idoneo a fondare la rettifica anche in presenza di contabilità formalmente regolare (Cass. n.
26036/2015; Cass. n. 11645/2001).
Più recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito che la manifesta incongruenza tra struttura dei costi e redditività dichiarata legittima l'Ufficio a ricorrere a presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, spettando al contribuente fornire prova contraria idonea a dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (Cass. n. 20857/2019).
Con ulteriore arresto, la Suprema Corte ha affermato che l'antieconomicità, ove non adeguatamente giustificata dal contribuente, costituisce indice sintomatico di inattendibilità delle scritture contabili e legittima la ricostruzione induttiva del reddito (Cass. n.
33508/2022), sottolineando come il giudice di merito debba verificare la coerenza logica degli elementi presuntivi valorizzati dall'Amministrazione, senza sostituirli con criteri discrezionali non sorretti da prova.
È pacifico che il giudice tributario possa rideterminare il quantum della pretesa fiscale
(Cass. n. 9784/2010; Cass. n. 11906/2018); tuttavia tale potere deve esercitarsi nel rispetto del principio di legalità tributaria di cui all'art. 23 Cost. e del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., sulla base di elementi probatori concreti e specificamente indicati.
La sostituzione del parametro percentuale applicato dall'Ufficio con altro coefficiente non ancorato ad alcuna risultanza istruttoria si traduce, in concreto, in un esercizio valutativo privo di adeguato fondamento probatorio, assimilabile a una pronuncia equitativa non consentita nel processo tributario.
Nel caso di specie, l'incidenza del costo del personale pari al 70% dei ricavi dichiarati, unitamente alla reiterazione di risultati negativi, integra presunzioni gravi, precise e concordanti non superate da prova contraria specifica. In assenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare l'incongruità del parametro utilizzato dall'Amministrazione finanziaria, la rettifica originaria deve ritenersi legittima.
La sentenza impugnata incorre pertanto in error in procedendo per motivazione apparente e in violazione dei principi regolatori dell'accertamento induttivo.
Quanto alle spese, l'accoglimento dell'appello comporta la soccombenza della società appellata ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992. Non ricorrono giusti motivi per la compensazione, atteso il vizio strutturale della decisione di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione di Siracusa, accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, riforma la sentenza n.
3309/5/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, confermando integralmente gli avvisi di accertamento impugnati.
Condanna la società appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovute.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 18 NOVEMBRE 2024.
Il Presidente est.
IO CC
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 18/11/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 18/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1268/2019 depositato il 22/02/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3309/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 08/08/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY02T100724/2010 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY02T100724/2010 IRAP 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo, la società appellata impugnava gli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 55 del D.P.R.
633/1972, con i quali l'Ufficio aveva proceduto alla determinazione induttiva dei ricavi per l'anno 2006.
L'Amministrazione finanziaria, all'esito di attività istruttoria, aveva ritenuto inattendibili le scritture contabili, valorizzando:
• l'incidenza del costo del personale pari al 70% dei ricavi dichiarati;
• la sproporzione tra struttura dei costi e marginalità;
• la reiterazione di risultati negativi;
• la complessiva antieconomicità della gestione.
Sulla base di tali elementi presuntivi, ritenuti gravi, precisi e concordanti ai sensi degli artt.
2727 e 2729 c.c., l'Ufficio procedeva alla rideterminazione del reddito d'impresa e dei correlati imponibili IVA e IRAP.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con la sentenza qui impugnata, pur riconoscendo la legittimità del ricorso all'accertamento induttivo e la sussistenza di indici di antieconomicità, rideterminava il maggior imponibile applicando un ricarico del 30% sul costo della manodopera, ritenendo tale percentuale più coerente con la struttura dell'attività di impresa di pulizie.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo: • la violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992 per motivazione apparente;
• la violazione degli artt. 39 D.P.R. 600/1973 e 2729 c.c.;
• l'erronea applicazione di un criterio equitativo;
• il contrasto con precedente giurisprudenziale relativo all'anno 2005.
La società appellata non si è costituita in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18 novembre 2024.
MOTIVI DELLE DECISIONE
L'appello è fondato.
La controversia investe esclusivamente la correttezza della rideterminazione del quantum operata dal giudice di primo grado, essendo rimasta incontestata la legittimità del ricorso all'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., n.
8053/2014; n. 22232/2016), la motivazione è meramente apparente quando non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e si risolve in enunciazioni apodittiche prive di adeguato supporto argomentativo.
Nel caso di specie, la Commissione provinciale ha riconosciuto la legittimità dell'accertamento induttivo e la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti derivanti dall'antieconomicità della gestione, ma ha sostituito al parametro del 70% utilizzato dall'Ufficio una percentuale del 30% senza indicare elementi probatori specifici, criteri tecnici verificabili o dati oggettivi idonei a giustificare tale scelta.
La motivazione non chiarisce le ragioni per cui il parametro valorizzato dall'Amministrazione finanziaria dovesse ritenersi incongruo nel caso concreto, né esplicita il procedimento logico attraverso il quale è stata individuata la diversa percentuale. Tale carenza integra vizio di motivazione apparente ai sensi dell'art. 36
D.Lgs. 546/1992.
In materia di accertamento induttivo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'antieconomicità della gestione costituisce elemento presuntivo idoneo a fondare la rettifica anche in presenza di contabilità formalmente regolare (Cass. n.
26036/2015; Cass. n. 11645/2001).
Più recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito che la manifesta incongruenza tra struttura dei costi e redditività dichiarata legittima l'Ufficio a ricorrere a presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, spettando al contribuente fornire prova contraria idonea a dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (Cass. n. 20857/2019).
Con ulteriore arresto, la Suprema Corte ha affermato che l'antieconomicità, ove non adeguatamente giustificata dal contribuente, costituisce indice sintomatico di inattendibilità delle scritture contabili e legittima la ricostruzione induttiva del reddito (Cass. n.
33508/2022), sottolineando come il giudice di merito debba verificare la coerenza logica degli elementi presuntivi valorizzati dall'Amministrazione, senza sostituirli con criteri discrezionali non sorretti da prova.
È pacifico che il giudice tributario possa rideterminare il quantum della pretesa fiscale
(Cass. n. 9784/2010; Cass. n. 11906/2018); tuttavia tale potere deve esercitarsi nel rispetto del principio di legalità tributaria di cui all'art. 23 Cost. e del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., sulla base di elementi probatori concreti e specificamente indicati.
La sostituzione del parametro percentuale applicato dall'Ufficio con altro coefficiente non ancorato ad alcuna risultanza istruttoria si traduce, in concreto, in un esercizio valutativo privo di adeguato fondamento probatorio, assimilabile a una pronuncia equitativa non consentita nel processo tributario.
Nel caso di specie, l'incidenza del costo del personale pari al 70% dei ricavi dichiarati, unitamente alla reiterazione di risultati negativi, integra presunzioni gravi, precise e concordanti non superate da prova contraria specifica. In assenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare l'incongruità del parametro utilizzato dall'Amministrazione finanziaria, la rettifica originaria deve ritenersi legittima.
La sentenza impugnata incorre pertanto in error in procedendo per motivazione apparente e in violazione dei principi regolatori dell'accertamento induttivo.
Quanto alle spese, l'accoglimento dell'appello comporta la soccombenza della società appellata ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992. Non ricorrono giusti motivi per la compensazione, atteso il vizio strutturale della decisione di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione di Siracusa, accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, riforma la sentenza n.
3309/5/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, confermando integralmente gli avvisi di accertamento impugnati.
Condanna la società appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovute.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 18 NOVEMBRE 2024.
Il Presidente est.
IO CC