Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/02/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6312/2023
RE BLICA ITALIA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
- Presidente - Dott. Giovanni D'Onofrio
Dott.ssa Luigia Franzese
- Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo
- Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6312/2023 promossa da:
,rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to DI LUCCA MICHELE;
Parte 1
RICORRENTE
contro
Controparte 1 ;
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
14.01.2025.
II P.M. ha espresso parere favorevole;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AD (CE) in data 7.02.1997, dalla cui unione sono nati i figli,
entrambi maggiorenni, R_ (il 9.04.1998) e AF (24.06.1999).
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n.3512/2012 del 16.10.2012 e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando, per l'effetto, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di AD di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
la ricorrente rinunciava, inoltre, al contributo per il suo mantenimento.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 12.04.2024 il Giudice, verificata la ritualità della notifica e rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, ritenuta l'assenza di provvedimenti urgenti da adottare, fissava udienza cartolare di rimessione della causa in decisione in data 14.01.2025 assegnando i termini per il deposito delle memorie di cui all'art.473
bis.28 c.p.c.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza di rimessione della causa in decisione, parte ricorrente si riportava integralmente ai propri atti per i motivi in essi dedotti e alla relativa documentazione allegata e, segnatamente, alle relative conclusioni chiedendo lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto dai coniugi,con ordine ai competenti Ufficiali dello Stato Civile
di procedere alle annotazioni e trascrizioni di Legge con contestuale rinuncia da parte della sig.ra
Parte 1 a qualsivoglia contributo economico.
All'udienza cartolare del 14.01.2025 il g.i., riservava la causa in decisione.
Controparte_2 regolarmente convenuto In via preliminare va dichiarata la contumacia del sig.
in giudizio e non costituitosi.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ricorrono, infatti, nel caso di specie, i presupposti richiesti dalla legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, segnatamente, la cessazione effettiva della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituirla, come risulta evidente anche dalla condotta tenuta dal resistente che non è comparso all'udienza presidenziale né si è costituito nel prosieguo del giudizio innanzi al Giudice Istruttore. Tale comportamento è indice di assoluto disinteresse della parte alla vicenda coniugale e, a fortiori, di mancanza della volontà di ricostituire l'unione familiare.
Il decorso dei termini di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione personale, senza la ripresa della convivenza, completa la fattispecie di riferimento,
integrando l'ulteriore requisito prescritto dalla legge per la pronuncia di divorzio.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
7.02.1997 in AD (CE) ed ordinata all'ufficiale dello stato civile competente la trascrizione della presente sentenza.
Non essendo state formulate domande accessorie alla pronuncia costitutiva, null'altro si dispone.
La contumacia di parte resistente e la natura costitutiva della pronuncia determinano la non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dichiara la contumacia del resistente;
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in AD (CE) il 7/02/1997 da Parte 1 nata in [...] il
16.10.1959 e Controparte_1 nato in [...] il [...];
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria
•
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AD (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49
lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile - atto n.4, parte I,
serie, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1997);
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 15/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio