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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 88/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di conIGlio, e composto dai IGg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 88/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] Parte_1 con il patrocinio dell'avv.PAURA ANTONELLA
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
PAURA ANTONELLA.
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
PAURA ANTONELLA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 17/1/2025 e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto, in data 6/9/2008, matrimonio concordatario, che
[...]
dalla unione era nata la IG e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1
specificamente indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“a) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto della figura genitoriale;
b) La Casa Familiare, sita in AN AN (CS) , in c.da Frasso snc di CP_2
proprietà esclusiva della IG.ra , deve essere intesa quale luogo di collocazione Parte_2 della IG IN , che, affidata congiuntamente ai ridetti genitori, verrà abitata Per_1
dalla IG.ra con la IN Parte_2
c) Il IG. ivrà nell'abitazione di sua esclusiva proprietà sita in AN – AN, CP_1
A.U. AN, via Piragineti n. 196 ove ha già provveduto a trasferire la propria residenza,
ovvero in altro eventuale futuro luogo ove intenderà trasferire la propria residenza e/o dimora
d) La somma di € 47.000,00 consistente in risparmi familiari, ad oggi giacente sul conto corrente della IG.ra , verrà così liquidata: Pt_1
- € 23.500,00 verranno impiegati in fondi di risparmio in favore della IN Per_2
entro e non oltre il giorno 28 del mese di Febbraio dell'anno 2025;
[...]
- € 23.500,00 verranno versate dalla IG.ra sul CC del IG. entro e Pt_1 Controparte_1
non oltre il 28 Febbraio 2025,
e) Il IG. verserà, alla IG.ra , a mezzo bonifico Bancario, sul conto CP_1 Parte_2
corrente della stessa, l'importo mensile di € 280,00 a titolo di mantenimento per la IG
, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Febbraio Per_1
2025. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, costo della vita e l'assegno unico verrà incassato al 100% dalla IG.ra , a mezzo pagamento diretto da Pt_1
parte dell'INPS ovvero a mezzo di corresponsione da parte del IG. alla stessa di CP_1
quanto spettante.
f) Il IG. Continuerà a pagare la rata mensile relativa all'abbonamento telefonico del CP_1
cellulare in uso alla IN , pagando direttamente il canone mensile Per_1
dell'abbonamento internet relativo all'abitazione della IN ed il canone Prime.
g) La IG.ra continuerà a versare l'importo mensile relativo al corso di inglese già Pt_1
oggetto di frequentazione della IN
h) A far data dal mese di febbraio/marzo, la IN verrà iscritta ad un corso di Per_1
ginnastica, ovvero ad altra attività sportiva prescelta dalla stessa ed i genitori si impegnano sin da ora ad assecondare la richiesta della IN, relativa alla propria volontà e/o inclinazione, con corrispondente impegno a sostenerne le spese al 50%
i) Le parti avranno obbligo di corrispondere al 50% tutte le spese straordinarie relative alla
IN , non espressamente già concordate, come da pattuizione precedente Per_1
relativa ai punti f, g, h, secondo le “linee guida” approvate dal CNF e quindi:
spese mediche ( da documentare), che non richiedono il preventivo accordo, ovvero: visite mediche specialistiche presso strutture pubbliche, prescritte dal pediatra o dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal SSN;
tickets sanitari;
occhiali e/o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante e/o dal medico di base e/o specialista anche se non coperti dal SSN;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previste ma effettuate privatamente;
farmaci omeopatici;
spese scolastiche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c)
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)
dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest,
campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero,
stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
l) la IN resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento presso la madre;
il IG. eserciterà il proprio diritto/dovere di visita, CP_1
secondo la seguente modalità: tutte le mattine si recherà a prendere la bambina sotto casa per accompagnarla a scuola, quindi all'uscita della scuola la riporterà presso l'abitazione ove la IN è collocata. Il venerdì terrà con sé la IN dall'uscita della scuola nel periodo scolastico, con obbligo di riaccompagnare la stessa presso l'abitazione materna dopo cena.
La IN trascorrerà con il IG. un week end al mese, con possibilità Per_1 CP_1
di pernotto della IN presso la casa paterna ove la IN ne avrà volontà. E' fatto salvo il diritto della IN di poter trascorrere ulteriori giorni settimanali con il padre, che verranno di volta in volta concordati dalle parti tenendo conto degli impegni di vita della stessa. Al
termine delle attività scolastiche e/o ludiche e/o sportive, quindi dal mese di Giugno e sino alla ripresa delle attività scolastiche e/o ludiche e/o sportive, è obbligo del IG. CP_1
cooperare nella gestione della IN nei giorni e nelle ore in cui la IG.ra è Pt_1
impegnata nei propri turni di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti e/o impiego di una baby sitter, il cui impiego e costo dovrà essere dapprima concordato per iscritto e successivamente sostenuto dalle parti al 50%;
m) la IN trascorrerà con i genitori ogni festività, in maniera alternata e previo accordo tra le parti.
n) la IN trascorrerà con il genitore non collocatario almeno un periodo di vacanze estive di 15 giorni, con possibilità di pernotto, previa volontà della stessa.
o) il giorno del compleanno del IG. ed il giorno della festa del papà, la IN CP_1
festeggerà con il padre il compleanno secondo accordo tra le parti, parimenti Per_1
nel giorno del compleanno della IG.ra ed in occasione della festa della mamma Pt_1
p) le parti si impegnano a non discreditare la figura paterna e materna in presenza della
IN.
q) le parti si impegnano a concordare la modalità di organizzazione degli eventi relativi alla
IN ( compleanno – cresima ecc.) impegnandosi altresì a sostenere al 50% le spese nonché a partecipare entrambi ai momenti conviviali che riguardano la vita della IN”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'avvenuta proposizione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente a quella di separazione impone la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della suddetta domanda all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...]
CORIGLIANO CALABRO (CS) il 26/03/1976 e nato a [...]_1 (CS) il 24/02/1976 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Dispone la rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa della separazione.
Castrovillari, 13 marzo 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento