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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/10/2025, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice unico onorario, dott. Maria Grazia Tamborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g.11622/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 28.04.2972, elettivamente domiciliata in Genova, via XX Settembre
40/9, presso l'avv. Massimo Bianchi, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto introduttivo parte attrice contro
(P.I.: Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
corrente in Genova, C.so Solferino 1A, elettivamente domiciliato in
Genova, Via XX Settembre 32/2 presso l'Avv. Pierluigi Cassanello che lo rappresenta e difende in forza di atto dispositivo n. 618 del
20/12/2023 e di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
A) accertare e dichiarare la piena responsabilità della
[...]
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore per i fatti di cui è causa;
B) conseguentemente condannare Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
tempore, al risarcimento di tutti i danni, di qualsiasi natura, patrimoniale e non patrimoniale, biologico, “danno dinamico- relazionale”, “danno da sofferenza soggettiva interiore”, nessuno escluso, patiti e patiendi, dall'attrice in conseguenza e per effetto dei fatti per cui è causa, nell'ammontare di € 26.268,00 oltre al rimborso spese di mediazione per € 1.519,59 ovvero nella somma determinata in corso di causa, anche all'esito dell'espletanda c.t.u., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge dal fatto al saldo, nel limite dello scaglione indicato;
C) con vittoria di spese, competenze, rimborso forfettario ed accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto;
D) Con condanna, altresì, al pagamento in favore di parte attrice di una somma, anch'essa equitativamente determinata, in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 12 bis,
D.Lgs. 28 marzo 2010 n. 28, introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, per mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
E) Con condanna al pagamento di ulteriore somma, ai sensi degli artt.
91 e 96 c.p.c., equitativamente determinata, per mancata adesione alla proposta del Giudice formulata ex art. 185-bis c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA ed occorrendo, si formula istanza di prova orale
e si deducono all'uopo i seguenti capitoli di prova per testi, indicando
a testi i signori e : Parte_2 Parte_3
2 1)Vero che, dopo l'intervento del 24.03.2022, la Sig.ra accusa e Pt_1
manifesta insensibilità e dolore al braccio destro (testi
[...]
); Parte_2 Parte_3
2)Vero che, dopo l'intervento del 24.03.2022, alla Sig.ra è Pt_1
impedita la rotazione della spalla destra (testi , Parte_2
); Parte_3
3)Vero che, dopo l'intervento del 24.03.2022, la Sig.ra ha Pt_1 limitazioni nel protendere verso l'alto il braccio destro (testi
[...]
); Parte_2 Parte_3
4)Vero che prima dell'intervento del 24.03.2022, la Sig.ra Pt_1 svolgeva da sola le faccende domestiche (testi , Parte_2
); Parte_3
5)Vero che, dopo l'intervento del 24.03.2022, la Sig.ra si fa Pt_1
aiutare nello svolgimento delle faccende domestiche (testi
[...]
); Parte_2 Parte_3
6)Vero che, dopo l'intervento del 24.03.2022, la Sig.ra ha Pt_1
cessato di lavare i vetri di casa (testi , Parte_2 [...]
; Parte_3
7)Vero che, dopo l'intervento del 24.03.2022, la Sig.ra viene Pt_1 aiutata dalla figlia nello svolgimento delle faccende domestiche quotidiane (testi , )” Parte_2 Parte_3
Per parte convenuta:
““Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le pronunce meglio viste e/o ritenute, respingere ogni avversa domanda nei confronti dell' in quanto infondata Controparte_1
in fatto ed in diritto e comunque non provata, e così disporre con ogni conseguenziale pronunzia, mandando assolto l'Ospedale medesimo da ogni e qualsiasi richiesta ex adverso proposta, e comunque, anche in
3 subordine, per quanto allo stesso non ascrivibile. Vinte le spese ed i compensi di lite ex D.M. 147/22”.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione del novembre 2023 , ha convenuto in Parte_1 giudizio l' , chiedendone l'accertamento Controparte_1 della responsabilità per inadempimento, in relazione all' intervento chirurgico di osteosintesi, necessitato a seguito di frattura accidentale della diafisi dell' omero destro subita in data 18.03.2022, ed eseguito in data
24.03.2022 da parte dei sanitari operanti nel nosocomio convenuto, con conseguente risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, quantificati in complessivi € 99.495, oltre al rimborso delle spese sostenute per il procedimento di mediazione. si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza delle domande. Pt_4
Scambiate le memorie ex art.171 ter c.p.c., con ordinanza 28.05.2024 venivano incaricati i consulenti prof. e dott. affinchè Per_1 Per_2 rispondessero al quesito standard in uso all' ufficio per l' accertamento della responsabilità da malpractice medica.
Nelle more la causa è stata assegnata alla scrivente in supplenza . La relazione
è stata depositata in data 18.01.2025.
All' esito della mancata accettazione da parte convenuta della proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c formulata con ordinanza del 30.01.2025, veniva fissata la discussione orale al 29.09.2025, concesso termine per il deposito di note scritte.
All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
L'attrice espone, fra l'altro:
- di essersi sottoposta, in data 24.03.2022, a intervento di osteosintesi, a seguito di frattura scomposta della diafisi dell' omero destro, presso l' di Genova, eseguito mediante “ Riduzione e sintesi con Controparte_1
4 due chiodi retrogradi in titanio secondo tecnica ECMES per via transcorticale sopra epicondilare anterolaterale”;
- che i successivi controlli strumentali, (in data 22.09.2022 e 09.05.2023), evidenziavano un quadro sclerosi ed irregolarità del trochite omerale compatibile con una tendinopatia dell' inserzione del sovraspinato e un disallineamento dei monconi su focolaio di frattura;
- che lo specialista ortopedico , cui si rivolgeva data 28.05.2012, e poi ancora la visita medico-legale cui si sottoponeva il 19.06.2023 , evidenziavano l' inadeguatezza dell' intervento eseguito dai sanitari della struttura convenuta per la tipologia di frattura riportata dalla che avrebbe dovuto essere Pt_1 invece trattata mediante osteosintesi con chiodo bloccato, e, dunque, l' inadeguato approccio diagnostico terapeutico del caso , da cui era conseguito il mancato allineamento e la mancata stabilizzazione dei monconi ossei, con deviazione in varo e procurvazione dell' omero, causa di accorciamento dello stesso che ne aveva compromesso la funzionalità .
- Che a causa della errata prestazione di parte convenuta l' attrice aveva riportato esiti invalidanti con IT complessiva di 180 giorni e IP di natura iatrogena del 17-18% da valutarsi quale danno differenziale;
ritenendo sussistere dunque, per quanto sopra esposto, una responsabilità a carico dei sanitari dell'ospedale . Controparte_1
Lamentava l' esito negativo delle richieste risarcitorie rivolte a parte convenuta ante causam, così come del procedimento di obbligatoria mediazione esperito.
***
Il nosocomio convenuto , nel costituirsi in giudizio, ha contestato che l'approccio terapeutico adottato è stato conforme ai protocolli previsti in relazione al tipo di frattura che ha comportato il ricovero dell'attrice: ha richiamato gli oneri probatori gravanti sulla controparte ed, in punto quantum, ha contestato genericamente la quantificazione dei postumi eziologicamente riferibili all' intervento censurato.
***
5 La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento nei seguenti limiti con riferimento al quantum.
Preliminarmente occorre rigettare le istanze di prova orale formulate da parte attrice in 2^ memoria ex art 171 ter c.p.c e reiterate nelle conclusioni, trattandosi di capitolazioni in parte valutative, più propriamente oggetto di accertamenti da demandare, come in effetti demandati, al ctu ( capp. 1, 2e 3) ed in parte generiche e superflue( capp. 4,5,6 e 7).
Nel merito
La responsabilità della struttura medico-ospedaliera nei confronti del paziente, dedotta da parte attrice , ha pacificamente natura contrattuale. ( art. 7 Legge
24/2017 artt. 1218 e 1228 c.c.).
Per l'effetto, dedotta la responsabilità contrattuale del debitore per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, il danneggiato ha l'onere di provare, anche per presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica oppure l'insorgenza di nuove patologie con la condotta dell'obbligato.
Incombe viceversa sul debitore l'onere di provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onus probandi, che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Le argomentazioni di cui all'atto di citazione sono sostenute in forza di consulenza redatta dal dott. in data 15.05.2023 (doc. A2 attrice) e Per_3 dal medico-legale dott. in data 19.06.2023 (doc. A3 attrice). Per_4
All'esito dell'istruttoria, ritiene lo scrivente che l'attore abbia assolto al proprio onere probatorio, in particolare risultando adeguatamente dimostrata la sussistenza di un apprezzabile nesso causale tra una condotta non adeguata del personale sanitario ed esiti invalidanti maggiori (rispetto a quelli ipotizzabili) a carico dell'attrice.
Al riguardo , le conclusioni cui sono pervenuti i c.t.u. nel presente giudizio , fondate su attenta valutazione delle allegazioni formulate in citazione, delle considerazioni tecniche dei consulenti di parte, oltre che sull'analisi
6 dettagliata della documentazione medica agli atti di causa e sulla visita dell' attrice, supportano adeguatamente la decisione.
A seguito dell'invio della bozza ai consulenti di parte , inoltre, i cc.tt.uu. hanno adeguatamente e persuasivamente contrastato le osservazioni critiche del CT di parte attrice, confermando le conclusioni raggiunte (pag. 30-31 della relazione).
Le conclusioni tecniche della relazione meritano dunque di essere ampiamente condivise. Il collegio dei ctu ha chiarito ed accertato quanto segue :
“Il trattamento chirurgico delle fratture diafisarie di omero resta tutt'oggi un argomento controverso per la molteplicità e la varietà delle tecniche proposte
(metodica di Hackethal, inchiodamento secondo metodica placca Per_5
e viti, fissazione esterna, chiodi bloccati).
Nel caso in esame, era riscontrata una frattura pluriframmentaria scomposta della diafisi di omero destro (D3-D4) che richiedeva un trattamento chirurgico di riduzione incruenta di frattura dell'omero con fissazione interna
…………”
“…Nel caso de quo, trattavasi di donna di 49 anni all'epoca dei fatti, lavoratrice, in anamnesi non documentate patologie dell'osso e interventi chirurgici rispetto ai fatti in esame, con diagnosi di frattura pluriframmentaria scomposta della diafisi di omero destro. In attesa di intervento chirurgico alla p. era stato predisposto bendaggio Desault.
Secondo la letteratura, la scelta dell'intervento praticato alla perizianda – riduzione e sintesi con due chiodi retrogradi in titanio secondo tecnica
ECMES per via transcorticale sopraepicondilare anterolaterale- può ritenersi indicata anche se in alternativa ad interventi praticabili con altre tecniche.
Infatti, i sanitari avrebbero potuto anche optare -rispetto a quello di fatto eseguito- per un diverso intervento chirurgico di ostesintesi utlizzando tipologie diverse di mezzi di sintesi. La scelta di una tecnica chirurgica piuttosto che l'altra, nel caso concreto, deve ritenersi discrezionale.
L'intervento effettivamente eseguito presenta, tuttavia, delle criticità tecniche. Infatti
7 nell'esecuzione dell'intervento la scelta di posizionare solo due chiodi retrogradi in titanio non è condivisibile e non risulta aderente alle indicazioni di letteratura e più in generale alle buone pratiche clinico-assistenziali. I sanitari che ebbero in cura la
p. avrebbero dovuto applicare gli infibuli per un numero pari o superiore a tre per permettere una sufficiente stabilità meccanica, soprattutto per il controllo delle sollecitazioni in rotazione. La Sig.ra è stata sottoposta ad intervento Pt_1 chirurgico di riduzione incruenta di frattura dell'omero con fissazione interna utilizzando due chiodi retrogradi in titanio secondo tecnica ECMES per via transcorticale sopraepicondilare anterolaterale. La tipologia di intervento optato dai sanitari era possibile tra la molteplicità e la varietà delle tecniche presenti in letteratura già citate, di contro, la scelta del posizionamento di solo due chiodi retrogradi in titanio è insufficiente e non condivisibile dalla comunità scientifica, per cui dal punto di vista tecnico, l'intervento eseguito deve ritenersi non corretto. La non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico comportava una non adeguata riduzione e consolidamento della frattura omerale con aggravamento dei postumi invalidanti normalmente attesi quale conseguenza di un intervento chirurgico eseguito correttamente. ….”
“……si deve affermare che l'intervento chirurgico di infibulamento endomidollare a fascio nella frattura diafisaria prossimale dell'omero, eseguito in data 24/03/2022 presso dell' di Genova, non era tecnicamente Controparte_1 eseguito conformemente a canoni di comune prudenza e diligenza, dando quale esito ad una lieve deviazione in varo e procurvazione dell'omero con conseguente accorciamento, che ha aggravato la funzionalità e la biomeccanica della spalla residuando con movimenti limitati della stessa, in maniera maggiore rispetto a quanto ci si poteva attendere da un intervento chirurgico eseguito correttamente….”
“…..L'intervento chirurgico di infibulamento endomidollare a fascio nella frattura diafisaria prossimale dell'omero è un intervento chirurgico che presenta, per Specialisti Ortopedici, carattere di ordinaria difficoltà e routinarietà, per cui non sono richieste ulteriori speciali cognizioni tecnico- sanitarie al di fuori delle normali cognizioni di medici specialisti in tali branche”
8 Alla luce di quanto esposto si deve ritenere accertata la responsabilità contrattuale del nosocomio convenuto, nei confronti dell'attrice, a causa della condotta negligente dei propri sanitari.
Per quanto riguarda la specifica individuazione del pregiudizio subito il collegio dei CC.TT.UU. ha accertato quanto segue:
“Allo stato attuale la Sig.ra destrimane, presenta una lesione Pt_1 all'integrità psico-fiscica derivante dagli esti della frattura omerale destra trattata chirurgicamente e lamenta limitazioni funzionali della spalla e del gomito destro con impossibilità ad afferrare oggetti ad altezze elevate per limitazione funzionale ai gradi estremi in elevazione anteriore;
altresì, ha difficoltà a movimentare carichi discretamente pesanti con l'arto superiore destro. Inoltre, la p. riferisce una limitazione nei lavori domestici e manuali.
Per quanto riguarda la sintomatologia, la non riferisce algie all'arto Pt_1 superiore destro.
All' esame obiettivo la p. presenta piccola cicatrice madreperlacea al moncone antero-superiore della spalla destra;
altra cicatrice curvilinea, madreperlacea, delle dimensioni di 4 cm alla regione sovracondiloidea radiale del gomito destro;
movimenti della spalla limitati: elevazione anteriore possibile fino a 135°, abduzione possibile fino a 110°, postergazione possibile fino alle medie lombari;
movimento di flessione del gomito destro limitato di 5° e movimento di estensione del gomito desto limitato di circa 10°, prono-supinazione limitata di pochi gradi;
isometria dei bicipiti;
arto superiore destro accorciato di 1,5 cm rispetto al controlaterale.
La maggior parte dei postumi attualmente presentati dalla paziente erano comunque quelli attesi di un intervento chirurgico di osteosintesi della frattura omerale destro correttamente eseguito. La non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico di fatto ha favorito la persistenza di un disallineamento con angolazione dei monconi sul focolaio di frattura comunque in regione diafisaria, che incide molto poco sulla funzionalità delle articolazioni della spalla e del gomito destro, per cui si può riconoscere tutt'al
9 più un prolungamento dell'inabilità temporanea e un lieve aggravamento dell'invalidità permanente residuata….”
“Allo stato attuale la Sig.ra destrimane, presenta una lesione Pt_1
all'integrità psico-fiscica derivante dagli esti della frattura omerale destra
trattata chirurgicamente e lamenta limitazioni funzionali della spalla e del
gomito destro con impossibilità ad afferrare oggetti ad altezze elevate per
limitazione funzionale ai gradi estremi in elevazione anteriore;
altresì, ha
difficoltà a movimentare carichi discretamente pesanti con l'arto superiore
destro. Inoltre, la p. riferisce una limitazione nei lavori domestici e manuali.
Per quanto riguarda la sintomatologia, la non riferisce algie all'arto Pt_1
superiore destro. …”
“Sulla scorta della documentazione agli atti e della visita medico-legale si ritiene, quindi, che in conseguenza della frattura omerale destra riportata in data 18/03/2024 e trattata chirurgicamente in data 24/03/2022, la p. abbia affrontato complessivamente un periodo di inabilità temporanea di circa 6-7 mesi cosi suddivisibile: inabilità temporanea assoluta di giorni 8 (otto) per il periodo di ospedalizzazione;
inabilità temporanea al 75 % pari a giorni 50
(cinquanta), inabilità temporanea al 50 % pari a giorni 60 (sessanta) e inabilità temporanea al 25% pari a giorni 90 (novanta), per il periodo di successiva convalescenza con posizionamento di tutore (tuore reggibraccio per circa 4-5 settimane, poi in presenza sempre di tutore mobilizzazione del gomito fino all'11/05/2022 quando era concesso abbandono graduale fino al
25/05/22 quando era definitivamente rimosso) e congruo periodo di FKT fino alla stabilizzazione dei postumi intorno a settembre-ottobre 2022.
Una buona parte di tale periodo di inabilità temporanea (almeno 3-4 mesi) era comunque quella attesa anche in caso di intervento chirurgico corretto.
Per cui in conseguenza del difetto chirurgico che causava soprattutto un
non perfetto allineamento dei monconi di frattura con riflessi sui tempi di
10 recupero dell'articolazione della spalla e del gomito destro è possibile
riconoscere un periodo di inabilità temporanea eccedente a quello atteso
cosi suddivisibile: inabilità temporanea al 75 % pari a giorni 20 (venti),
inabilità temporanea al 50 % pari a giorni 30 (trenta) e inabilità temporanea
al 25% pari a giorni 40 (quaranta)…”
“Nel caso in esame, pertanto, a seguito dei fatti di cui è causa, si ritiene essere
residuata in persona della Sig.ra un'invalidità permanente, ulteriore Pt_1
rispetto a quella che si sarebbe comunque prospettata in caso di trattamento
chirurgico eseguito correttamente, percentualizzabile nella misura del 4%
(quattro per cento) in termini di danno differenziale, da valutare, pertanto,
nella fascia percentuale che va dal 10% al 13%, rispetto alla totale validità
del soggetto.”
Rispondendo alle osservazioni del CT attoreo hanno ulteriormente precisato
“Nel caso in esame, pertanto, in linea con i barèmes citati, si è voluto fissare
il danno atteso per un intervento corretto nel 9 % e si è valutato un danno
anatomico (e non funzionale) aggiuntivo costituito dall'angolazione dei
monconi di frattura diafisaria che tutt'al più incideva lievemente sui
movimenti di flesso-estensione del gomito destro, peraltro limitati di pochi
gradi in più rispetto all'atteso. Il danno biologico permanente più anatomico
che funzionale derivato da un non adeguato intervento chirurgico è stato
valutato in via analogica nel 4 % che si è quindi aggiunto al danno biologico
permanente atteso del 9 %....”
Il CTU ha inoltre accertato che “…I postumi permanenti complessivi incidono in una certa misura sulle abituali attività non lavorative della perizianda
11 soprattutto per ciò che concerne i lavori manuali anche domestici con l'arto superiore destro, in quanto per esempio ha difficoltà a portare pesi e ad afferrare oggetti ad altezze elevate. Tuttavia tali limitazione sarebbero comunque sussistite anche senza il difetto chirurgico e sulla base dei postumi comunque attesi di un frattura diafisaria ormerale correttamente trattata chirurgicamente.”.
Va pertanto dichiarata la responsabilità dell' Controparte_1
in ordine al (maggior) danno patito dalla signora
[...] [...]
. Pt_1
Il collegio dei CTU ha stimato un danno permanente differenziale nella misura del 4% . Tale percentuale deriva dal danno attuale pari al 13% dal quale deve essere sottratta la quota riferibile agli esiti che sarebbero comunque derivati dalla lesione, se correttamente trattata, nella percentuale del 9%.
Ed infatti parte convenuta può essere chiamata a rispondere del solo danno differenziale, ma non di quelle conseguenze dannose che l'attrice avrebbe patito, a causa dell' infortunio all' origine della frattura omerale, anche ove sottoposta a tempestivo e corretto trattamento sanitario.
Trattasi di una conseguenza dell'applicazione del nesso di causalità: sono infatti risarcibili solo i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell' inadempimento (1223 c.c.) e che non siano evitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza (art. 1227, II comma, c.c.).. Ne consegue che la struttura sanitaria non potrà comunque rispondere per il danno che non sia diretta conseguenza di condotte negligenti, imprudenti o imperite poste in essere dai sanitari.
Il danno c.d. RO , e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura, va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo.
Alla luce delle suddette indicazioni il danno biologico, in relazione ad una persona che al momento dell'evento dannoso aveva 49 anni, si determina sulla
12 base del calcolo che segue , facendo applicazione delle c.d. Tabelle di Milano, aggiornate, in ultimo, al 2024, ricordatane l'efficacia cosiddetta paranormativa riconosciuta dalla Suprema Corte per la liquidazione del danno non patrimoniale (cf. Css. Sez. III n. 8884 del 13.5.2020).
Invalidità Permanente di natura iatrogena : € 17.032,00 in relazione all' età di
49 anni della (euro 37.879,00 ( IP 13% danno complessivo) da cui si Pt_1 deve detrarre la somma di € 20.847,00 (IP 9% danno non RO). Quindi il danno differenziale RO ammonta ad euro 17.032,00 (IP 4%).
Cui si aggiunge il danno biologico per inabilità temporanea secondo le indicazioni date dal collegio dei CC.TT.UU. inv. Temp. Parz. = gg. 20 X 115,00 X 75% = € 1.725,00
Inv. Temp. Parz. = gg. 30 X€ 115,00 X 50% = € 1.725,00
Inv. Temp. Parz. = gg. 40 X€ 115,00 X 25% = € 1.150,00
Sommano € 21.632,00
Le tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate in riferimento alle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT al 01.01.2024, per quanto riguarda, la invalidità permanente prevedono un importo unitario nel valore minimo che dà ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi” e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini uguali per ogni vittima sia come danno biologico dinamico-relazionale sia a titolo di sofferenza soggettiva interiore.
L'altra voce del prospetto per l'invalidità temporanea si riferisce al danno non patrimoniale biologico temporaneo in senso statico e dinamico, comprendendo altresì il danno morale, come tradizionalmente inteso quale sofferenza transitoria che, in assenza di ulteriori allegazioni e prove, spetta nella misura indicata in tabella pari ad euro 115,00, (€ 84,00 danno biologico dinamico-relazionale + € 31,00 danno da sofferenza soggettiva interiore), per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, comprensivo sia delle menomazioni anatomo-funzionali che delle sofferenze soggettive “standard”.
Presumendosi, in base ad una evidente massima d'esperienza, che la vittima di un illecito patisca sempre, nella vicinanza dello stesso, quanto meno, una
13 sofferenza dell'animo correlata all'ansia della guarigione e alla compromissione delle attività della vita ordinaria.
Spettano quindi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dall' attrice ed eziologicamente connesso all' inadempimento di parte convenuta per malpractice sanitaria , € 21.632,00.
Quanto agli accessori: sul danno non patrimoniale liquidato all'attualità, sono dovuti gli interessi legali da calcolarsi previa devalutazione della somma indicata al momento dell'evento e da conteggiarsi tenendo conto della rivalutazione maturata anno per anno ( Cass. SS.UU.1712/1995).
Con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d'invalidità temporanea come accertata in sede di ctu (cfr. ex multis Cassazione civile n.
10303/2012 e Cassazione civile n. 3806/2004).
In relazione alla domanda di pagamento dei compensi per l'assistenza nella fase di mediazione obbligatoria , condizione di procedibilità della controversia , dette spese, comprensive degli onorari spettanti al difensore, vanno assimilate alle spese del processo;
non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa (Cfr, Cass. Civ.
32306/2023), con conseguente applicazione dei principi che regolano la materia dal punto di vista processuale (artt. 91 e ss c.p.c.). ;venendo dunque liquidate sullo scaglione di valore del decisum in € 48,40 con riferimento agli esborsi sostenuti per il pagamento della fattura 485/2023 del Centro
Conciliazione liti ( sub prod. E di parte attrice) ed € 441,00 per compensi dovuti al difensore in relazione alla sola fase di attivazione, oltre spese gen studio iva e cap come per legge.
Le spese del presente giudizio, comprensive degli esborsi sostenuti da parte attrice per onorario dei cc. tt.pp., comprovati dai pro forma prodotti in atti, seguono la soccombenza, liquidate ex d.m. 147/2022 sui valori medi dello scaglione di valore del decisum in € 5.422,00 per esborsi documentati ( €
14 759,00 c.u.; € 27,00 marca da bollo;
€ 2.318,00 pro forma dott. ; € Per_3
2.318,00 pro forma dott. ) ed € 5.077,00 per compensi relativi alle Per_6 fasi di studio, introduttiva istruttoria e decisionale , oltre iva e cap come per legge.
Spese di ctu a carico del soccombente.
Non merita accoglimento la domanda attorea di condanna di parte convenuta ex art 12 bis d.lgs 28/2010 avendo motivato la propria Controparte_1 assenza al procedimento di mediazione ( doc. C attoreo) .
Quanto alla domanda di condanna del convenuto ex art 91 c.p.c e 96 c.p.c. non se ne ravvisano i presupposti poiché l' art. 91 1^ comma statuisce una sanzione per la parte vittoriosa la cui domanda sia accolta in misura non superiore alla proposta conciliativa (cfr. Cass. Civ.23044/2020 ), mentre, quanto all' art. 96 c.p.c., non sussiste colpa grave né malafede di parte convenuta nell'aver resistito in giudizio considerate le risultanze dell' istruttoria in punto quantum.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando :
-ACCERTA e DICHIARA la responsabilità di Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore in ordine
[...] ai danni patiti dall' attrice;
Parte_1
e per l'effetto :
-CONDANNA in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento a favore di Parte_1 della somma di euro € 21.632,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre accessori come specificato in parte motiva;
- CONDANNA in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di Parte_1 delle spese relative al procedimento di obbligatoria mediazione che liquida in
€ 48,40 per esborsi ed € 441,00 per compensi, oltre 15 % sui compensi per spese gen di studio iva e cap come per legge;
15 - CONDANNA in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Parte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in € 5.422,00 per esborsi documentati ed € 5.077,00 per compensi, oltre 15% spese generali iva e cap come per legge, da distrarsi in favore dell' avv. Massimo Bianchi che se ne dichiara antistatario;
PONE le spese della CTU espletata nel presente giudizio ,come liquidate con decreto del 20.01.2025, definitivamente a carico di parte convenuta
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore.
Così deciso in Genova , 06/10/2025
Il Giudice unico onorario
Dott. Maria Grazia Tamborino
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice unico onorario, dott. Maria Grazia Tamborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g.11622/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 28.04.2972, elettivamente domiciliata in Genova, via XX Settembre
40/9, presso l'avv. Massimo Bianchi, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto introduttivo parte attrice contro
(P.I.: Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
corrente in Genova, C.so Solferino 1A, elettivamente domiciliato in
Genova, Via XX Settembre 32/2 presso l'Avv. Pierluigi Cassanello che lo rappresenta e difende in forza di atto dispositivo n. 618 del
20/12/2023 e di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
A) accertare e dichiarare la piena responsabilità della
[...]
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore per i fatti di cui è causa;
B) conseguentemente condannare Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
tempore, al risarcimento di tutti i danni, di qualsiasi natura, patrimoniale e non patrimoniale, biologico, “danno dinamico- relazionale”, “danno da sofferenza soggettiva interiore”, nessuno escluso, patiti e patiendi, dall'attrice in conseguenza e per effetto dei fatti per cui è causa, nell'ammontare di € 26.268,00 oltre al rimborso spese di mediazione per € 1.519,59 ovvero nella somma determinata in corso di causa, anche all'esito dell'espletanda c.t.u., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge dal fatto al saldo, nel limite dello scaglione indicato;
C) con vittoria di spese, competenze, rimborso forfettario ed accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto;
D) Con condanna, altresì, al pagamento in favore di parte attrice di una somma, anch'essa equitativamente determinata, in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 12 bis,
D.Lgs. 28 marzo 2010 n. 28, introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, per mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
E) Con condanna al pagamento di ulteriore somma, ai sensi degli artt.
91 e 96 c.p.c., equitativamente determinata, per mancata adesione alla proposta del Giudice formulata ex art. 185-bis c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA ed occorrendo, si formula istanza di prova orale
e si deducono all'uopo i seguenti capitoli di prova per testi, indicando
a testi i signori e : Parte_2 Parte_3
2 1)Vero che, dopo l'intervento del 24.03.2022, la Sig.ra accusa e Pt_1
manifesta insensibilità e dolore al braccio destro (testi
[...]
); Parte_2 Parte_3
2)Vero che, dopo l'intervento del 24.03.2022, alla Sig.ra è Pt_1
impedita la rotazione della spalla destra (testi , Parte_2
); Parte_3
3)Vero che, dopo l'intervento del 24.03.2022, la Sig.ra ha Pt_1 limitazioni nel protendere verso l'alto il braccio destro (testi
[...]
); Parte_2 Parte_3
4)Vero che prima dell'intervento del 24.03.2022, la Sig.ra Pt_1 svolgeva da sola le faccende domestiche (testi , Parte_2
); Parte_3
5)Vero che, dopo l'intervento del 24.03.2022, la Sig.ra si fa Pt_1
aiutare nello svolgimento delle faccende domestiche (testi
[...]
); Parte_2 Parte_3
6)Vero che, dopo l'intervento del 24.03.2022, la Sig.ra ha Pt_1
cessato di lavare i vetri di casa (testi , Parte_2 [...]
; Parte_3
7)Vero che, dopo l'intervento del 24.03.2022, la Sig.ra viene Pt_1 aiutata dalla figlia nello svolgimento delle faccende domestiche quotidiane (testi , )” Parte_2 Parte_3
Per parte convenuta:
““Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le pronunce meglio viste e/o ritenute, respingere ogni avversa domanda nei confronti dell' in quanto infondata Controparte_1
in fatto ed in diritto e comunque non provata, e così disporre con ogni conseguenziale pronunzia, mandando assolto l'Ospedale medesimo da ogni e qualsiasi richiesta ex adverso proposta, e comunque, anche in
3 subordine, per quanto allo stesso non ascrivibile. Vinte le spese ed i compensi di lite ex D.M. 147/22”.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione del novembre 2023 , ha convenuto in Parte_1 giudizio l' , chiedendone l'accertamento Controparte_1 della responsabilità per inadempimento, in relazione all' intervento chirurgico di osteosintesi, necessitato a seguito di frattura accidentale della diafisi dell' omero destro subita in data 18.03.2022, ed eseguito in data
24.03.2022 da parte dei sanitari operanti nel nosocomio convenuto, con conseguente risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, quantificati in complessivi € 99.495, oltre al rimborso delle spese sostenute per il procedimento di mediazione. si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza delle domande. Pt_4
Scambiate le memorie ex art.171 ter c.p.c., con ordinanza 28.05.2024 venivano incaricati i consulenti prof. e dott. affinchè Per_1 Per_2 rispondessero al quesito standard in uso all' ufficio per l' accertamento della responsabilità da malpractice medica.
Nelle more la causa è stata assegnata alla scrivente in supplenza . La relazione
è stata depositata in data 18.01.2025.
All' esito della mancata accettazione da parte convenuta della proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c formulata con ordinanza del 30.01.2025, veniva fissata la discussione orale al 29.09.2025, concesso termine per il deposito di note scritte.
All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
L'attrice espone, fra l'altro:
- di essersi sottoposta, in data 24.03.2022, a intervento di osteosintesi, a seguito di frattura scomposta della diafisi dell' omero destro, presso l' di Genova, eseguito mediante “ Riduzione e sintesi con Controparte_1
4 due chiodi retrogradi in titanio secondo tecnica ECMES per via transcorticale sopra epicondilare anterolaterale”;
- che i successivi controlli strumentali, (in data 22.09.2022 e 09.05.2023), evidenziavano un quadro sclerosi ed irregolarità del trochite omerale compatibile con una tendinopatia dell' inserzione del sovraspinato e un disallineamento dei monconi su focolaio di frattura;
- che lo specialista ortopedico , cui si rivolgeva data 28.05.2012, e poi ancora la visita medico-legale cui si sottoponeva il 19.06.2023 , evidenziavano l' inadeguatezza dell' intervento eseguito dai sanitari della struttura convenuta per la tipologia di frattura riportata dalla che avrebbe dovuto essere Pt_1 invece trattata mediante osteosintesi con chiodo bloccato, e, dunque, l' inadeguato approccio diagnostico terapeutico del caso , da cui era conseguito il mancato allineamento e la mancata stabilizzazione dei monconi ossei, con deviazione in varo e procurvazione dell' omero, causa di accorciamento dello stesso che ne aveva compromesso la funzionalità .
- Che a causa della errata prestazione di parte convenuta l' attrice aveva riportato esiti invalidanti con IT complessiva di 180 giorni e IP di natura iatrogena del 17-18% da valutarsi quale danno differenziale;
ritenendo sussistere dunque, per quanto sopra esposto, una responsabilità a carico dei sanitari dell'ospedale . Controparte_1
Lamentava l' esito negativo delle richieste risarcitorie rivolte a parte convenuta ante causam, così come del procedimento di obbligatoria mediazione esperito.
***
Il nosocomio convenuto , nel costituirsi in giudizio, ha contestato che l'approccio terapeutico adottato è stato conforme ai protocolli previsti in relazione al tipo di frattura che ha comportato il ricovero dell'attrice: ha richiamato gli oneri probatori gravanti sulla controparte ed, in punto quantum, ha contestato genericamente la quantificazione dei postumi eziologicamente riferibili all' intervento censurato.
***
5 La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento nei seguenti limiti con riferimento al quantum.
Preliminarmente occorre rigettare le istanze di prova orale formulate da parte attrice in 2^ memoria ex art 171 ter c.p.c e reiterate nelle conclusioni, trattandosi di capitolazioni in parte valutative, più propriamente oggetto di accertamenti da demandare, come in effetti demandati, al ctu ( capp. 1, 2e 3) ed in parte generiche e superflue( capp. 4,5,6 e 7).
Nel merito
La responsabilità della struttura medico-ospedaliera nei confronti del paziente, dedotta da parte attrice , ha pacificamente natura contrattuale. ( art. 7 Legge
24/2017 artt. 1218 e 1228 c.c.).
Per l'effetto, dedotta la responsabilità contrattuale del debitore per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, il danneggiato ha l'onere di provare, anche per presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica oppure l'insorgenza di nuove patologie con la condotta dell'obbligato.
Incombe viceversa sul debitore l'onere di provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onus probandi, che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Le argomentazioni di cui all'atto di citazione sono sostenute in forza di consulenza redatta dal dott. in data 15.05.2023 (doc. A2 attrice) e Per_3 dal medico-legale dott. in data 19.06.2023 (doc. A3 attrice). Per_4
All'esito dell'istruttoria, ritiene lo scrivente che l'attore abbia assolto al proprio onere probatorio, in particolare risultando adeguatamente dimostrata la sussistenza di un apprezzabile nesso causale tra una condotta non adeguata del personale sanitario ed esiti invalidanti maggiori (rispetto a quelli ipotizzabili) a carico dell'attrice.
Al riguardo , le conclusioni cui sono pervenuti i c.t.u. nel presente giudizio , fondate su attenta valutazione delle allegazioni formulate in citazione, delle considerazioni tecniche dei consulenti di parte, oltre che sull'analisi
6 dettagliata della documentazione medica agli atti di causa e sulla visita dell' attrice, supportano adeguatamente la decisione.
A seguito dell'invio della bozza ai consulenti di parte , inoltre, i cc.tt.uu. hanno adeguatamente e persuasivamente contrastato le osservazioni critiche del CT di parte attrice, confermando le conclusioni raggiunte (pag. 30-31 della relazione).
Le conclusioni tecniche della relazione meritano dunque di essere ampiamente condivise. Il collegio dei ctu ha chiarito ed accertato quanto segue :
“Il trattamento chirurgico delle fratture diafisarie di omero resta tutt'oggi un argomento controverso per la molteplicità e la varietà delle tecniche proposte
(metodica di Hackethal, inchiodamento secondo metodica placca Per_5
e viti, fissazione esterna, chiodi bloccati).
Nel caso in esame, era riscontrata una frattura pluriframmentaria scomposta della diafisi di omero destro (D3-D4) che richiedeva un trattamento chirurgico di riduzione incruenta di frattura dell'omero con fissazione interna
…………”
“…Nel caso de quo, trattavasi di donna di 49 anni all'epoca dei fatti, lavoratrice, in anamnesi non documentate patologie dell'osso e interventi chirurgici rispetto ai fatti in esame, con diagnosi di frattura pluriframmentaria scomposta della diafisi di omero destro. In attesa di intervento chirurgico alla p. era stato predisposto bendaggio Desault.
Secondo la letteratura, la scelta dell'intervento praticato alla perizianda – riduzione e sintesi con due chiodi retrogradi in titanio secondo tecnica
ECMES per via transcorticale sopraepicondilare anterolaterale- può ritenersi indicata anche se in alternativa ad interventi praticabili con altre tecniche.
Infatti, i sanitari avrebbero potuto anche optare -rispetto a quello di fatto eseguito- per un diverso intervento chirurgico di ostesintesi utlizzando tipologie diverse di mezzi di sintesi. La scelta di una tecnica chirurgica piuttosto che l'altra, nel caso concreto, deve ritenersi discrezionale.
L'intervento effettivamente eseguito presenta, tuttavia, delle criticità tecniche. Infatti
7 nell'esecuzione dell'intervento la scelta di posizionare solo due chiodi retrogradi in titanio non è condivisibile e non risulta aderente alle indicazioni di letteratura e più in generale alle buone pratiche clinico-assistenziali. I sanitari che ebbero in cura la
p. avrebbero dovuto applicare gli infibuli per un numero pari o superiore a tre per permettere una sufficiente stabilità meccanica, soprattutto per il controllo delle sollecitazioni in rotazione. La Sig.ra è stata sottoposta ad intervento Pt_1 chirurgico di riduzione incruenta di frattura dell'omero con fissazione interna utilizzando due chiodi retrogradi in titanio secondo tecnica ECMES per via transcorticale sopraepicondilare anterolaterale. La tipologia di intervento optato dai sanitari era possibile tra la molteplicità e la varietà delle tecniche presenti in letteratura già citate, di contro, la scelta del posizionamento di solo due chiodi retrogradi in titanio è insufficiente e non condivisibile dalla comunità scientifica, per cui dal punto di vista tecnico, l'intervento eseguito deve ritenersi non corretto. La non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico comportava una non adeguata riduzione e consolidamento della frattura omerale con aggravamento dei postumi invalidanti normalmente attesi quale conseguenza di un intervento chirurgico eseguito correttamente. ….”
“……si deve affermare che l'intervento chirurgico di infibulamento endomidollare a fascio nella frattura diafisaria prossimale dell'omero, eseguito in data 24/03/2022 presso dell' di Genova, non era tecnicamente Controparte_1 eseguito conformemente a canoni di comune prudenza e diligenza, dando quale esito ad una lieve deviazione in varo e procurvazione dell'omero con conseguente accorciamento, che ha aggravato la funzionalità e la biomeccanica della spalla residuando con movimenti limitati della stessa, in maniera maggiore rispetto a quanto ci si poteva attendere da un intervento chirurgico eseguito correttamente….”
“…..L'intervento chirurgico di infibulamento endomidollare a fascio nella frattura diafisaria prossimale dell'omero è un intervento chirurgico che presenta, per Specialisti Ortopedici, carattere di ordinaria difficoltà e routinarietà, per cui non sono richieste ulteriori speciali cognizioni tecnico- sanitarie al di fuori delle normali cognizioni di medici specialisti in tali branche”
8 Alla luce di quanto esposto si deve ritenere accertata la responsabilità contrattuale del nosocomio convenuto, nei confronti dell'attrice, a causa della condotta negligente dei propri sanitari.
Per quanto riguarda la specifica individuazione del pregiudizio subito il collegio dei CC.TT.UU. ha accertato quanto segue:
“Allo stato attuale la Sig.ra destrimane, presenta una lesione Pt_1 all'integrità psico-fiscica derivante dagli esti della frattura omerale destra trattata chirurgicamente e lamenta limitazioni funzionali della spalla e del gomito destro con impossibilità ad afferrare oggetti ad altezze elevate per limitazione funzionale ai gradi estremi in elevazione anteriore;
altresì, ha difficoltà a movimentare carichi discretamente pesanti con l'arto superiore destro. Inoltre, la p. riferisce una limitazione nei lavori domestici e manuali.
Per quanto riguarda la sintomatologia, la non riferisce algie all'arto Pt_1 superiore destro.
All' esame obiettivo la p. presenta piccola cicatrice madreperlacea al moncone antero-superiore della spalla destra;
altra cicatrice curvilinea, madreperlacea, delle dimensioni di 4 cm alla regione sovracondiloidea radiale del gomito destro;
movimenti della spalla limitati: elevazione anteriore possibile fino a 135°, abduzione possibile fino a 110°, postergazione possibile fino alle medie lombari;
movimento di flessione del gomito destro limitato di 5° e movimento di estensione del gomito desto limitato di circa 10°, prono-supinazione limitata di pochi gradi;
isometria dei bicipiti;
arto superiore destro accorciato di 1,5 cm rispetto al controlaterale.
La maggior parte dei postumi attualmente presentati dalla paziente erano comunque quelli attesi di un intervento chirurgico di osteosintesi della frattura omerale destro correttamente eseguito. La non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico di fatto ha favorito la persistenza di un disallineamento con angolazione dei monconi sul focolaio di frattura comunque in regione diafisaria, che incide molto poco sulla funzionalità delle articolazioni della spalla e del gomito destro, per cui si può riconoscere tutt'al
9 più un prolungamento dell'inabilità temporanea e un lieve aggravamento dell'invalidità permanente residuata….”
“Allo stato attuale la Sig.ra destrimane, presenta una lesione Pt_1
all'integrità psico-fiscica derivante dagli esti della frattura omerale destra
trattata chirurgicamente e lamenta limitazioni funzionali della spalla e del
gomito destro con impossibilità ad afferrare oggetti ad altezze elevate per
limitazione funzionale ai gradi estremi in elevazione anteriore;
altresì, ha
difficoltà a movimentare carichi discretamente pesanti con l'arto superiore
destro. Inoltre, la p. riferisce una limitazione nei lavori domestici e manuali.
Per quanto riguarda la sintomatologia, la non riferisce algie all'arto Pt_1
superiore destro. …”
“Sulla scorta della documentazione agli atti e della visita medico-legale si ritiene, quindi, che in conseguenza della frattura omerale destra riportata in data 18/03/2024 e trattata chirurgicamente in data 24/03/2022, la p. abbia affrontato complessivamente un periodo di inabilità temporanea di circa 6-7 mesi cosi suddivisibile: inabilità temporanea assoluta di giorni 8 (otto) per il periodo di ospedalizzazione;
inabilità temporanea al 75 % pari a giorni 50
(cinquanta), inabilità temporanea al 50 % pari a giorni 60 (sessanta) e inabilità temporanea al 25% pari a giorni 90 (novanta), per il periodo di successiva convalescenza con posizionamento di tutore (tuore reggibraccio per circa 4-5 settimane, poi in presenza sempre di tutore mobilizzazione del gomito fino all'11/05/2022 quando era concesso abbandono graduale fino al
25/05/22 quando era definitivamente rimosso) e congruo periodo di FKT fino alla stabilizzazione dei postumi intorno a settembre-ottobre 2022.
Una buona parte di tale periodo di inabilità temporanea (almeno 3-4 mesi) era comunque quella attesa anche in caso di intervento chirurgico corretto.
Per cui in conseguenza del difetto chirurgico che causava soprattutto un
non perfetto allineamento dei monconi di frattura con riflessi sui tempi di
10 recupero dell'articolazione della spalla e del gomito destro è possibile
riconoscere un periodo di inabilità temporanea eccedente a quello atteso
cosi suddivisibile: inabilità temporanea al 75 % pari a giorni 20 (venti),
inabilità temporanea al 50 % pari a giorni 30 (trenta) e inabilità temporanea
al 25% pari a giorni 40 (quaranta)…”
“Nel caso in esame, pertanto, a seguito dei fatti di cui è causa, si ritiene essere
residuata in persona della Sig.ra un'invalidità permanente, ulteriore Pt_1
rispetto a quella che si sarebbe comunque prospettata in caso di trattamento
chirurgico eseguito correttamente, percentualizzabile nella misura del 4%
(quattro per cento) in termini di danno differenziale, da valutare, pertanto,
nella fascia percentuale che va dal 10% al 13%, rispetto alla totale validità
del soggetto.”
Rispondendo alle osservazioni del CT attoreo hanno ulteriormente precisato
“Nel caso in esame, pertanto, in linea con i barèmes citati, si è voluto fissare
il danno atteso per un intervento corretto nel 9 % e si è valutato un danno
anatomico (e non funzionale) aggiuntivo costituito dall'angolazione dei
monconi di frattura diafisaria che tutt'al più incideva lievemente sui
movimenti di flesso-estensione del gomito destro, peraltro limitati di pochi
gradi in più rispetto all'atteso. Il danno biologico permanente più anatomico
che funzionale derivato da un non adeguato intervento chirurgico è stato
valutato in via analogica nel 4 % che si è quindi aggiunto al danno biologico
permanente atteso del 9 %....”
Il CTU ha inoltre accertato che “…I postumi permanenti complessivi incidono in una certa misura sulle abituali attività non lavorative della perizianda
11 soprattutto per ciò che concerne i lavori manuali anche domestici con l'arto superiore destro, in quanto per esempio ha difficoltà a portare pesi e ad afferrare oggetti ad altezze elevate. Tuttavia tali limitazione sarebbero comunque sussistite anche senza il difetto chirurgico e sulla base dei postumi comunque attesi di un frattura diafisaria ormerale correttamente trattata chirurgicamente.”.
Va pertanto dichiarata la responsabilità dell' Controparte_1
in ordine al (maggior) danno patito dalla signora
[...] [...]
. Pt_1
Il collegio dei CTU ha stimato un danno permanente differenziale nella misura del 4% . Tale percentuale deriva dal danno attuale pari al 13% dal quale deve essere sottratta la quota riferibile agli esiti che sarebbero comunque derivati dalla lesione, se correttamente trattata, nella percentuale del 9%.
Ed infatti parte convenuta può essere chiamata a rispondere del solo danno differenziale, ma non di quelle conseguenze dannose che l'attrice avrebbe patito, a causa dell' infortunio all' origine della frattura omerale, anche ove sottoposta a tempestivo e corretto trattamento sanitario.
Trattasi di una conseguenza dell'applicazione del nesso di causalità: sono infatti risarcibili solo i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell' inadempimento (1223 c.c.) e che non siano evitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza (art. 1227, II comma, c.c.).. Ne consegue che la struttura sanitaria non potrà comunque rispondere per il danno che non sia diretta conseguenza di condotte negligenti, imprudenti o imperite poste in essere dai sanitari.
Il danno c.d. RO , e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura, va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo.
Alla luce delle suddette indicazioni il danno biologico, in relazione ad una persona che al momento dell'evento dannoso aveva 49 anni, si determina sulla
12 base del calcolo che segue , facendo applicazione delle c.d. Tabelle di Milano, aggiornate, in ultimo, al 2024, ricordatane l'efficacia cosiddetta paranormativa riconosciuta dalla Suprema Corte per la liquidazione del danno non patrimoniale (cf. Css. Sez. III n. 8884 del 13.5.2020).
Invalidità Permanente di natura iatrogena : € 17.032,00 in relazione all' età di
49 anni della (euro 37.879,00 ( IP 13% danno complessivo) da cui si Pt_1 deve detrarre la somma di € 20.847,00 (IP 9% danno non RO). Quindi il danno differenziale RO ammonta ad euro 17.032,00 (IP 4%).
Cui si aggiunge il danno biologico per inabilità temporanea secondo le indicazioni date dal collegio dei CC.TT.UU. inv. Temp. Parz. = gg. 20 X 115,00 X 75% = € 1.725,00
Inv. Temp. Parz. = gg. 30 X€ 115,00 X 50% = € 1.725,00
Inv. Temp. Parz. = gg. 40 X€ 115,00 X 25% = € 1.150,00
Sommano € 21.632,00
Le tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate in riferimento alle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT al 01.01.2024, per quanto riguarda, la invalidità permanente prevedono un importo unitario nel valore minimo che dà ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi” e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini uguali per ogni vittima sia come danno biologico dinamico-relazionale sia a titolo di sofferenza soggettiva interiore.
L'altra voce del prospetto per l'invalidità temporanea si riferisce al danno non patrimoniale biologico temporaneo in senso statico e dinamico, comprendendo altresì il danno morale, come tradizionalmente inteso quale sofferenza transitoria che, in assenza di ulteriori allegazioni e prove, spetta nella misura indicata in tabella pari ad euro 115,00, (€ 84,00 danno biologico dinamico-relazionale + € 31,00 danno da sofferenza soggettiva interiore), per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, comprensivo sia delle menomazioni anatomo-funzionali che delle sofferenze soggettive “standard”.
Presumendosi, in base ad una evidente massima d'esperienza, che la vittima di un illecito patisca sempre, nella vicinanza dello stesso, quanto meno, una
13 sofferenza dell'animo correlata all'ansia della guarigione e alla compromissione delle attività della vita ordinaria.
Spettano quindi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dall' attrice ed eziologicamente connesso all' inadempimento di parte convenuta per malpractice sanitaria , € 21.632,00.
Quanto agli accessori: sul danno non patrimoniale liquidato all'attualità, sono dovuti gli interessi legali da calcolarsi previa devalutazione della somma indicata al momento dell'evento e da conteggiarsi tenendo conto della rivalutazione maturata anno per anno ( Cass. SS.UU.1712/1995).
Con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d'invalidità temporanea come accertata in sede di ctu (cfr. ex multis Cassazione civile n.
10303/2012 e Cassazione civile n. 3806/2004).
In relazione alla domanda di pagamento dei compensi per l'assistenza nella fase di mediazione obbligatoria , condizione di procedibilità della controversia , dette spese, comprensive degli onorari spettanti al difensore, vanno assimilate alle spese del processo;
non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa (Cfr, Cass. Civ.
32306/2023), con conseguente applicazione dei principi che regolano la materia dal punto di vista processuale (artt. 91 e ss c.p.c.). ;venendo dunque liquidate sullo scaglione di valore del decisum in € 48,40 con riferimento agli esborsi sostenuti per il pagamento della fattura 485/2023 del Centro
Conciliazione liti ( sub prod. E di parte attrice) ed € 441,00 per compensi dovuti al difensore in relazione alla sola fase di attivazione, oltre spese gen studio iva e cap come per legge.
Le spese del presente giudizio, comprensive degli esborsi sostenuti da parte attrice per onorario dei cc. tt.pp., comprovati dai pro forma prodotti in atti, seguono la soccombenza, liquidate ex d.m. 147/2022 sui valori medi dello scaglione di valore del decisum in € 5.422,00 per esborsi documentati ( €
14 759,00 c.u.; € 27,00 marca da bollo;
€ 2.318,00 pro forma dott. ; € Per_3
2.318,00 pro forma dott. ) ed € 5.077,00 per compensi relativi alle Per_6 fasi di studio, introduttiva istruttoria e decisionale , oltre iva e cap come per legge.
Spese di ctu a carico del soccombente.
Non merita accoglimento la domanda attorea di condanna di parte convenuta ex art 12 bis d.lgs 28/2010 avendo motivato la propria Controparte_1 assenza al procedimento di mediazione ( doc. C attoreo) .
Quanto alla domanda di condanna del convenuto ex art 91 c.p.c e 96 c.p.c. non se ne ravvisano i presupposti poiché l' art. 91 1^ comma statuisce una sanzione per la parte vittoriosa la cui domanda sia accolta in misura non superiore alla proposta conciliativa (cfr. Cass. Civ.23044/2020 ), mentre, quanto all' art. 96 c.p.c., non sussiste colpa grave né malafede di parte convenuta nell'aver resistito in giudizio considerate le risultanze dell' istruttoria in punto quantum.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando :
-ACCERTA e DICHIARA la responsabilità di Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore in ordine
[...] ai danni patiti dall' attrice;
Parte_1
e per l'effetto :
-CONDANNA in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento a favore di Parte_1 della somma di euro € 21.632,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre accessori come specificato in parte motiva;
- CONDANNA in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di Parte_1 delle spese relative al procedimento di obbligatoria mediazione che liquida in
€ 48,40 per esborsi ed € 441,00 per compensi, oltre 15 % sui compensi per spese gen di studio iva e cap come per legge;
15 - CONDANNA in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Parte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in € 5.422,00 per esborsi documentati ed € 5.077,00 per compensi, oltre 15% spese generali iva e cap come per legge, da distrarsi in favore dell' avv. Massimo Bianchi che se ne dichiara antistatario;
PONE le spese della CTU espletata nel presente giudizio ,come liquidate con decreto del 20.01.2025, definitivamente a carico di parte convenuta
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore.
Così deciso in Genova , 06/10/2025
Il Giudice unico onorario
Dott. Maria Grazia Tamborino
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