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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 15/12/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 698/2025 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 698/2025 R.G. promossa da 1
nato ad [...] il [...], ivi residente in [...], con Parte_1
l'Avv. MARINO MARIA MACOLA del Foro di Alessandria, presso il cui studio in Acqui Terme, Via
Carducci 42 è elettivamente domiciliato appellante contro in persona del procuratore p.t., con sede legale in Milano, Corso Sempione39 con Controparte_1
l'Avv. GIOVANNI BATTISTA FILIBERTI del Foro di Vercelli, presso il cui studio in Casale Monferrato
(AL), Via Luigi Canina 5 è elettivamente domiciliata in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Kloten (Svizzera), Controparte_2
Balz – Zimmermann Strasse 38, domiciliata ex lege presso CP_1
appellati
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni
(come da atto di citazione in appello): Parte_1
“Voglia il Tribunale Ecc.mo, rigettata ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione: in riforma della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, in accoglimento del presente appello, condannare la convenuta – Partita I.V.A.: – a risarcire all'attore - Cod. Fisc.: Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1
– per i danni subiti nel sinistro per cui è causa, in base a responsabilità concorsuale del 50% C.F._1
l'importo residuo dovuto di € 4.952,71 IVA compresa o comunque quello minore diversamente ritenuto dal Giudice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro 8/12/2022 al saldo,
- condannare la convenuta all'integrale risarcimento, in riforma della sentenza impugnata, delle spese legali di Controparte_1
causa di primo grado e di negoziazione assistita, nonché al risarcimento delle spese legali del presente giudizio di appello oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e I.V.A.”
(come da comparsa di costituzione e risposta in appello): CP_1
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
respingersi l'appello perché infondato, confermando la gravata sentenza.
2 Con vittoria di spese e compenso professionale.”
Motivi della decisione
Con atto di citazione in appello notificato il 13.5.2025 ha impugnato la sentenza n. 151/2024 Parte_1
(R.G. 626/2023) pubblicata il 20.11.2024, non notificata, con cui il Giudice di pace di Casale Monferrato ha rigettato la sua domanda di condanna di al risarcimento del danno, quantificato in € 4.952,00 CP_1
(tenuto conto del concorso di colpa nella misura del 50%) subito per il sinistro avvenuto l'8.12.2022 a
Casale Monferrato lungo la A26 sulla propria auto BMW 320D targata GC922LR e causato dal conducente dell'auto con targa svizzera AI40848 di proprietà di Controparte_2
In particolare, le voci di danno di cui era chiesto il risarcimento del maggior danno rispetto a quello già liquidato (inizialmente quantificato in misura superiore a quella da ultimo precisata) corrispondono alle spese di traino dal luogo del sinistro fino ad un'officina di Ovada, di riparazione del veicolo e di noleggio di un'auto sostitutiva.
Il motivi del rigetto della domanda sono: a) non ha dimostrato di aver sostenuto la spesa per l'auto sostitutiva, dato che il titolare Parte_1
dell'officina che lo soccorse dichiarò in sede di escussione testimoniale che la fattura non è ancora stata emessa non essendo avvenuto il pagamento;
b) in ogni caso, il ricorrente non ha dimostrato “l'effettiva utilità del veicolo noleggiato per i giorni successivi al rientro dal viaggio e la circostanza di non averne un altro a disposizione”;
c) lo stesso , interrogato liberamente, dichiarò che provvide a restituire la sera stessa l'auto Parte_1
sostitutiva e “forse” il giorno dopo gli fu consegnata un'altra auto sostitutiva che tenne per circa 25 giorni.
L'appello è affidato a tre motivi:
1. la motivazione con cui sono state negate le spese di noleggio per 49 giorni dell'auto sostitutiva
(dimezzate per concorso di colpa dell'appellante) è “incongruente e contraddittoria”, dato che è pacifico il fatto del noleggio, come confermato sia dal preventivo sia dal titolare dell'officina. Non è condivisibile che il risarcimento spetta solo se il danneggiato ha già pagato, poiché, al contrario, su di lui incombe il
3 solo onere di dimostrare l'avvenuto noleggio. Inoltre, la motivazione è erronea nella parte in cui si ritiene, da un lato, indimostrata l'effettiva utilità del veicolo noleggiato per i giorni successivi al rientro dal viaggio, dall'altro, che non disponesse un altro veicolo;
Parte_1
2. omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle spese di recupero e traino dell'autovettura, quantificate in € 600,00 + IVA;
3. omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle residue spese di riparazione del veicolo pari ad €
2.494,41, ricavati partendo dalla spesa complessiva di € 12.675,76 + IVA, dimezzata per concorso di colpa e sottratto quanto già risarcito dall'assicurazione (€ 5.250,00).
Il 28.10.2025 si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
Alla prima udienza del 20.11.2025, chiesti chiarimenti alle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha ordinato alle parti di precisare le conclusioni e di discutere la causa ex art. 281 sexies CPC. Ciò avvenuto, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'anzidetta disposizione.
La causa viene ora in decisione.
*** Primo motivo.
Il primo motivo è inammissibile.
Con esso si contesta la decisione del Giudice di pace che non ha riconosciuto le spese di noleggio dell'auto sostitutiva “precisati in 49 giorni e quindi corrispondenti all'importo di € 3.430 oltre IVA e così € 4.184,60 come indicato nel corso dell'istruttoria e nelle note conclusive 11-07-2024” (pag. 3 atto d'appello).
La decisione sul punto è fondata su tre diversi argomenti, il terzo dei quali (superiore punto c) non è stato fatto oggetto del primo motivo d'appello, che si è incentrato solo sui restanti.
Quando la sentenza impugnata è fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (Cass. n. 13880/2020, 18641/2017, 14740/2005).
Nel caso di specie è indubbio che quanto dichiarato dallo stesso in sede d'interrogatorio libero Parte_1
4 circa i 25 giorni di noleggio – difforme com'è sia dall'allegazione inziale (58 giorni), sia da quella ridotta in corso di causa all'udienza 22.3.2024 e reiterata in appello (49 giorni) – sia una delle ragioni, peraltro dirimente, sulla cui base il giudice ha rigettato la domanda.
Tale argomento, però, non è stato censurato con l'appello, con cui si è insistito nel domandare il riconoscimento della spesa di noleggio per 49 giorni, quando lo stesso dichiarò che avvenne per Parte_1
“circa 25 giorni”, ossia quasi la metà, laddove il “circa” avvalora – oltre alle allegazioni contrastanti nel corso del giudizio – che è incerto quanto durò il noleggio.
Secondo e terzo motivo.
I motivi, accomunati dalla censura dell'omessa motivazione, possono per questo essere congiuntamente esaminati.
Entrambi sono fondati.
Il Giudice di pace ha omesso di motivare perché non sono state riconosciute le spese di recupero e traino del veicolo da Casale Monferrato, lungo la A26, fino all'officina di Ovada e quelle per riparazione CP_3 del mezzo, superiori a quanto liquidato dall'assicurazione pur tenendo conto del concorso di colpa del sinistrato.
La nullità della sentenza sul punto è emendabile in questa sede in forza dell'effetto interamente devolutivo dell'appello e della tassatività dei casi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado (art. 354 CPC).
Il preventivo prodotto con il doc. 3 da dimostra: Parte_1
a) il costo del traino del veicolo fino a Ovada (€ 600 + IVA);
b) i costi di riparazione del veicolo che ammontano ad € 15.488,83 IVA compresa (€ 12.695,76 al netto
IVA), che, dimezzati per concorso di colpa dell'appellante e sottratto quanto già ricevuto dall'assicurazione (€ 5.250,00) conducono all'importo ora richiesto in € 2.494,41.
È infondato quanto sostiene “che sia implicita la motivazione con la quale il Giudice di prime cure ha CP_1
respinto la richiesta di condanna al pagamento anche queste due asserite voci di danno” (pag. 3 comparsa in appello) trascura che la decisione implicita di una questione si ha quando questa è superata e travolta, benché non
5 espressamente trattata, dall'incompatibile soluzione di un'altra questione il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico - giuridico, la sua irrilevanza o infondatezza. Nel presente caso il rigetto delle spese di noleggio non è un antecedente logico – giuridico del rigetto delle spese di traino e dei maggiori costi di riparazione.
a partire dalla comparsa di costituzione in primo grado ha ritenuto che il preventivo, valutativo, CP_1
sarebbe “ingiustificato per eccesso” per gli importi unitari dei prezzi e per gli interventi per ricambi e manodopera, come confermerebbe la stima del perito incaricato da che ha quantificato i danni in € CP_4
10.441,22 oltre IVA. Questa perizia, tuttavia, non risulta prodotta né agli atti del giudizio di primo grado né
a quelli del presente, tanto che non compare nell'elenco dei documenti in calce alle difese di CP_1
A ben vedere, l'importo per le riparazioni di cui al preventivo della e quello sopra Parte_2
detto, che è allegato (ma non dimostrato) che sarebbe stato stimato dal perito dell'assicurazione, non divergono in modo così ampio da farlo ritenere eccessivo e inattendibile per la prova del danno.
E questo lo si dice in disparte al fatto che il carrozziere è stato escusso come teste, di cui Tes_1 CP_1
ha eccepito l'inattendibilità, per confermare il contenuto del preventivo. Ad avviso del tribunale l'eccezione di inattendibilità del teste è superata dal fatto che la testimonianza sul punto è da ritenersi superflua, volta com'è (cfr. risposta al cap. 4 di cui al verbale d'udienza del 13.5.2024) a confermare il contenuto di un documento che è sufficiente a dimostrare l'esistenza e l'ammontare del danno.
Inoltre, il preventivo elenca in dettaglio i pezzi da sostituire o riparare e i relativi prezzi, motivo per cui non può essere genericamente sostenuto che è eccessivo, senza contestare per quali voci lo sarebbe perché non corrispondenti ai prezzi di mercato, a loro volta non allegati né dimostrati da CP_1
Infine, è pacifico tra le parti che la riparazione sia avvenuta.
Per contro, non è determinante che non abbia ancora pagato l'officina: la mancanza di prova Parte_1
dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni non è da sola sufficiente ad escludere il diritto al risarcimento (Cass. 17670/2024).
___
Per questi motivi
la sentenza di primo grado è parzialmente riformata, con la condanna di a CP_1
pagare a 732,00 per costo del traino + € 2.494,41, entrambi IVA inclusa, quale maggior danno Parte_1
6 non risarcito, già considerato il concorso di colpa del 50% e sottratti € 5.250,00 versati dall'assicurazione.
La somma in questione è maggiorata di interessi e rivalutazione dall'8.12.2022, data del sinistro, al saldo.
Spese di lite. soccombente, è condannata a rifondere a , le spese di entrambi i gradi del giudizio CP_1 Parte_1
(quelle del primo grado sono state integralmente compensate anche sulla base del “mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti”, che non è indicato quali sarebbero). Le spese sono liquidate ex DM
55/2014 ss.mm.ii., come da ultimo modificato dal DM 147/2022, sulla base dei seguenti criteri:
- competenza: giudizi innanzi al giudice di pace – giudizi d'appello;
- scaglione: € 1.101,00 – 5.200,00;
- fasi: tutte per il primo grado;
tutte, tranne l'istruttoria, mancata, per il secondo grado;
- tariffe: medie.
Segue anche la condanna al rimborso delle spese legali per la negoziazione assistita per la sola fase di attivazione (come richiesto nella nota spese depositata in primo grado), attestata su valori medi per lo scaglione sopra indicato. Non è allegata documentazione che dimostri le anticipazioni sostenute per il giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 698/2025 R.G. promossa da Parte_1
contro e , ogni altra diversa domanda ed eccezione Controparte_1 Controparte_2
respinta:
- DICHIARA INAMMISSIBILE il primo motivo d'appello;
- ACCOGLIE il secondo e il terzo motivo d'appello, conseguentemente, in parziale riforma della sentenza n. 151/2024 (R.G. 626/2023) pronunciata dal Giudice di pace di Casale Monferrato,
CONDANNA a pagare a € 732,00 + € 2.494,41 comprensivi di CP_5 Parte_1
IVA, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dall'8.12.2022, data del sinistro, al saldo;
- CONDANNA a rimborsare a le spese della negoziazione assistita, che CP_1 Parte_1
7 si liquidano in € 285,00 per compensi, oltre spese generali e accessori secondo legge.
- CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del giudizio di primo CP_1 Parte_1
grado, che si liquidano in € 1.250,00 per compensi, oltre spese generali e accessori secondo legge;
- CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del giudizio d'appello, che CP_1 Parte_1
si liquidano in € 1.900,00 per compensi, € 174,00 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori secondo legge.
Vercelli, 12 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari