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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/07/2025, n. 4752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4752 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott.ssa Patrizia Mannacio Consigliere
Dott. Pasquale Cabato Giudice Aus. Relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5876 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza del 23/10/2024, depositata il 23/10/2024. tra
( ) in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 [...]
(deceduta nel corso del giudizio di primo grado) e Persona_1 Parte_2
( ), quale erede della predetta , rapp.ti e C.F._2 Persona_1 difesi dagli Avv.ti Paolo Pagliari e Adelina Recchia ed elettivamente domiciliata in
Casalvieri (FR) alla Via delle Croci n. 6, come da procura in calce all'atto di appello;
Appellanti
e
, rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Enrico Perrella ed elettivamente domiciliata in Cassino (FR) alla Via Riccardo da San Germano n. 17, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Appellata
nonché
( ) e CP_2 C.F._4 Controparte_3
( ), C.F._5
Appellati contumaci avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 390/2021 del 12/03/2021, pubblicata in data 12/03/2021 (azione revocatoria).
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta depositate telematicamente prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/10/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) Con di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Persona_1 premettevano: a) di essere titolari di due crediti accertati in due decreti ingiuntivi nei confronti di e fondati su due scritture private di riconoscimento di CP_2 debito del 06/04/2010; b) che dopo aver notificato al debitore due distinti atti di precetto in data 06/09/2012 non avevano potuto intraprendere alcuna azione esecutiva poiché avevano riscontrato che con atto di vendita del 15/04/2010 (appena nove giorni dopo la sottoscrizione dei riconoscimenti di debito) , insieme alla CP_2 moglie (con la quale era in regime di comunione legale dei beni) Controparte_3 aveva venduto gli unici immobili presenti nel suo patrimonio a Controparte_1
; c) che “la precaria condizione economica del sig. all'epoca
[...] CP_2 dell'adozione dell'atto pubblico in questione, legata alla difficoltà della restituzione di capitale impiegato in operazioni di investimento finanziario, era diffusamente conosciuta nell'ambito del territorio dei Comuni di Casalvieri, Atina e Casalattico e comunque più in generale del territorio della Valle di Comino ove quest'ultimo esercitava attività assicurativa e finanziaria successivamente cessata.” Tanto premesso, e la madre convenivano in giudizio Persona_2 Persona_1 innanzi al Tribunale di Cassino - Sezione Distaccata di Sora, , CP_2 CP_3
e per sentire accogliere le seguenti
[...] Controparte_1 conclusioni: “ 1) Accogliere la domanda attrice e dichiarare ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti di , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], dell'atto di Persona_1 compravendita NO Rep. 325.143 Racc. 57.554 del 15.04.10 con il quale, Per_3
e coniugi in regime di comunione dei beni ciascuno CP_2 Controparte_3 per i propri diritti, ed in solido per l'intero, hanno venduto alla sig.ra
[...]
i seguenti beni immobili siti nel Comune di ATINA, alla località Controparte_1
Colle Alto, e precisamente: A) piena proprietà del terreno della superficie catastale di are 37,00 (trentasette virgola zero zero), con sovrastante fabbricato in corso di costruzione, composto da;
un piano seminterrato della superficie di circa mq 140
(centoquaranta), di cui una parte sarà adibita a locali accessori garage, rimessa, cantina, ecc. ed una parte sarà adibita ad abitazione;
un piano terra della superficie di circa mq. 125 (centoventicinque) ed un primo piano della superficie di circa mq 20
(venti) che saranno adibiti ad abitazione;
il tutto a confine con , Controparte_4
a più lati, , salvo altri. Nel catasto dei terreni, foglio 2, CP_5 CP_6 mappale 839, di are 37,00, RDE 14,33 RAE. 13,38 il terreno;
mentre non è censito in catasto il fabbricato in corso di costruzione;
B) nuda proprietà-in quanto gravato da usufrutto a favore della signora , nata a [...] l'[...] Controparte_7
– dei diritti di 2/18 (due diciottesimi) della striscia di terreno adibita a strada di accesso comune, della superficie catastale complessiva di are 4,73 (are quattro e centiare Settantatré); a confine con: terreno precedentemente descritto, , CP_5
, salvo altri. Nel Catasto dei terreni, foglio 2, mappali: - 666 di are Controparte_4 3,29, RDE. 1,27 RAE. 1,19; - 671 di are 4,14, RDE. 2,89 RAE. 2,03. 2) autorizzare e disporre le relative forme di pubblicità immobiliare dell'emandata sentenza ex art.
2655 c.c.; 3) con vittoria dei compensi determinati ex D.M. 140/2012.”; B) Con “comparsa di costituzione e risposta”, depositata il 15/11/2013, si costituiva in giudizio che deduceva l'insussistenza dei presupposti Controparte_1 dell'azione revocatoria e ne chiedeva il rigetto deducendo che: a) non aveva giammai avuto “anteriore contezza né precedente consapevolezza effettiva del fatto che, attraverso l'atto di cui innanzi, il mentovato debitore sig. avesse con ciò CP_2 diminuito il proprio patrimonio al punto tale da mettere in pericolo il soddisfacimento delle ragioni delle creditrici.”; b) “…. nemmeno la frequentazione del medesimo ambito territoriale, ha ingenerato nella sottoscritta una tale conoscenza in quanto, la mentovata qualità del sig. di assicuratore “in CP_2 difficoltà” non poteva di certo evincersi da alcunché, neppure di esteriore …. che, la sub agenzia Toro assicurazioni di Casalvieri, di cui il medesimo era titolare infatti, è rimasta aperta sino alla fine del 2011 (sic!!!) ragion per cui come avrebbe potuto
l'evocata convenuta desumere tanto alla data del 15.04.2010???” Su queste premesse chiedeva che il Tribunale adito volesse: “– Accertare e dichiarare l'efficacia dell'atto di compravendita – Repertorio n. 325.143 Raccolta n. 57.554 del 15.04.2010; - rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le richieste avversarie fatte valere con la presente azione per tutti i motivi specificamente sopra esposti;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea condannare il venditore, sig. , alla risoluzione del contratto, alla CP_2 restituzione del prezzo pagato quale corrispettivo della predetta compravendita e al risarcimento di tutti i danni patiti dalla convenuta per tutti i motivi sopra esposti;
- condannare parti attrici a rifondere le spese, i diritti e gli onorari del presente giudizio.”; C) Restavano contumaci e;
CP_2 Controparte_3
D) Depositata documentazione ed espletata prova testimoniale la causa veniva introitata a sentenza con l'assegnazione dei termini di legge;
E) Con sentenza, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., n. 390/2021 del 12/03/2021, il
Tribunale di Cassino, Dott.ssa Orsola Napolano, rigettava la domanda attrice così provvedendo: “Rigetta la domanda attorea. – Condanna le parti attrici
[...]
e al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Pt_1 Persona_1 convenuta , quantificati in complessivi € 4000,00 Controparte_1 per compensi professionali oltre magg. Iva e cpa come per legge”;
F) Con atto di appello, tempestivamente notificato, , deducendo di Parte_1 agire in proprio e quale erede di , deceduta nel corso del Persona_1 giudizio di primo grado e quale coniuge superstite ed erede della predetta Parte_2
hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Cassino n. Persona_1 390/2021, pubblicata in data 12/03/2021, formulando due motivi di appello, con i quali hanno dedotto, rispettivamente, la erroneità della motivazione relativa alla valutazione della sussistenza del presupposto dell'eventus damni e la omessa valutazione di alcuni elementi agli atti dai quali poteva desumersi la prova della scientia damni in capo alla acquirente. Sulla scorta di tali rilievi hanno chiesto la riforma della sentenza.
G) Con “comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato”, regolarmente depositata, si è costituita chiedendo: “- Controparte_1 accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ; - nel merito, qualora venissero superati i rilievi in rito, rigettare l'appello proposto e tutti i motivi fatti valere da controparte in quanto infondati in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte;
- in ogni caso accogliere tutte le domande di merito ed istruttorie, tutte le eccezioni, argomentazioni e difese formulate dalla Sig.ra Controparte_1
nel giudizio di primo, che si reiterano e richiamano espressamente nella
[...] presente sede dovendosi intendere qui integralmente riportate e trascritte, e tutte quelle formulate nel presente atto ed in grado di appello per tutti i motivi esposti;
- nella denegata ipotesi in cui venissero esaminati, presi in considerazione ed accolti i motivi di appello principale proposti dai sig.ri e Parte_1 Parte_2 accogliere tutti i motivi e le domande di appello incidentale condizionato sopra proposte dal sig.ra con ogni conseguente pronuncia per Controparte_1 tutti i motivi sopra esposti;
- condannare gli appellanti a titolo di responsabilità per lite temeraria a pagare la somma di euro 50.000,00 o quella diversa ritenuta di giustizia e da valutarsi in via equitativa per tutti i motivi sopra esposti;
- correggere
l'errore materiale della sentenza di primo grado come istanza sopra proposta: - condannare gli appellanti a rifondere le spese e le competenze del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”; H) Con ordinanza del 23/10/2024, la causa, trattata con la modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla sottoscrizione in data 06/04/2010 da parte di CP_2
contumace in primo ed in secondo grado, di due scritture private. In una
[...] riconosceva di essere debitore nei confronti di per la somma di € Parte_1
10.000,00 e nell'altra riconosceva di essere debitore nei confronti di Persona_1
per la somma di € 40.000,00. Non avendo il debitore adempiuto agli obblighi
[...] scaturenti dalle due scritture, le due creditrici chiedevano ed ottenevano nei suoi confronti due decreti ingiuntivi e divenuti essi esecutivi, notificavano all'ingiunto due distinti atti di precetto in data 06/09/2012. Tuttavia, le creditrici non riuscivano a intraprendere le azioni esecutive nei confronti di poiché riscontravano che, con CP_2 atto di vendita del 15/04/2010 per NO (rep. 325.143 – racc. Persona_4
57.554), stipulato appena nove giorni dopo la sottoscrizione del riconoscimento del debito, e la moglie avevano venduto gli unici CP_2 Controparte_3 immobili presenti nel loro patrimonio a . Con l'atto Controparte_1 introduttivo della vicenda processuale e la madre Parte_1 Persona_1
convenivano in giudizio il debitore e la moglie, nonché la terza acquirente per
[...] fare accertare la inefficacia nei loro confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., del predetto atto di vendita del 15/04/2010 per NO . Persona_4
Il debitore e la moglie, e , come detto, restavano CP_2 Controparte_3 contumaci, mentre la terza acquirente si costituiva in Controparte_1 giudizio deducendo l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria e chiedendo il rigetto della domanda attrice;
in via subordinata, nella ipotesi di suo accoglimento, condannarsi il venditore, sig. , alla risoluzione del CP_2 contratto di vendita, alla restituzione del prezzo pagato quale corrispettivo della predetta compravendita e al risarcimento di tutti i danni patiti dalla convenuta. Con la sentenza appellata, n. 390/2021 del 12/03/2021, il Tribunale di Cassino, Dott.ssa
Orsola Napolano, ha respinto la domanda ritenendo che le attrici non avevano provato “che il fosse privo di fondi e/o altre proprietà né che sia stata tentata CP_2 alcuna forma alternativa di esecuzione nei suoi confronti. Le attrici hanno infatti depositato solo il titolo di credito, decreti ingiuntivi e precetti notificati ed il rogito di cui si chiede la revoca, adducendo e non provando che il fosse notoriamente in CP_2 uno stato di insolvenza. Né hanno dato prova che la convenuta era a conoscenza del
c.d. eventus damni e del c.d. consilium fraudis.” Con atto di appello, tempestivamente notificato, , deducendo e Parte_1 provando di agire in proprio e quale erede di , deceduta nel Persona_1 corso del giudizio di primo grado e quale coniuge superstite erede della Parte_2 predetta hanno chiesto la riforma della sentenza di 1° grado. Persona_1
Con il primo motivo gli appellanti hanno impugnato il punto della sentenza nel quale il Tribunale ha accertato che non avevano fornito la prova della sussistenza del presupposto oggettivo (cd. eventus damni) ed hanno: a) invocato il principio espresso dalla consolidata Giurisprudenza della S.C. secondo cui “l'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito” - (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 19207 del 19 luglio 2018); b) ritenuto, in applicazione del predetto principio, che esse non fossero tenute a provare, come erroneamente ritenuto dal
Tribunale “che fosse privo di fondi e/o altre proprietà né che sia stata tentata CP_2 alcuna forma alternativa di esecuzione nei suoi confronti…” oppure che “il CP_2 fosse notoriamente in uno stato di insolvenza”; c) infine, sostenuto la tesi che fosse
“onere del debitore dimostrare l'assoluta capienza del suo patrimonio (ex multis cfr. Cass. 27/10/2015 n.21808), ciò che nella specie non si è verificato, stante la contumacia del ” CP_2
Il motivo d'appello è infondato. La Corte rileva che le difese degli appellanti sono proposte in virtù di una lettura parziale e poco attenta dei riferimenti Giurisprudenziali in esse citati. In particolare, per quanto concerne il primo punto delle difese degli appellanti, la Corte osserva che effettivamente costituisce principio consolidato nella Giurisprudenza della S.C. quello secondo cui “l'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito”, ma gli appellanti hanno omesso di rilevare che nelle stesse decisioni della S.C. che affermano tale principio vengono sanciti precisi oneri probatori in capo sia al creditore attore: “grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale” sia in capo al debitore: “…. mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.”. Il passo completo, ad esempio, è quello riportato nella seguente massima:
“Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.” - (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 19207 del 19 luglio 2018), nonché: “In presenza di un credito anteriore all'atto dispositivo, per la configurabilità dell'elemento soggettivo è sufficiente la mera consapevolezza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore
(scientia damni), sia in capo al debitore disponente che al terzo beneficiario. L'onere della prova dell'eventus damni grava sul creditore che agisce in revocatoria, mentre spetta al debitore dimostrare l'esistenza di ulteriori beni idonei a soddisfare le ragioni creditorie.” - Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 7386 del 19 marzo 2025. Per quanto concerne il secondo punto delle difese degli appellati articolate nel primo motivo e, precisamente, che essi non fossero tenuti a provare, come erroneamente ritenuto dal Tribunale “che fosse privo di fondi e/o altre proprietà né che sia CP_2 stata tentata alcuna forma alternativa di esecuzione nei suoi confronti…” la Corte osserva che, in base al predetto orientamento consolidato della S.C. gli appellanti hanno comunque tenute a dedurre ed a provare che l'atto dispositivo aveva determinato una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. Ebbene, come si rileva dal passo della motivazione della sentenza, oggetto del primo motivo, gli attuali appellanti in primo grado si erano limitati a depositare unicamente la documentazione inerente i crediti vantati, mentre avevano solo dedotto e non provato che il debitore con la vendita di cui è causa si fosse liberato di tutto il patrimonio immobiliare: “Va poi aggiunto che le parti attrici non hanno dato prova che il fosse privo di fondi e/o altre proprietà …..”. CP_2
Per quanto concerne il terzo punto dei rilievi formulati nel primo motivo di appello e cioè la tesi che fosse “onere del debitore dimostrare l'assoluta capienza del suo patrimonio (ex multis cfr. Cass. 27/10/2015 n.21808), ciò che nella specie non si è verificato, stante la contumacia del , la Corte osserva che anche tale rilievo è CP_2 infondato. Infatti, non avendo le attrici soddisfatto gli oneri di prova a loro carico, ossia che l'atto dispositivo aveva determinato una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, il debitore non era affatto tenuto a dimostrare l'esistenza nel suo patrimonio di ulteriori beni idonei a soddisfare le ragioni creditorie. La Corte rileva, altresì, che il richiamo di quella determinata decisione della S.C. è improprio perché l'onere in capo al debitore sorge allorché sia stato comunque provato (dal creditore) il pregiudizio alle possibilità di soddisfazione di tale credito: “L'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, anche quando posto in essere dai coniugi, costituisce un negozio a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, qualora il debitore abbia conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, abbia dolosamente preordinato l'atto stesso al fine di pregiudicare le ragioni del creditore.
In tali ipotesi, non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo beneficiario, in quanto la legge preferisce il creditore che agisce per evitare un danno (qui certat de damno vitando) rispetto al beneficiario che agisce per conseguire un lucro (qui certat de lucro captando). Pertanto, una volta accertata la sussistenza di un credito in capo al creditore e il pregiudizio alle possibilità di soddisfazione di tale credito derivante dalla costituzione del fondo patrimoniale, spetta al debitore dimostrare, in applicazione del principio della vicinanza della prova, l'assoluta capienza del suo patrimonio residuo, al fine di escludere l'eventus damni richiesto dalla norma. In mancanza di tale prova, il giudice può dichiarare l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti del creditore procedente.” – Cass. n. 21808 del 27 ottobre 2015
Infine, la Corte rileva che il fatto che il debitore sia rimasto contumace non può essere equiparato ad una mancata contestazione dei fatti dedotti dalle attrici e, quindi, non può consentire che siano ritenuti pacifici i fatti non contestati dal contumace.
Tale principio è stato espresso più volte dalla S.C. ed è affermato nella seguente decisione: “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio di non contestazione non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, al quale, pertanto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto a effetto probatorio, ad una confessione o ad una ammissione di essi, con conseguente esonero dell'attore dell'onere di dimostrarli e del giudice del potere-dovere di verificare tale assolvimento e, comunque, dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito;
non è privo di rilievo, a tal proposito che la Corte Costituzionale – sent. 12/10/2007, n. 340, chiamata a pronunciarsi sull'art. 13, comma 2, del d.lgs. 17/01/2003, n. 5, in tema di definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, nella parte in cui stabiliva che se il convenuto non notifica la comparsa di risposta o lo fa tardivamente, i fatti affermati dall'attore si reputano non contestati, l'abbia ritenuto costituzionalmente illegittimo, perché «detta una regola del processo contumaciale in contrasto con la tradizione del diritto processuale italiano, nel quale alla mancata o tardiva costituzione mai è stato attribuito il valore di confessione implicita»; del resto, la legge n. 69/2009, modificando l'art. 115 cod.proc.civ., ha limitato il perimetro applicativo del principio di non contestazione alla sola parte costituita;
sicché deve escludersi che il principio di non contestazione
(o onere di contestazione specifica) operi in danno della parte contumace, anche in considerazione del dettato letterale dell'art. 115 cod.proc.civ. che, facendo esplicito riferimento alla parte costituitasi in giudizio, è espressione del più generale atteggiamento di neutralità cui si ispira il processo contumaciale (Cass. 21/11/2014,
n. 24885, in motivazione); infatti, poiché la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi – non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema – dal solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio;
la preclusione alla contestabilità è ravvisabile soltanto nel caso di inequivocabile non contestazione che può provenire solo dalla parte costituita in giudizio (cfr. Cass. 23/06/2009,
n.14623 e successiva giurisprudenza conforme);” – Cass., 21 novembre 2022, n. 34170.
Ne consegue che le appellanti, pur avendo l'onere di dedurre e provare l'incidenza dell'atto dispositivo sul patrimonio del debitore, si sono limitati ad esporre che con quella vendita il debitore si era liberato di tutto il patrimonio immobiliare, ma non ne hanno fornito la prova. Oltretutto, per quanto dedotto, tale circostanza non può essere considerato pacifico per la sua mancata contestazione da parte del debitore, rimasto contumace, né può essere ritenuto pacifico in virtù delle difese espresse dalla terza acquirente che non lo ha confermato, essendosi limitata nella comparsa di costituzione depositata in primo grado a dedurre che non aveva giammai avuto
“anteriore contezza né precedente consapevolezza effettiva del fatto che, attraverso l'atto di cui innanzi, il mentovato debitore sig. avesse con ciò diminuito CP_2 il proprio patrimonio al punto tale da mettere in pericolo il soddisfacimento delle ragioni delle creditrici.”. Il primo motivo va, pertanto, rigettato.
La Corte osserva che il rigetto del primo motivo comporterebbe, di per sé, il rigetto dell'appello con l'assorbimento del secondo motivo in quanto essendo l'eventus damni uno dei presupposti necessari per l'accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., la carenza di prova circa la sua sussistenza rende irrilevante la disamina del secondo motivo di appello inerente il presupposto soggettivo.
Tuttavia, la Corte rileva, per completezza, che anche il secondo motivo è infondato.
Con tale motivo gli appellanti hanno dedotto che il Tribunale avrebbe omesso la valutazione di alcuni elementi agli atti dai quali poteva desumersi la prova della
“scientia damni” in capo alla acquirente, tuttavia tali elementi non sono invece tali da far presumere che la acquirente al momento della stipula fosse consapevole che con quella vendita si arrecava pregiudizio alle ragioni creditorie degli appellanti. Il primo elemento dedotto degli appellanti è ravvisabile nella infondatezza della tesi che la appellata avrebbe comprato l'immobile di cui è causa per spostarsi dalla sua abitazione, sita in una zona di montagna, a valle per le maggiori comodità logistiche per i quattro figli e per l'aiuto nella gestione familiare della madre che abitava in zona (confermato dalla teste all'udienza del Testimone_1
19/12/2017). Tale fatto ad avviso degli appellanti risulterebbe smentito dalla circostanza (dedotta dall'altro teste della appellata, , escusso Testimone_2 all'udienza del 19/12/2017) che l'abitazione di cui è causa alla data dell'escussione del teste non era stata ancora completata. Ebbene, la Corte osserva che tale circostanza non è rilevante in quanto entrambi i testi hanno confermato che la appellata aveva commissionato i lavori e, quindi, che aveva realmente intenzione di eseguirli. Il teste ha dichiarato di avere conoscenza di tale fatto poiché aveva CP_7
“redatto dei preventivi in quanto” commercializzava “porte e finestre e ciò che riguarda materiale da casa”; la teste ha dichiarato di esserne al corrente Tes_1 poiché l'architetto al quale era stato commissionato il progetto per il completamento era il marito. Inoltre entrambi i testi hanno confermato che la appellata alla data della loro escussione viveva con la famiglia in Irlanda, ove il marito aveva trovato lavoro, per cui il fatto che i lavori, effettivamente commissionati, non siano stati eseguiti ben può essere dovuto alla pendenza del giudizio, come dedotto dalla appellata, ed al fatto che ella si era trasferita in Irlanda con la famiglia perché il marito vi aveva trovato lavoro. La circostanza, ritenuta dagli appellanti sospetta, che la vendita aveva avuto ad oggetto anche la nuda proprietà di una striscia di terreno gravato da usufrutto ed
“adibita a strada di accesso comune” ad avviso della Corte non è per niente sospetta, ma coerente con l'intenzione di vendere l'abitazione, poiché non avrebbe avuto senso vendere l'immobile senza vendere l'area adibita ad accesso. La tesi che dovesse presumersi che la appellata fosse a conoscenza del fatto che l'immobile che le era venduto costituisse l'unico immobile in proprietà del venditore poiché in sede di stipula sono necessariamente effettuate le visure ipotecarie relativamente agli immobili venduti è priva di pregio. La Corte osserva, a tal riguardo, che, fino a prova contraria, le visure sono effettuate dal Notaio rogante unicamente per verificare la effettiva provenienza degli immobili oggetto della vendita e se gli stessi siano gravati da trascrizioni o iscrizioni ipotecarie. Pertanto, l'unico aspetto di cui la parte acquirente viene messa al corrente dal Notaio è che l'immobile oggetto del rogito è effettivamente di proprietà del venditore e che non è gravato da iscrizioni o trascrizioni da parte di terzi. Ad avviso della Corte anche le modalità del pagamento e della quietanza hanno valore neutro ai fini della prova dell'elemento soggettivo. Infine, la Corte osserva che la lacuna probatoria più rilevante è costituita dal non aver provato che la appellata al momento della vendita fosse a conoscenza delle difficoltà economiche del venditore. A tal riguardo, la Corte rileva che gli appellanti nella memoria ex art. 183 VI c. c.p.c. depositata nel 2° termine, il 14/11/2014, avevano articolato prova testimoniale, chiedendo di provare tale fatto: “Vero che la precaria condizione economica del sig. , legata alla difficoltà della restituzione di CP_2 capitale impiegato in operazioni di investimento finanziario, era diffusamente conosciuta all'epoca dell'adozione dell'atto pubblico per cui è causa, e ciò nell'ambito del territorio dei Comuni di Casalvieri, Atina e Casalattico e comunque più in generale del territorio della Valle di Comino ove quest'ultimo esercitava attività assicurativa e finanziaria successivamente cessata.” . Tuttavia, tale prova non è stata espletata poiché gli appellanti hanno indicato quale unico teste Tes_3 che all'udienza del 23/11/2016 è stato dichiarato incapace a testimoniare
[...] perché marito della appellante ed in comunione di beni con la predetta. Parte_1
A ciò si aggiunge che entrambi i testi di parte appellata hanno invece dichiarato non solo che la appellata, parlando con loro della vendita, non aveva accennato alla conoscenza di problemi economici del venditore, ma anche che essi, pur abitando nella zona non ne erano al corrente. Il teste ha dichiarato: “Posso dire che la CP_7
mi riferiva che aveva acquistato la casa così stavano più comodi. Penso Per_5 che se avesse saputo dei problemi di non avrebbero acquistato CP_2 l'immobile” nonché: “Io so solo che il voleva chiudere così come ha CP_2 fatto la propria agenzia di assicurazione, per suoi problemi, non so però quali erano.
Io non ho mai saputo che avesse problemi economici prima della vicenda per cui è causa.” La teste ha dichiarato: “Posso dire che noi che abitiamo nella Tes_1 zona, non sapevamo dei problemi di che comunque non conosco.” CP_2
Anche il secondo motivo va, conseguentemente, rigettato.
Il rigetto di entrambi i motivi di appello principale comporta la irrilevanza ed il conseguente assorbimento dei motivi di appello incidentale condizionato.
In merito alla istanza di correzione di errore materiale, la Corte osserva che la appellata ha rilevato che il suo nome ” risulta scritto correttamente nel CP_1 corpo della motivazione e nel dispositivo della sentenza appellata, ma è riportato in modo errato nell'epigrafe della sentenza, a pagina 1, ove è scritto senza la lettera “h” dopo la lettera “C” iniziale e ne ha chiesto la correzione. Ebbene, la Corte accoglie l'istanza e statuisce che il nome ” scritto nella prima pagina della sentenza Pt_3 appellata, nel rigo immediatamente sotto la parola “CONTRO” va corretto in
” con l'inserimento della lettera “h” dopo la “C” iniziale. CP_1
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellanti
( ) in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 [...] deceduta nel corso del giudizio di primo grado e Persona_1 Parte_2
( ), quale erede della predetta e C.F._2 Persona_1 vengono liquidate, secondo lo scaglione di riferimento e per l'attività svolta, come da dispositivo, in favore dell'appellata ( Controparte_1 [...]
, da distrarsi in favore del suo difensore, Avv. Enrico Perrella, C.F._6 dichiaratosi procuratore antistatario nella comparsa di costituzione depositata nel presente grado di giudizio.
P.Q.M
la Corte di Appello di Roma, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ( ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
( ), avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n.
[...] C.F._2
390/2012 del 12/03/2021, pubblicata in pari data, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Accoglie l'istanza di correzione di errore materiale e statuisce che il nome
” scritto nella prima pagina della sentenza appellata, nel rigo Pt_3 immediatamente sotto la parola “CONTRO” va corretto con ”; CP_1
3) Condanna gli appellanti ( ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
( ), in solido tra loro, al pagamento in favore
[...] C.F._2 dell'appellata ( , Controparte_1 CodiceFiscale_6 delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in complessivi € 6.946,00 per compensi di avvocato (studio, atto introduttivo e fase decisionale, secondo lo scaglione corrispondente al valore del giudizio indicato nell'atto di appello in € 51.872,78 e rientrante nello scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00), con la precisazione, che le predette spese sono attribuite in favore del suo difensore, Avv.
Enrico Parrella, che si è dichiarato procuratore antistatario nella comparsa di costituzione ed risposta depositata nel presente grado di giudizio;
4) Sussistono i presupposti di legge per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 03/06/2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Pasquale Cabato
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott.ssa Patrizia Mannacio Consigliere
Dott. Pasquale Cabato Giudice Aus. Relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5876 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza del 23/10/2024, depositata il 23/10/2024. tra
( ) in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 [...]
(deceduta nel corso del giudizio di primo grado) e Persona_1 Parte_2
( ), quale erede della predetta , rapp.ti e C.F._2 Persona_1 difesi dagli Avv.ti Paolo Pagliari e Adelina Recchia ed elettivamente domiciliata in
Casalvieri (FR) alla Via delle Croci n. 6, come da procura in calce all'atto di appello;
Appellanti
e
, rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Enrico Perrella ed elettivamente domiciliata in Cassino (FR) alla Via Riccardo da San Germano n. 17, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Appellata
nonché
( ) e CP_2 C.F._4 Controparte_3
( ), C.F._5
Appellati contumaci avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 390/2021 del 12/03/2021, pubblicata in data 12/03/2021 (azione revocatoria).
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta depositate telematicamente prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/10/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) Con di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Persona_1 premettevano: a) di essere titolari di due crediti accertati in due decreti ingiuntivi nei confronti di e fondati su due scritture private di riconoscimento di CP_2 debito del 06/04/2010; b) che dopo aver notificato al debitore due distinti atti di precetto in data 06/09/2012 non avevano potuto intraprendere alcuna azione esecutiva poiché avevano riscontrato che con atto di vendita del 15/04/2010 (appena nove giorni dopo la sottoscrizione dei riconoscimenti di debito) , insieme alla CP_2 moglie (con la quale era in regime di comunione legale dei beni) Controparte_3 aveva venduto gli unici immobili presenti nel suo patrimonio a Controparte_1
; c) che “la precaria condizione economica del sig. all'epoca
[...] CP_2 dell'adozione dell'atto pubblico in questione, legata alla difficoltà della restituzione di capitale impiegato in operazioni di investimento finanziario, era diffusamente conosciuta nell'ambito del territorio dei Comuni di Casalvieri, Atina e Casalattico e comunque più in generale del territorio della Valle di Comino ove quest'ultimo esercitava attività assicurativa e finanziaria successivamente cessata.” Tanto premesso, e la madre convenivano in giudizio Persona_2 Persona_1 innanzi al Tribunale di Cassino - Sezione Distaccata di Sora, , CP_2 CP_3
e per sentire accogliere le seguenti
[...] Controparte_1 conclusioni: “ 1) Accogliere la domanda attrice e dichiarare ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti di , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], dell'atto di Persona_1 compravendita NO Rep. 325.143 Racc. 57.554 del 15.04.10 con il quale, Per_3
e coniugi in regime di comunione dei beni ciascuno CP_2 Controparte_3 per i propri diritti, ed in solido per l'intero, hanno venduto alla sig.ra
[...]
i seguenti beni immobili siti nel Comune di ATINA, alla località Controparte_1
Colle Alto, e precisamente: A) piena proprietà del terreno della superficie catastale di are 37,00 (trentasette virgola zero zero), con sovrastante fabbricato in corso di costruzione, composto da;
un piano seminterrato della superficie di circa mq 140
(centoquaranta), di cui una parte sarà adibita a locali accessori garage, rimessa, cantina, ecc. ed una parte sarà adibita ad abitazione;
un piano terra della superficie di circa mq. 125 (centoventicinque) ed un primo piano della superficie di circa mq 20
(venti) che saranno adibiti ad abitazione;
il tutto a confine con , Controparte_4
a più lati, , salvo altri. Nel catasto dei terreni, foglio 2, CP_5 CP_6 mappale 839, di are 37,00, RDE 14,33 RAE. 13,38 il terreno;
mentre non è censito in catasto il fabbricato in corso di costruzione;
B) nuda proprietà-in quanto gravato da usufrutto a favore della signora , nata a [...] l'[...] Controparte_7
– dei diritti di 2/18 (due diciottesimi) della striscia di terreno adibita a strada di accesso comune, della superficie catastale complessiva di are 4,73 (are quattro e centiare Settantatré); a confine con: terreno precedentemente descritto, , CP_5
, salvo altri. Nel Catasto dei terreni, foglio 2, mappali: - 666 di are Controparte_4 3,29, RDE. 1,27 RAE. 1,19; - 671 di are 4,14, RDE. 2,89 RAE. 2,03. 2) autorizzare e disporre le relative forme di pubblicità immobiliare dell'emandata sentenza ex art.
2655 c.c.; 3) con vittoria dei compensi determinati ex D.M. 140/2012.”; B) Con “comparsa di costituzione e risposta”, depositata il 15/11/2013, si costituiva in giudizio che deduceva l'insussistenza dei presupposti Controparte_1 dell'azione revocatoria e ne chiedeva il rigetto deducendo che: a) non aveva giammai avuto “anteriore contezza né precedente consapevolezza effettiva del fatto che, attraverso l'atto di cui innanzi, il mentovato debitore sig. avesse con ciò CP_2 diminuito il proprio patrimonio al punto tale da mettere in pericolo il soddisfacimento delle ragioni delle creditrici.”; b) “…. nemmeno la frequentazione del medesimo ambito territoriale, ha ingenerato nella sottoscritta una tale conoscenza in quanto, la mentovata qualità del sig. di assicuratore “in CP_2 difficoltà” non poteva di certo evincersi da alcunché, neppure di esteriore …. che, la sub agenzia Toro assicurazioni di Casalvieri, di cui il medesimo era titolare infatti, è rimasta aperta sino alla fine del 2011 (sic!!!) ragion per cui come avrebbe potuto
l'evocata convenuta desumere tanto alla data del 15.04.2010???” Su queste premesse chiedeva che il Tribunale adito volesse: “– Accertare e dichiarare l'efficacia dell'atto di compravendita – Repertorio n. 325.143 Raccolta n. 57.554 del 15.04.2010; - rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le richieste avversarie fatte valere con la presente azione per tutti i motivi specificamente sopra esposti;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea condannare il venditore, sig. , alla risoluzione del contratto, alla CP_2 restituzione del prezzo pagato quale corrispettivo della predetta compravendita e al risarcimento di tutti i danni patiti dalla convenuta per tutti i motivi sopra esposti;
- condannare parti attrici a rifondere le spese, i diritti e gli onorari del presente giudizio.”; C) Restavano contumaci e;
CP_2 Controparte_3
D) Depositata documentazione ed espletata prova testimoniale la causa veniva introitata a sentenza con l'assegnazione dei termini di legge;
E) Con sentenza, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., n. 390/2021 del 12/03/2021, il
Tribunale di Cassino, Dott.ssa Orsola Napolano, rigettava la domanda attrice così provvedendo: “Rigetta la domanda attorea. – Condanna le parti attrici
[...]
e al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Pt_1 Persona_1 convenuta , quantificati in complessivi € 4000,00 Controparte_1 per compensi professionali oltre magg. Iva e cpa come per legge”;
F) Con atto di appello, tempestivamente notificato, , deducendo di Parte_1 agire in proprio e quale erede di , deceduta nel corso del Persona_1 giudizio di primo grado e quale coniuge superstite ed erede della predetta Parte_2
hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Cassino n. Persona_1 390/2021, pubblicata in data 12/03/2021, formulando due motivi di appello, con i quali hanno dedotto, rispettivamente, la erroneità della motivazione relativa alla valutazione della sussistenza del presupposto dell'eventus damni e la omessa valutazione di alcuni elementi agli atti dai quali poteva desumersi la prova della scientia damni in capo alla acquirente. Sulla scorta di tali rilievi hanno chiesto la riforma della sentenza.
G) Con “comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato”, regolarmente depositata, si è costituita chiedendo: “- Controparte_1 accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ; - nel merito, qualora venissero superati i rilievi in rito, rigettare l'appello proposto e tutti i motivi fatti valere da controparte in quanto infondati in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte;
- in ogni caso accogliere tutte le domande di merito ed istruttorie, tutte le eccezioni, argomentazioni e difese formulate dalla Sig.ra Controparte_1
nel giudizio di primo, che si reiterano e richiamano espressamente nella
[...] presente sede dovendosi intendere qui integralmente riportate e trascritte, e tutte quelle formulate nel presente atto ed in grado di appello per tutti i motivi esposti;
- nella denegata ipotesi in cui venissero esaminati, presi in considerazione ed accolti i motivi di appello principale proposti dai sig.ri e Parte_1 Parte_2 accogliere tutti i motivi e le domande di appello incidentale condizionato sopra proposte dal sig.ra con ogni conseguente pronuncia per Controparte_1 tutti i motivi sopra esposti;
- condannare gli appellanti a titolo di responsabilità per lite temeraria a pagare la somma di euro 50.000,00 o quella diversa ritenuta di giustizia e da valutarsi in via equitativa per tutti i motivi sopra esposti;
- correggere
l'errore materiale della sentenza di primo grado come istanza sopra proposta: - condannare gli appellanti a rifondere le spese e le competenze del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”; H) Con ordinanza del 23/10/2024, la causa, trattata con la modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla sottoscrizione in data 06/04/2010 da parte di CP_2
contumace in primo ed in secondo grado, di due scritture private. In una
[...] riconosceva di essere debitore nei confronti di per la somma di € Parte_1
10.000,00 e nell'altra riconosceva di essere debitore nei confronti di Persona_1
per la somma di € 40.000,00. Non avendo il debitore adempiuto agli obblighi
[...] scaturenti dalle due scritture, le due creditrici chiedevano ed ottenevano nei suoi confronti due decreti ingiuntivi e divenuti essi esecutivi, notificavano all'ingiunto due distinti atti di precetto in data 06/09/2012. Tuttavia, le creditrici non riuscivano a intraprendere le azioni esecutive nei confronti di poiché riscontravano che, con CP_2 atto di vendita del 15/04/2010 per NO (rep. 325.143 – racc. Persona_4
57.554), stipulato appena nove giorni dopo la sottoscrizione del riconoscimento del debito, e la moglie avevano venduto gli unici CP_2 Controparte_3 immobili presenti nel loro patrimonio a . Con l'atto Controparte_1 introduttivo della vicenda processuale e la madre Parte_1 Persona_1
convenivano in giudizio il debitore e la moglie, nonché la terza acquirente per
[...] fare accertare la inefficacia nei loro confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., del predetto atto di vendita del 15/04/2010 per NO . Persona_4
Il debitore e la moglie, e , come detto, restavano CP_2 Controparte_3 contumaci, mentre la terza acquirente si costituiva in Controparte_1 giudizio deducendo l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria e chiedendo il rigetto della domanda attrice;
in via subordinata, nella ipotesi di suo accoglimento, condannarsi il venditore, sig. , alla risoluzione del CP_2 contratto di vendita, alla restituzione del prezzo pagato quale corrispettivo della predetta compravendita e al risarcimento di tutti i danni patiti dalla convenuta. Con la sentenza appellata, n. 390/2021 del 12/03/2021, il Tribunale di Cassino, Dott.ssa
Orsola Napolano, ha respinto la domanda ritenendo che le attrici non avevano provato “che il fosse privo di fondi e/o altre proprietà né che sia stata tentata CP_2 alcuna forma alternativa di esecuzione nei suoi confronti. Le attrici hanno infatti depositato solo il titolo di credito, decreti ingiuntivi e precetti notificati ed il rogito di cui si chiede la revoca, adducendo e non provando che il fosse notoriamente in CP_2 uno stato di insolvenza. Né hanno dato prova che la convenuta era a conoscenza del
c.d. eventus damni e del c.d. consilium fraudis.” Con atto di appello, tempestivamente notificato, , deducendo e Parte_1 provando di agire in proprio e quale erede di , deceduta nel Persona_1 corso del giudizio di primo grado e quale coniuge superstite erede della Parte_2 predetta hanno chiesto la riforma della sentenza di 1° grado. Persona_1
Con il primo motivo gli appellanti hanno impugnato il punto della sentenza nel quale il Tribunale ha accertato che non avevano fornito la prova della sussistenza del presupposto oggettivo (cd. eventus damni) ed hanno: a) invocato il principio espresso dalla consolidata Giurisprudenza della S.C. secondo cui “l'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito” - (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 19207 del 19 luglio 2018); b) ritenuto, in applicazione del predetto principio, che esse non fossero tenute a provare, come erroneamente ritenuto dal
Tribunale “che fosse privo di fondi e/o altre proprietà né che sia stata tentata CP_2 alcuna forma alternativa di esecuzione nei suoi confronti…” oppure che “il CP_2 fosse notoriamente in uno stato di insolvenza”; c) infine, sostenuto la tesi che fosse
“onere del debitore dimostrare l'assoluta capienza del suo patrimonio (ex multis cfr. Cass. 27/10/2015 n.21808), ciò che nella specie non si è verificato, stante la contumacia del ” CP_2
Il motivo d'appello è infondato. La Corte rileva che le difese degli appellanti sono proposte in virtù di una lettura parziale e poco attenta dei riferimenti Giurisprudenziali in esse citati. In particolare, per quanto concerne il primo punto delle difese degli appellanti, la Corte osserva che effettivamente costituisce principio consolidato nella Giurisprudenza della S.C. quello secondo cui “l'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito”, ma gli appellanti hanno omesso di rilevare che nelle stesse decisioni della S.C. che affermano tale principio vengono sanciti precisi oneri probatori in capo sia al creditore attore: “grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale” sia in capo al debitore: “…. mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.”. Il passo completo, ad esempio, è quello riportato nella seguente massima:
“Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.” - (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 19207 del 19 luglio 2018), nonché: “In presenza di un credito anteriore all'atto dispositivo, per la configurabilità dell'elemento soggettivo è sufficiente la mera consapevolezza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore
(scientia damni), sia in capo al debitore disponente che al terzo beneficiario. L'onere della prova dell'eventus damni grava sul creditore che agisce in revocatoria, mentre spetta al debitore dimostrare l'esistenza di ulteriori beni idonei a soddisfare le ragioni creditorie.” - Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 7386 del 19 marzo 2025. Per quanto concerne il secondo punto delle difese degli appellati articolate nel primo motivo e, precisamente, che essi non fossero tenuti a provare, come erroneamente ritenuto dal Tribunale “che fosse privo di fondi e/o altre proprietà né che sia CP_2 stata tentata alcuna forma alternativa di esecuzione nei suoi confronti…” la Corte osserva che, in base al predetto orientamento consolidato della S.C. gli appellanti hanno comunque tenute a dedurre ed a provare che l'atto dispositivo aveva determinato una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. Ebbene, come si rileva dal passo della motivazione della sentenza, oggetto del primo motivo, gli attuali appellanti in primo grado si erano limitati a depositare unicamente la documentazione inerente i crediti vantati, mentre avevano solo dedotto e non provato che il debitore con la vendita di cui è causa si fosse liberato di tutto il patrimonio immobiliare: “Va poi aggiunto che le parti attrici non hanno dato prova che il fosse privo di fondi e/o altre proprietà …..”. CP_2
Per quanto concerne il terzo punto dei rilievi formulati nel primo motivo di appello e cioè la tesi che fosse “onere del debitore dimostrare l'assoluta capienza del suo patrimonio (ex multis cfr. Cass. 27/10/2015 n.21808), ciò che nella specie non si è verificato, stante la contumacia del , la Corte osserva che anche tale rilievo è CP_2 infondato. Infatti, non avendo le attrici soddisfatto gli oneri di prova a loro carico, ossia che l'atto dispositivo aveva determinato una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, il debitore non era affatto tenuto a dimostrare l'esistenza nel suo patrimonio di ulteriori beni idonei a soddisfare le ragioni creditorie. La Corte rileva, altresì, che il richiamo di quella determinata decisione della S.C. è improprio perché l'onere in capo al debitore sorge allorché sia stato comunque provato (dal creditore) il pregiudizio alle possibilità di soddisfazione di tale credito: “L'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, anche quando posto in essere dai coniugi, costituisce un negozio a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, qualora il debitore abbia conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, abbia dolosamente preordinato l'atto stesso al fine di pregiudicare le ragioni del creditore.
In tali ipotesi, non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo beneficiario, in quanto la legge preferisce il creditore che agisce per evitare un danno (qui certat de damno vitando) rispetto al beneficiario che agisce per conseguire un lucro (qui certat de lucro captando). Pertanto, una volta accertata la sussistenza di un credito in capo al creditore e il pregiudizio alle possibilità di soddisfazione di tale credito derivante dalla costituzione del fondo patrimoniale, spetta al debitore dimostrare, in applicazione del principio della vicinanza della prova, l'assoluta capienza del suo patrimonio residuo, al fine di escludere l'eventus damni richiesto dalla norma. In mancanza di tale prova, il giudice può dichiarare l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti del creditore procedente.” – Cass. n. 21808 del 27 ottobre 2015
Infine, la Corte rileva che il fatto che il debitore sia rimasto contumace non può essere equiparato ad una mancata contestazione dei fatti dedotti dalle attrici e, quindi, non può consentire che siano ritenuti pacifici i fatti non contestati dal contumace.
Tale principio è stato espresso più volte dalla S.C. ed è affermato nella seguente decisione: “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio di non contestazione non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, al quale, pertanto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto a effetto probatorio, ad una confessione o ad una ammissione di essi, con conseguente esonero dell'attore dell'onere di dimostrarli e del giudice del potere-dovere di verificare tale assolvimento e, comunque, dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito;
non è privo di rilievo, a tal proposito che la Corte Costituzionale – sent. 12/10/2007, n. 340, chiamata a pronunciarsi sull'art. 13, comma 2, del d.lgs. 17/01/2003, n. 5, in tema di definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, nella parte in cui stabiliva che se il convenuto non notifica la comparsa di risposta o lo fa tardivamente, i fatti affermati dall'attore si reputano non contestati, l'abbia ritenuto costituzionalmente illegittimo, perché «detta una regola del processo contumaciale in contrasto con la tradizione del diritto processuale italiano, nel quale alla mancata o tardiva costituzione mai è stato attribuito il valore di confessione implicita»; del resto, la legge n. 69/2009, modificando l'art. 115 cod.proc.civ., ha limitato il perimetro applicativo del principio di non contestazione alla sola parte costituita;
sicché deve escludersi che il principio di non contestazione
(o onere di contestazione specifica) operi in danno della parte contumace, anche in considerazione del dettato letterale dell'art. 115 cod.proc.civ. che, facendo esplicito riferimento alla parte costituitasi in giudizio, è espressione del più generale atteggiamento di neutralità cui si ispira il processo contumaciale (Cass. 21/11/2014,
n. 24885, in motivazione); infatti, poiché la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi – non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema – dal solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio;
la preclusione alla contestabilità è ravvisabile soltanto nel caso di inequivocabile non contestazione che può provenire solo dalla parte costituita in giudizio (cfr. Cass. 23/06/2009,
n.14623 e successiva giurisprudenza conforme);” – Cass., 21 novembre 2022, n. 34170.
Ne consegue che le appellanti, pur avendo l'onere di dedurre e provare l'incidenza dell'atto dispositivo sul patrimonio del debitore, si sono limitati ad esporre che con quella vendita il debitore si era liberato di tutto il patrimonio immobiliare, ma non ne hanno fornito la prova. Oltretutto, per quanto dedotto, tale circostanza non può essere considerato pacifico per la sua mancata contestazione da parte del debitore, rimasto contumace, né può essere ritenuto pacifico in virtù delle difese espresse dalla terza acquirente che non lo ha confermato, essendosi limitata nella comparsa di costituzione depositata in primo grado a dedurre che non aveva giammai avuto
“anteriore contezza né precedente consapevolezza effettiva del fatto che, attraverso l'atto di cui innanzi, il mentovato debitore sig. avesse con ciò diminuito CP_2 il proprio patrimonio al punto tale da mettere in pericolo il soddisfacimento delle ragioni delle creditrici.”. Il primo motivo va, pertanto, rigettato.
La Corte osserva che il rigetto del primo motivo comporterebbe, di per sé, il rigetto dell'appello con l'assorbimento del secondo motivo in quanto essendo l'eventus damni uno dei presupposti necessari per l'accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., la carenza di prova circa la sua sussistenza rende irrilevante la disamina del secondo motivo di appello inerente il presupposto soggettivo.
Tuttavia, la Corte rileva, per completezza, che anche il secondo motivo è infondato.
Con tale motivo gli appellanti hanno dedotto che il Tribunale avrebbe omesso la valutazione di alcuni elementi agli atti dai quali poteva desumersi la prova della
“scientia damni” in capo alla acquirente, tuttavia tali elementi non sono invece tali da far presumere che la acquirente al momento della stipula fosse consapevole che con quella vendita si arrecava pregiudizio alle ragioni creditorie degli appellanti. Il primo elemento dedotto degli appellanti è ravvisabile nella infondatezza della tesi che la appellata avrebbe comprato l'immobile di cui è causa per spostarsi dalla sua abitazione, sita in una zona di montagna, a valle per le maggiori comodità logistiche per i quattro figli e per l'aiuto nella gestione familiare della madre che abitava in zona (confermato dalla teste all'udienza del Testimone_1
19/12/2017). Tale fatto ad avviso degli appellanti risulterebbe smentito dalla circostanza (dedotta dall'altro teste della appellata, , escusso Testimone_2 all'udienza del 19/12/2017) che l'abitazione di cui è causa alla data dell'escussione del teste non era stata ancora completata. Ebbene, la Corte osserva che tale circostanza non è rilevante in quanto entrambi i testi hanno confermato che la appellata aveva commissionato i lavori e, quindi, che aveva realmente intenzione di eseguirli. Il teste ha dichiarato di avere conoscenza di tale fatto poiché aveva CP_7
“redatto dei preventivi in quanto” commercializzava “porte e finestre e ciò che riguarda materiale da casa”; la teste ha dichiarato di esserne al corrente Tes_1 poiché l'architetto al quale era stato commissionato il progetto per il completamento era il marito. Inoltre entrambi i testi hanno confermato che la appellata alla data della loro escussione viveva con la famiglia in Irlanda, ove il marito aveva trovato lavoro, per cui il fatto che i lavori, effettivamente commissionati, non siano stati eseguiti ben può essere dovuto alla pendenza del giudizio, come dedotto dalla appellata, ed al fatto che ella si era trasferita in Irlanda con la famiglia perché il marito vi aveva trovato lavoro. La circostanza, ritenuta dagli appellanti sospetta, che la vendita aveva avuto ad oggetto anche la nuda proprietà di una striscia di terreno gravato da usufrutto ed
“adibita a strada di accesso comune” ad avviso della Corte non è per niente sospetta, ma coerente con l'intenzione di vendere l'abitazione, poiché non avrebbe avuto senso vendere l'immobile senza vendere l'area adibita ad accesso. La tesi che dovesse presumersi che la appellata fosse a conoscenza del fatto che l'immobile che le era venduto costituisse l'unico immobile in proprietà del venditore poiché in sede di stipula sono necessariamente effettuate le visure ipotecarie relativamente agli immobili venduti è priva di pregio. La Corte osserva, a tal riguardo, che, fino a prova contraria, le visure sono effettuate dal Notaio rogante unicamente per verificare la effettiva provenienza degli immobili oggetto della vendita e se gli stessi siano gravati da trascrizioni o iscrizioni ipotecarie. Pertanto, l'unico aspetto di cui la parte acquirente viene messa al corrente dal Notaio è che l'immobile oggetto del rogito è effettivamente di proprietà del venditore e che non è gravato da iscrizioni o trascrizioni da parte di terzi. Ad avviso della Corte anche le modalità del pagamento e della quietanza hanno valore neutro ai fini della prova dell'elemento soggettivo. Infine, la Corte osserva che la lacuna probatoria più rilevante è costituita dal non aver provato che la appellata al momento della vendita fosse a conoscenza delle difficoltà economiche del venditore. A tal riguardo, la Corte rileva che gli appellanti nella memoria ex art. 183 VI c. c.p.c. depositata nel 2° termine, il 14/11/2014, avevano articolato prova testimoniale, chiedendo di provare tale fatto: “Vero che la precaria condizione economica del sig. , legata alla difficoltà della restituzione di CP_2 capitale impiegato in operazioni di investimento finanziario, era diffusamente conosciuta all'epoca dell'adozione dell'atto pubblico per cui è causa, e ciò nell'ambito del territorio dei Comuni di Casalvieri, Atina e Casalattico e comunque più in generale del territorio della Valle di Comino ove quest'ultimo esercitava attività assicurativa e finanziaria successivamente cessata.” . Tuttavia, tale prova non è stata espletata poiché gli appellanti hanno indicato quale unico teste Tes_3 che all'udienza del 23/11/2016 è stato dichiarato incapace a testimoniare
[...] perché marito della appellante ed in comunione di beni con la predetta. Parte_1
A ciò si aggiunge che entrambi i testi di parte appellata hanno invece dichiarato non solo che la appellata, parlando con loro della vendita, non aveva accennato alla conoscenza di problemi economici del venditore, ma anche che essi, pur abitando nella zona non ne erano al corrente. Il teste ha dichiarato: “Posso dire che la CP_7
mi riferiva che aveva acquistato la casa così stavano più comodi. Penso Per_5 che se avesse saputo dei problemi di non avrebbero acquistato CP_2 l'immobile” nonché: “Io so solo che il voleva chiudere così come ha CP_2 fatto la propria agenzia di assicurazione, per suoi problemi, non so però quali erano.
Io non ho mai saputo che avesse problemi economici prima della vicenda per cui è causa.” La teste ha dichiarato: “Posso dire che noi che abitiamo nella Tes_1 zona, non sapevamo dei problemi di che comunque non conosco.” CP_2
Anche il secondo motivo va, conseguentemente, rigettato.
Il rigetto di entrambi i motivi di appello principale comporta la irrilevanza ed il conseguente assorbimento dei motivi di appello incidentale condizionato.
In merito alla istanza di correzione di errore materiale, la Corte osserva che la appellata ha rilevato che il suo nome ” risulta scritto correttamente nel CP_1 corpo della motivazione e nel dispositivo della sentenza appellata, ma è riportato in modo errato nell'epigrafe della sentenza, a pagina 1, ove è scritto senza la lettera “h” dopo la lettera “C” iniziale e ne ha chiesto la correzione. Ebbene, la Corte accoglie l'istanza e statuisce che il nome ” scritto nella prima pagina della sentenza Pt_3 appellata, nel rigo immediatamente sotto la parola “CONTRO” va corretto in
” con l'inserimento della lettera “h” dopo la “C” iniziale. CP_1
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellanti
( ) in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 [...] deceduta nel corso del giudizio di primo grado e Persona_1 Parte_2
( ), quale erede della predetta e C.F._2 Persona_1 vengono liquidate, secondo lo scaglione di riferimento e per l'attività svolta, come da dispositivo, in favore dell'appellata ( Controparte_1 [...]
, da distrarsi in favore del suo difensore, Avv. Enrico Perrella, C.F._6 dichiaratosi procuratore antistatario nella comparsa di costituzione depositata nel presente grado di giudizio.
P.Q.M
la Corte di Appello di Roma, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ( ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
( ), avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n.
[...] C.F._2
390/2012 del 12/03/2021, pubblicata in pari data, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Accoglie l'istanza di correzione di errore materiale e statuisce che il nome
” scritto nella prima pagina della sentenza appellata, nel rigo Pt_3 immediatamente sotto la parola “CONTRO” va corretto con ”; CP_1
3) Condanna gli appellanti ( ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
( ), in solido tra loro, al pagamento in favore
[...] C.F._2 dell'appellata ( , Controparte_1 CodiceFiscale_6 delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in complessivi € 6.946,00 per compensi di avvocato (studio, atto introduttivo e fase decisionale, secondo lo scaglione corrispondente al valore del giudizio indicato nell'atto di appello in € 51.872,78 e rientrante nello scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00), con la precisazione, che le predette spese sono attribuite in favore del suo difensore, Avv.
Enrico Parrella, che si è dichiarato procuratore antistatario nella comparsa di costituzione ed risposta depositata nel presente grado di giudizio;
4) Sussistono i presupposti di legge per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 03/06/2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Pasquale Cabato
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo