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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 12/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1117/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1117 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: Altri contratti atipici – Opposizione a decreto ingiuntivo promossa
(C.F. ), residente in [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Doriana Veneziani del Foro di Torino, giusta procura allegata alla busta di deposito dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Torino,
C.so Tassoni n. 81
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
e contro
(PIVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via CP_2 P.IVA_1
Adolfo Ravà n. 75, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Coluccino, giusta procura a rogito del notar
, rep. n. 27182, racc. n. 16616, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso Persona_1
e nello studio dell'avv. Michela Giannini in Biella, via Boglietti n. 2
INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice opponente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Nel merito: Revocare il decreto ingiuntivo
n. 498/2016, in quanto nullo per difetto di competenza territoriale del Giudice adito, essendo competente il Tribunale di
pagina 1 di 6 Torino. In ogni caso: Con il favore di onorari ed esposti di patrocinio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario, come da nota spese depositata. per parte intervenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Biella, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda: nel merito e in via principale, respingere l'opposizione proposta dalla SI.ra . Con compensazione delle spese del presente procedimento di Parte_1 opposizione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Ai fini della ricostruzione del thema decidendum possono essere richiamati per relationem l'atto introduttivo della causa (atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. del 25.10.2023) e la comparsa di costituzione del 29.2.2024.
L'attore ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 cpc, all'esito di ordinanza pronunciata fuori udienza dal G.E. del Tribunale di Torino, avverso il decreto ingiuntivo n. 498/2016 del Tribunale di Biella, emesso in data 26.05.2016, sorretta, sostanzialmente da un unico motivo di ricorso, con il quale la parte attrice in opposizione ha richiesto pronunciarsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, poiché nullo in quanto emesso da Giudice territorialmente incompetente, ed adito sulla scorta di una clausola del contratto di fideiussione illegittimamente derogatrice del foro del consumatore (ossia, il Tribunale di Torino), Foro diverso da quello adito in sede monitoria.
Nel caso in esame, l'opposizione deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
La aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto in questa sede sulla scorta di Controparte_1 un contratto di fidejussione, sottoscritto nell'anno 2004, dalla NO in favore del IG Parte_1
, titolare dell'Ottica San Secondo di Guercio Francesco. Parte_2
La nell'anno 2017, aveva ceduto il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto alla Controparte_1 [...]
CP_
che, in data 16.01.2023, aveva notificato alla NO atto di precetto recante Parte_1 intimazione di pagamento della somma di €. 4.658,36 oltre successive occorrende.
La in seguito, aveva notificato atto di pignoramento presso terzi anche al datore di lavoro della CP_2 NO , mediante il quale erano stati pignorati i crediti di lavoro spettanti alla medesima nei Parte_1 confronti del Il pignoramento presso terzi veniva iscritto a ruolo avanti il Tribunale Controparte_3 di Torino con RGE 1882/2023, assegnato al Giudice Petrelli e fissata l'udienza al giorno 17.07.2023; il predetto G.E, vista la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/2023, rilevato che nel decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'esecuzione risultava assente la motivazione in riferimento pagina 2 di 6 all'abusività delle clausole, invitava il creditore procedente a produrre in giudizio i contratti posti a fondamento delle pretesa azionata in via monitoria.
La NO , costituitasi nel predetto giudizio, contestava la pretesa creditoria della Parte_1 CP_2 in quanto fondata su un titolo nullo. Depositati i contratti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.09.2023, il Giudice dell'Esecuzione pronunciava ordinanza del seguente tenore: “considerato che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione è un decreto ingiuntivo privo di motivazione in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole;
vista la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/2023 che ha statuito “il dovere del
g.e. di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”; letto il contratto posto a fondamento della pretesa azionata in via monitoria, prodotto nella presente procedura dal creditore procedente, ed eseguito il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole;
p.q.m.
AVVISA il debitore esecutato che entro 40 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo".
Tanto premesso in punto fatto, si rileva in diritto quanto di seguito.
La ha in effetti adito il Tribunale di Biella per ottenere la concessione del decreto Controparte_1 ingiuntivo nel foro del creditore e secondo quanto pattuito in sede di stipula del contratto di garanzia. Ma, il foro territorialmente competente, in realtà, secondo le prospettazioni di parte opponente, era quello di
Torino, in virtù della residenza dell'odierna attrice opponente ed in particolare poiché trattasi di contratto di finanziamento tra professionista e consumatore, trovando, quindi, applicazione l'art. art. 66-bis codice del consumatore, che sancisce la competenza territoriale inderogabile del luogo di residenza o domicilio del consumatore.
Detta norma è strettamente connessa con il disposto dell'art. 33 Codice del Consumatore, che prevede come: “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: ... u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”. L'art. 34
Cod. Consumatore, poi, stabilisce che le clausole vessatorie non si considerano tali se “le clausole o gli elementi di clausola sono stati oggetto di trattativa individuale”, ma nel caso di contratti conclusi “mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore”.
Preliminarmente, pertanto, occorre valutare se la NO rivesta o meno la qualifica di Parte_1
“consumatore”.
pagina 3 di 6 Risolutiva è l'evoluzione conosciuta in materia dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità; in particolare, mentre i precedenti arresti della Cassazione sono stati a lungo nel senso di ritenere che nell'ipotesi in cui una persona fisica presti, al di fuori di sue (eventuali) attività professionali, fideiussione a garanzia di un debito di un soggetto che non è consumatore, per determinare se questa rimanga tale oppure debba per contro essere considerata come soggetto diverso dal consumatore (c.d. professionista di
“riflesso” o di “rimbalzo”), occorreva rapportarsi unicamente alla natura della obbligazione garantita, stante il carattere accessorio della garanzia personale prestata, nelle ultime pronunce (cfr. ex multis Cass. civ., sent. 15.10.2019, n. 25914; Cass. civ. ord. 31.10.2019, n. 28162; Cass. civ. ord. 16.1.2020, n. 742; Cass. civ., ord. 24.1.2020, n. 1666; Cass. civ., ord. 8.5.2020, n. 8662) il Supremo Consesso si è espresso dando continuità ai principi di più recente statuizione in materia da parte della giurisprudenza della Corte di
Giustizia. In particolare, la Corte di Giustizia, con le pronunce 19.11.2015 (causa c - 74/15) e 14.9.2016
(causa c - 534/15), ha ritenuto (con diretto riferimento a fattispecie relative a garanzie sia fideiussorie che immobiliari costituite da terzi) che le “regole uniformi concernenti le clausole abusive devono applicarsi a "qualsiasi contratto" stipulato tra un professionista e un consumatore”; che l'“oggetto del contratto è quindi irrilevante”; che “è dunque con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell'ambito della loro attività professionale, che la Dir. n. 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica”; che “tale criterio corrisponde all'idea sulla quale si basa il sistema di tutela istituito da tale direttiva, ossia che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità”; che “questa tutela è particolarmente importante nel caso di contratto di garanzia o di fideiussione stipulato tra un istituto bancario e un consumatore”; che il “contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto... come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce”, “dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale”.
Conseguentemente la Suprema Corte ha abbandonato l'orientamento tradizionalmente seguito, ritenendo così irrilevante l'attività svolta dal debitore principale per l'attribuzione o meno al fideiussore della qualità di consumatore e statuendo che “è in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito”.
La questione appena svolta, quindi, è tutta incentrata sulla nozione stessa di consumatore;
ed anche rispetto ad essa la Suprema Corte richiama gli insegnamenti della Corte di Giustizia e, precisamente: “la nozione di
“consumatore”, ai sensi della direttiva 93/13, art. 2, lett. b), ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C0110/14,
EU:C:2015:538, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come “consumatore” ai sensi della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza Costea, C110/14,
EU:C:2015:538, punti 22 e 23). Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una pagina 4 di 6 società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”.
Detto ultimo inciso è dirimente ai fini della risoluzione della causa de qua.
La NO , nei propri atti, non ha allegato alcuna prova o indizio di prova in ordine alla sua Parte_1 qualità di consumatore, che, per quanto debba da questo Giudice essere valutata oggettivamente, laddove, come nel caso di specie, la persona fisica abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una Pt_1 società commerciale (e l'ottica San Secondo di è senza dubbio attività imprenditoriale ai Parte_2 sensi del libro V del C.C.), occorre determinare se la NO abbia agito nell'ambito dell'attività Pt_1 professionale dell'obbligato principale con la o di suoi collegamenti funzionale, o se abbia Controparte_1 agito per scopi di natura privata.
In ordine a detta allegazione, purtuttavia, parte attrice opponente non ha fornito alcun principio di prova o di indizio probatorio attestante la natura dei suoi rapporti con il IG . Negli atti di Parte_2 parte opponente non vi è traccia di alcunché in tal senso, neppure quale affermazione apodittica in ordine alla parentela o altro legame di coniugio contenuta nello scritto difensivo, atteso che controparte non ha poi neppure contestato detta qualità, come già peraltro questo Giudice ha sancito in sede di Ordinanza 649
- 669 sexies, c. 2 c.p.c. del 14.3.2024.
Ed ancora.
Manca nelle allegazioni di parte attrice la prova principale relativa al predetto giudizio, in altre parole il contratto di fidejussione;
unico documento risultante agli atti del procedimento, allo stato, è l'informativa privacy sottoscritta dalla NO , ma non già il contratto stesso. Parte_1
Mancando la possibilità a questo Giudice di poter valutare la tipologia di contratto, nonché le clausole ivi contenute, non potendo per ciò solo considerarle vessatorie per mera affermazione della parte opponente sfornita di qualsivoglia allegazione, difetta la prova sia della qualità di consumatore, sia del contratto sottoscritto, in ordine al quale valutare la suddetta qualità e la vessatorietà della clausola eventualmente ivi contenuta e sottoscritta, atto prodromico all'accoglimento della tesi difensiva inerente la nullità della clausola derogatoria della competenza funzionale - territoriale invocata, quella del Tribunale di Torino in luogo di quello di Biella.
Al rigetto della domanda segue, per il criterio della soccombenza ex art. 91 cpc, la liquidazione delle spese in favore della convenuta opposta che vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei criteri CP_2 di cui al D.M. 13/08/2022 n. 147 tenuto conto del valore della domanda desunto dall'entità del credito ingiunto e secondo i valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale (in ragione della non complessità della vertenza e della natura delle difese avanzate dalla parte convenuta opposta) e con pagina 5 di 6 esclusione della fase di trattazione e/o istruttoria (per non essere stati concessi i termini ex art. 183, co. 6
c.p.c. e per non essere stata svolta alcuna attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e definitivamente pronunciando sull'opposizione tardiva proposta da , così provvede: Parte_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 498/2016 emesso dal Tribunale di
Biella in data 26.5.2016;
- condanna al pagamento in favore di in persona del l.r.p.t. delle spese del Parte_1 CP_2 presente giudizio che si liquidano in complessivi €. 1.700,00 (di cui €. 460,00 per la fase di studio;
€. 389,00 per la fase introduttiva ed €. 851,00 per la fase decisionale) a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 11/02/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
minuta sentenza redatta con la collaborazione del GOP in tirocinio Avv. Gianluca Garaffo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1117 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: Altri contratti atipici – Opposizione a decreto ingiuntivo promossa
(C.F. ), residente in [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Doriana Veneziani del Foro di Torino, giusta procura allegata alla busta di deposito dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Torino,
C.so Tassoni n. 81
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
e contro
(PIVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via CP_2 P.IVA_1
Adolfo Ravà n. 75, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Coluccino, giusta procura a rogito del notar
, rep. n. 27182, racc. n. 16616, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso Persona_1
e nello studio dell'avv. Michela Giannini in Biella, via Boglietti n. 2
INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice opponente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Nel merito: Revocare il decreto ingiuntivo
n. 498/2016, in quanto nullo per difetto di competenza territoriale del Giudice adito, essendo competente il Tribunale di
pagina 1 di 6 Torino. In ogni caso: Con il favore di onorari ed esposti di patrocinio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario, come da nota spese depositata. per parte intervenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Biella, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda: nel merito e in via principale, respingere l'opposizione proposta dalla SI.ra . Con compensazione delle spese del presente procedimento di Parte_1 opposizione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Ai fini della ricostruzione del thema decidendum possono essere richiamati per relationem l'atto introduttivo della causa (atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. del 25.10.2023) e la comparsa di costituzione del 29.2.2024.
L'attore ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 cpc, all'esito di ordinanza pronunciata fuori udienza dal G.E. del Tribunale di Torino, avverso il decreto ingiuntivo n. 498/2016 del Tribunale di Biella, emesso in data 26.05.2016, sorretta, sostanzialmente da un unico motivo di ricorso, con il quale la parte attrice in opposizione ha richiesto pronunciarsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, poiché nullo in quanto emesso da Giudice territorialmente incompetente, ed adito sulla scorta di una clausola del contratto di fideiussione illegittimamente derogatrice del foro del consumatore (ossia, il Tribunale di Torino), Foro diverso da quello adito in sede monitoria.
Nel caso in esame, l'opposizione deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
La aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto in questa sede sulla scorta di Controparte_1 un contratto di fidejussione, sottoscritto nell'anno 2004, dalla NO in favore del IG Parte_1
, titolare dell'Ottica San Secondo di Guercio Francesco. Parte_2
La nell'anno 2017, aveva ceduto il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto alla Controparte_1 [...]
CP_
che, in data 16.01.2023, aveva notificato alla NO atto di precetto recante Parte_1 intimazione di pagamento della somma di €. 4.658,36 oltre successive occorrende.
La in seguito, aveva notificato atto di pignoramento presso terzi anche al datore di lavoro della CP_2 NO , mediante il quale erano stati pignorati i crediti di lavoro spettanti alla medesima nei Parte_1 confronti del Il pignoramento presso terzi veniva iscritto a ruolo avanti il Tribunale Controparte_3 di Torino con RGE 1882/2023, assegnato al Giudice Petrelli e fissata l'udienza al giorno 17.07.2023; il predetto G.E, vista la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/2023, rilevato che nel decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'esecuzione risultava assente la motivazione in riferimento pagina 2 di 6 all'abusività delle clausole, invitava il creditore procedente a produrre in giudizio i contratti posti a fondamento delle pretesa azionata in via monitoria.
La NO , costituitasi nel predetto giudizio, contestava la pretesa creditoria della Parte_1 CP_2 in quanto fondata su un titolo nullo. Depositati i contratti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.09.2023, il Giudice dell'Esecuzione pronunciava ordinanza del seguente tenore: “considerato che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione è un decreto ingiuntivo privo di motivazione in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole;
vista la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/2023 che ha statuito “il dovere del
g.e. di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”; letto il contratto posto a fondamento della pretesa azionata in via monitoria, prodotto nella presente procedura dal creditore procedente, ed eseguito il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole;
p.q.m.
AVVISA il debitore esecutato che entro 40 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo".
Tanto premesso in punto fatto, si rileva in diritto quanto di seguito.
La ha in effetti adito il Tribunale di Biella per ottenere la concessione del decreto Controparte_1 ingiuntivo nel foro del creditore e secondo quanto pattuito in sede di stipula del contratto di garanzia. Ma, il foro territorialmente competente, in realtà, secondo le prospettazioni di parte opponente, era quello di
Torino, in virtù della residenza dell'odierna attrice opponente ed in particolare poiché trattasi di contratto di finanziamento tra professionista e consumatore, trovando, quindi, applicazione l'art. art. 66-bis codice del consumatore, che sancisce la competenza territoriale inderogabile del luogo di residenza o domicilio del consumatore.
Detta norma è strettamente connessa con il disposto dell'art. 33 Codice del Consumatore, che prevede come: “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: ... u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”. L'art. 34
Cod. Consumatore, poi, stabilisce che le clausole vessatorie non si considerano tali se “le clausole o gli elementi di clausola sono stati oggetto di trattativa individuale”, ma nel caso di contratti conclusi “mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore”.
Preliminarmente, pertanto, occorre valutare se la NO rivesta o meno la qualifica di Parte_1
“consumatore”.
pagina 3 di 6 Risolutiva è l'evoluzione conosciuta in materia dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità; in particolare, mentre i precedenti arresti della Cassazione sono stati a lungo nel senso di ritenere che nell'ipotesi in cui una persona fisica presti, al di fuori di sue (eventuali) attività professionali, fideiussione a garanzia di un debito di un soggetto che non è consumatore, per determinare se questa rimanga tale oppure debba per contro essere considerata come soggetto diverso dal consumatore (c.d. professionista di
“riflesso” o di “rimbalzo”), occorreva rapportarsi unicamente alla natura della obbligazione garantita, stante il carattere accessorio della garanzia personale prestata, nelle ultime pronunce (cfr. ex multis Cass. civ., sent. 15.10.2019, n. 25914; Cass. civ. ord. 31.10.2019, n. 28162; Cass. civ. ord. 16.1.2020, n. 742; Cass. civ., ord. 24.1.2020, n. 1666; Cass. civ., ord. 8.5.2020, n. 8662) il Supremo Consesso si è espresso dando continuità ai principi di più recente statuizione in materia da parte della giurisprudenza della Corte di
Giustizia. In particolare, la Corte di Giustizia, con le pronunce 19.11.2015 (causa c - 74/15) e 14.9.2016
(causa c - 534/15), ha ritenuto (con diretto riferimento a fattispecie relative a garanzie sia fideiussorie che immobiliari costituite da terzi) che le “regole uniformi concernenti le clausole abusive devono applicarsi a "qualsiasi contratto" stipulato tra un professionista e un consumatore”; che l'“oggetto del contratto è quindi irrilevante”; che “è dunque con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell'ambito della loro attività professionale, che la Dir. n. 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica”; che “tale criterio corrisponde all'idea sulla quale si basa il sistema di tutela istituito da tale direttiva, ossia che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità”; che “questa tutela è particolarmente importante nel caso di contratto di garanzia o di fideiussione stipulato tra un istituto bancario e un consumatore”; che il “contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto... come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce”, “dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale”.
Conseguentemente la Suprema Corte ha abbandonato l'orientamento tradizionalmente seguito, ritenendo così irrilevante l'attività svolta dal debitore principale per l'attribuzione o meno al fideiussore della qualità di consumatore e statuendo che “è in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito”.
La questione appena svolta, quindi, è tutta incentrata sulla nozione stessa di consumatore;
ed anche rispetto ad essa la Suprema Corte richiama gli insegnamenti della Corte di Giustizia e, precisamente: “la nozione di
“consumatore”, ai sensi della direttiva 93/13, art. 2, lett. b), ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C0110/14,
EU:C:2015:538, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come “consumatore” ai sensi della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza Costea, C110/14,
EU:C:2015:538, punti 22 e 23). Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una pagina 4 di 6 società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”.
Detto ultimo inciso è dirimente ai fini della risoluzione della causa de qua.
La NO , nei propri atti, non ha allegato alcuna prova o indizio di prova in ordine alla sua Parte_1 qualità di consumatore, che, per quanto debba da questo Giudice essere valutata oggettivamente, laddove, come nel caso di specie, la persona fisica abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una Pt_1 società commerciale (e l'ottica San Secondo di è senza dubbio attività imprenditoriale ai Parte_2 sensi del libro V del C.C.), occorre determinare se la NO abbia agito nell'ambito dell'attività Pt_1 professionale dell'obbligato principale con la o di suoi collegamenti funzionale, o se abbia Controparte_1 agito per scopi di natura privata.
In ordine a detta allegazione, purtuttavia, parte attrice opponente non ha fornito alcun principio di prova o di indizio probatorio attestante la natura dei suoi rapporti con il IG . Negli atti di Parte_2 parte opponente non vi è traccia di alcunché in tal senso, neppure quale affermazione apodittica in ordine alla parentela o altro legame di coniugio contenuta nello scritto difensivo, atteso che controparte non ha poi neppure contestato detta qualità, come già peraltro questo Giudice ha sancito in sede di Ordinanza 649
- 669 sexies, c. 2 c.p.c. del 14.3.2024.
Ed ancora.
Manca nelle allegazioni di parte attrice la prova principale relativa al predetto giudizio, in altre parole il contratto di fidejussione;
unico documento risultante agli atti del procedimento, allo stato, è l'informativa privacy sottoscritta dalla NO , ma non già il contratto stesso. Parte_1
Mancando la possibilità a questo Giudice di poter valutare la tipologia di contratto, nonché le clausole ivi contenute, non potendo per ciò solo considerarle vessatorie per mera affermazione della parte opponente sfornita di qualsivoglia allegazione, difetta la prova sia della qualità di consumatore, sia del contratto sottoscritto, in ordine al quale valutare la suddetta qualità e la vessatorietà della clausola eventualmente ivi contenuta e sottoscritta, atto prodromico all'accoglimento della tesi difensiva inerente la nullità della clausola derogatoria della competenza funzionale - territoriale invocata, quella del Tribunale di Torino in luogo di quello di Biella.
Al rigetto della domanda segue, per il criterio della soccombenza ex art. 91 cpc, la liquidazione delle spese in favore della convenuta opposta che vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei criteri CP_2 di cui al D.M. 13/08/2022 n. 147 tenuto conto del valore della domanda desunto dall'entità del credito ingiunto e secondo i valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale (in ragione della non complessità della vertenza e della natura delle difese avanzate dalla parte convenuta opposta) e con pagina 5 di 6 esclusione della fase di trattazione e/o istruttoria (per non essere stati concessi i termini ex art. 183, co. 6
c.p.c. e per non essere stata svolta alcuna attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e definitivamente pronunciando sull'opposizione tardiva proposta da , così provvede: Parte_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 498/2016 emesso dal Tribunale di
Biella in data 26.5.2016;
- condanna al pagamento in favore di in persona del l.r.p.t. delle spese del Parte_1 CP_2 presente giudizio che si liquidano in complessivi €. 1.700,00 (di cui €. 460,00 per la fase di studio;
€. 389,00 per la fase introduttiva ed €. 851,00 per la fase decisionale) a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 11/02/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
minuta sentenza redatta con la collaborazione del GOP in tirocinio Avv. Gianluca Garaffo
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