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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico, dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4162/2019 R.G. avente ad oggetto “Risarcimento danni” e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanna Furcolo;
attore
E
in persona dell'Amministratore p.t., C.F. , NT P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Cesta;
convenuto
E
in persona del procuratore speciale p.t., P.IVA , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Sica;
convenuta - terza chiamata in garanzia
Conclusioni: come da note scritte difensive depositate in sostituzione dell'udienza del 14.5.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1 Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino, il e la per ivi sentirli NT Controparte_2
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di grave infortunio avvenuto all'interno del convenuto. All'uopo, l'attore, condomino del CP_1
esponeva che il giorno 23.12.2018, alle ore 18.30 circa, mentre scendeva NT
la rampa di scale che dal piano S2 conduce al piano S3, a causa di una improvvisa oscurità totale, derivante dal mancato funzionamento del sistema di illuminazione (sia crepuscolare che ordinario), nello scendere l'ultimo gradino della rampa, scivolava, in quanto non era visibile lo scalino di imbocco della seconda rampa (situata dopo il pianerottolo di riposo), e precipitava a terra con il corpo sul polso sinistro, subendo gravi danni;
- che la rampa, teatro dell'evento, era priva di aperture e luci o vedute e, pertanto, necessitava di illuminazione artificiale, garantita dal sistema di illuminazione condominiale;
- che l'attore era vittima di insidia e trabocchetto poiché improvvisamente si imbatteva in un buio pesto (causato dal non funzionamento delle luci crepuscolari), assolutamente non prevedibile prima di imboccare la rampa in girata;
- che era impossibile prevedere il mancato funzionamento del sistema di illuminazione ordinario e crepuscolare nei due piani sottoposti;
- che il percorso era obbligato ed era l'unico collegamento verticale utilizzabile la sera del 23.12.2018 per accedere dalle abitazioni ai locali garage, stante l'impossibilità ad utilizzare l'elevatore oleodinamico di collegamento tra i piani;
- che per i lancinanti dolori avvertiti nel corso della notte, la mattina seguente (24/12/2018), alle ore 7,00, si recava al Pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino per gli accertamenti del caso, dove, a seguito di RX grafia del polso sinistro e controllo ortopedico, gli veniva riscontrata una “frattura complessa e scomposta dell'epifisi distale del radio”; - che in ragione di ciò veniva programmato l'immediato ed urgente ricovero in regime di Day Surgery presso l'U.O.C. di Ortopedia per la pronta immobilizzazione dell'arto con apparecchiatura gessata e il successivo 27.12.2018 si procedeva ad un intervento chirurgico, con una diagnosi di “frattura su esiti frattura EDR polso sin”, il tutto con una prognosi iniziale di giorni 30.
Tanto premesso, l'attore chiedeva all'adito Tribunale di “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in persona dell'Amministratore p. t. con sede in NT
Avellino alla Via Carlo De Balzo, in ordine alla causazione del sinistro in premessa, essendo proprietario e custode dell'immobile in cui si è verificato il sinistro e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'Arch. per complessivi € Parte_1
48.000,00 - comprensivi del danno biologico (Tabella macropermanenti) e morale (con
2 personalizzazione massima), nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Condannare la società in persona Parte_2
del legale rapp.te p. t., a manlevare il in forza della polizza n. Controparte_3
100705125.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata il 27.11.2019, si costituiva in giudizio il il quale contestava la fondatezza della pretesa attorea NT deducendo che l'Amministratore del convenuto nella qualità di custode dell'immobile, CP_1 aveva svolto con diligenza tutte le attività connesse al suo compito e che l'attore danneggiato, abitando nello stabile, era a conoscenza dell'impossibilità di usare l'ascensore e della mancanza di erogazione di luce elettrica, non potendosi dunque configurare l'insidia ed il trabocchetto allegati nell'atto introduttivo. Rappresentava inoltre la propria disponibilità a voler risolvere l'accaduto in maniera bonaria tanto da essersi attivata immediatamente con la Società , Compagnia CP_2
assicuratrice del condominio in virtù di polizza n.100705125 del 20.07.2012, affinchè la predetta ponesse in essere tutte le azioni atte a risarcire i danni subiti dall'attore. Chiedeva pertanto di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 269 c.p.c., deducendo l'incauta citazione diretta da parte dell'attore. Concludeva chiedendo “nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dall'Arch. nei confronti del Parte_1 NT
, in persona dell'Amministratore l.r.p.t., Dott.ssa , perché infondate in fatto e
[...] Controparte_4
in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la Società in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, tenuta a garantire la convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore dell'Arch. Con vittoria di spese, Parte_1 diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata in data 19.12.2019 si costituiva la Controparte_5
chiedendo il rigetto della domanda attorea rispetto alla quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto di ogni avversa pretesa, perchè nulla, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto perché non provata né in punto di an né di quantum.
Autorizzata e notificata la chiamata in garanzia della la compagnia assicurativa CP_2
prendeva posizione dichiarando di estendere tutte le eccezioni e deduzioni spiegate in comparsa di costituzione nei confronti del Condominio chiamante in causa.
3 Espletata la prova per testi, disposta ed espletata CTU medico-legale, all'udienza del 14.5.2024 – celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – sulle conclusioni precisate nelle note scritte depositate, la causa veniva assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1.- La domanda attorea avanzata nei confronti del convenuto è fondata e va accolta per CP_1
quanto di ragione.
In merito alla qualificazione della domanda, occorre innanzitutto rilevare che la domanda risarcitoria, oggetto del presente giudizio, è stata avanzata sulla base dell'art. 2051 c.c., avendo l'attore dedotto che la responsabilità è da attribuirsi al in quanto Controparte_6 proprietario dell'immobile e pertanto responsabile della relativa manutenzione. La presente controversia trae, infatti, origine dalla domanda presentata dal condomino per i Parte_1
danni patiti a seguito della caduta verificatasi in data 23.12.2018, mentre scendeva la rampa di scale che dal piano S2 conduce al piano S3 all'interno del . In particolare, CP_1 Controparte_6
l'attore ha dedotto che la responsabilità del sinistro è indiscutibilmente imputabile al CP_1 convenuto, responsabile per l'oscurità improvvisa e totale nel tratto della rampa di scale tra S2 ed
S3 e la mancanza di idonee misure di protezione.
Ora, l'art. 2051 c.c. dispone che "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Occorre premettere che la Suprema Corte a Sezioni Unite, da ultimo con sentenza n. 20943/2022, dirimendo la diversità di indirizzi sulla conformazione della responsabilità del custode, ne ha affermato la natura oggettiva, stabilendo che, per la sua configurazione, è sufficiente che il danneggiato dia prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno dallo stesso patito, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del fortuito, ossia “un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”
(Cass. civ., SS. UU., Ord., 30/06/2022, n. 20943). Quel che rileva, secondo tale giurisprudenza, è
l'irrilevanza, sul piano dell'accertamento causale, della natura 'insidiosa' della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
17/02/2023, n. 5116).
Sulla scorta di tale corso giurisprudenziale, è stato precisato che la condotta imperita, imprudente o negligente del danneggiato rileva solo se idonea ad integrare il caso fortuito, cioè se si pone come causa efficiente del danno, connotata da carattere di imprevedibilità ed imprevenibilità in grado di
4 interrompere la serie causale riconducibile alla cosa. Pertanto, per escludere la responsabilità del custode il giudice del merito deve compiere “un duplice accertamento:
(a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile”.
E “non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/02/2023, n. 5116). Più compiutamente, sul punto può rinviarsi, per un riepilogo dello stato attuale della giurisprudenza di legittimità, a Cass. ord. 28/11/2023, n. 33074 .
Deve dunque ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che l'incidente sia originato dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano. E comunque, ciò non significa che tale condotta -ancorché non integrante il fortuito- non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227
c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 10co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
I principi appena evocati – che sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode – vanno applicati anche al caso in esame.
Orbene, nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria espleta deve ritenersi che l'attore abbia pienamente assolto al proprio onere probatorio dimostrando il verificarsi del fatto storico dedotto in citazione e il nesso di causalità tra la cosa in custodia (scalinata condominiale) ed il danno dallo stesso patito.
Come chiaramente dichiarato dal teste figlio dell'attore, che seguiva il padre Testimone_1
al momento della discesa delle scale dal piano S1 (pianerottolo della loro abitazione) ai box interrati dove erano diretti per prelevare l'autovettura, l'attore, nel percorrere le scale, giunto alla rampa tra
5 il piano S2 ed S3 si trovava al buio a causa del mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione e così cadeva rovinando sugli scalini dell'ultima rampa.
La circostanza relativa alla caduta dell'attore è stata riferita in maniera puntuale e precisa anche dal testimone , indifferente, escusso alla udienza del 21.6.2022, il quale, ha Testimone_2 dichiarato che, trovandosi al momento del sinistro al piano terra, sentiva le urla dell'attore provenienti dal piano S2 e rinveniva il sulle scale soccorso dalla moglie e dal figlio. Parte_1
Va peraltro evidenziato che il fatto storico dedotto dall'attore non è contestato dal CP_1
convenuto.
Non vi è dubbio, peraltro, che furono le condizioni di manutenzione e di scarsa sicurezza del vano scale a determinare tale caduta.
Dall'istruttoria espletata è infatti emerso che il 23.12.2018, giorno in cui si è verificato il sinistro per cui è causa, nel non funzionava nè l'ascensore né l'illuminazione NT artificiale tra i piani S2 e S3 (cfr. testimonianza di – verbale del 20.4.2022, il Testimone_3
quale ha dichiarato di aver effettuato il sopralluogo il 23.12.2018 in vista della successiva riparazione). E' emerso altresì che il vano scale del che conduce ai box NT sotterranei, dove si è verificato l'incidente, è privo di corrimano di appoggio, con gradini di marmo liscio e privi di strisce o dispositivi antiscivolo nonché illuminato solo da fonte artificiale, al momento non funzionante (cfr. perizia di parte e allegata documentazione fotografica a firma dell'Arch. , confermata all'udienza del 20.4.2022). Le condizioni dei luoghi appena Testimone_4 riportate sono state confermate anche dall'Amministratore del convenuto, dr.ssa CP_1
, escussa all' udienza del 20.4.2022, la quale ha altresì riferito che la rampa tra i Controparte_4
piani S2 e S3 è delimitata da pareti cieche prive di aperture, luci e vedute.
Occorre peraltro precisare che, essendo la funzione del corrimano, della luce e dei presidi anti- scivolo quella di rendere sicuro l'utilizzo, anche non regolare, delle scale, la mancanza di tali presidi rende potenzialmente dannosa la normale utilizzazione della res, così integrando il requisito richiesto per la responsabilità ex art. 2051 qualora la cosa custodita sia di per sé statica e inerte
(Cass. civ. Sez. III, Sent., 22/03/2011, n. 6537, Cass. civ. Sez. III, 13-03-2013, n. 6306).
A fronte di tali evidenze, era onere del convenuto comprovare il cd. caso fortuito, CP_1
ovvero che il danneggiato avesse tenuto una condotta non solo negligente ma anche non prevedibile e non prevedibile.
Tale onere non è stato assolutamente assolto.
6 La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Nel caso specifico il sinistro che si è verificato non può essere ritenuto nè imprevedibile nè imprevenibile: a) non è imprevedibile giacchè esso è stato originato dalla normale (prevedibile) interazione tra la condizione pericolosa della cosa e l'agire della vittima, consistito, cioè, nel normale utilizzo delle scale da parte di un condominio, peraltro obbligato dalla temporanea inutilizzabilità dell'ascensore guasto;
b) non è imprevenibile giacchè il sinistro si è verificato per effetto di condizioni “non improvvise e imprevedibili” ma già preesistenti rispetto al momento del verificarsi del fatto (cfr. Cass.34790/2021).
In particolare, con riferimento a tale ultimo profilo, va evidenziato che, secondo quanto emerso dall'istruttoria, l'impianto di illuminazione non era funzionante da alcuni giorni nel tratto di scale interessato (cfr. dichiarazioni del teste , il quale ha riferito: “non era la prima Testimone_1 volta che scendevo per le scale da S2 a S3 e preciso che per qualche giorno non c'è stata luce, mentre solo quel giorno non funzionava l'ascensore”); la circostanza era dunque nota al che aveva infatti anche richiesto il 22.12.2018 l'intervento del tecnico CP_1 Tes_2
, effettuato proprio il giorno del 23.12.2018 (cfr. dichiarazioni del predetto teste). Era
[...]
parimenti nota la mancanza di idonee misure di protezione (luci di emergenza, corrimano, presidi antiscivolo). Rispetto a tali circostanze, sussisteva la possibilità di apporre presidi di sicurezza o, almeno, di segnalare adeguatamente il pericolo, onde prevenire il verificarsi di incidenti.
Va dunque affermata la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. È chiaro CP_1
che, nella specie, il convenuto deve rispondere in qualità di custode dei beni e degli CP_1 impianti condominiali, in quanto incombe sullo stesso l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde dei danni da queste cagionati ai terzi (Cass., sez. VI, 12/03/2020, n. 7044). Il presupposto della responsabilità del custode
è la sussistenza di una relazione di fatto tra il soggetto custode e la cosa, tale da consentire un effettivo potere di controllarla, di eliminare e prevenire le situazioni di pericolo.
Resta, tuttavia, da valutare l'incidenza della condotta colposa del danneggiato. Come già evidenziato, tale condotta -ancorché non integrante il fortuito- può assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che l'istruttoria espletata abbia dato evidenza della condotta colposa del danneggiato.
7 È emerso, invero, che, come riferito dal teste , da alcuni giorni, Testimone_1
l'illuminazione delle scale condominiali nel tratto tra i piani S2 e S3, non era funzionante e dunque non adeguata a consentire di poter scendere da un piano all'altro in sicurezza, anche tenuto conto delle condizioni degli scalini senza la protezione antiscivolo e dell'assenza di corrimano. La mancanza di illuminazione non è stata improvvisa anche per il danneggiato, il quale, potendo prevedere la situazione di pericolo determinata dalla oscurità delle scale e dalla mancanza di presidi di sicurezza, avrebbe dovuto improntare la propria condotta alla massima prudenza e cautela anche, ad esempio, ricorrendo all'ausilio di illuminazione artificiale. Così non è stato giacchè, come riferito dal figlio , “non avevamo acceso nulla, né una torcia, né la luce del Testimone_1 telefonino e siamo scesi al buio…”.
La condotta incauta del che si è inoltrato nella discesa delle scale, senza l'ausilio di Parte_1 propria illuminazione, sebbene fosse noto il non funzionamento dell'illuminazione condominiale nella rampa tra S2 e S3, assume rilevanza ai sensi dell'art. 1127 comma 1 c.c. in termini di concorrenza nella causazione dell'evento lesivo nella misura del 30% con conseguente riduzione del risarcimento del danno al medesimo spettante (su analoga vicenda cfr. Tribunale di Latina, sentenza n. 806/2024). Quando, invero, il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituito dalla cosa in custodia, e il danno, esso può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con la conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato
(Cass. civ., sez. VI, 12/04/2018, n. 9146).
2.- La domanda risarcitoria avanzata da parte attrice direttamente nei confronti della
[...]
va invece rigettata non configurandosi alcun titolo di responsabilità della compagnia CP_2 nella causazione dell'evento.
Né sussiste la legittimazione passiva della compagnia assicurativa in ragione della polizza sottoscritta dal per la responsabilità civile verso terzi. CP_1
Ed invero, già dalla prospettazione giuridica offerta dall'attore nell'atto di citazione non vi è coincidenza astratta tra la compagnia assicurativa convenuta ed il soggetto che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sarebbe destinatario degli effetti della pronuncia richiesta, non prevedendo la legge, a fronte della domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. del danneggiato, una responsabilità solidale tra assicurato ed assicuratore.
Occorre evidenziare che l'attore, quale danneggiato, ha agito in via solidale nei confronti del e della compagnia assicurativa convenuta, asserendo, sia pure implicitamente, che il CP_1 titolo della responsabilità e, quindi, dell'azione nei confronti di quest'ultima andrebbe individuato 8 nel contratto di assicurazione della responsabilità civile intercorso tra le predette parti secondo lo schema generale dell'art. 1917 c.c.
Orbene, a fronte di tale prospettazione, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità per cui, in tema di responsabilità civile, l'attore danneggiato non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante, ai sensi dell'art. 1917 c.c., salvo i casi espressamente previsti da normative speciali (ad esempio in materia di danni da circolazione stradale).
Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, “l'assicurazione della responsabilità civile non può essere inquadrata tra i contratti a favore dei terzi giacché per effetto della stipulazione non sorge alcun rapporto giuridico diretto ed immediato tra il danneggiato e
l'assicuratore, ma l'obbligazione dell'assicuratore relativa al pagamento dell'indennizzo all'assicurato resta distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento cui l'assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato, talché quest'ultimo non ha azione diretta contro
l'assicuratore.” (Cassazione civile sez. III, 27 luglio 1993, n. 8382; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1996, n. 8650, Cass. 20 aprile 2007 n. 9516).
Ne consegue che, nella specie, l'attore non poteva convenire in giudizio la per Controparte_2
conseguire il risarcimento dei danni asseritamente subiti, in quanto, non sussistendo una responsabilità solidale della predetta compagnia in relazione al fatto dannoso denunciato, l'attore avrebbe dovuto rivolgersi unicamente nei confronti dell'asserito danneggiante CP_1
3.- Affermato, dunque, il concorso di responsabilità del convenuto e dell'attore CP_1
danneggiato nella causazione del sinistro nella misura del 70% per il primo e del 30% per il secondo, occorre ora procedere alla quantificazione dei danni.
Quanto al danno non patrimoniale, alla stregua della documentazione esibita e della espletata
C.T.U. dal CTU dr.ssa (pienamente condivisibile in quanto elaborata sulla base di rigorosi Per_1
accertamenti di natura medica) possono ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale:
a) un danno da I.T.T. al 100% per giorni 32;
b) un danno da I.T.P. al 50% per giorni 88;
c) un danno da I.T.P. al 25% per giorni 30;
d) un danno biologico permanente del 9% “per gli esiti riportati di frattura scomposta ulna e radio sx con vizio di consolidazione”.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (51 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU
(che, in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità temporanea stabilizzata nella
9 misura del 9%, pari al valore dell'invalidità permanente), nonché le note tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per l'anno 2024 (sulla relativa applicabilità, cfr. Cass. 32373/2023), il danno biologico subito dall'attore può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di Euro 26.060,50, così determinata:
Invalidità permanente € 16.458,00
Invalidità temporanea totale € 3.680,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.060,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Secondo il più recente insegnamento della Corte di Cassazione (fra le tante, cfr., Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, esso deve essere dedotto e provato e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Orbene, nella fattispecie in esame, il danno morale è stato dedotto solo in via generica, senza alcuna dimostrazione specifica e, pertanto, neppure può essere liquidato.
Spetta invece la personalizzazione dovuta in relazione alla compromissione dell'attività lavorativa dell'attore nel periodo di riferimento. Il ha infatti comprovato di aver dovuto rinunciare Parte_1
ad importanti incarichi professionali a causa delle condizioni fisiche di menomazione conseguenti al sinistro (cfr. documentazione allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.). Per il mancato guadagno l'attore ha chiesto il riconoscimento, in via equitativa, della somma di euro 8.000,00.
Orbene, ritiene il Tribunale che, nella specie, debba farsi applicazione del principio di diritto per cui
“in tema di danno alla persona, la presenza di postumi permanenti non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico” (Cass. 120605/2023).
10 Ciò posto, in ragione delle criticità lavorative dedotte e comprovate, si reputa equo riconoscere all'attore idonea personalizzazione del danno biologico nella misura di un incremento del 30% (pari ad euro 4.937,40), per un totale di euro 21.395,40.
A tale importo vanno aggiunte le somme riconosciute per ITT e ITP ( € 9.602,50), per un totale di euro 30.997,90 (21.395,40+9.602,50).
In definitiva, considerato il concorso di colpa, il va condannato al pagamento, in CP_1 favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, del 70% della somma liquidata a tale titolo (euro 30.997,90), per un importo pari ad euro 21.698,53.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro
(23.12.2018) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n.
1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 23.12.2018 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
In ordine al danno patrimoniale, la relativa domanda di risarcimento va accolta nei limiti delle spese mediche sostenute, come documentate e riscontrate dal CTU nella misura di euro 2.300,83.
Considerato il concorso di colpa del danneggiato, il va condannato al pagamento, in CP_1 favore dell'attore, a titolo di danno patrimoniale, del 70% della predetta somma, pari ad euro
1.610,58.
4.- Ciò posto, occorre procedersi all'esame della domanda di manleva formulata dal CP_1
convenuto nei confronti della in virtù della polizza n. 100705125 con essa Controparte_2
sottoscritta (cfr. in atti).
Orbene, deve rilevarsi, in proposito, che l'assicurazione nella specie stipulata è una polizza avente ad oggetto la garanzia per la responsabilità civile contro i danni causati a terzi alle condizioni e nei limiti previsti in contratto, ed in ordine alla quale alcuna contestazione circa la sua validità è stata sollevata dalla compagnia chiamata in causa.
Pertanto, la rientrando certamente l'evento per cui è causa nella Controparte_5
garanzia oggetto della menzionata polizza, deve essere condannata a rivalere il di tutto CP_1 quanto da quest'ultimo corrisposto all'attore (sorta capitale, interessi, rivalutazione, spese del presente giudizio) in virtù di quanto si è detto in precedenza.
11 5.- In ragione dell'accertato concorso di colpa, ricorrono i presupposti per compensare per il 70% le spese nel rapporto processuale tra l'attore e il Condominio, con condanna del al CP_1
pagamento del restante 30% di tali spese, che vengono liquidate, in misura già ridotta, come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario di parte attrice. Anche le spese di CTU vanno poste per il 30% a carico dell'attore e per il 70% a carico del convenuto. CP_1
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno invece interamente compensate con riferimento agli altri rapporti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 4162/2019, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accertato il concorso di colpa tra l'attore, nella misura del 30%, e il convenuto, nella misura del 70%, CP_1 nella causazione dei danni subiti dall'attore, condanna il , in NT persona dell'Amministratore p.t., al pagamento, in favore di , della Parte_1 somma di € 21.698,53, oltre interessi come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito da quest'ultimo;
2) condanna il , in persona dell'Amministratore p.t., al NT pagamento, in favore di , della somma di € 1.610,58, oltre interessi come Parte_1
indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito da quest'ultimo;
3) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dall'attore nei confronti della Controparte_2
[...]
4) compensa per il 30% le spese processuali tra l'attore e il convenuto e condanna CP_1 quest'ultimo al pagamento, in favore dell'attore, del restante 70% di tali spese, che liquida, in misura già ridotta, in € 381,50 per spese vive ed euro 3.553,90 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Giovanna Furcolo;
5) pone le spese di CTU per il 30% a carico dell'attore e per il 70% a carico del CP_1
convenuto;
6) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a rivalere il Controparte_2
di tutto quanto da quest'ultimo corrisposto all'attore, a titolo di NT
sorta capitale, interessi, rivalutazione e spese del presente giudizio;
12 7) compensa integralmente le spese di giudizio negli altri rapporti processuali.
Così deciso in Avellino, il 3.1.2025
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri
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