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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6162 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
La Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11218/2023 R.G., avente per oggetto:
“risarcimento danni”;
TRA
, c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , , c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
, c.f. C.F._3 Parte_4
e , c.f. C.F._4 Parte_5
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Dario C.F._5
Seminara, RL PP AT AN e LV Di NO, giusta procura in atti;
PARTI ATTRICI
CONTRO
, c.f. , rappresentato Controparte_1 C.F._6
e difeso dall'avv. Nancy Rapisarda, giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo, P.IVA_1
giusta procura in atti;
PARTI CONVENUTE
1 all'udienza del 25 novembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.10.2023 gli attori hanno convenuto in giudizio e la società al Controparte_1 CP_2
fine di chiederne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito della ferita da arma da fuoco esplosa ai danni di , durante l'attività venatoria praticata dal Parte_1
, in data 31.10.2019, in territorio di Belpasso. CP_1
Hanno dedotto che, per tali fatti, nell'ambito del relativo giudizio penale celebrato dinanzi al Tribunale di Catania, era stata emessa, in data 17.5.2021, sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 56, 575
e 577 c.p. oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile, con provvisionale disposta nella misura di euro
30.000,00 in favore del danneggiato e di euro 5.000,00 per ciascuno dei familiari (parti civili anch'esse costituite); che detta sentenza era stata, poi, riformata dalla Corte di Appello di Catania con pronuncia di sentenza di condanna n. 268/2023, per il reato di lesioni personali colpose e conferma delle statuizioni civili, emessa in data 14.8.2023.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 13.1.2024, si è costituto , il Controparte_1
quale ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dall'attore, ritenendo la pretesa azionata infondata, eccessiva e non provata nella quantificazione, da rimodulare, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1227 c.c.; ha chiesto, altresì, per il caso di accoglimento della domanda attorea, di
2 essere, manlevato dalla compagnia assicuratrice convenuta, in virtù del contratto di assicurazione per la responsabilità civile vigente tra le parti.
Con comparsa depositata telematicamente in data 18.1.2024 si è costituita, altresì, società assicuratrice del in CP_2 CP_1
quanto tesserato dell'associazione venatoria “Caccia Sport e Natura”, sollevando, in via preliminare, eccezione di difetto di legittimazione passiva in ragione dell'estraneità dell'incidente dalla garanzia assicurativa prestata e del mancato versamento del premio e, nel merito, contestando i fatti dedotti, asseritamente riconducibili alla prevalente e/o concorrente responsabilità del danneggiato;
ha chiesto, quindi, di rigettare le domande o, comunque, di contenerle nei limiti della prova e del massimale legale esclusivamente nei riguardi della vittima principale, con l'ulteriore condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Istruita la causa mediante c.t.u. medico-legale, all'udienza del 25 novembre 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, la quale è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
_______________________
Ciò premesso in punto di fatto, in diritto va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla società CP_2
È innegabile nel caso in esame che l'operatività della garanzia infortuni cui ha aderito il convenuto è strettamente ricollegata al CP_1
presupposto imprescindibile costituito dall'esercizio dell'attività venatoria del medesimo, tesserato presso l'associazione
Caccia Sport e Natura, con garanzia di tipo 1 prestata in favore dei titolari di licenza valida per l'esercizio della caccia.
3 Proprio il , in molteplici dichiarazioni contenute sia negli atti CP_1
investigativi prodromici al giudizio penale instaurato a suo carico sia nel presente procedimento, ha pacificamente ammesso di essere uscito la mattina del 31.10.2019, indossando il giubbotto munito di cartuccera, dotato del fucile personale e, previa annotazione nel relativo libretto, al fine di recarsi nelle campagne del comune di Belpasso per andare a caccia, pratica cui si dedicava di consueto.
Allo stesso modo, l'attore, confermando l'attività del convenuto, ha asserito che la colluttazione sorta tra le parti non aveva altra origine se non quella dell'attività di caccia praticata dal , che egli aveva CP_1
inteso contrastare giacché ritenuta inopportuna in quanto praticata nelle immediate vicinanze della propria abitazione e tale, dunque, da arrecare pericolo a sé, ai propri familiari e agli abitanti della zona.
Alcun rilievo evidenziano le difese mosse sul punto dall'assicurazione convenuta volte ad escludere l'operatività della polizza in esame in ragione della delimitazione, alla sola cacciagione, dei rischi assicurati atteso che, per granitica giurisprudenza, rientra nell'attività venatoria anche l'incidente avvenuto nel compimento di attività chiaramente diretta all'esercizio della caccia, quale il dirigersi verso un luogo prestabilito per esercitarvi la ricerca, cattura o abbattimento di fauna selvatica.
Ed infatti, “la nozione di esercizio di attività venatoria è ampia e comprende non solo l'effettiva cattura della selvaggina, ma ogni attività prodromica e preliminare, nonché ogni atto che, dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, renda evidente la finalità di esercitare la caccia” (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 4133/1985, Cass. civ., Sez. 3, n.
18088 del 16/4/2003, Rv. 224732). Per_1
4 Per le superiori considerazioni l'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
_____________________
Nel merito, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento nei termini appresso indicati.
Quanto alla ricostruzione del fatto, risulta dalla sentenza della Corte di Appello di Catania, e comunque non è più contestato, che tra le parti vi sia stato effettivamente uno scontro e che, a causa di questo, sia partito, ad opera del , un colpo ravvicinato che ha attinto CP_1
all'addome ; a tal fine si richiamano, oltre alle Parte_1
sentenze emesse in sede penale, la relazione di consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, prodotta dagli attori, nella parte in cui è stata accertata l'esplosione, ad opera del feritore, a distanza 0-2 metri, di un colpo di arma da fuoco che ha raggiunto la vittima causativa della lacerazione parenchimale più volte desumibile dalla documentazione sanitaria in atti.
È vero che il convenuto ha eccepito il concorso di colpa della vittima, la quale, dopo l'alterco orale sulle modalità dell'esercizio dell'attività venatoria del , si avvicinava al fine di disarmarlo, CP_1
tuttavia, innanzitutto, non si ha la prova dell'effettiva condotta tenuta dall'una o dall'altra delle due persone coinvolte.
Ed infatti, dalla motivazione della sentenza della locale Corte di
Appello sopra cit. si evince che «Non è dato sapere, con certezza, chi dei due protagonisti della vicenda abbia assunto l'iniziativa di avvicinarsi all'altro. Se è vero, infatti, che chi manifesta paura difficilmente si avvicina alla fonte del timore (e ciò parrebbe escludere
l'avvicinamento del al ) è vero anche che non risponde CP_1 Pt_1
5 ai normali canoni della logica che una persona disarmata si avvicini con fare minaccioso ad un soggetto armato di fucile (e ciò contrasta logicamente con l'avvicinamento del o, quantomeno, con un Pt_1
avvicinamento con atteggiamento platealmente minaccioso). …» (cfr. sentenza in atti).
Né, peraltro, nel presente giudizio civile il ha fornito la prova CP_1
della condotta colposa posta in essere dal , considerato che Pt_1
appunto l'onere di provare il concorso di colpa grava sul danneggiante, una volta che il danneggiato abbia provato la diretta derivazione del danno dall'illecito (cfr. in questo senso Cass. n. 7777/2014).
Indi, non avendo alcuna prova dell'eventuale entità della diligenza violata dal cioè dell'imprudenza derivante eventualmente Pt_1
dall'iniziativa presa dallo stesso per l'avvicinamento e l'aggressione di una persona armata (come detto sopra non si sa nulla sull'iniziativa dell'uno o dell'altro di avvicinare l'altro), l'unica prova certa è la condotta del , che teneva il fucile puntato contro il con CP_1 Pt_1
il dito nel grilletto e, pur colposamente, premeva il grilletto e colpiva la vittima.
Si ha, quindi, la prova del nesso di causalità tra l'azione posta in essere dal e il danno provocato al . CP_1 Pt_1
Pur in presenza delle dibattute incertezze sulla concreta dinamica, sulla distanza tra i soggetti coinvolti, sulla traiettoria del colpo, ai fini dell'affermazione della responsabilità civilistica, fondata sul noto principio del “più probabile che non”, può dirsi assodato il nucleo centrale del fatto rilevante per integrare la fattispecie legale di cui all'art. 2050 c.c., costituito, come detto, dall'esplosione, da parte del
, del colpo di fucile nel corso di battuta di caccia, che ha causato CP_1
6 le gravi lesioni patite dal documentalmente provate Parte_1
dalle copiose certificazioni sanitarie in atti, considerato che appunto la nozione di attività venatoria, pericolosa ex art. 2050 c.c., comprende, non solo la cattura, o uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività
o, ulteriore atto desumibile dalle circostanze di tempo e di luogo, che comunque appare collegata a tal fine.
Infatti, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2050 cod. civ., relativo alle responsabilità per l'esercizio di attività pericolose e, quindi, ai fini della sussistenza della presunzione di colpa, posta dall'art. 2050 cod. civ. e della conseguente inversione dell'onere della prova, occorre che il danno sia cagionato dall'esercizio di un'attività che sia pericolosa in sé, ossia per la sua intrinseca natura, o per la natura dei mezzi adoperati, dovendosi ritenere che tali condizioni ricorrano nell'esercizio dell'attività venatoria, la quale importa l'uso di armi da fuoco, ossia di mezzi destinati naturalmente all'offesa e, come tali, pericolosi per l'incolumità pubblica, considerato che appunto costituisce esercizio di attività venatoria – come già più volte sottolineato – anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
Ciò detto, provato il fatto nella sua esistenza, in relazione alla tipologia dei danni subiti, quanto al danno non patrimoniale, con riferimento alla componente biologica, occorre provare la sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica, secondo criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi circa il nocumento ed il nesso causale con la condotta illecita.
Per quanto sopra detto, in ordine al danno biologico, può dirsi che risulta accertata dal c.t.u. la correlazione causale tra le lesioni riportate
7 nel corso dell'evento per cui è causa e l'azione del colpo d'arma da fuoco che lo ha attinto. Le lesioni trovano conferma nelle molteplici prove documentali di carattere sanitario prodotte dall'attore Parte_1
ed analiticamente esaminata dal c.t.u.
[...]
L'ausiliario del giudice ha, pertanto, concluso: “Le lesioni sono diretta conseguenza dell'evento. Le lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 62 (sessantadue), un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30 (trenta), un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20 (venti).
A seguito dell'evento occorso sono residuati postumi permanenti -quale danno biologico-, consistenti in: “Esiti di frattura della X, XI e XII costa destra, resezione del V e VI segmento epatico con applicazione di stent epatobiliare, colecistectomia”, valutabili nella misura del 38%
(trentotto per cento)”.
Dette conclusioni vanno giudicate condivisibili in quanto prive di vizi logici, supportate da un idoneo apparato motivazionale, coerenti con la documentazione medica depositata proveniente dalla struttura ospedaliera (cfr. doc. allegati all'atto di citazione) e in grado di resistere alle osservazioni mosse dai consulenti tecnici di parte.
Ciò detto, va rilevato che nella specie deve essere riconosciuto anche il c.d. danno morale così come richiesto da parte attrice.
A tal proposito va rilevato che secondo la giurisprudenza della
Corte di Cassazione « il danno morale riveste una "piena autonomia e successività rispetto al danno biologico", come chiaramente si esprime la recente Cass. sez. 3, ord. 24 luglio 2024 n. 20661; e può ben essere di rilevanza anche del tutto autonoma rispetto quella che è la sua primaria fonte, cioè il danno alla salute (cfr. Cass. sez. 3, ord. 22 marzo
8 2024 n. 7892 - per cui, per liquidare il "danno alla salute" secondo le tabelle milanesi, considerata "l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale", è necessario accertare l'eventuale loro concorso e, in caso di esclusione della componente morale del danno, liquidare il danno biologico una volta defalcato l'aumento tabellare previsto per il danno morale, e quindi risarcire soltanto il danno dinamico-relazionale -; Cass. sez. 3, ord. 3 marzo 2023 n. 6444 - secondo la quale, in caso di danno non patrimoniale derivato dalla lesione della salute, "se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale..., la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale"-; Cass. sez. 3, ord. 21 marzo 2022 n. 9006 - per cui il danno non patrimoniale da lesione alla salute il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore rescindente dalle vicende dinamico-relazionali, onde costituisce oggetto di separata valutazione e autonoma liquidazione rispetto al danno biologico -; Cass. sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2019 n. 4878 - che espressamente riconosce che nel danno non patrimoniale dalla lesione della salute non è una duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del danno biologico, quale danno alla vita quotidiana e alle attività dinamico-relazionali, e un ulteriore risarcimento della sofferenza interiore (c.d. danno morale, rappresentato dal dolore dell'animo, dalla vergogna, dalla disistima di sé, dalla paura e dalla disperazione), per cui, se addotto e provato,
9 quest'ultima va considerato oggetto di separata valutazione e liquidazione -)».
Nella fattispecie in esame, per come risulta dalla consulenza tecnica di ufficio, il «Trasportato mediante 118 presso il Pronto Pt_1
Soccorso dell'A.O.U. “ ” accedeva direttamente in shock Persona_2
room per ferita all'addome con eviscerazione e, successivamente, trasferito in sala operatoria e sottoposto ad intervento di laparotomia esplorativa in urgenza. Nel corso dell'intervento i sanitari procedevano ad ispezione della cavità addominale, a resezione del V e VI segmento epatico e a colecistectomia. Terminato l'intervento, veniva ricoverato presso l'U.O. di della medesima struttura ed Controparte_3
il 2/11 nuovamente operato per revisione laparotomica, ove veniva applicato packing della parete addominale e chiusura della ferita. Nel corso del ricovero venivano trasfuse 3 sacche di emocomponenti e una sacca di plasma. Il 4/11 applicazione di stent mediante ERCP;
dopo 3 giorni veniva trasferito nel reparto di Chirurgia in degenza e, successivamente, all' di Palermo, con diagnosi di: “Sepsi CP_4
addominale .. con interessamento della parete addominale destra con coinvolgimento epatobiliare”.
Il 10/11/2019 per la comparsa di picchi febbrili, venivano effettuate emocolture seriate e prelevati campioni del liquido di drenaggio, per gli accertamenti colturali e microbiologici.
In data 28/11/2019 veniva sottoposto a riapertura di laparotomia per esami colturali dal peritoneo e dal retroperitoneo: “.. Presenza di materiale purulento in sede soprafasciale .. ampia lacerazione che interessa il sesto e settimo segmento, in assenza di sanguinamento
10 attivo e con evidenza di minima porzione ischemica a livello del settimo segmento .. si reseca porzione ischemica del settimo segmento”.
Per recidiva di fistola biliare, il 30/11/2019 veniva sottoposto a rilaparotomia e a campionatura di liquido endoaddominale. Seguivano consulenze specialistiche ed indagini strumentali fino al 31/12/2019, epoca nella quale veniva dimesso. Seguivano indagini strumentali»
(cfr. relazione in atti).
Nella fattispecie concreta, dalle plurime operazioni chirurgiche e dalle conseguenze delle stesse, dalle limitazioni derivanti ad un uomo ancora giovane, con evidenti implicazioni sul piano della sofferenza morale, risulta evidentemente che la posta risarcitoria del c.d. danno morale si colloca inevitabilmente al di fuori del danno meramente biologico;
infatti, nella specie, la parte del fisico che viene lesa non può, naturalmente, essere "misurata" soltanto in termini biologici, perché occorre anche tenere in conto specificamente gli effetti che la posizione corporea della lesione, nell'ambito della vita della persona, può sprigionare, anche sotto il profilo della sofferenza - per incapacità, fatica, umiliazione, oltre al dolore stricto sensu - del suo vivere.
Ai fini della quantificazione di detto danno non patrimoniale
(comprensivo, cioè del danno biologico e del danno morale), questo
Tribunale utilizza le Tabelle di Milano, che costituiscono uno degli strumenti potenzialmente utili per operare un'adeguata valutazione di merito del quantum risarcitorio in via equitativa (cfr. in questo senso
Cass. n.24349/2025), dovendosi rilevare che la Tabella Unica
Nazionale si applica ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (la sentenza della Corte di Cassazione n.
11319/2025 non esclude solo un loro utilizzo indiretto quale parametro
11 di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226
c.c.).
Nella specie, questo giudice ritiene ancora di applicare in via equitativa le Tabelle di Milano, e, a tal riguardo, ai fini della valutazione economica, si deve applicare il valore del c.d. “danno non patrimoniale” derivante dalla sommatoria del danno “biologico” e dell'incremento per la sofferenza, abbattuto col coefficiente di riferimento per l'età del danneggiato (punto pari ad euro 8.947,47); ciò vale anche per il valore per l'inabilità temporanea sempre incrementato del 25% per il danno morale (euro 138,00 per l'invalidità totale).
In definitiva, in relazione all'età al momento dell'evento (anni 37)
e del punto sopra indicato, il danno va quantificato alla data odierna nel complessivo importo di euro 291.844,00, di cui euro 278.803,00 per il danno non patrimoniale permanente, euro 8.556,00 per i.t.a (giorni 62), euro 3.105,00 per i.t.p. 75% (giorni 30) ed euro 1.380,00 per i.t.p. 50%
(giorni 20).
Il predetto importo è già rivalutato alla data della presente decisione attesa l'applicazione delle ultime Tabelle di Milano del 2024, le quali costituiscono un valore equo da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti, come nel caso in esame, circostanze idonee ad applicare criteri di personalizzazione per la valutazione in via equitativa del danno biologico.
Infatti, non sussistono ulteriori elementi tali da richiedere una personalizzazione del danno, considerato che le assunte difficoltà
12 nutritive e digestive, risultano, tuttavia, contraddette da quanto emerso al demanio processuale.
In primis, va considerata proprio la richiamata consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania, nel corso della quale proprio il periziando ha riferito di non essere affetto da disturbi all'apparato digerente (cfr. pag. 53 consulenza P.M.).
A ciò si aggiunga, ancora, l'ulteriore indagine demandata al c.t.u. nominato nel presente giudizio che ha permesso di accertare l'assenza di alcuna consulenza pneumologica, gastoenterologica o altro esame di laboratorio attestante la riduzione di funzionalità epatiche e/o respiratorie (cfr. pag. 21 relazione di c.t.u.).
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura del risarcimento può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (Cass. civ., sez. III, 07/02/2025, n. 3114).
La chiesta personalizzazione del danno, in assenza di specifica prova sul punto, pertanto, va contenuta nei limiti risarcitori di quanto determinato sopra.
Sulle somme come sopra determinate alla data attuale a titolo di risarcimento danni, non sono dovuti gli interessi compensativi, che, nella specie, vengono meramente richiesti con formula di stile.
Infatti, secondo la giurisprudenza della S.C. l'obbligazione risarcitoria, assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita
13 subita dal patrimonio del danneggiato, è soggetta all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore, e ad essa – a fronte di specifica domanda e previa corrispondente allegazione e prova – possono cumularsi gli interessi compensativi, che rappresentano la modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta.
Va condivisa la giurisprudenza di legittimità per cui nei debiti di valore gli interessi compensativi costituiscono una modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo.
Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione è quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza oppure in impieghi più remunerativi, la seconda somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso.
Il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato
(Cass. sez. L. 20/1/2020, n. 1111), non essendovi alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi. È necessaria, dunque,
14 la prova, anche in via presuntiva, del mancato guadagno derivante dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, la dimostrazione del maggior danno nell'obbligazione di valuta, ma criteri differenti (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 36878/2021;
Cass. n. 19063/2023; Cass. n. 4938/2023; Cass. n. 27938/2024; Cass.
n. 5618/2025; Cass. n. 6351/2025; Cass. n. 7216/2025).
In altri termini, il riconoscimento dei dati interessi compensativi non è automatico: «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi compensativi valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento» (cfr. Cass. n.
5618/2025).
Nella specie non sussiste nemmeno l'allegazione – né a maggior ragione la prova - di tale danno, di guisa che la domanda di pagamento degli interessi deve essere rigettata.
Ovviamente, una volta determinato l'ammontare del risarcimento
“all'attualità”, lo stesso si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla decisione fino al saldo definitivo.
Il ha chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale, Pt_1
derivante dalla perdita della capacità lavorativa ed ha allegato esclusivamente il verbale della commissione medica I.n.p.s. che ha giudicato il danneggiato invalido con riduzione permanente della
15 capacità lavorativa nella misura del 46%, chiedendo la liquidazione facendo riferimento al triplo della pensione sociale.
Tuttavia, l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale ancor più laddove, nel caso di specie, si discute di riduzione parziale della capacità lavorativa e non anche di totale compromissione della medesima.
Sul punto, merita condivisione e continuità l'ormai pacifico orientamento esegetico per il quale: “Per il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, non essendo danno in re ipsa , va allegato e provato nell'an e nel quantum (sia pure, appunto, anche a mezzo di presunzioni semplici) dall'attore-danneggiato, e posto in luce che il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica va generalmente ricondotto nell'ambito non del danno biologico, bensì del danno patrimoniale, l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta
l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo a causa del fatto dannoso” (Cass. civ., sez. III, 14/09/2025, n. 25156).
Dal menzionato verbale, in assenza di contratti di lavoro, di buste paga o altra documentazione fiscale relativa alla situazione patrimoniale del danneggiato ante evento lesivo, non può certamente desumersi la prova della reale occupazione del danneggiato, della dedotta attività di istruttore di nuoto e personal trainer e della dedotta fuoriuscita dal circuito produttivo.
16 In sostanza, nessuna delle circostanze addotte dalla parte conduce all'affermazione della sussistenza di elementi oggettivi, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto si traduca in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che appaia - anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit, connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità.
Il danno per la perdita della capacità lavorativa specifica costituisce pregiudizio di natura patrimoniale da liquidarsi in via separata rispetto al danno biologico e, pertanto, non conseguente automaticamente dall'accertamento della lesione all'integrità psico-fisica del soggetto per effetto dell'evento determinato dall'altrui condotta illecita. Il ristoro di tale voce di danno presuppone, dunque, la prova da parte del danneggiato del pregresso concreto svolgimento di una attività economica o del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata compromessi, nella loro effettiva realizzabilità, dall'evento lesivo. Tale prova costituisce indefettibile presupposto, in punto di an debeteatur, per la ristorabilità della perdita patrimoniale patita la quale, in difetto di una precisa dimostrazione del reddito non conseguibile e in caso di accertata gravità dei postumi invalidanti, è liquidabile anche in via presuntiva, in difetto di prova specifica, ed in applicazione del parametro, costituente soglia minima di risarcimento, del triplo della pensione sociale.
Ne consegue che ove il danneggiato non abbia dimostrato lo svolgimento di un'attività lavorativa (pregressa o contestuale al sinistro), né il possesso di una peculiare abilitazione professionale, la
17 prova dell'an debeatur non è integrata ed il danno non può essere risarcito.
Per tale ragione, la domanda sul punto è rigettata.
______________________
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno promossa dai familiari della vittima, , , Parte_3 Parte_4 Pt_2
e , in ossequio ai più recenti interventi
[...] Persona_3
chiarificatori dei giudici di legittimità maggiormente invalsi, va osservato rispetto alle definizioni tradizionali, che la locuzione “danni riflessi o di rimbalzo” è imprecisa giacché il fatto illecito colpisce direttamente anche i familiari che sono vittime autonome di una lesione dei diritti alla persona conseguente al fatto illecito.
Sul punto, invero “In materia di responsabilità extracontrattuale, il danno subìto dai congiunti a causa delle lesioni riportate da un loro caro per fatto illecito altrui, quale fatto plurioffensivo, è un danno diretto e non riflesso consistente, oltre che in eventuali danni materiali, nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto a causa delle gravi lesioni riportate dal parente e può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, facendo riferimento alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta sulla vita dei familiari” (Cass. civ., sez. III, ord. 7748/2020).
In effetti, va detto che, la lesione subita dal congiunto fa sorgere in capo ai parenti della vittima un danno consistente non solo nel possibile
(e non più necessario) sconvolgimento delle abitudini di vita, ma anche nella sofferenza d'animo interiore: “il grado di parentela fa ritenere secondo un criterio di normalità sociale che i familiari soffrono per le
18 gravissime lesioni riportate dal prossimo loro congiunto” (Cass. civ.
35663/2023).
Tali conseguenze pregiudizievoli sono dimostrabili anche per presunzioni, con particolare riferimento al legame parentale esistente tra la vittima materiale e i congiunti e quantificabili in relazione a criteri oggettivi quali il grado di familiarità, lo stato di coabitazione, l'età della vittima e del familiare al momento del fatto, alla sussistenza di altri congiunti, alla personalità individuale di costoro e alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma.
Dalla dinamica dei fatti sì come sopra accertati e dal prolungato excursus medico seguito dal danneggiato che ha comportato plausibili ripercussioni sulla vita familiare, la necessità di cure e assistenza a carico dei prossimi congiunti, la sofferenza dovuta a seguito del traumatico evento, in relazione al grado di parentela e alla relazione di convivenza presumibile solo per i genitori e non anche per i fratelli
(come può evincersi dalle residenze differenti per e Pt_4 Parte_2
già all'epoca di celebrazione del processo penale -cfr. sentenza
[...]
n. 140/2021- Tribunale di Catania, nonché dai dati risultanti dall'atto di citazione), appare congruo ed equo riconoscere in favore di ciascuno le seguenti somme già liquidate in moneta attuale:
- euro 30.000,00 per la madre (anni 62 all'epoca Persona_3
dell'occorso); euro 30.000,00, in favore del padre (anni 68 Parte_3
all'epoca dell'occorso); euro 15.000,00, in favore del fratello (anni26 Parte_2
all'epoca dell'occorso);
19 euro 15.000,00, in favore del padre (anni 35 Parte_4
all'epoca dell'occorso).
_________________________
Da tutte le somme come sopra liquidate, in moneta attuale, rispettivamente a ciascuno degli attori, andranno detratte le provvisionali disposte in sede penale non potendo essere ammessa nel vigente ordinamento una ingiustificata duplicazione di fonte risarcitoria per il medesimo fatto ed in favore dei medesimi soggetti.
Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione «In sede di definitiva liquidazione dei danni derivanti da un illecito extracontrattuale (…) il giudice, anche d'ufficio, deve tenere conto dell'eventuale avvenuto riconoscimento, in sede penale, di una somma
a titolo di provvisionale, dovendosi applicare un regime giuridico sostanzialmente coincidente con quello relativo all'imputazione degli acconti versati nel corso del procedimento civile in favore dei danneggiati. Non rileva, tuttavia, ai fini della detraibilità della provvisionale, l'effettiva riscossione o meno della medesima, avendo la sentenza penale che la dispone efficacia di titolo esecutivo del quale il danneggiato può avvalersi per conseguire coattivamente il pagamento spettatogli» (Cass. n. 6739/2011).
Infatti, il risarcimento del danno è diretto alla completa reintegrazione del patrimonio del danneggiato, sicché questi ha diritto a ricevere l'equivalente pecuniario dell'intero pregiudizio sofferto, e non più di tanto;
da ciò deriva che è compito del giudice, anche di ufficio, verificare se il danneggiato non sia stato, in tutto od in parte, ristorato degli stessi danni, prima della loro liquidazione giudiziale.
Quindi, è sufficiente che risulti dagli atti che i danni prodotti da un
20 medesimo fatto dannoso nei confronti di un medesimo danneggiato siano stati, in tutto od in parte, ridotti nella loro misura in ragione di fatti riparatori intervenuti nelle more della liquidazione giudiziale. E ciò si verifica nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia ricevuto, prima o in corso di causa, delle somme di denaro da imputarsi al risarcimento a titolo di acconto, in quanto il giudice, nella liquidazione definitiva, dovrà operare una compensazione contabile tra il danno come complessivamente determinato e le somme già ricevute a titolo di acconto di quanto alfine dovuto per il suo risarcimento.
E la provvisionale liquidata in sede penale è destinata a risarcire, in favore delle parti civili che abbiano agito per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p., ai sensi dell'art. 74 c.p.p., proprio i danni lamentati in dipendenza del fatto illecito costituente reato, anche se soltanto nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova, fatta salva la definitiva liquidazione in sede civile.
Non vi è dubbio quindi che nella specie si deve tenere conto delle provvisionali liquidate in sede penale, che devono essere tenute in debito conto da questo giudice civile che, d'ufficio, deve imputarne l'importo a scomputo delle somme complessivamente dovute per il risarcimento dei danni.
E ciò a prescindere dalla riscossione, o meno, della provvisionale, in quanto, essendo la sentenza penale oramai definitiva, il danneggiato si può valere per conseguire coattivamente il pagamento, ove non effettuato spontaneamente dall'imputato condannato.
E pertanto, gli importi come sopra determinati a favore di ciascuno degli attori devono essere devalutati alla data della sentenza della Corte di appello (agosto 2023), a detta data deve essere detratta la somma
21 liquidata dal giudice penale, e la somma residua deve essere rivalutata alla data della presente decisione.
Fatti questi conteggi le somme da liquidare a ciascuno degli attori, alla data della presente decisione e detratta già la provvisionale (dovuta in forza delle sentenze penali), sono le seguenti:
euro 261.304,00 Parte_1
euro 24.910,00 Parte_3
euro 24.910,00 Parte_5
euro 9.910,00 Parte_4
euro 9.910,00 Parte_2
_____________________
Nessuna statuizione sulle spese relative al giudizio penale, sussistendo già un titolo per il rimborso.
_____________________
Quanto, infine, alla posizione di non può certamente CP_2
sfuggire come, ai sensi dell'art.12 della Legge n. 157 del 1992, sia obbligo per chi esercita attività venatoria di munirsi di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, all'evidente fine di proteggere in maniera effettiva i terzi danneggiati da attività connotate da elevata pericolosità stante il suo esercizio mediante armi da fuoco.
Ora, è pacifico che all'epoca dei fatti, fosse Controparte_1
assicurato con la compagnia convenuta, in qualità di tesserato dell'associazione venatoria “Caccia Sport e Natura” in forza di convenzione per le garanzie contro infortuni e responsabilità civile con polizza n. 060615546 che include la clausola per cui “All'assicurato è risarcito di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile
22 ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in attività previste dall'assicurazione”.
È del pari indubbio che il sinistro sia stato prontamente denunciato, nei termini previsti nelle condizioni di polizza mediante missiva inoltrata a mezzo raccomandata del 12.11.2019 (cfr. doc. all. comparsa di costituzione ). CP_1
Anche l'inoperatività della polizza derivante dal mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato risulta confutata attraverso la produzione della ricevuta di pagamento del 30.6.2019 prodotta dal (sub. all. 1 memoria istruttoria del 20.2.2024) CP_1
pertanto, l'esclusione delle garanzie previste risulta dedotta invano dalla compagnia assicuratrice.
Alla luce di quanto sopra attesa la copertura CP_2
dell'infortunio nella nozione indicata in convenzione quale “evento dovuto a causa fortuita e violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la
Morte, una Invalidità Permanente od una Inabilità Temporanea da cui scaturisca la necessità di ricovero o di protesi gessata e/o apparecchio di immobilizzazione sostitutiva equivalente, liquidabili nei limiti previsti”, la domanda deve ritenersi accolta anche nei confronti della società assicuratrice proprio per l'unicità del fatto costitutivo e del diritto soggettivo al risarcimento dei danni, dovendosi solo rilevare che per l'esercizio dell'attività venatoria la legge prescrive, tra l'altro,
l'obbligo di stipulare una polizza a copertura della propria responsabilità civile (art. 12, comma 8, l. 11 febbraio 1992 n. 157).
23 L'art. 12, comma 10, l. n. 157, cit. attribuisce al danneggiato da incidenti di caccia un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, analogamente a quanto previsto per le vittime di sinistri stradali dall'art. 144 del codice delle assicurazioni.
Nessuna franchigia è prevista per le tessere di tipo 1, quale quella in uso al convenuto (cfr. pag. 2 convenzione Caccia, sport e CP_1
natura) e nessun superamento del massimale invocato dall'assicurazione (€ 520.000 con un limite per persona di € 400.000) risulta raggiunto nel caso di specie;
né nel contratto è prevista alcuna esclusione per la tipologia di danni provocati.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda attorea è accolta, e, per l'effetto, e vanno Controparte_1 CP_2
condannati, in solido, al risarcimento dei danni liquidati come sopra e, in accoglimento della domanda di manleva, la società va condannata a tenere indenne il da quanto sarà costretto a pagare a titolo di CP_1
provvisionale in esecuzione delle sentenze del Tribunale penale di
Catania (restano a carico del convenuto le spese dei CP_1
procedimenti penali celebrati a suo carico giacché, in ossequio alla pattuizione vigente tra le parti, le relative spese sono rimborsabili a condizione che il giudizio si concluda con sentenza di proscioglimento non dipendente da causa estintiva del reato (cfr. pag. 3 convenzione
Caccia, sport e natura).
Le spese di lite, così come quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidale dei convenuti, nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore del decisum e dei parametri medi del
D.M. 147/2022.
24 Visto l'art. 93 c.p.c., dispone la distrazione delle spese processuali a favore dei difensori delle parti attrici, dichiaratisi antistatari.
Compensa integralmente le spese di lite e Controparte_1
CP_2
P.Q.M.
La Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
11218/2023 R.G.: dichiara la responsabilità di in relazione Controparte_1
all'infortunio occorso a , in data 31.10.2019, e per Parte_1
l'effetto condanna, in solido, e la società Controparte_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei seguenti importi:
- euro 261.304,00 in favore di , a titolo di danno Parte_1
non patrimoniale, già rivalutato alla data della presente decisione e già detratta la provvisionale liquidata dal giudice penale;
- euro 24.910,00 in favore di , a titolo di Persona_3
risarcimento del danno non patrimoniale, già rivalutato alla data della presente decisione e già detratta la provvisionale liquidata dal giudice penale;
- euro 24.910,00 in favore di a titolo di Parte_3
risarcimento del danno non patrimoniale, già rivalutato alla data della presente decisione e già detratta la provvisionale liquidata dal giudice penale;
25 - euro 9.910,00 in favore di a titolo di Parte_4
risarcimento del danno non patrimoniale, già rivalutato alla data della presente decisione e già detratta la provvisionale liquidata dal giudice penale;
- euro 9.910,00 in favore di , a titolo di Parte_2
risarcimento del danno non patrimoniale, già rivalutato alla data della presente decisione e già detratta la provvisionale liquidata dal giudice penale.
Condanna la società a tenere indenne il da CP_2 CP_1
quanto sarà costretto a versare agli attori in esecuzione della provvisionale disposta con la sentenza penale del Tribunale di Catania
n. 140/2021, confermata dalla sentenza penale della locale Corte di
Appello n. 2608/2023.
Condanna i convenuti in solido, al pagamento, in favore degli attori, delle spese processuali, che si liquidano in favore degli attori, in complessivi euro 22.457,00 per compensi, di cui euro 3.544,00 per fase di studio, euro 2.338,00 per fase introduttiva del giudizio, euro
10.411,00 per fase istruttoria, euro 6.164,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 93 c.p.c., dispone la distrazione delle spese processuali a favore dei difensori delle parti attrici, dichiaratisi antistatari.
Compensa le spese di lite tra e Controparte_1 CP_2
Pone a carico solidale di e le Controparte_1 CP_2
spese di c.t.u.
Così deciso in Catania il 19 dicembre 2025
LA PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
La Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11218/2023 R.G., avente per oggetto:
“risarcimento danni”;
TRA
, c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , , c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
, c.f. C.F._3 Parte_4
e , c.f. C.F._4 Parte_5
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Dario C.F._5
Seminara, RL PP AT AN e LV Di NO, giusta procura in atti;
PARTI ATTRICI
CONTRO
, c.f. , rappresentato Controparte_1 C.F._6
e difeso dall'avv. Nancy Rapisarda, giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo, P.IVA_1
giusta procura in atti;
PARTI CONVENUTE
1 all'udienza del 25 novembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.10.2023 gli attori hanno convenuto in giudizio e la società al Controparte_1 CP_2
fine di chiederne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito della ferita da arma da fuoco esplosa ai danni di , durante l'attività venatoria praticata dal Parte_1
, in data 31.10.2019, in territorio di Belpasso. CP_1
Hanno dedotto che, per tali fatti, nell'ambito del relativo giudizio penale celebrato dinanzi al Tribunale di Catania, era stata emessa, in data 17.5.2021, sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 56, 575
e 577 c.p. oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile, con provvisionale disposta nella misura di euro
30.000,00 in favore del danneggiato e di euro 5.000,00 per ciascuno dei familiari (parti civili anch'esse costituite); che detta sentenza era stata, poi, riformata dalla Corte di Appello di Catania con pronuncia di sentenza di condanna n. 268/2023, per il reato di lesioni personali colpose e conferma delle statuizioni civili, emessa in data 14.8.2023.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 13.1.2024, si è costituto , il Controparte_1
quale ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dall'attore, ritenendo la pretesa azionata infondata, eccessiva e non provata nella quantificazione, da rimodulare, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1227 c.c.; ha chiesto, altresì, per il caso di accoglimento della domanda attorea, di
2 essere, manlevato dalla compagnia assicuratrice convenuta, in virtù del contratto di assicurazione per la responsabilità civile vigente tra le parti.
Con comparsa depositata telematicamente in data 18.1.2024 si è costituita, altresì, società assicuratrice del in CP_2 CP_1
quanto tesserato dell'associazione venatoria “Caccia Sport e Natura”, sollevando, in via preliminare, eccezione di difetto di legittimazione passiva in ragione dell'estraneità dell'incidente dalla garanzia assicurativa prestata e del mancato versamento del premio e, nel merito, contestando i fatti dedotti, asseritamente riconducibili alla prevalente e/o concorrente responsabilità del danneggiato;
ha chiesto, quindi, di rigettare le domande o, comunque, di contenerle nei limiti della prova e del massimale legale esclusivamente nei riguardi della vittima principale, con l'ulteriore condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Istruita la causa mediante c.t.u. medico-legale, all'udienza del 25 novembre 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, la quale è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
_______________________
Ciò premesso in punto di fatto, in diritto va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla società CP_2
È innegabile nel caso in esame che l'operatività della garanzia infortuni cui ha aderito il convenuto è strettamente ricollegata al CP_1
presupposto imprescindibile costituito dall'esercizio dell'attività venatoria del medesimo, tesserato presso l'associazione
Caccia Sport e Natura, con garanzia di tipo 1 prestata in favore dei titolari di licenza valida per l'esercizio della caccia.
3 Proprio il , in molteplici dichiarazioni contenute sia negli atti CP_1
investigativi prodromici al giudizio penale instaurato a suo carico sia nel presente procedimento, ha pacificamente ammesso di essere uscito la mattina del 31.10.2019, indossando il giubbotto munito di cartuccera, dotato del fucile personale e, previa annotazione nel relativo libretto, al fine di recarsi nelle campagne del comune di Belpasso per andare a caccia, pratica cui si dedicava di consueto.
Allo stesso modo, l'attore, confermando l'attività del convenuto, ha asserito che la colluttazione sorta tra le parti non aveva altra origine se non quella dell'attività di caccia praticata dal , che egli aveva CP_1
inteso contrastare giacché ritenuta inopportuna in quanto praticata nelle immediate vicinanze della propria abitazione e tale, dunque, da arrecare pericolo a sé, ai propri familiari e agli abitanti della zona.
Alcun rilievo evidenziano le difese mosse sul punto dall'assicurazione convenuta volte ad escludere l'operatività della polizza in esame in ragione della delimitazione, alla sola cacciagione, dei rischi assicurati atteso che, per granitica giurisprudenza, rientra nell'attività venatoria anche l'incidente avvenuto nel compimento di attività chiaramente diretta all'esercizio della caccia, quale il dirigersi verso un luogo prestabilito per esercitarvi la ricerca, cattura o abbattimento di fauna selvatica.
Ed infatti, “la nozione di esercizio di attività venatoria è ampia e comprende non solo l'effettiva cattura della selvaggina, ma ogni attività prodromica e preliminare, nonché ogni atto che, dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, renda evidente la finalità di esercitare la caccia” (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 4133/1985, Cass. civ., Sez. 3, n.
18088 del 16/4/2003, Rv. 224732). Per_1
4 Per le superiori considerazioni l'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
_____________________
Nel merito, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento nei termini appresso indicati.
Quanto alla ricostruzione del fatto, risulta dalla sentenza della Corte di Appello di Catania, e comunque non è più contestato, che tra le parti vi sia stato effettivamente uno scontro e che, a causa di questo, sia partito, ad opera del , un colpo ravvicinato che ha attinto CP_1
all'addome ; a tal fine si richiamano, oltre alle Parte_1
sentenze emesse in sede penale, la relazione di consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, prodotta dagli attori, nella parte in cui è stata accertata l'esplosione, ad opera del feritore, a distanza 0-2 metri, di un colpo di arma da fuoco che ha raggiunto la vittima causativa della lacerazione parenchimale più volte desumibile dalla documentazione sanitaria in atti.
È vero che il convenuto ha eccepito il concorso di colpa della vittima, la quale, dopo l'alterco orale sulle modalità dell'esercizio dell'attività venatoria del , si avvicinava al fine di disarmarlo, CP_1
tuttavia, innanzitutto, non si ha la prova dell'effettiva condotta tenuta dall'una o dall'altra delle due persone coinvolte.
Ed infatti, dalla motivazione della sentenza della locale Corte di
Appello sopra cit. si evince che «Non è dato sapere, con certezza, chi dei due protagonisti della vicenda abbia assunto l'iniziativa di avvicinarsi all'altro. Se è vero, infatti, che chi manifesta paura difficilmente si avvicina alla fonte del timore (e ciò parrebbe escludere
l'avvicinamento del al ) è vero anche che non risponde CP_1 Pt_1
5 ai normali canoni della logica che una persona disarmata si avvicini con fare minaccioso ad un soggetto armato di fucile (e ciò contrasta logicamente con l'avvicinamento del o, quantomeno, con un Pt_1
avvicinamento con atteggiamento platealmente minaccioso). …» (cfr. sentenza in atti).
Né, peraltro, nel presente giudizio civile il ha fornito la prova CP_1
della condotta colposa posta in essere dal , considerato che Pt_1
appunto l'onere di provare il concorso di colpa grava sul danneggiante, una volta che il danneggiato abbia provato la diretta derivazione del danno dall'illecito (cfr. in questo senso Cass. n. 7777/2014).
Indi, non avendo alcuna prova dell'eventuale entità della diligenza violata dal cioè dell'imprudenza derivante eventualmente Pt_1
dall'iniziativa presa dallo stesso per l'avvicinamento e l'aggressione di una persona armata (come detto sopra non si sa nulla sull'iniziativa dell'uno o dell'altro di avvicinare l'altro), l'unica prova certa è la condotta del , che teneva il fucile puntato contro il con CP_1 Pt_1
il dito nel grilletto e, pur colposamente, premeva il grilletto e colpiva la vittima.
Si ha, quindi, la prova del nesso di causalità tra l'azione posta in essere dal e il danno provocato al . CP_1 Pt_1
Pur in presenza delle dibattute incertezze sulla concreta dinamica, sulla distanza tra i soggetti coinvolti, sulla traiettoria del colpo, ai fini dell'affermazione della responsabilità civilistica, fondata sul noto principio del “più probabile che non”, può dirsi assodato il nucleo centrale del fatto rilevante per integrare la fattispecie legale di cui all'art. 2050 c.c., costituito, come detto, dall'esplosione, da parte del
, del colpo di fucile nel corso di battuta di caccia, che ha causato CP_1
6 le gravi lesioni patite dal documentalmente provate Parte_1
dalle copiose certificazioni sanitarie in atti, considerato che appunto la nozione di attività venatoria, pericolosa ex art. 2050 c.c., comprende, non solo la cattura, o uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività
o, ulteriore atto desumibile dalle circostanze di tempo e di luogo, che comunque appare collegata a tal fine.
Infatti, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2050 cod. civ., relativo alle responsabilità per l'esercizio di attività pericolose e, quindi, ai fini della sussistenza della presunzione di colpa, posta dall'art. 2050 cod. civ. e della conseguente inversione dell'onere della prova, occorre che il danno sia cagionato dall'esercizio di un'attività che sia pericolosa in sé, ossia per la sua intrinseca natura, o per la natura dei mezzi adoperati, dovendosi ritenere che tali condizioni ricorrano nell'esercizio dell'attività venatoria, la quale importa l'uso di armi da fuoco, ossia di mezzi destinati naturalmente all'offesa e, come tali, pericolosi per l'incolumità pubblica, considerato che appunto costituisce esercizio di attività venatoria – come già più volte sottolineato – anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
Ciò detto, provato il fatto nella sua esistenza, in relazione alla tipologia dei danni subiti, quanto al danno non patrimoniale, con riferimento alla componente biologica, occorre provare la sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica, secondo criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi circa il nocumento ed il nesso causale con la condotta illecita.
Per quanto sopra detto, in ordine al danno biologico, può dirsi che risulta accertata dal c.t.u. la correlazione causale tra le lesioni riportate
7 nel corso dell'evento per cui è causa e l'azione del colpo d'arma da fuoco che lo ha attinto. Le lesioni trovano conferma nelle molteplici prove documentali di carattere sanitario prodotte dall'attore Parte_1
ed analiticamente esaminata dal c.t.u.
[...]
L'ausiliario del giudice ha, pertanto, concluso: “Le lesioni sono diretta conseguenza dell'evento. Le lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 62 (sessantadue), un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30 (trenta), un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20 (venti).
A seguito dell'evento occorso sono residuati postumi permanenti -quale danno biologico-, consistenti in: “Esiti di frattura della X, XI e XII costa destra, resezione del V e VI segmento epatico con applicazione di stent epatobiliare, colecistectomia”, valutabili nella misura del 38%
(trentotto per cento)”.
Dette conclusioni vanno giudicate condivisibili in quanto prive di vizi logici, supportate da un idoneo apparato motivazionale, coerenti con la documentazione medica depositata proveniente dalla struttura ospedaliera (cfr. doc. allegati all'atto di citazione) e in grado di resistere alle osservazioni mosse dai consulenti tecnici di parte.
Ciò detto, va rilevato che nella specie deve essere riconosciuto anche il c.d. danno morale così come richiesto da parte attrice.
A tal proposito va rilevato che secondo la giurisprudenza della
Corte di Cassazione « il danno morale riveste una "piena autonomia e successività rispetto al danno biologico", come chiaramente si esprime la recente Cass. sez. 3, ord. 24 luglio 2024 n. 20661; e può ben essere di rilevanza anche del tutto autonoma rispetto quella che è la sua primaria fonte, cioè il danno alla salute (cfr. Cass. sez. 3, ord. 22 marzo
8 2024 n. 7892 - per cui, per liquidare il "danno alla salute" secondo le tabelle milanesi, considerata "l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale", è necessario accertare l'eventuale loro concorso e, in caso di esclusione della componente morale del danno, liquidare il danno biologico una volta defalcato l'aumento tabellare previsto per il danno morale, e quindi risarcire soltanto il danno dinamico-relazionale -; Cass. sez. 3, ord. 3 marzo 2023 n. 6444 - secondo la quale, in caso di danno non patrimoniale derivato dalla lesione della salute, "se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale..., la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale"-; Cass. sez. 3, ord. 21 marzo 2022 n. 9006 - per cui il danno non patrimoniale da lesione alla salute il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore rescindente dalle vicende dinamico-relazionali, onde costituisce oggetto di separata valutazione e autonoma liquidazione rispetto al danno biologico -; Cass. sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2019 n. 4878 - che espressamente riconosce che nel danno non patrimoniale dalla lesione della salute non è una duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del danno biologico, quale danno alla vita quotidiana e alle attività dinamico-relazionali, e un ulteriore risarcimento della sofferenza interiore (c.d. danno morale, rappresentato dal dolore dell'animo, dalla vergogna, dalla disistima di sé, dalla paura e dalla disperazione), per cui, se addotto e provato,
9 quest'ultima va considerato oggetto di separata valutazione e liquidazione -)».
Nella fattispecie in esame, per come risulta dalla consulenza tecnica di ufficio, il «Trasportato mediante 118 presso il Pronto Pt_1
Soccorso dell'A.O.U. “ ” accedeva direttamente in shock Persona_2
room per ferita all'addome con eviscerazione e, successivamente, trasferito in sala operatoria e sottoposto ad intervento di laparotomia esplorativa in urgenza. Nel corso dell'intervento i sanitari procedevano ad ispezione della cavità addominale, a resezione del V e VI segmento epatico e a colecistectomia. Terminato l'intervento, veniva ricoverato presso l'U.O. di della medesima struttura ed Controparte_3
il 2/11 nuovamente operato per revisione laparotomica, ove veniva applicato packing della parete addominale e chiusura della ferita. Nel corso del ricovero venivano trasfuse 3 sacche di emocomponenti e una sacca di plasma. Il 4/11 applicazione di stent mediante ERCP;
dopo 3 giorni veniva trasferito nel reparto di Chirurgia in degenza e, successivamente, all' di Palermo, con diagnosi di: “Sepsi CP_4
addominale .. con interessamento della parete addominale destra con coinvolgimento epatobiliare”.
Il 10/11/2019 per la comparsa di picchi febbrili, venivano effettuate emocolture seriate e prelevati campioni del liquido di drenaggio, per gli accertamenti colturali e microbiologici.
In data 28/11/2019 veniva sottoposto a riapertura di laparotomia per esami colturali dal peritoneo e dal retroperitoneo: “.. Presenza di materiale purulento in sede soprafasciale .. ampia lacerazione che interessa il sesto e settimo segmento, in assenza di sanguinamento
10 attivo e con evidenza di minima porzione ischemica a livello del settimo segmento .. si reseca porzione ischemica del settimo segmento”.
Per recidiva di fistola biliare, il 30/11/2019 veniva sottoposto a rilaparotomia e a campionatura di liquido endoaddominale. Seguivano consulenze specialistiche ed indagini strumentali fino al 31/12/2019, epoca nella quale veniva dimesso. Seguivano indagini strumentali»
(cfr. relazione in atti).
Nella fattispecie concreta, dalle plurime operazioni chirurgiche e dalle conseguenze delle stesse, dalle limitazioni derivanti ad un uomo ancora giovane, con evidenti implicazioni sul piano della sofferenza morale, risulta evidentemente che la posta risarcitoria del c.d. danno morale si colloca inevitabilmente al di fuori del danno meramente biologico;
infatti, nella specie, la parte del fisico che viene lesa non può, naturalmente, essere "misurata" soltanto in termini biologici, perché occorre anche tenere in conto specificamente gli effetti che la posizione corporea della lesione, nell'ambito della vita della persona, può sprigionare, anche sotto il profilo della sofferenza - per incapacità, fatica, umiliazione, oltre al dolore stricto sensu - del suo vivere.
Ai fini della quantificazione di detto danno non patrimoniale
(comprensivo, cioè del danno biologico e del danno morale), questo
Tribunale utilizza le Tabelle di Milano, che costituiscono uno degli strumenti potenzialmente utili per operare un'adeguata valutazione di merito del quantum risarcitorio in via equitativa (cfr. in questo senso
Cass. n.24349/2025), dovendosi rilevare che la Tabella Unica
Nazionale si applica ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (la sentenza della Corte di Cassazione n.
11319/2025 non esclude solo un loro utilizzo indiretto quale parametro
11 di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226
c.c.).
Nella specie, questo giudice ritiene ancora di applicare in via equitativa le Tabelle di Milano, e, a tal riguardo, ai fini della valutazione economica, si deve applicare il valore del c.d. “danno non patrimoniale” derivante dalla sommatoria del danno “biologico” e dell'incremento per la sofferenza, abbattuto col coefficiente di riferimento per l'età del danneggiato (punto pari ad euro 8.947,47); ciò vale anche per il valore per l'inabilità temporanea sempre incrementato del 25% per il danno morale (euro 138,00 per l'invalidità totale).
In definitiva, in relazione all'età al momento dell'evento (anni 37)
e del punto sopra indicato, il danno va quantificato alla data odierna nel complessivo importo di euro 291.844,00, di cui euro 278.803,00 per il danno non patrimoniale permanente, euro 8.556,00 per i.t.a (giorni 62), euro 3.105,00 per i.t.p. 75% (giorni 30) ed euro 1.380,00 per i.t.p. 50%
(giorni 20).
Il predetto importo è già rivalutato alla data della presente decisione attesa l'applicazione delle ultime Tabelle di Milano del 2024, le quali costituiscono un valore equo da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti, come nel caso in esame, circostanze idonee ad applicare criteri di personalizzazione per la valutazione in via equitativa del danno biologico.
Infatti, non sussistono ulteriori elementi tali da richiedere una personalizzazione del danno, considerato che le assunte difficoltà
12 nutritive e digestive, risultano, tuttavia, contraddette da quanto emerso al demanio processuale.
In primis, va considerata proprio la richiamata consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania, nel corso della quale proprio il periziando ha riferito di non essere affetto da disturbi all'apparato digerente (cfr. pag. 53 consulenza P.M.).
A ciò si aggiunga, ancora, l'ulteriore indagine demandata al c.t.u. nominato nel presente giudizio che ha permesso di accertare l'assenza di alcuna consulenza pneumologica, gastoenterologica o altro esame di laboratorio attestante la riduzione di funzionalità epatiche e/o respiratorie (cfr. pag. 21 relazione di c.t.u.).
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura del risarcimento può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (Cass. civ., sez. III, 07/02/2025, n. 3114).
La chiesta personalizzazione del danno, in assenza di specifica prova sul punto, pertanto, va contenuta nei limiti risarcitori di quanto determinato sopra.
Sulle somme come sopra determinate alla data attuale a titolo di risarcimento danni, non sono dovuti gli interessi compensativi, che, nella specie, vengono meramente richiesti con formula di stile.
Infatti, secondo la giurisprudenza della S.C. l'obbligazione risarcitoria, assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita
13 subita dal patrimonio del danneggiato, è soggetta all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore, e ad essa – a fronte di specifica domanda e previa corrispondente allegazione e prova – possono cumularsi gli interessi compensativi, che rappresentano la modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta.
Va condivisa la giurisprudenza di legittimità per cui nei debiti di valore gli interessi compensativi costituiscono una modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo.
Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione è quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza oppure in impieghi più remunerativi, la seconda somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso.
Il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato
(Cass. sez. L. 20/1/2020, n. 1111), non essendovi alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi. È necessaria, dunque,
14 la prova, anche in via presuntiva, del mancato guadagno derivante dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, la dimostrazione del maggior danno nell'obbligazione di valuta, ma criteri differenti (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 36878/2021;
Cass. n. 19063/2023; Cass. n. 4938/2023; Cass. n. 27938/2024; Cass.
n. 5618/2025; Cass. n. 6351/2025; Cass. n. 7216/2025).
In altri termini, il riconoscimento dei dati interessi compensativi non è automatico: «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi compensativi valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento» (cfr. Cass. n.
5618/2025).
Nella specie non sussiste nemmeno l'allegazione – né a maggior ragione la prova - di tale danno, di guisa che la domanda di pagamento degli interessi deve essere rigettata.
Ovviamente, una volta determinato l'ammontare del risarcimento
“all'attualità”, lo stesso si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla decisione fino al saldo definitivo.
Il ha chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale, Pt_1
derivante dalla perdita della capacità lavorativa ed ha allegato esclusivamente il verbale della commissione medica I.n.p.s. che ha giudicato il danneggiato invalido con riduzione permanente della
15 capacità lavorativa nella misura del 46%, chiedendo la liquidazione facendo riferimento al triplo della pensione sociale.
Tuttavia, l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale ancor più laddove, nel caso di specie, si discute di riduzione parziale della capacità lavorativa e non anche di totale compromissione della medesima.
Sul punto, merita condivisione e continuità l'ormai pacifico orientamento esegetico per il quale: “Per il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, non essendo danno in re ipsa , va allegato e provato nell'an e nel quantum (sia pure, appunto, anche a mezzo di presunzioni semplici) dall'attore-danneggiato, e posto in luce che il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica va generalmente ricondotto nell'ambito non del danno biologico, bensì del danno patrimoniale, l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta
l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo a causa del fatto dannoso” (Cass. civ., sez. III, 14/09/2025, n. 25156).
Dal menzionato verbale, in assenza di contratti di lavoro, di buste paga o altra documentazione fiscale relativa alla situazione patrimoniale del danneggiato ante evento lesivo, non può certamente desumersi la prova della reale occupazione del danneggiato, della dedotta attività di istruttore di nuoto e personal trainer e della dedotta fuoriuscita dal circuito produttivo.
16 In sostanza, nessuna delle circostanze addotte dalla parte conduce all'affermazione della sussistenza di elementi oggettivi, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto si traduca in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che appaia - anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit, connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità.
Il danno per la perdita della capacità lavorativa specifica costituisce pregiudizio di natura patrimoniale da liquidarsi in via separata rispetto al danno biologico e, pertanto, non conseguente automaticamente dall'accertamento della lesione all'integrità psico-fisica del soggetto per effetto dell'evento determinato dall'altrui condotta illecita. Il ristoro di tale voce di danno presuppone, dunque, la prova da parte del danneggiato del pregresso concreto svolgimento di una attività economica o del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata compromessi, nella loro effettiva realizzabilità, dall'evento lesivo. Tale prova costituisce indefettibile presupposto, in punto di an debeteatur, per la ristorabilità della perdita patrimoniale patita la quale, in difetto di una precisa dimostrazione del reddito non conseguibile e in caso di accertata gravità dei postumi invalidanti, è liquidabile anche in via presuntiva, in difetto di prova specifica, ed in applicazione del parametro, costituente soglia minima di risarcimento, del triplo della pensione sociale.
Ne consegue che ove il danneggiato non abbia dimostrato lo svolgimento di un'attività lavorativa (pregressa o contestuale al sinistro), né il possesso di una peculiare abilitazione professionale, la
17 prova dell'an debeatur non è integrata ed il danno non può essere risarcito.
Per tale ragione, la domanda sul punto è rigettata.
______________________
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno promossa dai familiari della vittima, , , Parte_3 Parte_4 Pt_2
e , in ossequio ai più recenti interventi
[...] Persona_3
chiarificatori dei giudici di legittimità maggiormente invalsi, va osservato rispetto alle definizioni tradizionali, che la locuzione “danni riflessi o di rimbalzo” è imprecisa giacché il fatto illecito colpisce direttamente anche i familiari che sono vittime autonome di una lesione dei diritti alla persona conseguente al fatto illecito.
Sul punto, invero “In materia di responsabilità extracontrattuale, il danno subìto dai congiunti a causa delle lesioni riportate da un loro caro per fatto illecito altrui, quale fatto plurioffensivo, è un danno diretto e non riflesso consistente, oltre che in eventuali danni materiali, nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto a causa delle gravi lesioni riportate dal parente e può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, facendo riferimento alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta sulla vita dei familiari” (Cass. civ., sez. III, ord. 7748/2020).
In effetti, va detto che, la lesione subita dal congiunto fa sorgere in capo ai parenti della vittima un danno consistente non solo nel possibile
(e non più necessario) sconvolgimento delle abitudini di vita, ma anche nella sofferenza d'animo interiore: “il grado di parentela fa ritenere secondo un criterio di normalità sociale che i familiari soffrono per le
18 gravissime lesioni riportate dal prossimo loro congiunto” (Cass. civ.
35663/2023).
Tali conseguenze pregiudizievoli sono dimostrabili anche per presunzioni, con particolare riferimento al legame parentale esistente tra la vittima materiale e i congiunti e quantificabili in relazione a criteri oggettivi quali il grado di familiarità, lo stato di coabitazione, l'età della vittima e del familiare al momento del fatto, alla sussistenza di altri congiunti, alla personalità individuale di costoro e alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma.
Dalla dinamica dei fatti sì come sopra accertati e dal prolungato excursus medico seguito dal danneggiato che ha comportato plausibili ripercussioni sulla vita familiare, la necessità di cure e assistenza a carico dei prossimi congiunti, la sofferenza dovuta a seguito del traumatico evento, in relazione al grado di parentela e alla relazione di convivenza presumibile solo per i genitori e non anche per i fratelli
(come può evincersi dalle residenze differenti per e Pt_4 Parte_2
già all'epoca di celebrazione del processo penale -cfr. sentenza
[...]
n. 140/2021- Tribunale di Catania, nonché dai dati risultanti dall'atto di citazione), appare congruo ed equo riconoscere in favore di ciascuno le seguenti somme già liquidate in moneta attuale:
- euro 30.000,00 per la madre (anni 62 all'epoca Persona_3
dell'occorso); euro 30.000,00, in favore del padre (anni 68 Parte_3
all'epoca dell'occorso); euro 15.000,00, in favore del fratello (anni26 Parte_2
all'epoca dell'occorso);
19 euro 15.000,00, in favore del padre (anni 35 Parte_4
all'epoca dell'occorso).
_________________________
Da tutte le somme come sopra liquidate, in moneta attuale, rispettivamente a ciascuno degli attori, andranno detratte le provvisionali disposte in sede penale non potendo essere ammessa nel vigente ordinamento una ingiustificata duplicazione di fonte risarcitoria per il medesimo fatto ed in favore dei medesimi soggetti.
Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione «In sede di definitiva liquidazione dei danni derivanti da un illecito extracontrattuale (…) il giudice, anche d'ufficio, deve tenere conto dell'eventuale avvenuto riconoscimento, in sede penale, di una somma
a titolo di provvisionale, dovendosi applicare un regime giuridico sostanzialmente coincidente con quello relativo all'imputazione degli acconti versati nel corso del procedimento civile in favore dei danneggiati. Non rileva, tuttavia, ai fini della detraibilità della provvisionale, l'effettiva riscossione o meno della medesima, avendo la sentenza penale che la dispone efficacia di titolo esecutivo del quale il danneggiato può avvalersi per conseguire coattivamente il pagamento spettatogli» (Cass. n. 6739/2011).
Infatti, il risarcimento del danno è diretto alla completa reintegrazione del patrimonio del danneggiato, sicché questi ha diritto a ricevere l'equivalente pecuniario dell'intero pregiudizio sofferto, e non più di tanto;
da ciò deriva che è compito del giudice, anche di ufficio, verificare se il danneggiato non sia stato, in tutto od in parte, ristorato degli stessi danni, prima della loro liquidazione giudiziale.
Quindi, è sufficiente che risulti dagli atti che i danni prodotti da un
20 medesimo fatto dannoso nei confronti di un medesimo danneggiato siano stati, in tutto od in parte, ridotti nella loro misura in ragione di fatti riparatori intervenuti nelle more della liquidazione giudiziale. E ciò si verifica nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia ricevuto, prima o in corso di causa, delle somme di denaro da imputarsi al risarcimento a titolo di acconto, in quanto il giudice, nella liquidazione definitiva, dovrà operare una compensazione contabile tra il danno come complessivamente determinato e le somme già ricevute a titolo di acconto di quanto alfine dovuto per il suo risarcimento.
E la provvisionale liquidata in sede penale è destinata a risarcire, in favore delle parti civili che abbiano agito per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p., ai sensi dell'art. 74 c.p.p., proprio i danni lamentati in dipendenza del fatto illecito costituente reato, anche se soltanto nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova, fatta salva la definitiva liquidazione in sede civile.
Non vi è dubbio quindi che nella specie si deve tenere conto delle provvisionali liquidate in sede penale, che devono essere tenute in debito conto da questo giudice civile che, d'ufficio, deve imputarne l'importo a scomputo delle somme complessivamente dovute per il risarcimento dei danni.
E ciò a prescindere dalla riscossione, o meno, della provvisionale, in quanto, essendo la sentenza penale oramai definitiva, il danneggiato si può valere per conseguire coattivamente il pagamento, ove non effettuato spontaneamente dall'imputato condannato.
E pertanto, gli importi come sopra determinati a favore di ciascuno degli attori devono essere devalutati alla data della sentenza della Corte di appello (agosto 2023), a detta data deve essere detratta la somma
21 liquidata dal giudice penale, e la somma residua deve essere rivalutata alla data della presente decisione.
Fatti questi conteggi le somme da liquidare a ciascuno degli attori, alla data della presente decisione e detratta già la provvisionale (dovuta in forza delle sentenze penali), sono le seguenti:
euro 261.304,00 Parte_1
euro 24.910,00 Parte_3
euro 24.910,00 Parte_5
euro 9.910,00 Parte_4
euro 9.910,00 Parte_2
_____________________
Nessuna statuizione sulle spese relative al giudizio penale, sussistendo già un titolo per il rimborso.
_____________________
Quanto, infine, alla posizione di non può certamente CP_2
sfuggire come, ai sensi dell'art.12 della Legge n. 157 del 1992, sia obbligo per chi esercita attività venatoria di munirsi di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, all'evidente fine di proteggere in maniera effettiva i terzi danneggiati da attività connotate da elevata pericolosità stante il suo esercizio mediante armi da fuoco.
Ora, è pacifico che all'epoca dei fatti, fosse Controparte_1
assicurato con la compagnia convenuta, in qualità di tesserato dell'associazione venatoria “Caccia Sport e Natura” in forza di convenzione per le garanzie contro infortuni e responsabilità civile con polizza n. 060615546 che include la clausola per cui “All'assicurato è risarcito di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile
22 ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in attività previste dall'assicurazione”.
È del pari indubbio che il sinistro sia stato prontamente denunciato, nei termini previsti nelle condizioni di polizza mediante missiva inoltrata a mezzo raccomandata del 12.11.2019 (cfr. doc. all. comparsa di costituzione ). CP_1
Anche l'inoperatività della polizza derivante dal mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato risulta confutata attraverso la produzione della ricevuta di pagamento del 30.6.2019 prodotta dal (sub. all. 1 memoria istruttoria del 20.2.2024) CP_1
pertanto, l'esclusione delle garanzie previste risulta dedotta invano dalla compagnia assicuratrice.
Alla luce di quanto sopra attesa la copertura CP_2
dell'infortunio nella nozione indicata in convenzione quale “evento dovuto a causa fortuita e violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la
Morte, una Invalidità Permanente od una Inabilità Temporanea da cui scaturisca la necessità di ricovero o di protesi gessata e/o apparecchio di immobilizzazione sostitutiva equivalente, liquidabili nei limiti previsti”, la domanda deve ritenersi accolta anche nei confronti della società assicuratrice proprio per l'unicità del fatto costitutivo e del diritto soggettivo al risarcimento dei danni, dovendosi solo rilevare che per l'esercizio dell'attività venatoria la legge prescrive, tra l'altro,
l'obbligo di stipulare una polizza a copertura della propria responsabilità civile (art. 12, comma 8, l. 11 febbraio 1992 n. 157).
23 L'art. 12, comma 10, l. n. 157, cit. attribuisce al danneggiato da incidenti di caccia un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, analogamente a quanto previsto per le vittime di sinistri stradali dall'art. 144 del codice delle assicurazioni.
Nessuna franchigia è prevista per le tessere di tipo 1, quale quella in uso al convenuto (cfr. pag. 2 convenzione Caccia, sport e CP_1
natura) e nessun superamento del massimale invocato dall'assicurazione (€ 520.000 con un limite per persona di € 400.000) risulta raggiunto nel caso di specie;
né nel contratto è prevista alcuna esclusione per la tipologia di danni provocati.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda attorea è accolta, e, per l'effetto, e vanno Controparte_1 CP_2
condannati, in solido, al risarcimento dei danni liquidati come sopra e, in accoglimento della domanda di manleva, la società va condannata a tenere indenne il da quanto sarà costretto a pagare a titolo di CP_1
provvisionale in esecuzione delle sentenze del Tribunale penale di
Catania (restano a carico del convenuto le spese dei CP_1
procedimenti penali celebrati a suo carico giacché, in ossequio alla pattuizione vigente tra le parti, le relative spese sono rimborsabili a condizione che il giudizio si concluda con sentenza di proscioglimento non dipendente da causa estintiva del reato (cfr. pag. 3 convenzione
Caccia, sport e natura).
Le spese di lite, così come quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidale dei convenuti, nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore del decisum e dei parametri medi del
D.M. 147/2022.
24 Visto l'art. 93 c.p.c., dispone la distrazione delle spese processuali a favore dei difensori delle parti attrici, dichiaratisi antistatari.
Compensa integralmente le spese di lite e Controparte_1
CP_2
P.Q.M.
La Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
11218/2023 R.G.: dichiara la responsabilità di in relazione Controparte_1
all'infortunio occorso a , in data 31.10.2019, e per Parte_1
l'effetto condanna, in solido, e la società Controparte_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei seguenti importi:
- euro 261.304,00 in favore di , a titolo di danno Parte_1
non patrimoniale, già rivalutato alla data della presente decisione e già detratta la provvisionale liquidata dal giudice penale;
- euro 24.910,00 in favore di , a titolo di Persona_3
risarcimento del danno non patrimoniale, già rivalutato alla data della presente decisione e già detratta la provvisionale liquidata dal giudice penale;
- euro 24.910,00 in favore di a titolo di Parte_3
risarcimento del danno non patrimoniale, già rivalutato alla data della presente decisione e già detratta la provvisionale liquidata dal giudice penale;
25 - euro 9.910,00 in favore di a titolo di Parte_4
risarcimento del danno non patrimoniale, già rivalutato alla data della presente decisione e già detratta la provvisionale liquidata dal giudice penale;
- euro 9.910,00 in favore di , a titolo di Parte_2
risarcimento del danno non patrimoniale, già rivalutato alla data della presente decisione e già detratta la provvisionale liquidata dal giudice penale.
Condanna la società a tenere indenne il da CP_2 CP_1
quanto sarà costretto a versare agli attori in esecuzione della provvisionale disposta con la sentenza penale del Tribunale di Catania
n. 140/2021, confermata dalla sentenza penale della locale Corte di
Appello n. 2608/2023.
Condanna i convenuti in solido, al pagamento, in favore degli attori, delle spese processuali, che si liquidano in favore degli attori, in complessivi euro 22.457,00 per compensi, di cui euro 3.544,00 per fase di studio, euro 2.338,00 per fase introduttiva del giudizio, euro
10.411,00 per fase istruttoria, euro 6.164,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 93 c.p.c., dispone la distrazione delle spese processuali a favore dei difensori delle parti attrici, dichiaratisi antistatari.
Compensa le spese di lite tra e Controparte_1 CP_2
Pone a carico solidale di e le Controparte_1 CP_2
spese di c.t.u.
Così deciso in Catania il 19 dicembre 2025
LA PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
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