Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12602/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.11.2024 da
1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...],
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lorena Celotti (C.F. ), del Foro di C.F._3
Monza, con Studio Legale in 20863 Concorezzo (MB), Via Monsignor Cavezzali, 5, presso il cui studio eleggono domicilio.
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Inzago (MI), in data 18.10.2008,
(anno 2008, atto n. 20, parte II, serie A), scegliendo il regime della comunione dei beni.
con le seguenti figlie:
- nata a [...] il [...], residente in 20065 Inzago (MI), Persona_1
Via Monsignor G. Passoni, 4, C.F. ; C.F._4
Via Monsignor G. Passoni, 4, C.F. ; C.F._4
*
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto in data
8.11.2024 e depositato in data 11.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto.
2. Le figlie e vengono affidate congiuntamente a entrambi i genitori, con esercizio Per_1 Pt_3 paritario dei doveri correlati alla responsabilità genitoriale e con collocazione alternata e paritaria settimanale delle stesse, secondo le seguenti modalità: ciascun genitore preleverà le figlie il lunedì pomeriggio, direttamente all'uscita di scuola, e le terrà con sé fino al lunedì mattina successivo, quando le riaccompagnerà direttamente a scuola e così secondo il principio dell'alternanza.
3. La residenza delle minori, ai fini meramente anagrafici, visto il regime del collocamento alternato paritario, resterà presso la casa familiare in 20065 Inzago (MI), Via Monsignor G. Passoni, 4, salvo futuro diverso accordo tra le parti.
4. Ciascun genitore, nella settimana di propria spettanza, dovrà provvedere in via esclusiva e autonoma all'intera gestione delle figlie, anche in caso di malattia delle stesse, ricorrendo, se necessario, all'aiuto dei nonni, i quali sono tutt'oggi molto presenti nella vita e nella quotidianità delle due ragazzine e con i quali le stesse detengono un ottimo rapporto. I nonni paterni e la nonna materna sono autorizzati, sin da ora, ad assistere e aiutare le odierne parti nella gestione delle minori e . Per_1 Pt_3
5. Qualora il genitore collocatario fosse impossibilitato o si trovasse in difficoltà nell'occuparsi degli impegni quotidiani delle figlie o nella gestione di eventuali periodi di malattia, potrà fare riferimento all'altro genitore, se disponibile, che dovrà sempre essere preferito nella gestione di tali dinamiche ad eventuali soggetti terzi, salvo diverso e miglior accordo tra le parti.
6. Con riguardo al godimento delle vacanze, le parti concordano quanto segue:
- Per il periodo estivo, coincidente con la sospensione scolastica da giugno a settembre, ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie e due settimane consecutive, da Per_1 Pt_3 concordarsi fra le odierne parti entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
- Sempre con riferimento al periodo estivo, le minori e sono solite frequentare Per_1 Pt_3
l'oratorio estivo, subito dopo la fine della scuola, per tre settimane consecutive, recarsi in campeggio con l'oratorio per le due settimane successive alla fine dell'oratorio estivo e trascorrere due settimane consecutive di vacanza con i nonni paterni.
I genitori, al fine di mantenere le prassi familiari già in corso, autorizzano, sin da ora, la frequentazione, da parte delle figlie, dell'oratorio estivo e del campeggio estivo, nonché le vacanze sia con i nonni paterni che con la nonna materna.
- Le vacanze natalizie vengono convenzionalmente suddivise in due periodi equivalenti: il primo comprendente il 25 dicembre e i giorni dal 2 al 6 gennaio, il secondo periodo comprendente il 26 dicembre e i successivi giorni dal 27 dicembre all'1 gennaio. Ciascun genitore trascorrerà con le figlie uno dei due periodi, ad anni alterni. I giorni precedenti al
Natale, coincidenti con la sospensione scolastica, saranno trascorsi con il genitore collocatario della settimana. Per il 2024 le parti hanno stabilito che trascorreranno il periodo delle vacanze natalizie ancora tutti insieme, mentre per il 2025 il primo periodo (25 dicembre e 2 – 6 gennaio) sarà di spettanza della madre ed il secondo periodo (26 dicembre e 27 dicembre – 1 gennaio) di spettanza del padre.
- Le vacanze pasquali vengono anch'esse suddivise in due periodi equivalenti: il primo dal giovedì precedente alla Pasqua fino alla sera della domenica di Pasqua e il secondo dalla sera della domenica di Pasqua al martedì, con accompagnamento delle figlie direttamente a scuola il mercoledì mattina. Per il 2025 le parti convengono che il primo periodo spetterà al padre, mentre il secondo periodo spetterà alla madre.
- I c.d. ponti e le altre festività diverse da quelle sopra indicate verranno trascorse con il genitore collocatario in base al criterio dell'ordinario diritto di visita e dunque secondo il principio dell'alternanza settimanale.
Il tutto salvo diverso e miglior accordo tra le parti.
7. I giorni dei compleanni delle figlie e resteranno accorpati ai periodi di spettanza di Per_1 Pt_3 ciascun genitore, con facoltà per il genitore non collocatario di trascorrere con la figlia festeggiata parte della giornata o anche solo il pranzo o la cena. Siccome il compleanno della figlia cade nel periodo delle vacanze natalizie, qualora la minore dovesse essere in vacanza Pt_3 lontano dalla casa familiare con il genitore collocatario del periodo, sarà il genitore non collocatario a raggiungere la figlia ove si trovi.
8. Ciascun genitore, inoltre, potrà tenere con sé le figlie e il giorno del proprio Per_1 Pt_3 compleanno, per festeggiare insieme, anche nel caso in cui tale giorno dovesse cadere nella settimana di spettanza dell'altro genitore.
9. Il sig. nonostante il regime di collocamento paritario e alternato delle figlie, si Parte_1 impegna a versare alla sig.ra l'importo mensile di € 200,00 (€ 100,00 a figlia) a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento di e . Tale importo dovrà essere corrisposto entro il Per_1 Pt_3 giorno 5 di ogni mese e sarà soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat FOI.
10. Le spese straordinarie relative alle figlie e verranno ripartite tra i genitori, in Per_1 Pt_3 misura paritaria (50% ciascuno), secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, nonché note ai ricorrenti. In ogni caso, i costi relativi all'oratorio estivo e al campeggio estivo, di cui al punto 6, saranno suddivisi al 50% tra i genitori.
11. L'Assegno Unico, oggi interamente percepito dal padre, verrà percepito da entrambi i genitori.
Pertanto, il sig. si rende disponibile a compiere tutti gli adempimenti necessari Parte_1 alla rideterminazione di tale assegno ai fini della suddivisione dello stesso al 50%.
12. Il sig. si impegna, sin da ora, ad acquistare la quota di proprietà della sig.ra Parte_1 della casa familiare, sita in 20065 Inzago (MI), Via Monsignor G. Passoni, 4, immobile Pt_2 identificato dai seguenti estremi catastali: foglio 10, particella 316, subalterno 701, piano 3-S1, categoria A/3, classe 6, vani 6,5, R.C. € 288,70; con annesso vano di cantina, sito al piano interrato e box ad uso autorimessa privata, sito al piano terra, identificato dai seguenti estremi catastali: foglio 10, particella 316, subalterno 14, piano T, categoria C/6, classe 7, consistenza mq. 14, superficie catastale mq. 14, R.C. € 45,55.
13. Il rogito di compravendita definitivo dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di omologazione della presente separazione, termine da considerarsi essenziale, presso il Notaio che verrà scelto dal sig. A tal fine, i coniugi pattuiscono che il prezzo della Parte_1 compravendita immobiliare della quota di proprietà della sig.ra sarà di € 40.000,00 Pt_2
(dicasi Euro #quarantamila//00) somma che verrà versata dal sig. a mezzo Parte_1 assegno circolare contestualmente alla stipula del rogito notarile.
14. Il sig. provvederà, altresì, all'accollo liberatorio del mutuo cointestato residuo Parte_1
e la sig.ra si renderà disponibile a tutti gli adempimenti necessari a tale scopo. Pt_2
15. La sig.ra garantisce la legittima provenienza, il pacifico possesso e la libera disponibilità Pt_2 della propria quota di proprietà (50%) e la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, pesi e vincoli. Il sig. si impegna ad acquistare la proprietà della quota Parte_1 compravenduta, intestandola a sé entro la data fissata per il rogito di trasferimento. La vendita sarà fatta ed accettata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui detta unità immobiliare attualmente si trova, con diritti, ragioni, azioni, accessioni, pertinenze, dipendenze, fissi ed infissi, servitù attive e passive, così come visti dalla parte promissaria acquirente e dallo stesso trovati di suo gradimento. Le spese inerenti e conseguenti all'atto definitivo di compravendita saranno interamente a carico del sig. Parte_1
Le parti si danno reciprocamente atto e dichiarano che la presente promessa di compravendita, avendo esclusivamente valore obbligatorio tra le parti stesse, non determina ancora il trasferimento della proprietà dell'immobile suddetto, che si verificherà unicamente, così come ogni altro effetto reale, con la stipulazione dell'atto pubblico notarile. La sig.ra in qualità Pt_2 di parte venditrice, rinuncia ad ogni iscrizione di ipoteca legale o giudiziale sull'immobile qui compravenduto.
16. La compravendita della predetta quota di immobile è condizione essenziale ed imprescindibile per il perfezionamento del presente accordo di separazione personale dei coniugi;
in sede di stipula dell'atto pubblico i coniugi beneficeranno delle agevolazioni fiscali previste per il trasferimento di immobili a definizione dei procedimenti in materia di separazione.
17. La sig.ra dovrà rilasciare la casa familiare, asportando tutti i suoi effetti personali, entro Pt_2
e non oltre il 28.02.2025. Fino all'effettivo rilascio dell'immobile, la sig.ra dovrà Pt_2 contribuire al pagamento del 50% del costo relativo alle utenze domestiche, nonché al versamento del 50% delle rate mensili del mutuo ipotecario.
18. I coniugi godono ciascuno di reddito proprio e dichiarano pertanto di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di contribuzione al mantenimento.
19. Con l'esatto adempimento del presente accordo, le parti dichiarano di aver definito tra loro ogni rapporto di natura patrimoniale e non patrimoniale e di non avere più nulla a chiedere e/o pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo, ragione e/o causa, salvo quanto disposto e regolato dai precedenti punti.
20. I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido ai fini dell'espatrio, anche per i figli minori.
*
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473- bis.51, III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario a Inzago (MI), in data 18.10.2008;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Inzago (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 8.1.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG