Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 12/05/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 92/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Enrico Torri Presidente Fabio Gaetano Galeffi Consigliere Aurelio Laino Consigliere Roberto Rizzi Consigliere Stefania Petrucci Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. 62267 del registro di segreteria, proposto da omissis vedova di omissis (c.f. omissis) nata ad [...] (omissis) il omissis e residente in omissis (omissis), alla via omissis n. omissis, in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale su omissis rappresentata e difesa dall’avv. Bava Andrea (c.f.
[...], pec: avv.andreabava@certmail-cnf.it), come da procura notarile allegata all’atto di appello;
contro MINISTERO DELLA DIFESA, Direzione generale della previdenza militare e della leva, I Ufficio, I Servizio – Contenzioso trattamento previdenziale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla predetta Direzione Generale, con sede in Roma, al viale dell’Esercito n. 186, in virtù di mandato in calce all’atto di costituzione avverso
la sentenza n. 552/2024 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, depositata in data 7 novembre 2024;
VISTI l’atto d’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 16 aprile 2026, con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Simonetta Colonnello, il relatore cons. Stefania Petrucci, l’avv. Bava Andrea per omissis, parte appellante e la dott.ssa SO AR UI RG, per il Ministero della Difesa, parte appellata.
Svolgimento del processo Con atto pervenuto in segreteria il 19 giugno 2025, omissis ha impugnato la sentenza in epigrafe con la quale veniva rigettato il ricorso volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia di carcinoma mammario che aveva colpito il coniuge omissis, deceduto in data omissis e che aveva ricoperto mansioni di
“tecnico elettrogenista” di batterie missilistiche presso il 17°
Reggimento Artiglieria contraerea di Sabaudia.
Con unico ed articolato motivo di doglianza, la parte appellante lamenta la violazione dell’art. 603 del d.lgs. n. 66/2020 e degli articoli 1078 e seguenti del d.P.R. n. 90/2010 e, rilevata l’attinenza a motivi di diritto dell’odierna impugnazione, si duole, in particolare, per aver il Giudice territoriale reputato irrilevante il servizio nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti.
Secondo l’appellante, l’interpretazione resa dalla sentenza impugnata risulterebbe erronea poiché, con il dettato del su richiamato art. 603 del codice dell’ordinamento militare, il legislatore non intendeva ribadire concetti già rientranti nella normativa generale, ma prevedere “un allargamento della tutela”.
Al riguardo, l’appellante richiama la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione in tema di “particolari condizioni ambientali ed operative” e l’analogia del sistema presuntivo dell’art. 603 del d.lgs. n. 66/2010 con quello della tabellazione Inail, nonché l’ordinanza n. 3650/2025 con la quale il Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione di massima inerente proprio all’interpretazione dell’art. 603, al fine di chiarire l’eventuale sussistenza di una presunzione legislativa, seppure iuris tantum, di dipendenza del personale esposto a tali fattori e se, pertanto, l’esposizione a uranio impoverito e nanoparticelle debba considerarsi, salvo prova contraria, concausa efficiente e determinante dell’insorgenza della patologia tumorale.
In conclusione, l’appellante chiede l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altro Giudice ai fini dell’accoglimento della domanda di merito.
Con memoria depositata in data 20 febbraio 2026, la parte appellante ha ribadito le proprie argomentazioni in tema di funzione probatoria presuntiva speciale dell’art. 603 del d.lgs. n. 66/2010 asseritamente violata dalla sentenza gravata richiamando, in particolare, le due ordinanze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2025 e n. 15/2025 che avrebbero risolto la questione interpretativa, affermando l’esistenza di una presunzione relativa di dipendenza da causa di servizio per i militari ammalati di tumore dopo i servizi sensibili e numerati nell’articolo 603, tra cui le missioni nei teatri operativi all’estero e nei siti di stoccaggio munizionamento.
Secondo la prospettazione dell’appellante, tale linea interpretativa avrebbe inteso “facilitare il riconoscimento della causa di servizio, attraverso disposizioni integrative del sistema prefigurato in generale dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, in considerazione delle acquisizioni scientifiche e più in generale della consapevolezza ormai raggiunta anche in sedi istituzionali circa la pericolosità per la salute umana dell’utilizzo a scopi bellici dell’uranio impoverito”.
Il legislatore avrebbe, pertanto, individuato un rischio professionale specifico nel servizio svolto in particolari condizioni ambientali o operative, le quali a livello di normativa attuativa dell’art. 603 del codice dell’ordinamento militare sono così definite, all’art. 1078, lett. d), del regolamento di esecuzione dettato dal d.P.R.
n. 90/2010.
Con memoria depositata in data 26 marzo 2026, si è costituito il Ministero della Difesa che, ricostruita la carriera e lo stato di malattia del caporal maggiore dell’Esercito omissis, evidenzia che il Comitato di Verifica delle cause di servizio, con parere del 19 settembre 2013, aveva ritenuto l’affezione oncologica non dipendente da causa di servizio e pertanto, con decreto n. 805/2015, veniva rigettata l’istanza.
Secondo il Dicastero, anche alla luce della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2025, non troverebbe applicazione, per la fattispecie in esame, l’art. 603 del codice dell’ordinamento militare non ravvisandosi la sussistenza di particolari condizioni ambientali ed operative poiché si trattava di militare adibito a cadenza annuale alla manutenzione del gruppo elettrogeno di sostegno alle unità di lancio, manutenzione effettuata su apparati spenti ed, inoltre, avrebbe operato in posizione distante di ben oltre 100 metri dalla struttura di lancio.
In conclusione, il Ministero della Difesa chiede, in via principale, di rigettare il gravame in quanto infondato, non opponendosi, tuttavia, in via subordinata, alla richiesta attorea di rimessione della causa al primo grado di giudizio, alla luce del più recente orientamento nomofilattico del Giudice amministrativo, con compensazione delle spese di lite.
In data 15 aprile 2026, è stata depositata, dalla parte appellante, la sentenza n. 4878 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania con la quale è stato annullato il provvedimento di diniego di dipendenza da causa di servizio del 6 agosto 2024 n. 3398 ed il presupposto parere del Comitato di verifica del 10 luglio 2024.
All’udienza del 16 aprile 2026, le parti presenti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione Preliminarmente, il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 193 c.g.c.,
nel giudizio d'appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
La pronuncia del Giudice amministrativo risulta, tuttavia, pubblicata, in data 1° luglio 2025, ovvero successivamente al deposito della sentenza oggetto di odierno gravame, avvenuta in data in data 7 novembre 2024 e pertanto, ritiene il Collegio che trattasi di documento che non poteva essere prodotto in sede di prime cure.
Ancora, in via preliminare, il Collegio rileva l’ammissibilità dell’atto di appello, alla luce dei limiti posti dall’art. 170 c.g.c.,
secondo cui “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”.
Nell’atto introduttivo del giudizio, la parte appellante ha evidenziato una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l’appello è ammissibile.
La vicenda, oggetto dell’odierno gravame, attiene all’asserita dipendenza da causa di servizio della fatale patologia tumorale sofferta dal dante causa dell’appellante, in servizio presso il 17°
Reggimento Artiglieria contraerea di Sabaudia ed asseritamente esposto alle emissioni di munizionamenti bellici quali i missili aspide.
L’atto di appello si appalesa fondato e meritevole di accoglimento.
L’art. 603 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, recante il codice dell’ordinamento militare, prevede espressamente che: “al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. In caso di decesso a seguito delle citate infermità o patologie tumorali, l’indennizzo è corrisposto al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti”.
L’inquadramento interpretativo della disposizione su richiamata è stato reso con l’articolata pronuncia n. 15/2025 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha chiarito che, nel suo contenuto dispositivo, la legge si limita ad un’autorizzazione di spesa, “ma la sua portata sostanziale non può essere disconosciuta” avendo “operato una valutazione astratta, con l'obiettivo di superare le difficoltà probatorie legate al caso concreto e che trae fondamento sul piano razionale nelle acquisizioni della scienza medica e negli esiti delle indagini svolte in sede amministrativa, anche in sede internazionale, sulla pericolosità delle operazioni richieste al personale militare” in determinati contesti lavorativi in cui si annidano rischi di contrarre patologie di carattere tumorale, risultando così individuato un “rischio professionale specifico” per il servizio svolto “in particolari condizioni ambientali o operative”.
Al riguardo, osserva il Collegio che quest’ultime risultano specificate, ai sensi dell’art. 1078, lett. d), del d.P.R. 15 marzo 2010 n.
90, quali “condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Pertanto, con condivisibile ragionamento, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha concluso che: “in presenza di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti durante il servizio prestato all'estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario fornire un riscontro effettivo del nesso eziologico; la legge riconosce il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale. Grava sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova di una genesi extra-lavorativa della patologia”.
Rileva il Collegio che la predetta pronuncia dell’Adunanza Plenaria, seppure resa in tema di concessione di equo indennizzo, attiene chiaramente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai sensi del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 che, come noto, reca il regolamento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio anche ai fini della concessione della pensione privilegiata ordinaria.
E d’altronde, la disciplina dettata dall’art. 603 del d.lgs. n. 66/2010 nella parte in cui si propone il “fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano” reca
“disposizioni integrative del sistema prefigurato in generale dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, in considerazione delle acquisizioni scientifiche e più in generale della consapevolezza ormai raggiunta anche in sedi istituzionali circa la pericolosità per la salute umana dell'utilizzo a scopi bellici dell'uranio impoverito”.
Nel solco del su richiamato orientamento dell’Adunanza Plenaria si collocano, inoltre, le pronunce del Consiglio di Stato n. 546/2026 secondo cui la presunzione iuris tantum a favore della causalità tra l'esposizione e la patologia “può essere superata solo attraverso la prova, da parte dell'amministrazione, di una specifica genesi extra-lavorativa della malattia sofferta” e n. 651/2026 che, per l’applicabilità dell’art. 603 del d.lgs. n. 66/2010, esclude “la prova di un'esposizione effettiva e significativa al rischio per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle malattie tumorali”.
Anche questa Sezione ha recentemente aderito all’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato reputando maggiormente convincente l’opzione ermeneutica secondo cui, nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico (I App., sent. n. 49/2026).
Ritiene, quindi, il Collegio che, relativamente alla fattispecie in esame, la pronuncia di primo grado, resa, peraltro, antecedentemente alla giurisprudenza amministrativa su richiamata, non risulti, comunque, aver adeguatamente approfondito, in sede motivazionale, l’ambito interpretativo ed applicativo del su richiamato articolo 603 del citato d.lgs. n. 66/2010 avendo escluso la sussistenza del nesso causale, punto dirimente della controversia in esame, sulla base di valutazioni tratte da rapporti informativi o dichiarazioni testimoniali, giungendo a reputare “ovvio che la manutenzione del gruppo elettrogeno servente una data batteria missilistica tragga con sé l’esposizione al propellente dei missili stessi; e, anzi, va da sé che il lancio di questi ultimi avvenga tenendo a distanza di totale sicurezza il personale servente la batteria stessa”, nonché ad affermare che: “nessuna norma rende automatico e inevitabile il riconoscimento della dipendenza causale di una patologia tumorale sol perché il soggetto che l’abbia contratta sia stato …
impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti … (art. 603 c.o.m.)”.
La pronuncia di primo grado non risulta, pertanto, ad avviso del Collegio, aver compiutamente valutato, proprio dinanzi ad una questione così peculiare e complessa, gli elementi di carattere medicoscientifico della patologia tumorale del dante causa dell’appellante, dovendosi, di converso, evidenziare che la su richiamata sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha rilevato che:
“nonostante i progressi registratisi, non può dirsi raggiunto presso la comunità scientifica un consenso generalizzato sulla rilevanza causale dell'esposizione all'uranio impoverito rispetto a patologie tumorali, i cui fattori eziopatogenici possono essere plurimi e per lo più indeterminabili”.
Pertanto, in conclusione, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, accoglie l’atto di appello proposto da omissis, vedova di omissis, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rimessione degli atti al Giudice di primo grado, in diversa composizione, per il giudizio sul merito, nonché per la pronuncia sulle spese anche dell’odierno giudizio, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c.
Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n.
62267 del ruolo generale, accoglie l’atto di appello proposto da omissis, vedova di omissis, e per l’effetto, ai sensi dell’articolo 170, comma 4, c.g.c., annulla la pronuncia di prime cure e rimette gli atti al primo Giudice, in diversa composizione, per il giudizio sul merito, nonché per la pronuncia sulle spese anche dell’odierno giudizio.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Stefania Petrucci f.to Enrico Torri Depositata in Segreteria il 12/05/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi