CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2508/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LI ANDREA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13213/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240164098507000 CANONE TV SPEC. 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1539/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente,sigra Ricorrente_1 ha impugnato la caretlla di pagamento n. 07120240164098507000 relativa a canini TV pper gli anni 2017, 2018 e 2019 per un importo9 di euyro 621, 78, notificata l'11/4/2025.
A sostegno del proposto gravame l'interessata ha dedotto, con tre motivi varie censure di illegittimità/ nullità dell'atto impugnato tra cui quella di assenza del presupposto soggettivo ed oggettivo del tributo oltre a vizi procedimentali e di forma.
Si sono costituiti in giudizio Agenzia Entrate DP1 Torino, Ufficio competente alla gestione deel tributo speciale in questione e ER che hanno entrambe chiesto sia dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere stante l'annullamento di detta cartella
All'oderna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta di quanto rappresentato dalle partri in causa, come illustrato in punto di "fatto", non resta a questo giudicante che dare atto della intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla controversia introdotta con il ricorso all'epigrafe .
L'Amministrazione procedente ha ritenuto di annullare in autotutela l'atto qui gravato e tanto comporta l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere .
Le spese di lite vanno poste a carico della resistente Agernzia Entrate DP1 Torino in applicazione del prioincipio della soccombemza virtuale, liquidate nella misura indicata in dipositivo., mentre possono essere compensate nei confronti di ER , quale Agente della riscossione .
P.Q.M.
dichiera estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna lAgenzia delle Entrate Associazione_1, che si liquidano in euro 800,00 con attribuzione al procuratore antistatario. Compensa le spese nei confrondi del concessionario.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LI ANDREA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13213/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240164098507000 CANONE TV SPEC. 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1539/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente,sigra Ricorrente_1 ha impugnato la caretlla di pagamento n. 07120240164098507000 relativa a canini TV pper gli anni 2017, 2018 e 2019 per un importo9 di euyro 621, 78, notificata l'11/4/2025.
A sostegno del proposto gravame l'interessata ha dedotto, con tre motivi varie censure di illegittimità/ nullità dell'atto impugnato tra cui quella di assenza del presupposto soggettivo ed oggettivo del tributo oltre a vizi procedimentali e di forma.
Si sono costituiti in giudizio Agenzia Entrate DP1 Torino, Ufficio competente alla gestione deel tributo speciale in questione e ER che hanno entrambe chiesto sia dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere stante l'annullamento di detta cartella
All'oderna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta di quanto rappresentato dalle partri in causa, come illustrato in punto di "fatto", non resta a questo giudicante che dare atto della intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla controversia introdotta con il ricorso all'epigrafe .
L'Amministrazione procedente ha ritenuto di annullare in autotutela l'atto qui gravato e tanto comporta l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere .
Le spese di lite vanno poste a carico della resistente Agernzia Entrate DP1 Torino in applicazione del prioincipio della soccombemza virtuale, liquidate nella misura indicata in dipositivo., mentre possono essere compensate nei confronti di ER , quale Agente della riscossione .
P.Q.M.
dichiera estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna lAgenzia delle Entrate Associazione_1, che si liquidano in euro 800,00 con attribuzione al procuratore antistatario. Compensa le spese nei confrondi del concessionario.