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Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 10/09/2024, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1084/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
SUPPLENTE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1084/2021
Oggi 10 settembre 2024 alle ore 12,51 innanzi al dott. Gianluca Morabito, compare per gli attori l'avv.
TAMARA GRIMALDI.
Il Giudice invita il difensore a precisare le conclusioni e a discutere la causa. L'avv. Grimaldi discute la causa riportandosi agli scritti tutti in atti e alla luce delle risultanze testimoniali e peritali chiede che le conclusioni di cui all'atto introduttivo vengano accolte. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. Alle ore 14,00, terminata la Camera di Consiglio, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Gianluca Morabito
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
SUPPLENTE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.
Gianluca Morabito, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1084/21 R.G.A.C., promossa da
(C.F. E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
Tamara Guidi, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rieti, via
Cavour n. 9, come da procura rilasciata su foglio separato
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giorgio CP P.IVA_1
Carnevali, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale
Bruno Buozzi n. 19, come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale all'udienza odierna di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale la Parte_2
, chiedendone la condanna ex art. 2043 c.c. o ex art. 2052 CP
c.c. al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi pagina 2 di 12 il 29.03.2021 alle ore 10,40 circa allorché il Sig. Parte_1 mentre alla guida dell'autovettura di cui era comproprietario unitamente al
Sig. modello Hyundai, targata FV180SL, percorreva in Parte_2
Rieti la S.S.4 Salaria, con direzione Ascoli Piceno, giunto all'altezza del Km
82+400 della predetta Strada, aveva subito un incidente, poiché - improvvisamente e repentinamente - un capriolo aveva invaso la sede stradale, dal lato destro a valle della strada, collidendo con l'autovettura di proprietà degli istanti che procedeva nella medesima direzione;
evento, in conseguenza del quale essi attori avevano subito danni al veicolo quantificabili in €5.300,00, come evincibile dalla fattura della Allesticar snc di CC M. e A. regolarmente saldata, ulteriori spese per €73,20 in conseguenza dell'intervento del soccorso stradale e il sig. Parte_1 aveva, altresì, riportato danni fisici per i quali era stato trasferito
[...] con l'autoambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Generale di
Rieti San Camillo de' Lellis, ove i sanitari gli avevano diagnosticato “Trauma stradale. Lombalgia e trauma toracico-addominale”.
La , costituitasi in giudizio, contestava la domanda CP siccome infondata in fatto e diritto e comunque non provata, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: preliminarmente accertare e dichiarare la mancata prova del fatto storico, della relativa dinamica e del nesso di causalità con i lamentati danni e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
nel merito accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità della nella causazione del sinistro CP in oggetto e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
sempre nel merito accertare e dichiarare l'esclusione di responsabilità del custode della fauna per riconducibilità dell'evento alla condotta del conducente e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
in via gradata accertare e dichiarare il quantum ex adverso richiesto eccessivamente oneroso, non provato e non dovuto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Erano assegnati i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., venivano espletate prova orale e CTU medico legale e all'esito la causa veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza odierna.
pagina 3 di 12 Va premesso in linea generale che l'esistenza – come nel caso che ci occupa - di una specifica disciplina europea, statale e/o regionale in tema di indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica ai coltivatori privati non è, di per sé, di ostacolo alla autonoma configurabilità, in base ai principi generali, anche di una responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione nei confronti dei soggetti in tal senso danneggiati.
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità è stata tradizionalmente dell'avviso che in tema di responsabilità extracontrattuale il danno cagionato da fauna selvatica non sia, di regola, risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c. anche in tema di onere della prova e, perciò, richieda l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (v., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, n. 27543/17; Cass. Civ. n.
9276/14).
Occorre, peraltro, segnalare il recente revirement giurisprudenziale secondo cui “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla , in quanto titolare della competenza normativa in CP materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti;
la può CP rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” (v., da ultimo, Cass. civ., Sez. VI, n.
27931/22).
La Cassazione è, da ultimo, tornata sul tema con ben quattro provvedimenti (Cass. civ. sez. III n. 31350/2023; Cass. civ. sez. III n.
31343/2023; Cass. civ. sez. III n. 31335/2023; Cass. civ. sez. III n.
31330/2023), consolidando detto orientamento sulla base di un duplice pagina 4 di 12 argomento: 1) in primo luogo, la responsabilità ex art. 2052 c.c. si fonda esclusivamente sulla proprietà o sull'utilizzo dell'animale; 2) in secondo luogo, gli animali selvatici, protetti dalla Legge 157/1992, fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidati alla cura delle Regioni, a cui sono attribuite dall'ordinamento le competenze per la tutela, la gestione e il controllo del patrimonio faunistico, al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Dunque, chi intenda chiedere il ristoro di danni subiti da animali selvatici, dovrà tenere in considerazione: a) la piena applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2052 c.c. - disposizione ai sensi della quale il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito – integrante una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva sussistente, come tale, a prescindere dall'accertamento del dolo o della colpa;
b) dal punto di vista processuale, che la legittimazione passiva spetta alla nel cui territorio è accaduto il fatto, alla quale va rivolta CP la domanda risarcitoria;
c) che la al fine di escludere la propria CP responsabilità per i danni patiti dal terzo, dovrà fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
Si giunge, quindi, ad ammettere l'azione ex art. 2052 c.c. e ad affermare una “legittimazione passiva esclusiva” della in tal senso. CP
Applicando le sopra richiamate coordinate interpretative al caso che qui ci occupa, alla stregua del mutato indirizzo giurisprudenziale risulta, nella specie, senz'altro applicabile il sopra citato art. 2052 c.c., venendo in considerazione un sinistro provocato da animale selvatico (capriolo), come pagina 5 di 12 tale appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato e pacificamente affidato in cura e custodia alla CP
Corretta, altresì, risulta l'evocazione in giudizio della , CP quale Regione nel cui territorio è avvenuto il fatto.
In ordine alla prova del fatto storico, i testimoni e Testimone_1
carabinieri intervenuti nell'immediatezza sui luoghi di Testimone_2 causa, hanno confermato la ricostruzione contenuta in citazione, dichiarando di essere intervenuti in quanto contattati dalla centrale operativa e di avere rinvenuto il capriolo morto in strada e l'autoveicolo con la parte anteriore destra danneggiata, sulla quale erano presenti peli dell'animale “…rimasti nel punto in cui presentava danni”.
Il testimone oculare ha, altresì, sostanzialmente Testimone_3 confermato la dinamica dei fatti: alla domanda di cui al cap. 1 della memoria istruttoria n. 2 di parte attrice “Vero che in data 29.03.2021, alle ore 10.40 circa, il Sig. , alla guida dell'autovettura di cui è Parte_1 comproprietario unitamente al Sig. , modello Hyundai, Parte_2 targata FV180SL, percorreva in Rieti la S.S.4 Salaria, con direzione Ascoli
Piceno” il teste ha, infatti, risposto “Confermo la circostanza. Io transitavo sulla strada alla guida del mio autoveicolo con senso di marcia inverso” e alla domanda di cui al cap. 3 della stessa memoria “Vero che un Per_1 invadeva la sede stradale, dal lato destro a valle della strada, e collideva con l'autovettura di proprietà degli istanti che procedeva nella medesima direzione?” il teste ha risposto “Confermo la circostanza;
preciso che io ho visto il capriolo che rantolava sulla sede stradale e la macchina che si accostava sulla destra;
non ho visto l'urto essendo giunto pochi secondi dopo”.
Vi è, dunque, la prova del sinistro e del nesso causale tra lo stesso e la presenza sulla sede stradale dell'animale selvatico, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui in citazione.
Ciò stante, come si accennava poc'anzi, la al fine di CP escludere la propria responsabilità per i danni patiti dal terzo, avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la pagina 6 di 12 condotta dell'animale si era posta al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure
- concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
Viceversa, non solo la non si è offerta di provare alcunché al CP riguardo, ma dall'istruttoria è emerso che la zona in cui si è verificato il sinistro aveva già costituito teatro di numerosi incidenti causati dall'attraversamento di animali selvatici, presenti in numero cospicuo nell'area e che “In quel tratto di strada non ci sono segnali che indicano il pericolo di attraversamento di animali selvatici” (v. deposizione del teste
. Tes_3
L'espletata CTU ha, del resto, confermato la piena compatibilità delle lesioni riportate dal sig. con la ricostruzione dei fatti, Parte_1 per come prospettata dalla difesa di parte attrice, accertata in sede di istruttoria orale ed asseverata dai referti prodotti, nonché dagli ulteriori certificati e documenti medici versati in atti.
Né sono emersi elementi tali da far ritenere che l'attore abbia potuto concorrere, ponendo in essere una condotta colposa ex art. 1227, I co.,
c.c., al verificarsi dell'incidente.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni tutte di cui sopra e non essendo emersi, all'esito dell'istruttoria, elementi tali da far seriamente dubitare dell'attendibilità dei testimoni, va senz'altro affermata la responsabilità della ex art. 2052 c.c., in ordine ai fatti di CP causa, con conseguente obbligo, a carico della stessa, di risarcire i danni sofferti dai sigg.ri e Parte_2 Parte_1
E' appena il caso peraltro, di rilevare che detta responsabilità sussisterebbe anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., alla luce delle circostanze emerse all'esito dell'istruttoria orale: la circostanza che l'area in cui si è verificato il sinistro avesse in precedenza già costituito teatro di numerosi sinistri causati dal frequente attraversamento di animali selvatici, ivi pagina 7 di 12 presenti in numero cospicuo e il dato di fatto che nel tratto di strada in questione non siano stati rinvenuti segnali che indicano il pericolo di attraversamento di animali selvatici costituiscono, infatti, altrettanti indici significativi di una grave negligenza dell'ente che, pur consapevole della evidente pericolosità dell'area, non ha provveduto quanto meno a collocare idonea cartellonistica avente ad oggetto la segnalazione del pericolo
(appunto, attraversamento di animali selvatici), con conseguente colpa per negligenza in capo alla . CP
Passando al quantum debeatur, in ordine al danno patrimoniale costituito a dire degli attori dalle spese sostenute per la riparazione del mezzo e per il soccorso stradale, sono state depositate due fatture.
E' noto, peraltro, che per giurisprudenza costante “la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass.,
19/7/2011, n. 15832) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla” (v. Cass. civ., Sez. VI, n. 3293/18), laddove nel caso che ci occupa non sussiste alcuna quietanza/accettazione, né è stata data altrimenti prova dell'avvenuto pagamento, ciò che ben sarebbe potuto avvenire, ad esempio, attraverso la produzione della contabile del relativo bonifico.
Difetta, pertanto, la prova – tenuto conto della contestazione avanzata dalla difesa di parte convenuta - del lamentato danno patrimoniale, dal che segue l'inevitabile reiezione della domanda proposta dal sig. per essere la stessa rimasta, appunto, Parte_2 infondata.
Per quanto attiene alla liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica lamentato dal sig. Parte_1 sulla base della documentazione in atti confortata dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata sull'attore, si osserva che le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario sono esenti da vizi, congruamente motivate e condivisibili.
pagina 8 di 12 Per ciò che attiene in particolare al danno tradizionalmente definito come “biologico”, il CTU ha potuto accertare che in conseguenza della caduta di cui si è detto, il sig. ebbe a subire un trauma a sua Pt_1 volta all'origine di lesioni (“Esiti di valido trauma contusivo-distorsivo cervicale e lombare. Trauma contusivo ginocchio destro”) perfettamente compatibili con i fatti di causa, fonte di un'invalidità temporanea di complessivi 25 giorni, di cui 5 di inabilità temporanea assoluta e 20 di inabilità temporanea parziale al 50%, nonché di postumi permanenti riscontrati in misura pari al 3%.
Ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dell'integrità psico-fisica ex artt. 1226 e 2056 c.c., si ritiene di applicare le tabelle aggiornate in uso al Tribunale di Milano, anche a seguito della nota sentenza della III Sez. della Corte di Cassazione
n. 12408 del 7.6.2011, che ha individuato nei valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati da detto Tribunale, i parametri da ritenersi equi e cioè in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a diminuirne l'entità.
Pertanto, in favore di si liquidano in via Parte_1 equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica all'attualità, tenuto conto dell'età (72) al momento del sinistro:
1) quale risarcimento del danno derivante da invalidità permanente,
€3.033,00;
2) quale risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea,
€1.725,00 (di cui €575,00 per 5 giorni di inabilità temporanea assoluta ed
€1.150,00 per 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%.
Il danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dell'integrità psico-fisica ammonta, pertanto, a complessivi €4.758,00 all'attualità
(€3.033,00+€1.725,00).
Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C.
pagina 9 di 12 con sent. n. 1712/95, come “lucro cessante”, trattandosi di debito di valore e computabili sui singoli scaglioni annualmente rivalutati secondo il criterio indicato nella stessa pronuncia, pari al rendimento che presumibilmente l'attrice avrebbe ricavato dalle somme dovute, se le avesse tempestivamente percepite, utilizzandole nei più comuni sistemi di investimento, per un totale all'attualità (comprensivo di sorte, rivalutazione monetaria e interessi) di €5.121,05.
Nulla è stato, viceversa, richiesto a titolo di danno morale, per cui non vi è luogo a provvedere sul punto.
Venendo al danno patrimoniale sub specie di spese mediche, il CTU ha asseverato la congruità delle spese allegate per complessivi €102,00; importo sul quale vanno, del pari, calcolati rivalutazione ed interessi da lucro cessante, trattandosi di debito di valore, per un totale all'attualità di
€109,79.
Il totale dovuto in favore dell'attore ammonta, Parte_1 pertanto, a complessivi €5.230,84 (€5.121,05+€109,79) all'attualità.
In conclusione, la dovrà essere condannata al CP versamento della somma da ultimo indicata in favore del suddetto attore, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale scaturente dal sinistro per cui è causa.
Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono, infine, gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di note conclusionali.
Non luogo a provvedere sulle spese della CTU, non essendo stata presentata alcuna istanza in tal senso da parte del consulente e tenuto conto del principio per cui il termine di 100 giorni fissato dall'art. 71, comma 2, d.p.r. n. 115/2002 per il deposito della domanda di liquidazione degli onorari e delle spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato, è un termine previsto a pena di decadenza, con la conseguenza che il consulente che presenta la domanda oltre il suddetto termine perde pagina 10 di 12 il diritto al compenso (Cass. civ. n. 4373/15).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara la responsabilità extracontrattuale della CP
, in ordine ai fatti di causa;
[...]
• respinge la domanda risarcitoria proposta da Parte_2
• in parziale accoglimento della relativa domanda proposta da condanna la convenuta a corrispondere Parte_1 CP al suddetto attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dal sinistro per cui è causa, la somma di
€5.230,84 all'attualità, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino all'effettivo soddisfo;
• condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che liquida in complessivi €4.491,00, di cui €4.227,00 a titolo di compensi professionali ed €264,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge;
• non luogo a provvedere in ordine alle spese di CTU.
Rieti, 10/09/2024
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
SUPPLENTE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1084/2021
Oggi 10 settembre 2024 alle ore 12,51 innanzi al dott. Gianluca Morabito, compare per gli attori l'avv.
TAMARA GRIMALDI.
Il Giudice invita il difensore a precisare le conclusioni e a discutere la causa. L'avv. Grimaldi discute la causa riportandosi agli scritti tutti in atti e alla luce delle risultanze testimoniali e peritali chiede che le conclusioni di cui all'atto introduttivo vengano accolte. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. Alle ore 14,00, terminata la Camera di Consiglio, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Gianluca Morabito
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
SUPPLENTE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.
Gianluca Morabito, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1084/21 R.G.A.C., promossa da
(C.F. E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
Tamara Guidi, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rieti, via
Cavour n. 9, come da procura rilasciata su foglio separato
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giorgio CP P.IVA_1
Carnevali, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale
Bruno Buozzi n. 19, come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale all'udienza odierna di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale la Parte_2
, chiedendone la condanna ex art. 2043 c.c. o ex art. 2052 CP
c.c. al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi pagina 2 di 12 il 29.03.2021 alle ore 10,40 circa allorché il Sig. Parte_1 mentre alla guida dell'autovettura di cui era comproprietario unitamente al
Sig. modello Hyundai, targata FV180SL, percorreva in Parte_2
Rieti la S.S.4 Salaria, con direzione Ascoli Piceno, giunto all'altezza del Km
82+400 della predetta Strada, aveva subito un incidente, poiché - improvvisamente e repentinamente - un capriolo aveva invaso la sede stradale, dal lato destro a valle della strada, collidendo con l'autovettura di proprietà degli istanti che procedeva nella medesima direzione;
evento, in conseguenza del quale essi attori avevano subito danni al veicolo quantificabili in €5.300,00, come evincibile dalla fattura della Allesticar snc di CC M. e A. regolarmente saldata, ulteriori spese per €73,20 in conseguenza dell'intervento del soccorso stradale e il sig. Parte_1 aveva, altresì, riportato danni fisici per i quali era stato trasferito
[...] con l'autoambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Generale di
Rieti San Camillo de' Lellis, ove i sanitari gli avevano diagnosticato “Trauma stradale. Lombalgia e trauma toracico-addominale”.
La , costituitasi in giudizio, contestava la domanda CP siccome infondata in fatto e diritto e comunque non provata, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: preliminarmente accertare e dichiarare la mancata prova del fatto storico, della relativa dinamica e del nesso di causalità con i lamentati danni e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
nel merito accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità della nella causazione del sinistro CP in oggetto e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
sempre nel merito accertare e dichiarare l'esclusione di responsabilità del custode della fauna per riconducibilità dell'evento alla condotta del conducente e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
in via gradata accertare e dichiarare il quantum ex adverso richiesto eccessivamente oneroso, non provato e non dovuto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Erano assegnati i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., venivano espletate prova orale e CTU medico legale e all'esito la causa veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza odierna.
pagina 3 di 12 Va premesso in linea generale che l'esistenza – come nel caso che ci occupa - di una specifica disciplina europea, statale e/o regionale in tema di indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica ai coltivatori privati non è, di per sé, di ostacolo alla autonoma configurabilità, in base ai principi generali, anche di una responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione nei confronti dei soggetti in tal senso danneggiati.
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità è stata tradizionalmente dell'avviso che in tema di responsabilità extracontrattuale il danno cagionato da fauna selvatica non sia, di regola, risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c. anche in tema di onere della prova e, perciò, richieda l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (v., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, n. 27543/17; Cass. Civ. n.
9276/14).
Occorre, peraltro, segnalare il recente revirement giurisprudenziale secondo cui “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla , in quanto titolare della competenza normativa in CP materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti;
la può CP rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” (v., da ultimo, Cass. civ., Sez. VI, n.
27931/22).
La Cassazione è, da ultimo, tornata sul tema con ben quattro provvedimenti (Cass. civ. sez. III n. 31350/2023; Cass. civ. sez. III n.
31343/2023; Cass. civ. sez. III n. 31335/2023; Cass. civ. sez. III n.
31330/2023), consolidando detto orientamento sulla base di un duplice pagina 4 di 12 argomento: 1) in primo luogo, la responsabilità ex art. 2052 c.c. si fonda esclusivamente sulla proprietà o sull'utilizzo dell'animale; 2) in secondo luogo, gli animali selvatici, protetti dalla Legge 157/1992, fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidati alla cura delle Regioni, a cui sono attribuite dall'ordinamento le competenze per la tutela, la gestione e il controllo del patrimonio faunistico, al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Dunque, chi intenda chiedere il ristoro di danni subiti da animali selvatici, dovrà tenere in considerazione: a) la piena applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2052 c.c. - disposizione ai sensi della quale il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito – integrante una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva sussistente, come tale, a prescindere dall'accertamento del dolo o della colpa;
b) dal punto di vista processuale, che la legittimazione passiva spetta alla nel cui territorio è accaduto il fatto, alla quale va rivolta CP la domanda risarcitoria;
c) che la al fine di escludere la propria CP responsabilità per i danni patiti dal terzo, dovrà fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
Si giunge, quindi, ad ammettere l'azione ex art. 2052 c.c. e ad affermare una “legittimazione passiva esclusiva” della in tal senso. CP
Applicando le sopra richiamate coordinate interpretative al caso che qui ci occupa, alla stregua del mutato indirizzo giurisprudenziale risulta, nella specie, senz'altro applicabile il sopra citato art. 2052 c.c., venendo in considerazione un sinistro provocato da animale selvatico (capriolo), come pagina 5 di 12 tale appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato e pacificamente affidato in cura e custodia alla CP
Corretta, altresì, risulta l'evocazione in giudizio della , CP quale Regione nel cui territorio è avvenuto il fatto.
In ordine alla prova del fatto storico, i testimoni e Testimone_1
carabinieri intervenuti nell'immediatezza sui luoghi di Testimone_2 causa, hanno confermato la ricostruzione contenuta in citazione, dichiarando di essere intervenuti in quanto contattati dalla centrale operativa e di avere rinvenuto il capriolo morto in strada e l'autoveicolo con la parte anteriore destra danneggiata, sulla quale erano presenti peli dell'animale “…rimasti nel punto in cui presentava danni”.
Il testimone oculare ha, altresì, sostanzialmente Testimone_3 confermato la dinamica dei fatti: alla domanda di cui al cap. 1 della memoria istruttoria n. 2 di parte attrice “Vero che in data 29.03.2021, alle ore 10.40 circa, il Sig. , alla guida dell'autovettura di cui è Parte_1 comproprietario unitamente al Sig. , modello Hyundai, Parte_2 targata FV180SL, percorreva in Rieti la S.S.4 Salaria, con direzione Ascoli
Piceno” il teste ha, infatti, risposto “Confermo la circostanza. Io transitavo sulla strada alla guida del mio autoveicolo con senso di marcia inverso” e alla domanda di cui al cap. 3 della stessa memoria “Vero che un Per_1 invadeva la sede stradale, dal lato destro a valle della strada, e collideva con l'autovettura di proprietà degli istanti che procedeva nella medesima direzione?” il teste ha risposto “Confermo la circostanza;
preciso che io ho visto il capriolo che rantolava sulla sede stradale e la macchina che si accostava sulla destra;
non ho visto l'urto essendo giunto pochi secondi dopo”.
Vi è, dunque, la prova del sinistro e del nesso causale tra lo stesso e la presenza sulla sede stradale dell'animale selvatico, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui in citazione.
Ciò stante, come si accennava poc'anzi, la al fine di CP escludere la propria responsabilità per i danni patiti dal terzo, avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la pagina 6 di 12 condotta dell'animale si era posta al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure
- concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
Viceversa, non solo la non si è offerta di provare alcunché al CP riguardo, ma dall'istruttoria è emerso che la zona in cui si è verificato il sinistro aveva già costituito teatro di numerosi incidenti causati dall'attraversamento di animali selvatici, presenti in numero cospicuo nell'area e che “In quel tratto di strada non ci sono segnali che indicano il pericolo di attraversamento di animali selvatici” (v. deposizione del teste
. Tes_3
L'espletata CTU ha, del resto, confermato la piena compatibilità delle lesioni riportate dal sig. con la ricostruzione dei fatti, Parte_1 per come prospettata dalla difesa di parte attrice, accertata in sede di istruttoria orale ed asseverata dai referti prodotti, nonché dagli ulteriori certificati e documenti medici versati in atti.
Né sono emersi elementi tali da far ritenere che l'attore abbia potuto concorrere, ponendo in essere una condotta colposa ex art. 1227, I co.,
c.c., al verificarsi dell'incidente.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni tutte di cui sopra e non essendo emersi, all'esito dell'istruttoria, elementi tali da far seriamente dubitare dell'attendibilità dei testimoni, va senz'altro affermata la responsabilità della ex art. 2052 c.c., in ordine ai fatti di CP causa, con conseguente obbligo, a carico della stessa, di risarcire i danni sofferti dai sigg.ri e Parte_2 Parte_1
E' appena il caso peraltro, di rilevare che detta responsabilità sussisterebbe anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., alla luce delle circostanze emerse all'esito dell'istruttoria orale: la circostanza che l'area in cui si è verificato il sinistro avesse in precedenza già costituito teatro di numerosi sinistri causati dal frequente attraversamento di animali selvatici, ivi pagina 7 di 12 presenti in numero cospicuo e il dato di fatto che nel tratto di strada in questione non siano stati rinvenuti segnali che indicano il pericolo di attraversamento di animali selvatici costituiscono, infatti, altrettanti indici significativi di una grave negligenza dell'ente che, pur consapevole della evidente pericolosità dell'area, non ha provveduto quanto meno a collocare idonea cartellonistica avente ad oggetto la segnalazione del pericolo
(appunto, attraversamento di animali selvatici), con conseguente colpa per negligenza in capo alla . CP
Passando al quantum debeatur, in ordine al danno patrimoniale costituito a dire degli attori dalle spese sostenute per la riparazione del mezzo e per il soccorso stradale, sono state depositate due fatture.
E' noto, peraltro, che per giurisprudenza costante “la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass.,
19/7/2011, n. 15832) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla” (v. Cass. civ., Sez. VI, n. 3293/18), laddove nel caso che ci occupa non sussiste alcuna quietanza/accettazione, né è stata data altrimenti prova dell'avvenuto pagamento, ciò che ben sarebbe potuto avvenire, ad esempio, attraverso la produzione della contabile del relativo bonifico.
Difetta, pertanto, la prova – tenuto conto della contestazione avanzata dalla difesa di parte convenuta - del lamentato danno patrimoniale, dal che segue l'inevitabile reiezione della domanda proposta dal sig. per essere la stessa rimasta, appunto, Parte_2 infondata.
Per quanto attiene alla liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica lamentato dal sig. Parte_1 sulla base della documentazione in atti confortata dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata sull'attore, si osserva che le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario sono esenti da vizi, congruamente motivate e condivisibili.
pagina 8 di 12 Per ciò che attiene in particolare al danno tradizionalmente definito come “biologico”, il CTU ha potuto accertare che in conseguenza della caduta di cui si è detto, il sig. ebbe a subire un trauma a sua Pt_1 volta all'origine di lesioni (“Esiti di valido trauma contusivo-distorsivo cervicale e lombare. Trauma contusivo ginocchio destro”) perfettamente compatibili con i fatti di causa, fonte di un'invalidità temporanea di complessivi 25 giorni, di cui 5 di inabilità temporanea assoluta e 20 di inabilità temporanea parziale al 50%, nonché di postumi permanenti riscontrati in misura pari al 3%.
Ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dell'integrità psico-fisica ex artt. 1226 e 2056 c.c., si ritiene di applicare le tabelle aggiornate in uso al Tribunale di Milano, anche a seguito della nota sentenza della III Sez. della Corte di Cassazione
n. 12408 del 7.6.2011, che ha individuato nei valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati da detto Tribunale, i parametri da ritenersi equi e cioè in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a diminuirne l'entità.
Pertanto, in favore di si liquidano in via Parte_1 equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica all'attualità, tenuto conto dell'età (72) al momento del sinistro:
1) quale risarcimento del danno derivante da invalidità permanente,
€3.033,00;
2) quale risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea,
€1.725,00 (di cui €575,00 per 5 giorni di inabilità temporanea assoluta ed
€1.150,00 per 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%.
Il danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dell'integrità psico-fisica ammonta, pertanto, a complessivi €4.758,00 all'attualità
(€3.033,00+€1.725,00).
Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C.
pagina 9 di 12 con sent. n. 1712/95, come “lucro cessante”, trattandosi di debito di valore e computabili sui singoli scaglioni annualmente rivalutati secondo il criterio indicato nella stessa pronuncia, pari al rendimento che presumibilmente l'attrice avrebbe ricavato dalle somme dovute, se le avesse tempestivamente percepite, utilizzandole nei più comuni sistemi di investimento, per un totale all'attualità (comprensivo di sorte, rivalutazione monetaria e interessi) di €5.121,05.
Nulla è stato, viceversa, richiesto a titolo di danno morale, per cui non vi è luogo a provvedere sul punto.
Venendo al danno patrimoniale sub specie di spese mediche, il CTU ha asseverato la congruità delle spese allegate per complessivi €102,00; importo sul quale vanno, del pari, calcolati rivalutazione ed interessi da lucro cessante, trattandosi di debito di valore, per un totale all'attualità di
€109,79.
Il totale dovuto in favore dell'attore ammonta, Parte_1 pertanto, a complessivi €5.230,84 (€5.121,05+€109,79) all'attualità.
In conclusione, la dovrà essere condannata al CP versamento della somma da ultimo indicata in favore del suddetto attore, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale scaturente dal sinistro per cui è causa.
Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono, infine, gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di note conclusionali.
Non luogo a provvedere sulle spese della CTU, non essendo stata presentata alcuna istanza in tal senso da parte del consulente e tenuto conto del principio per cui il termine di 100 giorni fissato dall'art. 71, comma 2, d.p.r. n. 115/2002 per il deposito della domanda di liquidazione degli onorari e delle spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato, è un termine previsto a pena di decadenza, con la conseguenza che il consulente che presenta la domanda oltre il suddetto termine perde pagina 10 di 12 il diritto al compenso (Cass. civ. n. 4373/15).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara la responsabilità extracontrattuale della CP
, in ordine ai fatti di causa;
[...]
• respinge la domanda risarcitoria proposta da Parte_2
• in parziale accoglimento della relativa domanda proposta da condanna la convenuta a corrispondere Parte_1 CP al suddetto attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dal sinistro per cui è causa, la somma di
€5.230,84 all'attualità, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino all'effettivo soddisfo;
• condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che liquida in complessivi €4.491,00, di cui €4.227,00 a titolo di compensi professionali ed €264,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge;
• non luogo a provvedere in ordine alle spese di CTU.
Rieti, 10/09/2024
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
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