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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 18/12/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. NO IO
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa RG 1002 /2025 tra
(C.F. ), con sede in Roma al Viale Europa n.190, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore domiciliato per la carica presso la sede della Società, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Gurrieri (C.F.: C.F._1
iscritta all'Ordine degli avvocati di Torino, in virtù dei poteri Email_1 conferiti giusta procura generale alle liti per atto del notaio in Roma in data 13 Persona_1 novembre 2024, rep. 57001 racc. 16791, registrato il 13 novembre 2024 dell'Avvocatura interna presso Affari Legali Area Nord Ovest, (per le comunicazioni di cui all'art. 176, II comma, c.p.c., si indica, oltre alla PEC il seguente numero di fax: 010.5701387);
– appellante –
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
AN ON n.10, ed elettivamente domiciliato in 17100 Savona (SV) al Corso Italia n.8/13, presso lo studio dell'avv. Marco Montalbani (C.F. ) C.F._3
PEC: – fax: 019.2070905/ 019.6816626 – del Foro di Email_2
Savona, che lo difende e rappresenta per mandato in atti
– appellato –
*****
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Savona n°194/2025, pubblicata in data 07.04.2025.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE Voglia il Tribunale Illustrissimo adito, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza nr.194/2025 emessa dal Giudice di Pace di Savona, così giudicare:
- in via principale: in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare l'avvenuto corretto operato ed ottemperamento, nonché la mancanza di qualsivoglia responsabilità di in Parte_1 ordine alle pretese dall'appellato e conseguentemente riformare la sentenza di primo grado e rigettare la domanda di prestazione impossibile e conseguentemente, condannare la stessa alla restituzione dell'importo pagato da in forza della sentenza gravata, ivi incluse le spese Parte_1 liquidate.
- in via subordinata: emettere specifico provvedimento che consenta a questa società di operare in conformità a legge, senza violare il diritto alla riservatezza dei terzi, mandare assolta l'odierna
1 appellante, per l'intero dalle domande formulate da anche in considerazione dell'avvenuta CP_1 consegna di tutta la documentazione lecita e possibile al richiedente.
- in ogni caso, con vittoria di spese, ripetizione e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
APPELLATO Piaccia al Tribunale di Savona, disattesa ogni contraria istanza e domanda, previa ogni meglio vista pronuncia, 1. In via principale, respingere in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, l'impugnazione promossa da avverso la sentenza del giudice di pace di Savona n. Parte_1
194/2025 resa nel procedimento nr. 1662/2024 r.g.
2. Sempre in via principale, respingere tutte le domanda avanzate da parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per tutti i motivi indicati in atti;
3. sempre in via principale, confermare il decreto ingiuntivo nr. 720/2024 emesso in data 2 maggio 2024 ed opposto dalla controparte;
4. in via di subordine, accertare e dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare, Parte_1
a mettere a disposizione entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza la seguente documentazione: copia integrale degli ordini delle operazioni, con evidenza a) della firma dell'ordinante, b) delle modalità di identificazione dell'ordinante e c) dell'esatta individuazione nominativa del percipiente:
• 04/03/2015 prelievo di € 60.000,00:
• 18/04/2019 prelievo per € 90.000,00
• 31/12/2022 movimento dare per € 2.401,50:
• 14/10/2022 prelievo di €2.380,00:
• 14/10/2022 movimento avere per € 2.380,00: 5. In ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre alla maggiorazione per spese generali ed oneri contributivi e fiscali.
*****
FATTO
Con decreto ingiuntivo n. 720/2024, emesso nel procedimento n. 1060/2024 R.G., il Giudice di Pace di Savona ingiungeva a la consegna in favore di delle Parte_1 CP_1 copie integrali degli ordini relativi a una serie di operazioni eseguite sui rapporti intestati ai genitori del ricorrente, signori e , con evidenza della firma Persona_2 Persona_3 dell'ordinante, delle modalità di identificazione dello stesso e dell'esatta individuazione nominativa del percipiente.
Il decreto traeva origine dalle istanze stragiudiziali formulate da a seguito del CP_1 decesso dei genitori avvenuto rispettivamente il 21 maggio 2022 e il 20 giugno 2022, volte alla ricostruzione dell'asse ereditario. In particolare, il ricorrente aveva richiesto a Parte_1 la certificazione dei saldi e la produzione degli estratti conto e della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti dai de cuius, anche al fine di chiarire alcune operazioni risultanti dagli estratti conto, talune delle quali apparivano eseguite in epoca successiva al decesso degli intestatari.
A fronte delle richieste formulate, aveva trasmesso estratti conto e Parte_1 documentazione che il ricorrente riteneva incompleta, in quanto priva dell'evidenza della sottoscrizione dell'ordinante e delle modalità di identificazione del soggetto che aveva disposto le operazioni. Ulteriori istanze, reiterate anche mediante accesso allo sportello postale e previo
2 pagamento delle commissioni richieste, non conducevano – secondo la prospettazione del ricorrente
– alla produzione della documentazione richiesta, essendo anzi fornite risposte ritenute laconiche o negative, con affermazioni di assenza di riscontri negli archivi per alcune operazioni.
Sulla base di tali premesse, proponeva ricorso monitorio, ottenendo il decreto CP_1 ingiuntivo sopra indicato. Avverso tale decreto proponeva opposizione, Parte_1 instaurando il giudizio di primo grado conclusosi con la sentenza n. 194/2025 del Giudice di Pace di Savona, che rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.
Nel corso del giudizio di primo grado, sosteneva di aver fornito tutta la Parte_1 documentazione che fosse possibile fornire al richiedente, richiamando l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 119 TUB e deducendo l'impossibilità oggettiva e/o legale di produrre ulteriori documenti. In particolare, l'opponente affermava che alcune delle operazioni indicate nel ricorso monitorio non sarebbero mai state effettuate, mentre altre sarebbero state eseguite direttamente dal titolare mediante carta di debito, senza necessità di raccolta della firma o di emissione di specifica contabile.
Il Giudice di Pace, all'esito dell'istruttoria e delle difese svolte, riteneva non fondate le argomentazioni dell'opponente, valorizzando la circostanza che le operazioni risultavano annotate negli estratti conto prodotti dalla stessa e rilevando il mancato assolvimento Parte_1 degli obblighi di diligenza e di adeguata verifica della clientela, confermando pertanto il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso la sentenza n. 194/2025 proponeva appello deducendone l'ingiustizia Parte_1
e la gravosità. Nell'atto di citazione in appello, la società appellante ricostruiva il giudizio di primo grado sostenendo che il Giudice di Pace avrebbe ignorato prove documentali rilevanti e avrebbe erroneamente ritenuto sussistente un obbligo di consegna avente ad oggetto una prestazione asseritamente impossibile o illecita. ribadiva di essersi adoperata alacremente per Parte_1 soddisfare le richieste del cliente e di aver fornito tutta la documentazione lecita e disponibile, sostenendo che molte delle operazioni indicate nel decreto ingiuntivo non esisterebbero affatto, mentre quelle effettivamente eseguite sarebbero state correttamente gestite secondo le modalità operative previste, in particolare nel caso di utilizzo della carta di debito.
L'appellante insisteva altresì sulla genericità della richiesta di prestazione contenuta nel decreto ingiuntivo e sull'asserita violazione della normativa in materia di riservatezza e tutela dei dati di terzi, evidenziando come la produzione di talune informazioni sarebbe stata possibile solo previa adozione di uno specifico provvedimento giudiziario volto al contemperamento degli interessi coinvolti. In conclusione, chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo Parte_1 grado, con il rigetto della domanda monitoria e la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della decisione impugnata.
Si costituiva in giudizio resistendo all'appello e chiedendone la declaratoria di CP_1 inammissibilità o, in subordine, il rigetto nel merito. In via preliminare, l'appellato eccepiva la violazione dell'art. 342 c.p.c., deducendo che l'atto di appello si limiterebbe a riproporre le difese già svolte in primo grado, senza individuare specificamente i capi della sentenza impugnata né articolare censure puntuali avverso la ricostruzione dei fatti e le motivazioni poste a fondamento della decisione.
Nel merito, l'appellato contestava integralmente la ricostruzione dei fatti operata da Parte_1
rilevando come la stessa appellante riconoscesse, da un lato, che l'oggetto del decreto
[...] ingiuntivo consisteva nella richiesta di copia degli ordini con evidenza della firma, delle modalità di
3 identificazione dell'ordinante e dell'individuazione del percipiente, e, dall'altro, sostenesse contraddittoriamente di aver fornito tutta la documentazione disponibile ovvero di trovarsi nell'impossibilità di produrla. L'appellato evidenziava che le operazioni contestate risultavano regolarmente annotate negli estratti conto trasmessi dalla stessa e mai Parte_1 contestati, sicché le affermazioni circa la loro inesistenza apparivano smentite dalla documentazione contabile prodotta. sottolineava inoltre che, per alcune operazioni, aveva in precedenza CP_1 Parte_1 fornito ricevute complete di data, ora, estremi del documento di identità del soggetto operante e sottoscrizione, dimostrando che l'istituto era in grado di conservare e produrre documentazione attestante l'identificazione dell'ordinante e che tali verifiche erano state effettivamente eseguite in altri casi analoghi. Di contro, per le operazioni oggetto del decreto ingiuntivo, l'appellante continuava a dichiarare di non essere in grado di indicare chi avesse effettuato le operazioni, in favore di chi fossero state eseguite e quali controlli di identificazione fossero stati posti in essere.
L'appellato richiamava altresì la circostanza che alcune operazioni risultavano contabilizzate in epoca successiva al decesso dei titolari dei rapporti, rendendo insostenibile la tesi dell'operatività diretta degli stessi mediante carta di debito. Veniva quindi ribadita la violazione, da parte di
[...]
degli obblighi di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., nonché degli Parte_1 obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dal d.lgs. 231/2007, evidenziando come l'asserita impossibilità di produrre la documentazione richiesta fosse comunque imputabile alla stessa appellante, nella cui sfera giuridica i documenti avrebbero dovuto essere formati e conservati.
Sulla base di tali argomentazioni, l'appellato concludeva per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ovvero per il suo rigetto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
*****
Va preliminarmente rilevato come la tesi difensiva di secondo cui le richieste Parte_1 dell'odierno appellato avrebbero ad oggetto “operazioni inesistenti” ovvero movimentazioni mai effettuate, risulti intrinsecamente contraddetta dalla stessa documentazione prodotta dall'istituto e, più in generale, dalla struttura delle richieste avanzate dall'erede.
Dall'esame degli atti emerge, infatti, che tutte le istanze formulate da si riferiscono CP_1
a operazioni puntualmente individuate per data e importo e che tali operazioni risultano già annotate negli estratti e nei prospetti contabili trasmessi dalla stessa nel corso dei rapporti Parte_1 intercorsi con il cliente, come risulta dalla tabella che segue:
Op ichiesta Documento di richiesta Riscontro negli
da (data – CP_1 dell'appellato estratti/prospetti Poste importo – natura)
La richiesta è circostanziata e desunta da Richiesta integrativa del Annotazione presente nei annotazioni contabili già trasmesse;
Poste 04/03/2015 – € 14.06.2023 (doc. 5 prospetti/estratti prodotti da oppone “esito negativo” solo quanto alla 60.000,00 – prelievo appellato) Poste con pari data e importo documentazione di dettaglio, non alla registrazione contabile
Richiesta integrativa del L'operazione risulta contabilizzata;
la difesa 18/04/2019 – € Operazione riportata nei 14.06.2023 (doc. 5);
qualifica l'esecuzione via carta di debito, Pt_1 90.000,00 – prelievo prospetti/estratti di Pt_1 moduli operativi (doc. 7) ma l'annotazione contabile è presente
La richiesta è puntuale per data/importo; Pt_1 04/02/2022 – € Richiesta integrativa del Riscontro in prospetti/estratti comunica “esito negativo” quanto alla ricerca 53.852,27 – prelievo 14.06.2023 (doc. 5) prodotti documentale, non alla presenza dell'annotazione
04/03/2015 – € 8.854,83 Richiesta integrativa del Annotazione presente nei Operazione indicata perché già risultante dai
– versamento 14.06.2023 (doc. 5) prospetti/estratti riscontri contabili forniti da Pt_1
4 Op ichiesta Documento di richiesta Riscontro negli da (data – CP_1 dell'appellato Controparte_2 Pt_1 importo – natura)
31/10/2019 – € Richiesta integrativa del Annotazione presente nei Coerenza per data/importo con le 60.000,00 – prelievo 14.06.2023 (doc. 5) prospetti/estratti movimentazioni riportate da Pt_1 Versamento su libretto Richiesta integrativa del Traccia nei prospetti/estratti e La richiesta non è esplorativa ma riferita a un n. 52005605 – € 14.06.2023 (doc. 5) nei moduli versamento già tracciato nei sistemi Pt_1 53.852,27
La richiesta iniziale riguarda rapporti esistenti;
le Ulteriori operazioni su PEC iniziale 21.01.2023 Presenza di annotazioni nei operazioni specifiche emergono dagli estratti libretti/rapporti indicati (doc. 3) prospetti/estratti prodotti
Pt_1
Non si tratta, dunque, di richieste esplorative o di sollecitazioni volte all'individuazione di movimentazioni ignote, ma di domande di integrazione documentale relative a operazioni che l'istituto ha già contabilizzato nei propri sistemi.
In tale contesto, l'affermazione secondo cui le ricerche avrebbero dato “esito negativo” o che le operazioni sarebbero “inesistenti” non può essere intesa nel senso di una loro mancanza sul piano contabile, posto che la loro stessa annotazione negli estratti conto ne presuppone l'avvenuta esecuzione.
La difesa di finisce così per sovrapporre, in modo non coerente, il piano dell'esistenza Pt_1 dell'operazione con quello della disponibilità o reperibilità della documentazione giustificativa, giungendo a negare la prima sulla base dell'asserita impossibilità di produrre la seconda.
Ne deriva che l'“esito negativo delle ricerche”, così come prospettato dall'appellante, non attiene all'inesistenza delle operazioni richieste, ma semmai alla mancata individuazione, negli archivi dell'istituto, della documentazione di dettaglio relativa alle stesse.
Tale circostanza, tuttavia, non può essere opposta al cliente per escludere il diritto alla consegna o per qualificare come infondata la domanda, risolvendosi altrimenti in una conseguenza pregiudizievole imputabile esclusivamente all'organizzazione interna dell'intermediario che ha dato corso alle operazioni e le ha contabilizzate.
La contraddizione interna della difesa emerge, dunque, con evidenza: da un lato Parte_1 riconosce, attraverso gli estratti e i prospetti contabili prodotti, l'avvenuta registrazione delle operazioni;
dall'altro nega la legittimità della richiesta documentale assumendo che tali operazioni non esisterebbero. Una simile impostazione non può essere condivisa, poiché l'annotazione contabile dell'operazione costituisce, di per sé, presupposto logico e giuridico della pretesa di chiarimento e di integrazione informativa avanzata dall'avente diritto.
Sotto il profilo dell'onere della prova, va ulteriormente osservato che, una volta accertato che le operazioni oggetto di richiesta risultano annotate negli estratti e nei prospetti contabili dell'istituto, grava su l'onere di dimostrare i fatti impeditivi o estintivi del diritto azionato Parte_1 dall'avente diritto, e segnatamente l'insussistenza dell'obbligo di conservazione o di esibizione della documentazione relativa a tali operazioni ovvero l'impossibilità non imputabile di fornirla.
Nel caso di specie, l'appellante non ha assolto a tale onere, essendosi limitata a dedurre, in termini generici, l'“esito negativo delle ricerche” svolte presso i propri archivi, senza tuttavia indicare quali archivi siano stati consultati, con quali modalità operative e per quali ragioni la documentazione non sarebbe più reperibile. Una simile allegazione, priva di riscontro puntuale e di dimostrazione
5 concreta dell'attività di ricerca asseritamente svolta, non è idonea a superare il dato oggettivo costituito dall'avvenuta annotazione contabile delle operazioni.
Né può ritenersi che l'assenza o l'indisponibilità della documentazione giustificativa, ove imputabile all'organizzazione interna dell'intermediario, possa tradursi in un effetto pregiudizievole per il cliente o per i suoi aventi causa. Diversamente opinando, si finirebbe per addossare alla parte che ha richiesto chiarimenti su operazioni già contabilizzate le conseguenze della carenza documentale di chi quelle operazioni ha eseguito e registrato, con evidente inversione dell'onere probatorio.
Va inoltre richiamato il principio secondo cui l'intermediario che gestisce rapporti di natura bancaria o assimilata è tenuto a garantire al cliente – e, in caso di decesso, ai suoi aventi diritto – un'informazione completa, chiara e verificabile in ordine alle operazioni eseguite sui rapporti intrattenuti, non potendosi limitare alla mera indicazione di saldi o movimentazioni prive di adeguato supporto documentale.
Nel caso di specie, le richieste dell'appellato non erano volte a ottenere dati estranei alla sfera di conoscibilità dell'istituto, ma riguardavano la consegna della documentazione relativa a operazioni già annotate nei sistemi contabili di , con specifico riferimento all'identificazione del Parte_1 soggetto che aveva disposto l'operazione e alle modalità con cui essa era stata eseguita. Trattasi di informazioni che, per loro natura, presuppongono un'attività di registrazione e di controllo interna all'intermediario al momento dell'esecuzione dell'operazione e che rientrano, pertanto, nell'ambito degli obblighi informativi gravanti su chi gestisce il rapporto.
L'adempimento di tali obblighi non può ritenersi soddisfatto mediante la sola produzione di estratti conto o mediante l'affermazione dell'asserita impossibilità di reperire ulteriori elementi, ove tale impossibilità non sia puntualmente dimostrata e risulti, per contro, che l'operazione è stata regolarmente contabilizzata. In particolare, l'intermediario non può sottrarsi all'obbligo di chiarire le modalità di esecuzione di un'operazione limitandosi a dichiarare di non essere in grado di fornire informazioni ulteriori, poiché ciò equivarrebbe a svuotare di contenuto il diritto di informazione riconosciuto al cliente e ai suoi aventi causa.
Ne consegue che la mancata produzione della documentazione richiesta, a fronte di operazioni pacificamente annotate negli estratti, integra un inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, non potendo tale carenza essere giustificata né dall'organizzazione interna dell'istituto né dall'asserita difficoltà di reperimento dei documenti, quando tale difficoltà non sia oggetto di prova rigorosa e specifica.
Non merita accoglimento neppure la censura con cui l'appellante invoca la tutela della riservatezza di soggetti terzi per sostenere l'impossibilità o l'illiceità della consegna della documentazione richiesta. Dagli atti risulta, infatti, che le istanze dell'opposto riguardano esclusivamente operazioni bancarie eseguite su rapporti intestati ai de cuius e già annotate negli estratti e nei prospetti contabili prodotti dalla stessa L'eventuale presenza, nella documentazione richiesta, di Parte_1 dati riferibili a soggetti diversi dall'intestatario del rapporto non è estranea all'operazione bancaria, ma ne costituisce parte integrante, in quanto attiene alle modalità di esecuzione di operazioni che l'istituto ha comunque registrato nei propri sistemi.
In tale contesto, il generico richiamo alla riservatezza dei terzi non è idoneo a configurare un limite concreto e insuperabile al diritto di informazione dell'avente causa, tanto più in assenza di una specifica allegazione circa l'impossibilità di adottare modalità di consegna compatibili con la tutela dei dati personali. L'appellante, infatti, non ha dedotto né provato che la documentazione richiesta
6 contenga dati estranei ai rapporti oggetto di successione, né che la tutela della riservatezza impedisca in radice la consegna della documentazione relativa a operazioni già contabilizzate.
Ne consegue che la censura si risolve in una giustificazione meramente astratta della mancata produzione documentale, non sorretta da un concreto accertamento di incompatibilità tra il diritto di informazione dell'erede e la tutela dei dati personali, e deve pertanto essere disattesa.
*****
In sintesi e conclusivamente le censure formulate da non colgono nel segno e Parte_1 non incidono sulla correttezza della decisione appellata. In primo luogo, la dedotta inesistenza delle operazioni oggetto di richiesta risulta smentita dagli stessi estratti e prospetti contabili prodotti dall'istituto, dai quali emerge che tali operazioni sono state regolarmente annotate, sicché la domanda dell'opposto non ha carattere esplorativo ma si riferisce a movimentazioni effettivamente contabilizzate. Né può attribuirsi rilievo decisivo alle comunicazioni di “esito negativo delle ricerche”, che non attestano l'inesistenza delle operazioni, ma si limitano a rappresentare una difficoltà interna di reperimento della documentazione di dettaglio, priva di specifica dimostrazione quanto alle modalità e all'estensione delle ricerche svolte.
Parimenti infondata è la giustificazione fondata sull'esecuzione delle operazioni mediante carta libretto, atteso che la stessa appellante ammette l'avvenuta esecuzione di tali operazioni e, per altre movimentazioni analoghe, risulta aver conservato e prodotto documentazione completa, con conseguente incoerenza interna della tesi difensiva e incompatibilità della stessa con gli obblighi informativi e di controllo gravanti sull'intermediario. Non può poi ritenersi adempiuto l'obbligo informativo mediante la sola consegna degli estratti conto, poiché la richiesta dell'opposto aveva ad oggetto l'integrazione documentale relativa alle modalità di esecuzione di operazioni già annotate, integrazione che l'istituto non ha fornito.
Del pari priva di fondamento è la deduzione di impossibilità o illiceità della prestazione, non essendo stati allegati né provati fatti esterni e non imputabili idonei a escludere l'obbligo di consegna, mentre l'eventuale carenza documentale risulta riconducibile all'organizzazione interna dell'appellante. Infine, la lamentata insufficienza motivazionale della sentenza di primo grado non si risolve in un vizio decisorio, poiché, pur nella sua sinteticità, la motivazione individua correttamente i fatti decisivi, valorizza le risultanze documentali e perviene a conclusioni logicamente coerenti, che le doglianze di appello non riescono a scalfire. Ne consegue che tutte le censure proposte risultano infondate o comunque recessive e che la sentenza appellata merita integrale conferma.
In conclusione, pur nella sua sinteticità, la sentenza appellata presenta una complessiva e adeguata tenuta logico-giuridica, poiché individua correttamente il nucleo fattuale della controversia e fonda la decisione su elementi oggettivi risultanti dagli atti di causa. Il Giudice di Pace ha accertato che le operazioni per le quali l'opposto ha richiesto la documentazione risultano annotate negli estratti e nei prospetti contabili prodotti dalla stessa escludendo in modo coerente la tesi Parte_1 della loro inesistenza e valorizzando le ammissioni dell'istituto circa l'avvenuta esecuzione di alcune di esse. A fronte di tale dato, la motivazione dà atto dell'insufficienza delle giustificazioni addotte dall'opponente, limitate al richiamo dell'“esito negativo delle ricerche” o all'asserita impossibilità di fornire la documentazione per ragioni organizzative interne, senza che fosse offerta una dimostrazione puntuale e rigorosa di fatti impeditivi non imputabili.
La decisione impugnata risulta pertanto coerente con il quadro documentale acquisito, avendo correttamente distinto tra l'annotazione contabile delle operazioni, pacifica e non contestata, e la
7 mancata produzione della documentazione di dettaglio, imputabile all'intermediario. La sinteticità dell'esposizione motivazionale non si traduce in apoditticità o carenza argomentativa, poiché le conclusioni raggiunte sono sorrette da un percorso logico essenziale ma lineare, che consente di ricostruire con chiarezza le ragioni del rigetto dell'opposizione e della conferma del decreto ingiuntivo. Ne consegue che le censure di appello, in quanto dirette principalmente a sollecitare una diversa valutazione di elementi già correttamente apprezzati in primo grado, non incidono sulla tenuta complessiva della decisione appellata, che merita pertanto integrale conferma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22
*****
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 1002/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio in favore dell'appellato che liquida in complessivi euro 994,00 per CP_1 compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Savona, 18.12.2025
Il Giudice
NO IO
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