CASS
Sentenza 30 dicembre 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/12/2025, n. 41697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41697 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da KI MA YE, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del 01/10/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Sonia Giulianelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 41697 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 20/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha rigettato la istanza di revoca della misura della custodia in carcere applicata a MA KI a fini estradizionali. 2.Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'estradando deducendo, con unico motivo, violazione dell'art. 700 cod. proc. pen. e degli artt. 10 e 12 del trattato di estradizione Italia-USA. Erroneamente la Corte di appello ha individuato quale "mandato di arresto" quella che già nella istanza rigettata era indicata come una mera richiesta di eseguire l'arresto (all. 5 all'atto di ricorso), formata e trasmessa dall'Autorità Esecutiva Statunitense, non sottoscritta da alcun Giudice, ma da semplici funzionari del Ministero della Giustizia (il direttore e il vice-direttore della divisione "affari internazionali"), richiesta in cui si fa riferimento a un ordine restrittivo emesso da un Giudice il precedente 28.7.2025, che - però - non è stato trasmesso all'Italia nei termini di legge, essendo - invece - stato trasmesso un successivo provvedimento di arresto, datato 20/08/2025 (v. all. 4 all'atto di ricorso) nei confronti del ricorrente. Cosicché, doveva essere dichiarata la perenzione della misura cautelare a carico del ricorrente secondo la sanzione prevista dall'art. 12 del Trattato, non essendo stato trasmesso nei 45 giorni previsti - decorrenti dalla data dell'arresto e, quindi, con scadenza al 14.09.2025 - la documentazione indicata dall'art. 10 del Trattato, tra cui è ricompresa anche "una copia certificata conforme del mandato di arresto" a carico del ricercato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. L'istanza nell'interesse dell'estradando era volta alla revoca della misura cautelare applicata all'estradando, deducendo che l'Autorità USA aveva trasmesso un ordine di cattura datato 20.08.2025, successivo alla domanda di arresto del 29.7.2025, che aveva dato luogo all' arresto dell'estradando in data 31.7.2025, sulla base di un mandato di arresto emesso il 28.7.2025, che non è stato mai trasmesso dalla autorità USA. 3. L'ordinanza impugnata ha rigettato l'istanza difensiva, affermando che l'estradando risulta essere stato arrestato il 31.7.2025 essendo «destinatario di un mandato di arresto provvisorio emesso da U.S. Department of Justice Criminal 2 Division in data 29.7.2025 (in base al provvedimento - c.d. atto d'accusa - emesso il 28.7.2025 dal Tribunale Distrettuale USA per il Distretto Est del Tennessee)». Secondo la Corte dì appello, tale mandato di arresto è stato trasmesso unitamente alla richiesta di arresto e di sequestro ed è stato notificato all'estradando il 31.7.2025 e, infine, in data 10.09.2025 è stato trasmesso il provvedimento di rinvio a giudizio emesso il 20.08.2025 dal Gran Giurì federale del Distretto Est del Tennessee, unitamente a tutti i documenti di cui all'art. 700, comma 2, cod. proc. pen. e, in data 11.9.2025, è pervenuta la richiesta di estradizione di KI. 4. Dall'esame degli atti risulta quanto segue. 4.1. Gli atti del presente procedimento costituiscono seguito di quelli contenuti nel procedimento n. 31448/25 R.G.- riguardante altra precedente vicenda incidentale cautelare - dai quali risulta che, all'atto dell'arresto all'estradando è stata notificata la richiesta di arresto da parte del Dipartimento di Giustizia USA in data 29/7/2025 in base al mandato di arresto emesso il 28/7/2025 dal Giudice del U.S. District for the Eastem District of Tennesse che, senza dubbio, è l'ordine di cattura di cui è stata chiesta l'esecuzione che, tuttavia, non risulta in atti. Agli atti risulta, invece, la trasmissione del mandato di arresto emesso in data 20/08/2025 dal Gran Giurì Federale del Distretto Est del Tennessee, per gli stessi reati oggetto del predetto ordine di cattura, contestualmente al disposto rinvio a giudizio dell'estradando. Il mandato di arresto è allegato alla domanda estradizionale tempestivamente trasmessa dalla autorità USA, nell'ambito della quale si fa riferimento alla sovrapponibilità di tale ordine di arresto a quello emesso il 28/7/2025 (v. pg. 4 della domanda di estradizione). 4.2. Secondo l'articolo X, par. 3, del trattato estradizionale "le richieste di estradizione che riguardano persone che non siano state ancora riconosciute colpevoli devono essere accompagnate da: a) una copia certificata conforme del mandato di arresto o di qualsiasi altro ordine che abbia un effetto analogo [...r. L'articolo XII, par. 4, del trattato di estradizione prevede che "l'arresto provvisorio avrà termine se entro un periodo di 45 giorni dall'arresto della persona richiesta, l'autorità esecutiva della Parte richiesta non avrà ricevuto la formale domanda di estradizione e la documentazione relativa prevista dall'articolo X". 5. Ritiene questa Corte che la mancata trasmissione dell'originario mandato di arresto emesso il 28/7/2025 è assorbita dalla successiva allegazione alla domanda estradizionale del mandato di arresto del 20/08/2025 - indicato dalla difesa - emesso in sede di rinvio a giudizio per gli stessi reati per i quali si è proceduto all'arresto del ricorrente a fini estradizionati. E', infatti, rispetto al pervenimento della domanda estradizionale che è stabilita dalla norma 3 convenzionale la perenzione dell'arresto provvisorio, risultando così corretto il riferimento della ordinanza impugnata ai fini delle sue complessive conclusioni. Del resto, l'allegazione del mandato del 20/08/2025 non designa alcun mutamento della domanda estradizionale, risultando l'atto formale novazione del precedente mandato in conseguenza del successivo rinvio a giudizio dell'estradando, rientrando nella previsione dell'art. X, par. 3 lett. a) del Trattato di estradizione, alla quale fa riferimento la disposizione dell'art. XII, comma 4, del medesimo trattato, che stabilisce la perenzione dell'arresto solo in mancanza del pervenimento della domanda di estradizione e della documentazione relativa prevista dall'art. X - segnatamente - per il caso in esame - quella indicata sub a). Cosicché, è decisivamente ostativo alla dedotta perenzione dell'arresto del ricorrente l'indicato tempestivo pervenimento della domanda estradizionale, completa del provvedimento restrittivo emesso il 20/08/2025 dalla Autorità Giudiziaria statunitense per i medesimi reati per i quali è stato disposto l'arresto provvisorio. Il pervenimento della domanda estradizionale - così corredata -, in coerenza con il rapporto strettamente funzionale tra l'arresto provvisorio e la domanda estradizionale, soddisfa la previsione dell'art. 700, comma 1, cod. proc. pen. secondo la quale "l'estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale [...]che ha dato luogo alla domanda stessa", non essendo prevista - a fini estradizionali - la necessaria coincidenza tra il titolo che ha dato luogo all'arresto provvisorio e quello alla base della domanda estradizionale, ben potendo quest'ultimo essere la formale novazione del primo a seguito dello sviluppo procedimentale presso la A.G. dello Stato richiedente. A tal riguardo è stato condivisibilmente già affermato che, in tema di estradizione per l'estero, non costituisce motivo ostativo ad una pronuncia di estradabilità la sostituzione da parte dello Stato istante del titolo estradizionale per lo stesso fatto, prima della pronuncia della corte di appello (Sez. 6, n. 4293 del 12/12/2008, dep. 2009, Ndoci, Rv. 242643; conf. Sez. 6, n. 10555 del 21/02/2017, Dema, Rv. 269385), essendosi argomentato che «nulla vieta, infatti, che ferma restando la causa petendi, il titolo su cui si fonda la domanda di estradizione sia successivamente e formalmente novato, purché prima della pronuncia da parte della Corte di appello, dallo Stato richiedente, dato che tale novatio integra la domanda di estradizione, venendone dunque a farne parte, e non lede alcun diritto difensivo, dal momento che l'interessato ne viene a conoscenza antecedentemente alla decisione». 4 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti i cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20/11/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Sonia Giulianelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 41697 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 20/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha rigettato la istanza di revoca della misura della custodia in carcere applicata a MA KI a fini estradizionali. 2.Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'estradando deducendo, con unico motivo, violazione dell'art. 700 cod. proc. pen. e degli artt. 10 e 12 del trattato di estradizione Italia-USA. Erroneamente la Corte di appello ha individuato quale "mandato di arresto" quella che già nella istanza rigettata era indicata come una mera richiesta di eseguire l'arresto (all. 5 all'atto di ricorso), formata e trasmessa dall'Autorità Esecutiva Statunitense, non sottoscritta da alcun Giudice, ma da semplici funzionari del Ministero della Giustizia (il direttore e il vice-direttore della divisione "affari internazionali"), richiesta in cui si fa riferimento a un ordine restrittivo emesso da un Giudice il precedente 28.7.2025, che - però - non è stato trasmesso all'Italia nei termini di legge, essendo - invece - stato trasmesso un successivo provvedimento di arresto, datato 20/08/2025 (v. all. 4 all'atto di ricorso) nei confronti del ricorrente. Cosicché, doveva essere dichiarata la perenzione della misura cautelare a carico del ricorrente secondo la sanzione prevista dall'art. 12 del Trattato, non essendo stato trasmesso nei 45 giorni previsti - decorrenti dalla data dell'arresto e, quindi, con scadenza al 14.09.2025 - la documentazione indicata dall'art. 10 del Trattato, tra cui è ricompresa anche "una copia certificata conforme del mandato di arresto" a carico del ricercato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. L'istanza nell'interesse dell'estradando era volta alla revoca della misura cautelare applicata all'estradando, deducendo che l'Autorità USA aveva trasmesso un ordine di cattura datato 20.08.2025, successivo alla domanda di arresto del 29.7.2025, che aveva dato luogo all' arresto dell'estradando in data 31.7.2025, sulla base di un mandato di arresto emesso il 28.7.2025, che non è stato mai trasmesso dalla autorità USA. 3. L'ordinanza impugnata ha rigettato l'istanza difensiva, affermando che l'estradando risulta essere stato arrestato il 31.7.2025 essendo «destinatario di un mandato di arresto provvisorio emesso da U.S. Department of Justice Criminal 2 Division in data 29.7.2025 (in base al provvedimento - c.d. atto d'accusa - emesso il 28.7.2025 dal Tribunale Distrettuale USA per il Distretto Est del Tennessee)». Secondo la Corte dì appello, tale mandato di arresto è stato trasmesso unitamente alla richiesta di arresto e di sequestro ed è stato notificato all'estradando il 31.7.2025 e, infine, in data 10.09.2025 è stato trasmesso il provvedimento di rinvio a giudizio emesso il 20.08.2025 dal Gran Giurì federale del Distretto Est del Tennessee, unitamente a tutti i documenti di cui all'art. 700, comma 2, cod. proc. pen. e, in data 11.9.2025, è pervenuta la richiesta di estradizione di KI. 4. Dall'esame degli atti risulta quanto segue. 4.1. Gli atti del presente procedimento costituiscono seguito di quelli contenuti nel procedimento n. 31448/25 R.G.- riguardante altra precedente vicenda incidentale cautelare - dai quali risulta che, all'atto dell'arresto all'estradando è stata notificata la richiesta di arresto da parte del Dipartimento di Giustizia USA in data 29/7/2025 in base al mandato di arresto emesso il 28/7/2025 dal Giudice del U.S. District for the Eastem District of Tennesse che, senza dubbio, è l'ordine di cattura di cui è stata chiesta l'esecuzione che, tuttavia, non risulta in atti. Agli atti risulta, invece, la trasmissione del mandato di arresto emesso in data 20/08/2025 dal Gran Giurì Federale del Distretto Est del Tennessee, per gli stessi reati oggetto del predetto ordine di cattura, contestualmente al disposto rinvio a giudizio dell'estradando. Il mandato di arresto è allegato alla domanda estradizionale tempestivamente trasmessa dalla autorità USA, nell'ambito della quale si fa riferimento alla sovrapponibilità di tale ordine di arresto a quello emesso il 28/7/2025 (v. pg. 4 della domanda di estradizione). 4.2. Secondo l'articolo X, par. 3, del trattato estradizionale "le richieste di estradizione che riguardano persone che non siano state ancora riconosciute colpevoli devono essere accompagnate da: a) una copia certificata conforme del mandato di arresto o di qualsiasi altro ordine che abbia un effetto analogo [...r. L'articolo XII, par. 4, del trattato di estradizione prevede che "l'arresto provvisorio avrà termine se entro un periodo di 45 giorni dall'arresto della persona richiesta, l'autorità esecutiva della Parte richiesta non avrà ricevuto la formale domanda di estradizione e la documentazione relativa prevista dall'articolo X". 5. Ritiene questa Corte che la mancata trasmissione dell'originario mandato di arresto emesso il 28/7/2025 è assorbita dalla successiva allegazione alla domanda estradizionale del mandato di arresto del 20/08/2025 - indicato dalla difesa - emesso in sede di rinvio a giudizio per gli stessi reati per i quali si è proceduto all'arresto del ricorrente a fini estradizionati. E', infatti, rispetto al pervenimento della domanda estradizionale che è stabilita dalla norma 3 convenzionale la perenzione dell'arresto provvisorio, risultando così corretto il riferimento della ordinanza impugnata ai fini delle sue complessive conclusioni. Del resto, l'allegazione del mandato del 20/08/2025 non designa alcun mutamento della domanda estradizionale, risultando l'atto formale novazione del precedente mandato in conseguenza del successivo rinvio a giudizio dell'estradando, rientrando nella previsione dell'art. X, par. 3 lett. a) del Trattato di estradizione, alla quale fa riferimento la disposizione dell'art. XII, comma 4, del medesimo trattato, che stabilisce la perenzione dell'arresto solo in mancanza del pervenimento della domanda di estradizione e della documentazione relativa prevista dall'art. X - segnatamente - per il caso in esame - quella indicata sub a). Cosicché, è decisivamente ostativo alla dedotta perenzione dell'arresto del ricorrente l'indicato tempestivo pervenimento della domanda estradizionale, completa del provvedimento restrittivo emesso il 20/08/2025 dalla Autorità Giudiziaria statunitense per i medesimi reati per i quali è stato disposto l'arresto provvisorio. Il pervenimento della domanda estradizionale - così corredata -, in coerenza con il rapporto strettamente funzionale tra l'arresto provvisorio e la domanda estradizionale, soddisfa la previsione dell'art. 700, comma 1, cod. proc. pen. secondo la quale "l'estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale [...]che ha dato luogo alla domanda stessa", non essendo prevista - a fini estradizionali - la necessaria coincidenza tra il titolo che ha dato luogo all'arresto provvisorio e quello alla base della domanda estradizionale, ben potendo quest'ultimo essere la formale novazione del primo a seguito dello sviluppo procedimentale presso la A.G. dello Stato richiedente. A tal riguardo è stato condivisibilmente già affermato che, in tema di estradizione per l'estero, non costituisce motivo ostativo ad una pronuncia di estradabilità la sostituzione da parte dello Stato istante del titolo estradizionale per lo stesso fatto, prima della pronuncia della corte di appello (Sez. 6, n. 4293 del 12/12/2008, dep. 2009, Ndoci, Rv. 242643; conf. Sez. 6, n. 10555 del 21/02/2017, Dema, Rv. 269385), essendosi argomentato che «nulla vieta, infatti, che ferma restando la causa petendi, il titolo su cui si fonda la domanda di estradizione sia successivamente e formalmente novato, purché prima della pronuncia da parte della Corte di appello, dallo Stato richiedente, dato che tale novatio integra la domanda di estradizione, venendone dunque a farne parte, e non lede alcun diritto difensivo, dal momento che l'interessato ne viene a conoscenza antecedentemente alla decisione». 4 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti i cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20/11/2025.