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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1333/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1333/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DONDONI DAVIDE e dell'avv. ,
APPELLANTE contro
IA' C.F. ), CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. VAIRA VITTORIO e dell'avv. GIORGI GIOVANNI ( ) VIA DELLA ZECCA N. 1 40100 BOLOGNA;
, C.F._1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Compare in data 31.01.2023 avanti il Collegio per la Convenuta Parte_1
l'Avv. Davide Dondoni il quale chiede riportandosi al proprio Atto di Appello che venga rinnovata la
CTU volta ad accertare se . recupera l'Iva dei propri consulenti in quanto la consulenza CP_1 effettuata in primo grado presenta numerose lacune relative alla mancata verifica del deposito presso
l'Agenzia delle Entrate Competente circs las dispensa degli adempimenti Iva con allegato ovviamente il timbro di deposito di tale dichiarazione l semplice dichiarazione di non è assimilabile in CP_1 nessun caso a tale adempimento in quanto semplicemente si tratta di un atto di
pagina 1 di 6 parte il quale non può avere assolutamente valore di prova e si oppone a tutto quanto ex adverso enunciato dedotto e prodotto.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove CP_1
Nel merito
Respingere l'appello ex adverso interposto alla sentenza n. 292/2022 emessa dal Tribunale Civile di
Piacenza siccome inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto
Confermare in ogni sua parte la sentenza ex adverso gravata
In ogni caso
Condannare parte appellante ai sensi dell'art. 96, I e III comma, c.p.c., per i motivi di cui in atti
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti di cui alla nota allegata, redatta con riferimento alle fasi processuali, alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili”.
IN FATTO
1. Con atto di precetto in rinnovazione notificato il 13.01.2017 intimava a CP_1 Parte_1 in forza della sentenza n. 845/2014 emessa dal Tribunale di Piacenza il 26.11.2014 – che, a seguito di correzione materiale, aveva condannato quest'ultima al pagamento di € 4835,00 “oltre rimborso forfettario, IVA e CPA di legge” – il versamento della somma di € 8.040,10, oltre interessi, rivalutazione e spese successive.
Poiché tale atto di precetto non sortiva esito alcuno, notificava, in data 17.03.2017, atto di CP_1 pignoramento, fissando per la dichiarazione del terzo dinanzi al giudice delle esecuzioni mobiliari del
Tribunale di Piacenza l'udienza del 28.04.2017, nel corso della quale creditrice chiedeva l'assegnazione delle somme pignorate, mentre la debitrice depositava ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., chiedendo la sospensione della procedura esecutiva.
All'esito dell'udienza fissata sulla relativa istanza, il G.E., con successiva ordinanza dell'11.03.2018, sospendeva l'esecuzione e fissava termine per l'introduzione – a cura della creditrice – del giudizio di merito.
2. Pertanto, con atto di citazione notificato in data 07.05.2018, introduceva il giudizio di CP_1 merito, chiedendo accertarsi l'inammissibilità o comunque l'infondatezza dell'opposizione.
3. Si costituiva eccependo il difetto di rappresentanza in capo al procuratore di Parte_1 CP_1
e, nel merito, che nulla era dovuto a titolo di iva alla compagnia assicuratrice.
[...]
pagina 2 di 6 4. Istruita la causa tramite c.t.u. volta ad accertare se l'iva di cui al precetto fosse o meno detraibile da quale compagnia di assicurazione, con sentenza n. 292/2022 il Tribunale di Piacenza CP_1 rigettava l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposta da Parte_1
In particolare il giudice riteneva infondata l'eccezione di legittimità processuale sollevata dalla secondo la quale il soggetto che aveva sottoscritto la procura alle liti, dott. Parte_1 Pt_2 sarebbe stato privo del potere di rappresentanza, potendo egli rappresentare l'assicurazione esclusivamente nelle posizioni processuali passive;
invero, non solo rivestiva il ruolo di CP_1 soggetto processuale passivo nel giudizio di opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., con conseguente legittimo potere sostanziale rappresentativo del dott. a rappresentarla e difenderla, ma aveva, in Pt_2 ogni caso, sanato l'eventuale difetto con la procura alle liti conferita dal dott. con ciò sanando Per_1 ex tunc qualsiasi vizio originario.
Nel merito il tribunale, aderendo alle conclusioni del c.t.u., riteneva infondato l'assunto di , Pt_1 secondo la quale l'iva esposta in precetto sarebbe stata detraibile da in applicazione del CP_1 regime pro-rata, nella misura dell'1% per l'anno 2017, in tal modo costituendo un ingiustificato aggravio a carico della poiché detraibile da quest'ultima quasi integralmente. Parte_1
Infine, riteneva infondata l'eccezione di inesistenza e/o nullità e/o improcedibilità e/o inammissibilità
e/o inefficacia dell'opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. sollevata sul presupposto che l'atto non fosse stato depositato telematicamente. In mancanza di una sanzione espressa, invero, tale modalità di deposito configurava una mera irregolarità, non preclusiva del raggiungimento dello scopo dell'atto, costituito dall'ingresso dello stesso nella sfera di conoscibilità del destinatario: “nel caso in esame, ha dimostrato di essere a conoscenza dell'atto così che non può comminarsi una CP_1 sanzione neppure prevista in modo esplicito dalla normativa di riferimento”.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello la società Parte_1
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
6. Con il primo motivo reitera l'eccezione di carenza di titolarità in capo al dott. Parte_1 Pt_2 del potere di promuovere il presente giudizio;
in particolare, la mancanza della necessaria legittimazione a proporre l'opposizione ex 615 c.p.c. comporterebbe la nullità dell'atto di citazione e/o l'improponibilità, l'improcedibilità, e l'inammissibilità di tutte le domande proposte da CP_1 nei confronti dell'odierna appellante.
7. Con il secondo motivo l'appellante contesta l'erroneità della CTU in ordine alla detraibilità dell'IVA, sostenendo che le conclusioni del consulente derivano esclusivamente da una dichiarazione pagina 3 di 6 dell'Ufficio Fiscalità di ossia da un documento prodotto direttamente dalla parte. CP_1
Secondo l'eventuale prova dell'esenzione avrebbe dovuto essere invece fornita Parte_1 attraverso la produzione di una dichiarazione degli adempimenti iva dell'Agenzia delle Entrate
(dichiarazione di esenzione annuale ex art. 36 bis d.P.R. n. 633/72) e non già con un documento di parte.
8. Il primo motivo di appello è infondato.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, riveste il ruolo di soggetto processuale CP_1 passivo nel giudizio di opposizione all'esecuzione introdotto da con ricorso ex artt. 615, Parte_1 comma 2, 624 c.p.c. per ottenere la sospensione del pignoramento;
ottenuta quest'ultima è assegnato dal giudice un termine perentorio assegnato ex art. 616 c.p.c. per l'introduzione della fase di merito a cura della parte interessata, e tale è appunto , che ha provveduto all'incombente per evitare CP_1
l'estinzione del processo esecutivo;
dunque è parte opponente e parte opposta, sicchè Pt_1 CP_1 sussiste il potere rappresentativo in capo al dott. dotato in forza di procura generale del potere Pt_2 di rappresentare l'assicurazione esclusivamente con riguardo alle posizioni processuali passive.
9. In ogni caso, ha sanato l'eventuale vizio di legittimazione processuale mediante la CP_1 procura alle liti conferita dal dott. con effetto ex tunc, eliminando così qualunque ipotetica Per_1 irregolarità della precedente procura.
L'appellante ha in proposito richiamato la pronuncia n. 4016/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito che, in tema di difetto di rappresentanza processuale, mentre il giudice che rilevi d'ufficio tale vizio, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., deve promuoverne la sanatoria assegnando alla parte un termine perentorio, senza che operino le preclusioni derivanti da decadenze processuali, diversamente quando il vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, la documentazione necessaria deve essere prodotta immediatamente, non essendovi ragione di assegnare un termine, poiché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire.
Tuttavia, è altrettanto vero che la stessa pronuncia ha ritenuto corretta la dichiarazione di nullità solo perché la parte non aveva provveduto a sanare il vizio denunciato, né aveva richiesto la concessione del termine previsto dall'art. 182 c.p.c. Anzi, richiamando la precedente sentenza n. 29224/2021, la
Suprema Corte ha affermato che la nullità della procura alle liti era divenuta insanabile poiché, pur avendo il convenuto sollevato la relativa eccezione, l'attore non aveva spontaneamente depositato la documentazione necessaria nel prosieguo del giudizio di merito, limitandosi a discutere altre questioni giuridiche.
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, immediatamente dopo la proposizione dell'eccezione di nullità da parte di Pt_1
produceva una nuova procura, “per così dire ad abundantiam”, del dott.
[...] CP_1 Pt_2 volta a sanare il vizio ex tunc.
In conclusione, deve ritenersi sanato ex tunc qualunque eventuale vizio ab origine degli atti processuali depositati da , nonché la sua posizione processuale. CP_1
10. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
L'appellante assume che le conclusioni del c.t.u. circa la detraibilità dell'IVA esposta in precetto siano erronee, poiché si fonderebbero esclusivamente su una dichiarazione dell'Ufficio Fiscalità di CP_1
ossia su un documento proveniente direttamente dalla parte, e non invece sulla dichiarazione
[...] degli adempimenti iva rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (dichiarazione di esenzione annuale ex art. 36 bis del d.P.R. n. 633/1972).
Si osserva però che, anche a prescindere dalle risultanze della c.t.u. che sono favorevoli ad , CP_1 deve ritenersi che “In tema di spese processuali, grava sulla parte soccombente, condannata al relativo pagamento, l'onere della prova che la parte vittoriosa è un soggetto IVA e che può, pertanto, rivalersi del tributo in questione, a meno che la stessa non lo riconosca” (Cass., n. 2818/2024); spettava dunque a , e non ad , fornire la prova delle proprie affermazioni, che risultano Pt_1 CP_1 invece non soltanto indimostrate, ma smentite dalla c.t.u., secondo la quale “[…] – nel caso che ci occupa - l'IVA è detraibile da – in applicazione dell'anzidetto regime pro – rata – per l'anno CP_1
2017 nella misura del 1%: detta imposta non costituisce un ingiusto aggravio a carico di in Pt_1 quanto detraibile da quest'ultima quali integramente, ossia al più al 99%, rimanendo 1% una cifra irrisoria di neppure 20”..
11. L'appello va dunque respinto e l'appellante va condannata a rinfondere le spese di lite del grado alla parte appellata.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Pt_1 nei confronti di contro la sentenza n. 292/2022 del Tribunale di Piacenza e condanna
[...] CP_1
l'appellante a rifondere ad le spese di lite del grado, che liquida in € 4.888,00 per CP_1 compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il pagina 5 di 6 13.11.2025.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1333/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DONDONI DAVIDE e dell'avv. ,
APPELLANTE contro
IA' C.F. ), CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. VAIRA VITTORIO e dell'avv. GIORGI GIOVANNI ( ) VIA DELLA ZECCA N. 1 40100 BOLOGNA;
, C.F._1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Compare in data 31.01.2023 avanti il Collegio per la Convenuta Parte_1
l'Avv. Davide Dondoni il quale chiede riportandosi al proprio Atto di Appello che venga rinnovata la
CTU volta ad accertare se . recupera l'Iva dei propri consulenti in quanto la consulenza CP_1 effettuata in primo grado presenta numerose lacune relative alla mancata verifica del deposito presso
l'Agenzia delle Entrate Competente circs las dispensa degli adempimenti Iva con allegato ovviamente il timbro di deposito di tale dichiarazione l semplice dichiarazione di non è assimilabile in CP_1 nessun caso a tale adempimento in quanto semplicemente si tratta di un atto di
pagina 1 di 6 parte il quale non può avere assolutamente valore di prova e si oppone a tutto quanto ex adverso enunciato dedotto e prodotto.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove CP_1
Nel merito
Respingere l'appello ex adverso interposto alla sentenza n. 292/2022 emessa dal Tribunale Civile di
Piacenza siccome inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto
Confermare in ogni sua parte la sentenza ex adverso gravata
In ogni caso
Condannare parte appellante ai sensi dell'art. 96, I e III comma, c.p.c., per i motivi di cui in atti
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti di cui alla nota allegata, redatta con riferimento alle fasi processuali, alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili”.
IN FATTO
1. Con atto di precetto in rinnovazione notificato il 13.01.2017 intimava a CP_1 Parte_1 in forza della sentenza n. 845/2014 emessa dal Tribunale di Piacenza il 26.11.2014 – che, a seguito di correzione materiale, aveva condannato quest'ultima al pagamento di € 4835,00 “oltre rimborso forfettario, IVA e CPA di legge” – il versamento della somma di € 8.040,10, oltre interessi, rivalutazione e spese successive.
Poiché tale atto di precetto non sortiva esito alcuno, notificava, in data 17.03.2017, atto di CP_1 pignoramento, fissando per la dichiarazione del terzo dinanzi al giudice delle esecuzioni mobiliari del
Tribunale di Piacenza l'udienza del 28.04.2017, nel corso della quale creditrice chiedeva l'assegnazione delle somme pignorate, mentre la debitrice depositava ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., chiedendo la sospensione della procedura esecutiva.
All'esito dell'udienza fissata sulla relativa istanza, il G.E., con successiva ordinanza dell'11.03.2018, sospendeva l'esecuzione e fissava termine per l'introduzione – a cura della creditrice – del giudizio di merito.
2. Pertanto, con atto di citazione notificato in data 07.05.2018, introduceva il giudizio di CP_1 merito, chiedendo accertarsi l'inammissibilità o comunque l'infondatezza dell'opposizione.
3. Si costituiva eccependo il difetto di rappresentanza in capo al procuratore di Parte_1 CP_1
e, nel merito, che nulla era dovuto a titolo di iva alla compagnia assicuratrice.
[...]
pagina 2 di 6 4. Istruita la causa tramite c.t.u. volta ad accertare se l'iva di cui al precetto fosse o meno detraibile da quale compagnia di assicurazione, con sentenza n. 292/2022 il Tribunale di Piacenza CP_1 rigettava l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposta da Parte_1
In particolare il giudice riteneva infondata l'eccezione di legittimità processuale sollevata dalla secondo la quale il soggetto che aveva sottoscritto la procura alle liti, dott. Parte_1 Pt_2 sarebbe stato privo del potere di rappresentanza, potendo egli rappresentare l'assicurazione esclusivamente nelle posizioni processuali passive;
invero, non solo rivestiva il ruolo di CP_1 soggetto processuale passivo nel giudizio di opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., con conseguente legittimo potere sostanziale rappresentativo del dott. a rappresentarla e difenderla, ma aveva, in Pt_2 ogni caso, sanato l'eventuale difetto con la procura alle liti conferita dal dott. con ciò sanando Per_1 ex tunc qualsiasi vizio originario.
Nel merito il tribunale, aderendo alle conclusioni del c.t.u., riteneva infondato l'assunto di , Pt_1 secondo la quale l'iva esposta in precetto sarebbe stata detraibile da in applicazione del CP_1 regime pro-rata, nella misura dell'1% per l'anno 2017, in tal modo costituendo un ingiustificato aggravio a carico della poiché detraibile da quest'ultima quasi integralmente. Parte_1
Infine, riteneva infondata l'eccezione di inesistenza e/o nullità e/o improcedibilità e/o inammissibilità
e/o inefficacia dell'opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. sollevata sul presupposto che l'atto non fosse stato depositato telematicamente. In mancanza di una sanzione espressa, invero, tale modalità di deposito configurava una mera irregolarità, non preclusiva del raggiungimento dello scopo dell'atto, costituito dall'ingresso dello stesso nella sfera di conoscibilità del destinatario: “nel caso in esame, ha dimostrato di essere a conoscenza dell'atto così che non può comminarsi una CP_1 sanzione neppure prevista in modo esplicito dalla normativa di riferimento”.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello la società Parte_1
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
6. Con il primo motivo reitera l'eccezione di carenza di titolarità in capo al dott. Parte_1 Pt_2 del potere di promuovere il presente giudizio;
in particolare, la mancanza della necessaria legittimazione a proporre l'opposizione ex 615 c.p.c. comporterebbe la nullità dell'atto di citazione e/o l'improponibilità, l'improcedibilità, e l'inammissibilità di tutte le domande proposte da CP_1 nei confronti dell'odierna appellante.
7. Con il secondo motivo l'appellante contesta l'erroneità della CTU in ordine alla detraibilità dell'IVA, sostenendo che le conclusioni del consulente derivano esclusivamente da una dichiarazione pagina 3 di 6 dell'Ufficio Fiscalità di ossia da un documento prodotto direttamente dalla parte. CP_1
Secondo l'eventuale prova dell'esenzione avrebbe dovuto essere invece fornita Parte_1 attraverso la produzione di una dichiarazione degli adempimenti iva dell'Agenzia delle Entrate
(dichiarazione di esenzione annuale ex art. 36 bis d.P.R. n. 633/72) e non già con un documento di parte.
8. Il primo motivo di appello è infondato.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, riveste il ruolo di soggetto processuale CP_1 passivo nel giudizio di opposizione all'esecuzione introdotto da con ricorso ex artt. 615, Parte_1 comma 2, 624 c.p.c. per ottenere la sospensione del pignoramento;
ottenuta quest'ultima è assegnato dal giudice un termine perentorio assegnato ex art. 616 c.p.c. per l'introduzione della fase di merito a cura della parte interessata, e tale è appunto , che ha provveduto all'incombente per evitare CP_1
l'estinzione del processo esecutivo;
dunque è parte opponente e parte opposta, sicchè Pt_1 CP_1 sussiste il potere rappresentativo in capo al dott. dotato in forza di procura generale del potere Pt_2 di rappresentare l'assicurazione esclusivamente con riguardo alle posizioni processuali passive.
9. In ogni caso, ha sanato l'eventuale vizio di legittimazione processuale mediante la CP_1 procura alle liti conferita dal dott. con effetto ex tunc, eliminando così qualunque ipotetica Per_1 irregolarità della precedente procura.
L'appellante ha in proposito richiamato la pronuncia n. 4016/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito che, in tema di difetto di rappresentanza processuale, mentre il giudice che rilevi d'ufficio tale vizio, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., deve promuoverne la sanatoria assegnando alla parte un termine perentorio, senza che operino le preclusioni derivanti da decadenze processuali, diversamente quando il vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, la documentazione necessaria deve essere prodotta immediatamente, non essendovi ragione di assegnare un termine, poiché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire.
Tuttavia, è altrettanto vero che la stessa pronuncia ha ritenuto corretta la dichiarazione di nullità solo perché la parte non aveva provveduto a sanare il vizio denunciato, né aveva richiesto la concessione del termine previsto dall'art. 182 c.p.c. Anzi, richiamando la precedente sentenza n. 29224/2021, la
Suprema Corte ha affermato che la nullità della procura alle liti era divenuta insanabile poiché, pur avendo il convenuto sollevato la relativa eccezione, l'attore non aveva spontaneamente depositato la documentazione necessaria nel prosieguo del giudizio di merito, limitandosi a discutere altre questioni giuridiche.
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, immediatamente dopo la proposizione dell'eccezione di nullità da parte di Pt_1
produceva una nuova procura, “per così dire ad abundantiam”, del dott.
[...] CP_1 Pt_2 volta a sanare il vizio ex tunc.
In conclusione, deve ritenersi sanato ex tunc qualunque eventuale vizio ab origine degli atti processuali depositati da , nonché la sua posizione processuale. CP_1
10. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
L'appellante assume che le conclusioni del c.t.u. circa la detraibilità dell'IVA esposta in precetto siano erronee, poiché si fonderebbero esclusivamente su una dichiarazione dell'Ufficio Fiscalità di CP_1
ossia su un documento proveniente direttamente dalla parte, e non invece sulla dichiarazione
[...] degli adempimenti iva rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (dichiarazione di esenzione annuale ex art. 36 bis del d.P.R. n. 633/1972).
Si osserva però che, anche a prescindere dalle risultanze della c.t.u. che sono favorevoli ad , CP_1 deve ritenersi che “In tema di spese processuali, grava sulla parte soccombente, condannata al relativo pagamento, l'onere della prova che la parte vittoriosa è un soggetto IVA e che può, pertanto, rivalersi del tributo in questione, a meno che la stessa non lo riconosca” (Cass., n. 2818/2024); spettava dunque a , e non ad , fornire la prova delle proprie affermazioni, che risultano Pt_1 CP_1 invece non soltanto indimostrate, ma smentite dalla c.t.u., secondo la quale “[…] – nel caso che ci occupa - l'IVA è detraibile da – in applicazione dell'anzidetto regime pro – rata – per l'anno CP_1
2017 nella misura del 1%: detta imposta non costituisce un ingiusto aggravio a carico di in Pt_1 quanto detraibile da quest'ultima quali integramente, ossia al più al 99%, rimanendo 1% una cifra irrisoria di neppure 20”..
11. L'appello va dunque respinto e l'appellante va condannata a rinfondere le spese di lite del grado alla parte appellata.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Pt_1 nei confronti di contro la sentenza n. 292/2022 del Tribunale di Piacenza e condanna
[...] CP_1
l'appellante a rifondere ad le spese di lite del grado, che liquida in € 4.888,00 per CP_1 compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il pagina 5 di 6 13.11.2025.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 6 di 6