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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 18/12/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 558/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
AR FE - S.S. n. 131 - Complanare Sinistra, elettivamente domiciliata in Oristano, via
Carducci, 12, presso lo studio dell'Avv. AR Barberio che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla citazione
ATTRICE
e n persona del legale rappresentante, con sede in Milano Via Scarsellini Controparte_1
14, Codice Fiscale e Partita IVA , elettivamente domiciliata in Oristano via San P.IVA_1
Francesco 18, presso lo studio dell'Avv. Antonio Pinna Spada, che la rappresenta e la difende in virtù di procura speciale alle liti rilasciata in calce alla comparsa pagina 1 di 5 CONVENUTA
e nato a [...] l' 8/10/1966, C.F.: , e residente Controparte_2 C.F._1
in Silanus (NU) Piazza Itria, 9, 08017, e con sede in Milano, Via Foro Controparte_3
Buonaparte, 56 - 20121 - P.Iva: P.IVA_2
CONVENUTI – CONTUMACI
e nato a [...] il [...] e residente in [...]
- S.S. n. 131 - Complanare Sinistra, 09070 (C.F.: ) elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliato in Oristano, via Carducci, 12, presso lo studio dell'Avv. AR Barberio che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto di intervento del 29.11.2024
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice, dell'intervenuto e della convenuta : Controparte_1
“cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo regolarmente notificato l'attrice ha citato in giudizio i predetti convenuti,
allegando che 12 aprile 2022, alle ore 11:40 circa, il furgone Iveco Daily, targato EN852NM, di proprietà del signor e assicurato con la condotto CP_5 Controparte_6
dall' attrice, mentre percorreva la S.S. n. 131, con direzione Sassari, all'altezza del Km. 106, era pagina 2 di 5 stato violentemente tamponato dall' autocarro Renault, targato EN 625 HA, assicurato con la
[...]
di proprietà della e condotto dal signor , Controparte_7 Controparte_3 Controparte_2
che procedeva nella medesima direzione di marcia.
In particolare, l'attrice ha richiesto di accertare e dichiarare che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità del signor , nonché condannare il medesimo, in solido Controparte_2
con il proprietario del veicolo, e la al pagamento, in suo favore Controparte_8
della somma complessiva di € 48.953,44, oltre rivalutazione e interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo, a titolo di danni per le lesioni subite e per il valore delle merci presenti sul furgone al momento del sinistro.
Si è costituita la quale ha contestato le avverse richieste in quanto la Controparte_1
responsabilità nella determinazione del sinistro per cui è causa doveva ascriversi alla stessa attrice. È stato contestato anche il quantum debeatur.
È intervenuto anche il quale ha aderito alla domanda attorea e ha chiesto Controparte_4
riconoscersi in proprio favore, quale titolare del veicolo, il risarcimento dei danni patiti dal furgone.
e la regolarmente citati, non si sono costituiti e sono stati Controparte_2 Controparte_3
dichiarati contumaci.
In data 17.7.2025 è stata formulata dal Giudice la seguente proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
“- Pagamento da parte di dell'importo, a titolo di danno non patrimoniale Controparte_1
in favore della sig.ra di euro 5.000,00; Pt_1
- Pagamento da parte di dell'importo, a titolo di danno patrimoniale in Controparte_1
favore della sig. di euro 2.500,00; CP_4
pagina 3 di 5 - riconoscimento delle spese di lite da parte di nella misura forfetaria di Controparte_1
euro 1.500,00”.
Le parti hanno dato atto di aderire alla proposta e hanno chiesto disporsi rinvio per verificare il definitivo adempimento. Alla successiva udienza, hanno congiuntamente formulato le predette conclusioni.
Al riguardo, si evidenzia che la cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi peculiare di estinzione del processo che può essere resa in ogni fase e grado di giudizio, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
In particolare, si tratta di una definizione atipica della controversia da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga in corso di causa una situazione che elimini la ragione del contrasto tra le parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire.
Tali presupposti non vi è dubbio possano essere ravvisati anche nella fattispecie in esame, in quanto l'accordo conciliativo raggiunto dalle parti in via stragiudiziale a seguito della proposta conciliativa ha determinato la sopravvenuta e reciproca carenza di interesse delle stesse parti a ottenere una pronuncia giurisdizionale sulle domande inizialmente formulate.
La circostanza è stata, laddove ve ne fosse ulteriore bisogno, sottolineata dalle parti mediante espressa formulazione di conclusioni conformi.
Nei casi di cessazione della materia del contendere, inoltre, si ritiene opportuno evidenziare l'orientamento più volte ribadito dalla Corte di Cassazione in forza del quale il giudice è
comunque chiamato a liquidare le spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale,
pagina 4 di 5 fatta salva la facoltà di disporre la compensazione (totale o parziale) delle spese processuali tra le parti dandone adeguata motivazione nella sentenza (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 17/02/2016, n.3148 e
Cass. Civ., sez. VI, 14/07/2020, n.14939; cfr. Cass. Civ., sez. VI, 17/02/2016, n.3148).
Nel caso odierno, la congiunta richiesta delle parti costituisce circostanza idonea a disporre in conformità.
Invero, la proposta conciliativa già prevedeva il pagamento di una somma omnicomprensiva da parte della Assicurazione a titolo di spese di lite. Il fatto che l'accordo sia stato raggiunto e che la compagnia abbia dato corso al pagamento comporta che null'altro debba essere liquidato in questa sede, dovendosi ritenere che le parti abbiano già regolamentato i rapporti tra esse pendenti sulla base della proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciandosi nella causa n. 277/2023 RG., così
provvede:
− dichiara cessata la materia del contendere;
− stante l'avvenuto riconoscimento alla parte attrice, a seguito di accordo, di quanto già previsto dalla proposta conciliativa, dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Oristano, 18.12.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
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