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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/10/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1098/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria AT, all'esito dell'udienza del 22.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
DI AR e DI RA GI CESARE AU, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi. CP_1
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, adiva l'intestato Tribunale per ivi sentir accertare e Parte_1 dichiarare la natura professionale della Sindrome di de Quervain bilaterale delle spalle con conseguente attribuzione di un grado di invalidità comunque superiore a quello già riconosciutole per altre patologie pari al 14% e condanna dell' alla corresponsione CP_1 dell'indennizzo in capitale o in rendita ex art. 13 Dlgs. n. 38/2000 rapportato alla complessiva percentuale di danno biologico attribuita all'esito del presente giudizio.
Deduceva la ricorrente: di aver svolto dal 1976 al 1998 l'attività di sarta finitrice e dal 2000 alla data del pensionamento - avvenuto nell'anno 2022 - l'attività di coltivatrice diretta occupandosi personalmente della cura e della gestione di dieci ettari di terreno;
di aver, pertanto, adottato nello svolgimento delle proprie mansioni posture incongrue nonché di aver fatto utilizzo di forbici manuali con presenza di molle di ritorno, pinze, seghetti telescopici pneumatici e di essersi occupata, tra le altre, della stroncatura, della raccolta della legna, della concimazione, del diserbo manuale, della spollonatura manuale;
che dette attività avevano comportato un costante movimento del polso e della mano con effettuazione di movimenti di prensione e compressione della zona del carpo;
di essere già titolare – per pregresse patologie, tra le quali la sindrome del tunnel carpale – di una percentuale di invalidità pari al 14%; di aver inoltrato all CP_1 domanda per il riconoscimento della natura professionale anche della Sindrome de Quervain, domanda che era stata ingiustamente rigettata dall , il quale aveva ritenuto non sussistente CP_2
l'esposizione a rischio;
che, dunque, non essendo il giudizio espresso dell'Istituto meritevole di condivisione, si era trovata costretta ad adire le vie legali per la tutela dei propri diritti.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' il quale chiedeva il rigetto del ricorso CP_1 trattandosi di malattia non tabellata e ad eziologia multifattoriale con conseguente onere probatorio circa la sussistenza del rischio lavorativo in capo al ricorrente.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti ed istruita la causa per mezzo di prove orali e di consulenza medico legale, all'udienza del 22.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Il CTU, nominato nella persona della dott.ssa , ha rilevato che “Il morbo di Persona_1
rappresenta una condizione infiammatoria che colpisce i tendini che controllano il Parte_2 movimento del pollice e che provoca dolore e gonfiore, spesso aggravati dai movimenti del pollice e del polso. Tra le principali cause a livello epidemiologico rilevano quelle di nauta biomeccanica (sovraccarico funzionale da movimenti ripetuti del polso e del pollice) ma anche cambiamenti ormonali (donne in gravidanza e durante l'allattamento), traumi dietti, malattie reumatiche (artrite reumatoide)”. Lo stesso consulente ha ritenuto che detta patologia, pur se non espressamente tabellata (perlomeno all'epoca di presentazione della domanda amministrativa da parte dell'odierna ricorrente), possa farsi rientrare nella voce 23 lettera a) delle Tabelle allegate al D.M. 9 aprile 2008 quale malattia da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori ascrivibili ad un rischio lavorativo così descritto “lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza”.
Il CTU, poi, analizzando le mansioni e le attività svolte dalla ricorrente nel corso di tutta la sua vita lavorativa, ha ritenuto, nella specie, senz'altro sussistente l'esposizione al rischio avendo la svolto costantemente movimenti ripetuti interessanti il distretto mano-polso con attività Pt_1 di presa e uso di forza oltre che utilizzato frequentemente utensili quali motoseghe, forbici e pinze per le potature, l'abbacchiatore per la raccolta delle olive, di atomizzatori a spalla, pale, zappe e forconi;
trattasi di soggetto che ha svolto l'attività lavorativa di coltivatrice diretta per oltre 20 anni, in maniera continuativa ed esclusiva (dal 2020 al 2022) e che precedentemente aveva lavorato come operaia nel settore tessile addetta alle rifiniture”.
Il consulente ha, inoltre, escluso l'esistenza di fattori extraprofessionali che avrebbero potuto rilevare quale causa o concausa della patologia la quale, pertanto, deve ritenersi di sicura derivazione professionale.
La possibile derivazione di detta patologia da fattori professionali ne ha comportato l'inclusione nelle nuove Tabelle delle malattie professionali dell'agricoltura rientrando essa oggi tra le malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori dell'agricoltura in quanto espressamente prevista alla lettera c) della voce n. 21) SINDROME DI DE Pt_2
(M65.4). Tale patologia viene automaticamente ritenuta di origine professionale quando correlata a “Lavorazioni svolte, in modo abituale e sistematico, che comportano movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano e/o delle singole dita”.
Dunque, pur non essendo prevista dalle Tabelle vigenti all'epoca della presentazione della domanda amministrativa da parte della ricorrente, tuttavia la sua inclusione oggi nelle Tabelle è indice del fatto che – laddove con riguardo alle precedenti fattispecie, sia dimostrata l'esposizione a rischio – ne possa essere agevolmente dichiarata l'eziologia professionale.
Come è noto, infatti, in tema di malattie professionali, deve operarsi una distinzione tra le malattie tabellate e quelle non tabellate. Infatti, mentre in relazione alle prime, il cui elenco è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, il lavoratore non deve fornire la prova del nesso causale tra lo svolgimento di una determinata attività lavorativa e la contrazione di una certa malattia, avendo il legislatore a monte determinato una presunzione legale sull'origine professionale delle stesse, sempre, però, che la malattia sia denunciata entro i termini massimi di indennizzabilità. Come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, infatti,
“Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' (cfr. Cass. N. 13546/2024; n. 20769/2017). CP_1
Riguardo, invece, alle seconde (malattie cd. non tabellate) ovvero quelle indicate con la loro denominazione scientifica ma causate da attività lavorative non incluse nella tabella, il lavoratore assicurato deve dimostrare:
- a) l'esistenza della malattia;
- b) le caratteristiche morbigene della lavorazione;
- c) la sussistenza del nesso causale tra la malattia e il lavoro concretamente svolto.
E, come precisato dalla Corte di legittimità, l'esistenza del nesso di causalità può ravvisarsi anche in presenza di un elevato grado di probabilità derivante da elementi oggettivi, non potendo fondarsi, ovviamente, soltanto sulle indicazioni fornite dal lavoratore (Cass. Civ., sentenza 17 marzo 2006 n. 5932).
Ha, infatti, affermato la stessa Corte di legittimità che “A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti' (vedi
Cass. n. 17438/2012).
Applicando tali consolidati principi al caso che occupa, non può non rilevarsi che l'odierna ricorrente abbia ottemperato all'onus probandi su di essa gravante in modo compiuto avendo dimostrato sia l'esistenza della patologia denunciata che lo svolgimento per l'intera vita lavorativa di mansioni ed attività che la hanno costretta a movimenti ripetuti della mano e delle dita (già allorquando svolgeva l'attività di cucitrice), dunque l'esposizione a rischio professionale. Dunque, non vi sono ragioni per poter escludere la natura professionale della Sindrome di
[...]
, tenuto anche conto della esclusione da parte del CTU di fattori di origine Pt_2 extraprofessionale che avrebbero potuto costituire una causa o una concausa.
In punto di quantificazione del danno biologico, lo stesso consulente lo ha quantificato in misura pari al 3%.
Ritiene il Tribunale che non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU le quali risultano logiche, coerenti e immuni da vizi.
Dunque, in accoglimento della domanda, va dichiarata l'eziologia professionale della Sindrome di De Quervain bilaterale con attribuzione di una percentuale di danno biologico pari al 3% per detta patologia.
Tenuto conto delle pregresse patologie già riconosciute di origine professionale, lo stesso consulente ha ritenuto che la sia affetta da un grado di invalidità complessivo pari al Pt_1
16% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
In ragione di ciò, l' va condannato alla corresponsione in favore della ricorrente CP_1 dell'indennizzo secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 2 lett. a) del Dlgs. n. 38/2000, oltre interessi come in dispositivo specificato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Vengono poste a carico dell anche le spese già liquidate con separato decreto della CTU. CP_2
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA, in funzione di GIUDICE DEL LAVORO, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1098/2024 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
dichiara che è affetta da malattia di origine professionale, nella specie Parte_1
Sindrome di De Quervain bilaterale, che comporta inabilità permanente al lavoro nella misura del 3% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
accerta e dichiara che è affetta da un grado di invalidità permanente Parte_1 complessivo pari al 16%;
pertanto, condanna l a corrispondere alla parte ricorrente l'indennizzo previsto dall'art. CP_1
13 lett. a), D.lgs. n. 38/2000, per la menomazione permanente all'integrità psico-fisica pari al
16% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (detratto quanto percepito nello stesso periodo per il precedente grado di invalidità), oltre gli interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412/1991;
condanna, altresì, l' a rifondere a - e per esso ai procuratori CP_1 Parte_1 antistatari ex art. 93 c.p.c. - le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.300, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Pescara in data 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria AT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria AT, all'esito dell'udienza del 22.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
DI AR e DI RA GI CESARE AU, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi. CP_1
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, adiva l'intestato Tribunale per ivi sentir accertare e Parte_1 dichiarare la natura professionale della Sindrome di de Quervain bilaterale delle spalle con conseguente attribuzione di un grado di invalidità comunque superiore a quello già riconosciutole per altre patologie pari al 14% e condanna dell' alla corresponsione CP_1 dell'indennizzo in capitale o in rendita ex art. 13 Dlgs. n. 38/2000 rapportato alla complessiva percentuale di danno biologico attribuita all'esito del presente giudizio.
Deduceva la ricorrente: di aver svolto dal 1976 al 1998 l'attività di sarta finitrice e dal 2000 alla data del pensionamento - avvenuto nell'anno 2022 - l'attività di coltivatrice diretta occupandosi personalmente della cura e della gestione di dieci ettari di terreno;
di aver, pertanto, adottato nello svolgimento delle proprie mansioni posture incongrue nonché di aver fatto utilizzo di forbici manuali con presenza di molle di ritorno, pinze, seghetti telescopici pneumatici e di essersi occupata, tra le altre, della stroncatura, della raccolta della legna, della concimazione, del diserbo manuale, della spollonatura manuale;
che dette attività avevano comportato un costante movimento del polso e della mano con effettuazione di movimenti di prensione e compressione della zona del carpo;
di essere già titolare – per pregresse patologie, tra le quali la sindrome del tunnel carpale – di una percentuale di invalidità pari al 14%; di aver inoltrato all CP_1 domanda per il riconoscimento della natura professionale anche della Sindrome de Quervain, domanda che era stata ingiustamente rigettata dall , il quale aveva ritenuto non sussistente CP_2
l'esposizione a rischio;
che, dunque, non essendo il giudizio espresso dell'Istituto meritevole di condivisione, si era trovata costretta ad adire le vie legali per la tutela dei propri diritti.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' il quale chiedeva il rigetto del ricorso CP_1 trattandosi di malattia non tabellata e ad eziologia multifattoriale con conseguente onere probatorio circa la sussistenza del rischio lavorativo in capo al ricorrente.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti ed istruita la causa per mezzo di prove orali e di consulenza medico legale, all'udienza del 22.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Il CTU, nominato nella persona della dott.ssa , ha rilevato che “Il morbo di Persona_1
rappresenta una condizione infiammatoria che colpisce i tendini che controllano il Parte_2 movimento del pollice e che provoca dolore e gonfiore, spesso aggravati dai movimenti del pollice e del polso. Tra le principali cause a livello epidemiologico rilevano quelle di nauta biomeccanica (sovraccarico funzionale da movimenti ripetuti del polso e del pollice) ma anche cambiamenti ormonali (donne in gravidanza e durante l'allattamento), traumi dietti, malattie reumatiche (artrite reumatoide)”. Lo stesso consulente ha ritenuto che detta patologia, pur se non espressamente tabellata (perlomeno all'epoca di presentazione della domanda amministrativa da parte dell'odierna ricorrente), possa farsi rientrare nella voce 23 lettera a) delle Tabelle allegate al D.M. 9 aprile 2008 quale malattia da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori ascrivibili ad un rischio lavorativo così descritto “lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza”.
Il CTU, poi, analizzando le mansioni e le attività svolte dalla ricorrente nel corso di tutta la sua vita lavorativa, ha ritenuto, nella specie, senz'altro sussistente l'esposizione al rischio avendo la svolto costantemente movimenti ripetuti interessanti il distretto mano-polso con attività Pt_1 di presa e uso di forza oltre che utilizzato frequentemente utensili quali motoseghe, forbici e pinze per le potature, l'abbacchiatore per la raccolta delle olive, di atomizzatori a spalla, pale, zappe e forconi;
trattasi di soggetto che ha svolto l'attività lavorativa di coltivatrice diretta per oltre 20 anni, in maniera continuativa ed esclusiva (dal 2020 al 2022) e che precedentemente aveva lavorato come operaia nel settore tessile addetta alle rifiniture”.
Il consulente ha, inoltre, escluso l'esistenza di fattori extraprofessionali che avrebbero potuto rilevare quale causa o concausa della patologia la quale, pertanto, deve ritenersi di sicura derivazione professionale.
La possibile derivazione di detta patologia da fattori professionali ne ha comportato l'inclusione nelle nuove Tabelle delle malattie professionali dell'agricoltura rientrando essa oggi tra le malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori dell'agricoltura in quanto espressamente prevista alla lettera c) della voce n. 21) SINDROME DI DE Pt_2
(M65.4). Tale patologia viene automaticamente ritenuta di origine professionale quando correlata a “Lavorazioni svolte, in modo abituale e sistematico, che comportano movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano e/o delle singole dita”.
Dunque, pur non essendo prevista dalle Tabelle vigenti all'epoca della presentazione della domanda amministrativa da parte della ricorrente, tuttavia la sua inclusione oggi nelle Tabelle è indice del fatto che – laddove con riguardo alle precedenti fattispecie, sia dimostrata l'esposizione a rischio – ne possa essere agevolmente dichiarata l'eziologia professionale.
Come è noto, infatti, in tema di malattie professionali, deve operarsi una distinzione tra le malattie tabellate e quelle non tabellate. Infatti, mentre in relazione alle prime, il cui elenco è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, il lavoratore non deve fornire la prova del nesso causale tra lo svolgimento di una determinata attività lavorativa e la contrazione di una certa malattia, avendo il legislatore a monte determinato una presunzione legale sull'origine professionale delle stesse, sempre, però, che la malattia sia denunciata entro i termini massimi di indennizzabilità. Come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, infatti,
“Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' (cfr. Cass. N. 13546/2024; n. 20769/2017). CP_1
Riguardo, invece, alle seconde (malattie cd. non tabellate) ovvero quelle indicate con la loro denominazione scientifica ma causate da attività lavorative non incluse nella tabella, il lavoratore assicurato deve dimostrare:
- a) l'esistenza della malattia;
- b) le caratteristiche morbigene della lavorazione;
- c) la sussistenza del nesso causale tra la malattia e il lavoro concretamente svolto.
E, come precisato dalla Corte di legittimità, l'esistenza del nesso di causalità può ravvisarsi anche in presenza di un elevato grado di probabilità derivante da elementi oggettivi, non potendo fondarsi, ovviamente, soltanto sulle indicazioni fornite dal lavoratore (Cass. Civ., sentenza 17 marzo 2006 n. 5932).
Ha, infatti, affermato la stessa Corte di legittimità che “A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti' (vedi
Cass. n. 17438/2012).
Applicando tali consolidati principi al caso che occupa, non può non rilevarsi che l'odierna ricorrente abbia ottemperato all'onus probandi su di essa gravante in modo compiuto avendo dimostrato sia l'esistenza della patologia denunciata che lo svolgimento per l'intera vita lavorativa di mansioni ed attività che la hanno costretta a movimenti ripetuti della mano e delle dita (già allorquando svolgeva l'attività di cucitrice), dunque l'esposizione a rischio professionale. Dunque, non vi sono ragioni per poter escludere la natura professionale della Sindrome di
[...]
, tenuto anche conto della esclusione da parte del CTU di fattori di origine Pt_2 extraprofessionale che avrebbero potuto costituire una causa o una concausa.
In punto di quantificazione del danno biologico, lo stesso consulente lo ha quantificato in misura pari al 3%.
Ritiene il Tribunale che non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU le quali risultano logiche, coerenti e immuni da vizi.
Dunque, in accoglimento della domanda, va dichiarata l'eziologia professionale della Sindrome di De Quervain bilaterale con attribuzione di una percentuale di danno biologico pari al 3% per detta patologia.
Tenuto conto delle pregresse patologie già riconosciute di origine professionale, lo stesso consulente ha ritenuto che la sia affetta da un grado di invalidità complessivo pari al Pt_1
16% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
In ragione di ciò, l' va condannato alla corresponsione in favore della ricorrente CP_1 dell'indennizzo secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 2 lett. a) del Dlgs. n. 38/2000, oltre interessi come in dispositivo specificato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Vengono poste a carico dell anche le spese già liquidate con separato decreto della CTU. CP_2
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA, in funzione di GIUDICE DEL LAVORO, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1098/2024 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
dichiara che è affetta da malattia di origine professionale, nella specie Parte_1
Sindrome di De Quervain bilaterale, che comporta inabilità permanente al lavoro nella misura del 3% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
accerta e dichiara che è affetta da un grado di invalidità permanente Parte_1 complessivo pari al 16%;
pertanto, condanna l a corrispondere alla parte ricorrente l'indennizzo previsto dall'art. CP_1
13 lett. a), D.lgs. n. 38/2000, per la menomazione permanente all'integrità psico-fisica pari al
16% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (detratto quanto percepito nello stesso periodo per il precedente grado di invalidità), oltre gli interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412/1991;
condanna, altresì, l' a rifondere a - e per esso ai procuratori CP_1 Parte_1 antistatari ex art. 93 c.p.c. - le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.300, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Pescara in data 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria AT