CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 324/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 85/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0592021000299963000 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1815/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 05920210002999963000, della quale assume di essere venuto a conoscenza tramite accesso e richiesta di estratto ruolo effettuata presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 18.10.2024.
A sostegno del ricorso deduce la omessa notifica della cartella, la violazione dell'art. 6 dello statuto del contribuente, il difetto di motivazione dell'atto, l'intervenuta decadenza dall'esercizio del potere di riscossione.
Si sono costituite – con separati atti - l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso l'estratto di ruolo, atto non impugnabile, e contestando nel merito la fondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno esaminate in via prioritaria le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate da entrambe le parti resistenti.
Esse sono fondate.
L'art. 12, comma 4-bis., del d.P.R. 602/1973, nella formulazione introdotta dall'art. 12 del d.lgs. 110/2024, stabilisce: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La norma in questione, dunque, ha limitato ad alcune specifiche ipotesi l'accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, configurate dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 26283 del 6.9.2022 come alternativa e rimessa alla facoltà della parte, rispetto alla tutela differita prevista dall'art. 19, co. 3, ultima parte, del d.lgs. n.546/1992 (cfr. Cass. n. 6269/2025).
Orbene, nei motivi di ricorso il contribuente non ha prospettato alcun concreto pregiudizio in relazione ai casi individuati dalla legge per impugnare l'estratto di ruolo, i quali sono “tassativi” e "non esemplificativi” e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione estensiva (Cass. n. 290/2025).
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 85/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0592021000299963000 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1815/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 05920210002999963000, della quale assume di essere venuto a conoscenza tramite accesso e richiesta di estratto ruolo effettuata presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 18.10.2024.
A sostegno del ricorso deduce la omessa notifica della cartella, la violazione dell'art. 6 dello statuto del contribuente, il difetto di motivazione dell'atto, l'intervenuta decadenza dall'esercizio del potere di riscossione.
Si sono costituite – con separati atti - l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso l'estratto di ruolo, atto non impugnabile, e contestando nel merito la fondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno esaminate in via prioritaria le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate da entrambe le parti resistenti.
Esse sono fondate.
L'art. 12, comma 4-bis., del d.P.R. 602/1973, nella formulazione introdotta dall'art. 12 del d.lgs. 110/2024, stabilisce: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La norma in questione, dunque, ha limitato ad alcune specifiche ipotesi l'accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, configurate dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 26283 del 6.9.2022 come alternativa e rimessa alla facoltà della parte, rispetto alla tutela differita prevista dall'art. 19, co. 3, ultima parte, del d.lgs. n.546/1992 (cfr. Cass. n. 6269/2025).
Orbene, nei motivi di ricorso il contribuente non ha prospettato alcun concreto pregiudizio in relazione ai casi individuati dalla legge per impugnare l'estratto di ruolo, i quali sono “tassativi” e "non esemplificativi” e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione estensiva (Cass. n. 290/2025).
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.