CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 695/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO AL Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4192/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 RA - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250007236803000 BOLLO 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6526/2025 depositato il 12/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 18.6.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e IO AL depositato in data 18.5.2025, Ricorrente_1, col ministero del difensore di fiducia e procuratore alla lite all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420250007236803000 notificatale in data 29.4.2025 e relativa all'omesso versamento di TASSA AUTO anni 2020 e 2022, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 1.299,98. Deduceva il ricorrente l'illegittimità della cartella impugnata
- per essere stata omessa la notifica dell'avviso di accertamento presupposto quanto all'annualità 2020 e conseguentemente, oltre a integrarsi il difetto di motivazione dell'atto (per esserne stata omessa l'allegazione) per essere intervenuta la decadenza/prescrizione quinquennale della pretesa tributaria;
- quanto poi all'annualità 2022, s'è dedotto che la cartella sarebbe stata emessa, con iscrizione a ruolo senza preventivo avviso di accertamento, sulla base di una legge regionale, ed in particolare l'art. 6 LR n. 56/2023, non solo costituzionalmente illegittima (sotto i vari profili evocati in atto) ma pure applicata retroattivamente ad una annualità precedente la sua entrata in vigore. Si invocava pertanto l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e, resistendo al ricorso, opponeva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni concernenti l'iscrizione a ruolo.
Si costituiva pure IO AL e, resistendo al ricorso, opponeva la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto quanto all'annualità 2020; l'infondatezza in diritto dei rilievi opposti da parte ricorrente.
Con successiva memoria il ricorrente opponeva la inutilizzabilità della produzione di Regione Calabria perché priva di attestazione di conformità; perché prodotta in copia fotostatica;
insisteva ancora nelle eccezioni già proposte.
All'odierna udienza nessuna delle parti presenziava e la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
IO AL ha dimostrato la notifica dell'avviso di accertamento presupposto per l'annualità 2020 a mezzo raccomandata A/R regolarmente consegnata (a mani della ricorreme) nel domicilio del ricorrente in data 29.5.2023, ciò che implica il rigetto della relativa eccezione di illegittimità derivata della cartella impugnata, ma anche del rilievo di decadenza dalla potestà accertativa e della eventuale prescrizione maturata anteriormente a quella data, vizi che andavano evidentemente opposti verso l'avviso di accertamento nei termini di legge, nel mentre gli stessi sono divenuti inoppugnabili a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992 [ancora di recente la Suprema Corte ha infatti avuto modo di ribadire che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021)].
Risulta poi, e in tal guisa, pure evidentemente interrotto il termine prescrizionale triennale del tributo oggetto della cartella impugnata, sicché alla data della notifica della cartella (9.5.2025) non era decorso il nuovo termine triennale.
Passando poi all'annualità 2022, davvero fatica il giudicante a seguire parte ricorrente nelle sue avventurose sollecitazioni circa la presunta illegittimità costituzionale della legge regionale n. 56/2023, emessa peraltro nell'esercizio di una potestà legislativa propria dell'ente regionale che ha pure superato il vaglio (notoriamente tutt'altro che benevolo) del commissario del governo circa il rispetto delle attribuzioni costituzionali statali in materia. Occorre piuttosto prendere atto che la pretesa tributaria in relazione all'annualità 2022 è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, appunto in ossequio A quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario.
Pure infondata l'eccezione di illegittimità della cartella impugnata per essere stata applicata retroattivamente la norma di legge in questione;
ed infatti, la disposizione richiamata prevede esclusivamente una diversa modalità di accertamento riscossione del tributo , senza apportare alcuna innovazione sostanziale sulla disciplina di esso;
si tratta peraltro di modalità tutt'altro che sconosciuta all'ordinamento tributario e comune ad altri crediti tributari analoghi, locali, come i contributi consortili, o erariali, come le pretese ex art. 36 bis DPR 600/1973; del resto anche la tassa auto è tributo che non abbisogna di determinazione periodica ma si versa per importi predeterminati e in autoliquidazione. Pertanto, l'iscrizione a ruolo del tributo relativo all'annualità 2022, anteriore alla emanazione della legge, è operazione da ritenersi legittima, assumendo la cartella di pagamento natura di atto impo-esattivo, che , quanto alla parte accertativa, di cui annovera tutti i requisiti, anche in punto di motivazione, soggiace solo al rispetto del termine di decadenza, senza meno rispettato nella circostanza.
Si impone dunque il rigetto del ricorso. Quanto al riparto delle spese del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite liquidate in euro 250,00, oltre accessori ove dovuti.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO AL Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4192/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 RA - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250007236803000 BOLLO 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6526/2025 depositato il 12/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 18.6.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e IO AL depositato in data 18.5.2025, Ricorrente_1, col ministero del difensore di fiducia e procuratore alla lite all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420250007236803000 notificatale in data 29.4.2025 e relativa all'omesso versamento di TASSA AUTO anni 2020 e 2022, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 1.299,98. Deduceva il ricorrente l'illegittimità della cartella impugnata
- per essere stata omessa la notifica dell'avviso di accertamento presupposto quanto all'annualità 2020 e conseguentemente, oltre a integrarsi il difetto di motivazione dell'atto (per esserne stata omessa l'allegazione) per essere intervenuta la decadenza/prescrizione quinquennale della pretesa tributaria;
- quanto poi all'annualità 2022, s'è dedotto che la cartella sarebbe stata emessa, con iscrizione a ruolo senza preventivo avviso di accertamento, sulla base di una legge regionale, ed in particolare l'art. 6 LR n. 56/2023, non solo costituzionalmente illegittima (sotto i vari profili evocati in atto) ma pure applicata retroattivamente ad una annualità precedente la sua entrata in vigore. Si invocava pertanto l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e, resistendo al ricorso, opponeva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni concernenti l'iscrizione a ruolo.
Si costituiva pure IO AL e, resistendo al ricorso, opponeva la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto quanto all'annualità 2020; l'infondatezza in diritto dei rilievi opposti da parte ricorrente.
Con successiva memoria il ricorrente opponeva la inutilizzabilità della produzione di Regione Calabria perché priva di attestazione di conformità; perché prodotta in copia fotostatica;
insisteva ancora nelle eccezioni già proposte.
All'odierna udienza nessuna delle parti presenziava e la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
IO AL ha dimostrato la notifica dell'avviso di accertamento presupposto per l'annualità 2020 a mezzo raccomandata A/R regolarmente consegnata (a mani della ricorreme) nel domicilio del ricorrente in data 29.5.2023, ciò che implica il rigetto della relativa eccezione di illegittimità derivata della cartella impugnata, ma anche del rilievo di decadenza dalla potestà accertativa e della eventuale prescrizione maturata anteriormente a quella data, vizi che andavano evidentemente opposti verso l'avviso di accertamento nei termini di legge, nel mentre gli stessi sono divenuti inoppugnabili a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992 [ancora di recente la Suprema Corte ha infatti avuto modo di ribadire che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021)].
Risulta poi, e in tal guisa, pure evidentemente interrotto il termine prescrizionale triennale del tributo oggetto della cartella impugnata, sicché alla data della notifica della cartella (9.5.2025) non era decorso il nuovo termine triennale.
Passando poi all'annualità 2022, davvero fatica il giudicante a seguire parte ricorrente nelle sue avventurose sollecitazioni circa la presunta illegittimità costituzionale della legge regionale n. 56/2023, emessa peraltro nell'esercizio di una potestà legislativa propria dell'ente regionale che ha pure superato il vaglio (notoriamente tutt'altro che benevolo) del commissario del governo circa il rispetto delle attribuzioni costituzionali statali in materia. Occorre piuttosto prendere atto che la pretesa tributaria in relazione all'annualità 2022 è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, appunto in ossequio A quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario.
Pure infondata l'eccezione di illegittimità della cartella impugnata per essere stata applicata retroattivamente la norma di legge in questione;
ed infatti, la disposizione richiamata prevede esclusivamente una diversa modalità di accertamento riscossione del tributo , senza apportare alcuna innovazione sostanziale sulla disciplina di esso;
si tratta peraltro di modalità tutt'altro che sconosciuta all'ordinamento tributario e comune ad altri crediti tributari analoghi, locali, come i contributi consortili, o erariali, come le pretese ex art. 36 bis DPR 600/1973; del resto anche la tassa auto è tributo che non abbisogna di determinazione periodica ma si versa per importi predeterminati e in autoliquidazione. Pertanto, l'iscrizione a ruolo del tributo relativo all'annualità 2022, anteriore alla emanazione della legge, è operazione da ritenersi legittima, assumendo la cartella di pagamento natura di atto impo-esattivo, che , quanto alla parte accertativa, di cui annovera tutti i requisiti, anche in punto di motivazione, soggiace solo al rispetto del termine di decadenza, senza meno rispettato nella circostanza.
Si impone dunque il rigetto del ricorso. Quanto al riparto delle spese del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite liquidate in euro 250,00, oltre accessori ove dovuti.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)