Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 695
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento presupposto annualità 2020

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto per l'annualità 2020, con conseguente rigetto dell'eccezione di illegittimità, decadenza e prescrizione. Si è richiamato il principio secondo cui qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa.

  • Rigettato
    Iscrizione a ruolo senza preventivo avviso di accertamento per annualità 2022

    La Corte ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo per l'annualità 2022 ai sensi dell'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che consente l'irrogazione delle sanzioni mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione. Ha altresì escluso l'illegittimità per retroattività, poiché la norma riguarda una diversa modalità di accertamento e riscossione senza innovazioni sostanziali sulla disciplina del tributo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 695
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 695
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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