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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/02/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 20 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 213/2024 R.G. e vertente tra
, nata a [...] il [...], cod. fisc. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Messina presso lo studio legale dell'avv. Emilia Cardia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello
Monoriti del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno ordinario d'invalidità
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa. Con ricorso depositato in data 13/01/2024, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g. 1391/2023, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per l'assegno ordinario d'invalidità, ritenendo che le infermità della paziente non determinassero la riduzione a meno di un terzo delle sue capacità lavorative utile al conseguimento della provvidenza economica richiesta.
La ricorrente chiedeva pertanto il riconoscimento dell'invocato diritto a far data dalla domanda amministrativa o dalla data che sarebbe risultata in corso di causa. Spese e compensi di lite – anche della fase sommaria - integralmente rifusi, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Si costituiva l' deducendo l'inammissibilità della domanda di pagamento degli arretrati CP_2
e il rigetto del ricorso, ritenendo che non fosse in possesso dei requisiti costitutivi Pt_1
del diritto preteso.
Con note del 25/03/2024, la ricorrente depositava ulteriore documentazione medica di formazione successiva.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita consulenza medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Nel merito si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, parte ricorrente agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, deducendo che l'ausiliare non aveva correttamente considerato la documentazione in atti e valutato le patologie da cui la stessa risulta affetta, sottostimandone taluni fattori invalidanti e non riconoscendo il diritto alle prestazioni in suo favore;
in particolare, richiamando la compromissione dell'apparato muscolare e la cardiopatia ipertensiva, rappresentava come l'ausiliare del giudice non avesse preso in considerazione il complesso dello stato invalidante anche alla luce della riduzione della capacità lavorativa non in generale ma in occupazioni confacenti alle sue occupazioni.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott. Per_1
, partendo dalle prime indagini strumentali e riscontrando nella perizianda “Grave
[...] obesità. Spondilodiscoartrosi lombare con multiple ernie discali lombari. Osteoporosi.
Sindrome fibro-mialgica. . . Grave disturbo depressivo”, Controparte_3 Parte_2 non riconoscendo la provvidenza economica richiesta.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Alla luce della relazione del dott. – Ctu nominato nel presente giudizio – Persona_2
l'interessata è affetta da “Cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA;
esiti intervento di ricostruzione tendine sovraspinoso spalla dx con limitazione funzionale a circa un terzo del
ROM articolare;
fibromialgia; obesità di grado severo;
cedimenti osteopenici del rachide dorsale >20%; stenosi carotidea sn 30 - 40%; flebolinfedema arti inferiori”.
Il Ctu ritiene che le suddette malattie sarebbero tali da ridurre a meno di un terzo le capacità lavorative e pertanto riteneva sussistente il requisito sanitario finalizzato ad ottenere l'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza da marzo 2024.
Discende da quanto precede l'accoglimento del ricorso, possedendo la i requisiti Pt_1
medico-legali per permettere l'attribuzione dell'assegno ordinario d'invalidità e ciò alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite, vi sono giusti motivi considerato il riconoscimento della prestazione in data successiva alla domanda amministrativa ed al presente ricorso, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite di ambo i giudizi.
Le spese di consulenza sono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in i presupposti sanitari per il riconoscimento Parte_1 del diritto all'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza da marzo 2024;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2
del dott. . Persona_2
Messina, 21/02/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando