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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/10/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. CI LC Presidente relatore
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
2) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°933 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello
DA
, rappresentato e difeso LL'Avv. Salvatore Marino, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del quale sito in Palermo nella Via
Marchese di Villabianca n. 28 e presso il domicilio digitale
Email_1
Appellante
CONTRO Con in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso LL'Avv. Emanuela Roani, elettivamente domiciliata presso lo studio della quale sito in Roma nella Via Famagosta n. 2 e presso il domicilio digitale Email_2
Appellato
All'udienza del 9 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi.
IN FATTO
Con ricorso, depositato presso la Cancelleria del Tribunale G.L. di Termini
Imerese il 28 agosto 2018, aveva proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 147/2018, emesso in data 29.05.2018 dal medesimo
Tribunale, su istanza della in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, per il mancato pagamento della somma di € 42.344,11 oltre interessi e spese di procedura, dovuta a titolo di contributi previdenziali obbligatori quota B e delle sanzioni ed interessi, relativi agli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009.
1 A sostegno dell'opposizione aveva eccepito la prescrizione quinquennale dei contributi intimati perla mancata notifica di idonei atti interruttivi, deducendo che sin dal 18.07.2006, egli risiedeva stabilmente nel Comune di GN c.da Bosco snc. come da certificato di residenza storico (all.1) e da certificato di migrazione rilasciato dal Comune di ZZ (all.2); di conseguenza le raccomandate pervenute alla vecchia residenza di ZZ, via V.E. LA, 3, non erano mai pervenute nella sua sfera di conoscenza;
disconosceva formalmente le firme apposte in calce agli avvisi di ricevimento, presuntivamente recapitate in ZZ Via V.E. LA,3
n. del 04.05.2010 e n.14167678927 del 18.04.2011, in quanto non P.IVA_1 riconducibili alla propria e disconosceva anche gli avvisi di ricevimento delle raccomandate n.14190972226 del 24.05.2013, n.15100559738 del 15.04.2014,
n.15133572558 del 01.04.2015 e la n.15133572920 del 20.04.2015, presuntivamente recapitate in GN c.da Bosco, in quanto la firma non corrispondeva alla propria;
aggiungeva che non poteva avere sottoscritto gli avvisi in quanto nelle date sopraindicate era assente da casa LLe 8.00 alle 20.00, per avere eseguito visite domiciliari che lo avevano impegnato tutta la giornata (all.4 da “a” ad “s” verbali visite domiciliari del 24.05.2013, 15.04.2014, 01.04.2015, 20.04.2015); in ultimo disconosceva anche la conformità dei predetti avvisi di ricevimento agli originali.
Ribadiva, quanto all'avviso di ricevimento n.14273760691 del 23.03.2012, a firma della coniuge - LLa quale era separato di fatto e non convivente Persona_1 sin dal 2006 - recapitato in ZZ Via V.E. LA n.3, e agli altri avvisi recapitati presso tale indirizzo, di non avere avuto conoscenza delle raccomandate, perché impossibilitato a frequentare la vecchia abitazione e che, essendo tale luogo rimasto estraneo alla sua sfera di dominio e di controllo, non poteva operare la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 cc.. Aggiungeva, infine, che anche nella denegata ipotesi in cui tutte le predette raccomandate, comunicate nel 2010 (per i redditi del 2004), nel 2011 (redditi 2005), nel 2012 (redditi 2006), nel 2013 (redditi 2007), nel 2014 (per i redditi 2008), nel
2015 (per i redditi del 2009) siano considerate atti idonei all'interruzione della prescrizione, per cui sono ripartiti i termini quinquennali di prescrizione, nessun ulteriore atto interruttivo idoneo è stato reiterato per evitare il decorrere della nuova prescrizione. In particolare, l'ultima raccomandata a.r. del 20.04.2015
n.15133572920 presuntivamente recapitata a GN , con Controparte_4 cui si intende interrompere nuovamente il termine prescrizionale di 5 anni, che riepiloga la posizione debitoria relativamente agli anni 2004,2005,2006,2007,2008 e
2009, riporta una firma totalmente apocrifa, per niente riferibile, in nessun tratto a quella del Dott. , che si disconosce anche nella conformità all'originale. Parte_1
2 Instauratosi il contraddittorio, aveva resistito la , Controparte_3 chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza; contestava l'eccezione di prescrizione rilevando di avere compiuto atti interruttivi inviando note raccomandate a.r. con invito alla regolarizzazione, all'indirizzo di residenza risultante all'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo, al quale il dott. era iscritto dal mese di marzo 1985, che aveva attestato che Parte_1 il medico aveva comunicato il cambio di residenza da ZZ a GN solo in data 2.08.2012, sicché gli accertamenti di regolarizzazione contributiva erano stati correttamente notificati.
Con sentenza n. 408/2022 del 23 maggio 2022 il Tribunale, premesso che ai sensi dell'art.3 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale dei Medici e Odontoiatri, gli iscritti all'Albo sono tenuti a dichiarare i redditi prodotti nell'anno precedente, versando il relativo contributo entro il 31 luglio dell'anno successivo, ha ritenuto tempestivamente interrotti i termini di prescrizione con le raccomandate a.r. prodotte in atti, recapitate LL , sino ad aprile 2012, all'indirizzo di ZZ CP_2 che risultava registrato come residenza dell'opponente nell'Archivio dell'Ordine dei
Medici e, dal 2013 al 2015, all'indirizzo di GN, variazione comunicata LL'interessato solo il 2.08.2012.
Ha ritenuto che il , sino a tale ultima data di aprile 2012, fosse Parte_1 domiciliato di fatto in ZZ, dove le raccomandate – in mancanza di comunicazione di cambio di residenza - erano state recapitate e accettate da altri soggetti che avevano sottoscritto gli avvisi per suo conto.
Ha, quindi, disatteso il decidente tutti i rilievi mossi LL'opponente in ordine alle sottoscrizioni apposte sulle relate, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la prova della ricezione dell'atto da parte del destinatario si può ritenere raggiunta anche solo sulla presunzione di ricevimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, in assenza di norme che prevedano che la ricevuta di ritorno di una lettera raccomandata debba essere sottoscritta dal destinatario personalmente, potendo la consegna avvenire anche ad altri soggetti quale il coniuge separato di fatto, come avvenuto nella fattispecie in esame.
In assenza di contestazioni in ordine alla sussistenza dell'obbligo contributivo e al mancato pagamento di quanto richiesto, ha ritenuto fondata la pretesa creditoria e rigettato l'opposizione. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello , con Parte_1 ricorso depositato il 26 agosto 2022.
Lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione dell'art.1335
c.c. che consente, al destinatario finale, di provare di non avere avuto notizia dell'atto per impossibilità non dovuta a sua colpa, mentre, nel caso di specie, le prove
3 documentali fornite e i mezzi istruttori richiesti, non sono stati utilizzati dal Giudice;
aggiunge che la presunzione di conoscenza (o conoscibilità) prevista LLa norma non può essere raggiunta perché, non essendo residente nel luogo in cui le raccomandate
(spedite dal 2010 a marzo 2012) sono state consegnate, il Sig. era Parte_1 certamente impossibilitato a prendere cognizione di quanto notificatogli presso quell'indirizzo (di ZZ, Via V.E. LA n.3); ribadisce che, come si evince dal
“certificato storico di residenza”, (All. 4) e dal “certificato di migrazione rilasciato dal Comune di ZZ” (All. 5), invero, a far data dal 18.07.2006, il Dott.
[...]
ha spostato la sua residenza dal Comune di ZZ, Via Vittorio Pt_1
LE LA n.3, a quello di GN, ; conseguentemente, Controparte_4 le raccomandate di cui in premessa, inviate alla precedente residenza, sulle quali si fonda il D.I. ingiunto, non sono mai pervenute alla conoscenza del Sig.
[...]
, e che, peraltro, a fronte del disconoscimento di conformità di tutti gli avvisi Pt_1 di ricevimento e dell'autenticità delle firme su di essi apposte, in assenza della produzione di tutti gli originali .. da parte dell , codesto collegio dovrà CP_3 considerare le riproduzioni fotografiche allegate al fascicolo telematico inutilizzabili ai fini della decisione, in quanto come previsto LLa Cassazione con ordinanza c.2482/2020, solo detti originali fanno prova sino a querela di falso.
Si duole che il Tribunale abbia ritenuto quella di ZZ come residenza effettiva, rispetto a quella anagrafica sita in GN, richiamando Cass
n.12091/2019 e n.5798/2020 che esclude la presunzione di conoscenza del destinatario se la notifica perviene all'indirizzo di un parente in cui il primo non ha la residenza, e ribadisce il carattere apocrifo delle firma apposte sugli avvisi recapitati a
GN – in specie di quello del 20.04.2015 - ove vive da solo, come evincibile dal certificato di stato di famiglia (all-13 bis), rimarcando l'estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale e familiare, e l'impossibilità di averle ricevute in quanto sempre fuori casa durante la giornata per le visite domiciliari da effettuare giornalmente.
Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione per non avere valutato gli elementi di fatto contrari alla presunzione (separazione di fatto, mutamento di residenza, come da certificato storico e utenze Enel) e per non avere ammesso la prova testimoniale a sostegno della separazione di fatto e del venir meno della convivenza coniugale.
Propone quindi, querela di falso contro gli avvisi di ricevimento delle raccomandate prodotte LL , di cui sollecita l'esibizione dell'originale e, nel CP_2 merito, insiste per la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria di prescrizione dei contributi intimati.
4 Ha resistito l , in persona del legale rappresentante, con memoria del 19 CP_2 settembre 2024, reiterando le argomentazioni difensive già formulate e contestando l'ammissibilità della querela di falso. Espletata la prova testimoniale all'udienza del 3.10.2024, con ordinanza del 29.10.2024 la Corte ha onerato l'appellato di depositare gli originali di tutte le cartoline A.R. prodotte in fotocopia e, con ordinanza del 5.12.2024, ha ammesso la querela di falso proposta LL'appellante limitatamente ai documenti (cartoline A.R.), esibiti in originale, di cui ai nn.3,4,5,6, dell'indice allegato alla produzione di parte appellata del 21 novembre 2024; ha sospeso il giudizio e assegnato alle parti il termine perentorio di giorni 60 per la riassunzione della causa di falso innanzi al
Tribunale civile ordinario di Palermo.
Con atto depositato il 17.01.2024 l'appellante ha riassunto il giudizio dichiarando di rinunciare alla querela di falso e chiesto una perizia grafologica sulle firme apposte in calce agli avvisi di cui al suddetto elenco del 21.11.2021, già oggetto della querela di falso, istanza nella quale ha insistito nel corso dell'odierna discussione orale.
All'udienza del 9 ottobre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
IN DIRITTO
Ribadendo, in forma di doglianza, tutte le deduzioni già formulate, lamenta l'appellante l'erroneità della ritenuta insussistenza della eccepita prescrizione quinquennale, in quanto tutte le comunicazioni inviate LLa non CP_3 sarebbero idonee ad interrompere il termine, per non averne egli mai avuto conoscenza, sia perché inviate ad un indirizzo diverso da quello di residenza, sia perché le firme apposte negli avvisi di ricevimento, e che sono state tutte disconosciute, risultano sottoscritte da un soggetto diverso dal destinatario, sono allegate in copia e la raccomandata del 20.04.2015 riporta una firma apocrifa.
L'appello è infondato.
Il Tribunale ha già accertato che la prescrizione deve ritenersi interrotta con le raccomandate inviate in ZZ, Via Vittorio LE LA n. 3 e ricevute in data 04.05.2010 per le inadempienze contributive per l'anno 2004, in data 18.04.2011 per le inadempienze contributive per l'anno 2005, in data 23.04.2012 per le inadempienze contributive per l'anno 2006, in data 24.05.2013 per le inadempienze contributive per l'anno 2007, in data 15.04.2014 per le inadempienze contributive per l'anno 2008, tutte inviate nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal termine per il pagamento dei contributi fissato al 31 luglio dell'anno successivo alla produzione del reddito di riferimento, e che per tutte le superiori annualità è stata inviata una raccomandata, ricevuta il 20.04.2015 con
5 un ulteriore sollecito di pagamento, che ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
Ha, inoltre, giudicato irrilevanti tutti i rilievi del ricorrente sul presupposto che la prova della conoscenza da parte del dei provvedimenti sanzionatori Parte_1 dell doveva ritenersi raggiunta sulla scorta della presunzione di ricevimento CP_2 correlata all'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, anche a mani di soggetti terzi ivi rinvenuti.
Orbene, gli avvisi di ricevimento del 4.05.2010, 18.04.2011 e del 23.03.2012 delle raccomandate spedite LL risultano notificati presso l'indirizzo di CP_2
ZZ (il terzo a mani della ex coniuge presso il quale il Persona_1 [...]
risultava risiedere fino alla comunicazione all'ordine dei Medici di Palermo, Pt_1 in data 2.08.2012 (v. attestazione dei tale ordine) di avvenuto cambio di residenza
(presso l'indirizzo di GN, dal 18.07.2006- v. certificato storico); gli avvisi del
24.05.2013, 15.04.2014, 1.04.2014 e 20.04.2015 (quest'ultimo riepilogativo di tutte le 5 annualità dal 2004 al 2009) risultano consegnati presso la residenza di GN
a mani di soggetti, ivi rinvenuti LL'agente postale, che li hanno sottoscritti.
Oppone, in particolare, il ricorrente:
1-l'inidoneità della documentazione a costituire valida prova della notificazione per mancata produzione dell'originale del titolo notificato, avendo egli contestato la conformità all'originale della documentazione depositata, ossia della copia degli avvisi;
tale eccezione deve ritenersi, tuttavia, superata LLa intervenuta produzione degli originali da parte dell , su ordine della Corte, finalizzata CP_2 all'ammissione della proposta querela di falso, poi rinunciata;
essa era, comunque, priva del necessario requisito di specificità in quanto il disconoscimento della conformità all'originale della copia di una scrittura privata prodotta in giudizio deve avvenire mediante una esplicita dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, ovverosia, con espressioni chiare ed inequivoche …..” (così in motivazione Cassazione Civile, sezione II, 20.2.2018 n.4053 e Cassazione Civile, sezione I,
27.2.2017 n.4912), nel senso che difettavano compiute e specifiche allegazioni circa le ragioni del disconoscimento;
2-la nullità della notifica delle raccomandate spedite dal 2010 al marzo 2012, in quanto ricevute da familiari non conviventi (LLa ex moglie quella del23.03.2012)
e presso l'indirizzo di ZZ, ove egli non era più residente dal 18.07.2006, come documentato dal certificato storico di residenza, doc n.4, dal certificato di migrazione“ (doc n.5) LLo stato di famiglia (all.13 bis), LLe utenze Enel, domiciliate sul conto corrente (all.9); in ogni caso il carattere apocrifo delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento del 4.05.2010 e del 18.04.2011, in alcun modo riconducibili alla propria;
6 3-la nullità della notifica delle altre raccomandate, in quanto gli avvisi di ricevimento del 24.05.212, 15.04.2014, 1.04.2015 e 20.04.2015 risultano sottoscritti con firme apocrife, da soggetti non riconducibili alla propria sfera personale e familiare, come documentato LLo stato famiglia attestante che nessun altro era con lui convivente nell'abitazione di GN e LLa circostanza – attestata da n.20 verbali di visite domiciliari (all. nn. da 14 a 33)- che egli era fuori sede per lavoro LLa mattina alle 8/30 sino alla sera, per le visite fiscali da effettuare nei comuni limitrofi.
Di conseguenza, ritiene superata la presunzione di cui all'art.1335 c.c., essendosi egli trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere conoscenza degli atti notificati.
Si tratta di un assunto non condivisibile.
Opera, difatti, nella specie la presunzione di conoscenza ai sensi dell'art.1335 c.p.c. sopra richiamata, con la precisazione che) “In caso di notificazione a mezzo posta …..non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”. (Cass. sent. n.29642/2019).
Gli stessi Giudici di legittimità hanno osservato che "è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito LL'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata" (così in parte motiva Cassazione
Civile, sezione VI, 15.6.2016 n.12351 e Cass
Sez. 1 Ordinanza n. 1686 del 19/01/2023 ).
7 Coerentemente con quanto su detto la stessa Cassazione ha pure chiarito che nel caso in cui il concessionario si avvalga direttamente del servizio postale “trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n.
890 del 1982, sicché va cassata la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, non essendo stata ricevuta dal destinatario personalmente, occorresse l'invio di una seconda raccomandata” (Cassazione Civile, sezione III, 19.1.2017 n. 1304 – cfr. pure Cassazione Civile, sezione VI, 10.4.2019 n.10037, Corte Costituzionale, 23.7.2018
n.175).
In particolare, la Corte ha precisato che “non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui
è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.
1335 c.c., superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. 18.11.2016 n.23511 - nello stesso senso cfr. Cass. 14.11.2019 n.29642, Cass. 21.9.2020 n.19680); che “il principio stabilito LL'art. 1335 cod. civ. opera per solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato LLa norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dell'osservanza delle disposizioni del codice postale per le lettere raccomandate (Cass. 27 gennaio 1988 n. 715; 28 gennaio 1985 n. 450; 4 dicembre 1982 n. 6641). Incombe al destinatario l'onere di superare le presunzioni di conoscenza provando di essersi trovato, senza propria colpa, nell'impossibilità di avere conoscenza della dichiarazione medesima;
egli, pertanto, deve fornire la dimostrazione di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà quale la forzata lontananza in luogo non conosciuto e non raggiungibile” (Cassazione
Civile, sezione lavoro, 11.4.1990 n.3061).
Traslando i riferiti principi nella vicenda per cui è causa, in adesione ad un consolidato orientamento giurisprudenziale si può riscontrare la regolarità della procedura di notifica tenuto conto:
- che tutti i plichi raccomandati contenenti i provvedimenti sanzionatori sono stati spediti LL' e consegnati, prima in ZZ, presso l'abitazione ove CP_2 vivevano l'ex coniuge e il figlio del e, dopo la comunicazione all'Ordine Parte_1 dei medici del mutamento di residenza, a GN, in , ove sono stati CP_4 ricevuti da soggetti, non meglio identificasti (eccetto quello ricevuto LLa , Per_1 che li hanno sottoscritti per ricezione;
- che l'ufficiale postale non ha indicato nella relata alcun impedimento o circostanza anomala, né ha riferito che presso tali indirizzi l'appellante risultasse
8 sconosciuto e/o irreperibile;
così implicitamente confermando di avere ivi rinvenuto idonei elementi accertativi del prescritto collegamento funzionale propedeutico alla necessaria conoscibilità dell'atto da parte del destinatario;
- della rituale produzione in giudizio di tutti gli avvisi di ricevimento recanti i numeri delle lettere raccomandate contenenti le richieste di versamenti dei contributi omessi (v. doc n.2 fasc. ). CP_2
La notifica si è, dunque, perfezionata nelle date correttamente rilevate dal primo giudice, riscontrabile dagli avvisi di ricevimento suddetti.
In altri termini, la consegna dei plichi raccomandati determina il sorgere della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. , in quanto, ciò che rileva ai fini della regolarità della notifica, se effettuata dal mittente a mezzo raccomandata ordinaria avvalendosi del servizio postale, è solo la circostanza che il plico sia stato consegnato presso il domicilio del destinatario risultando, invece, irrilevante l'identificazione soggettiva di colui che abbia effettivamente apposto la propria firma in calce all'avviso di ricevimento da restituire al mittente. La prova testimoniale assunta non è idonea a scalfire tale presunzione.
Se è vero che sia la teste che il teste , Persona_1 Testimone_1 rispettivamente ex coniuge e figlio dell'appellante, abbiano confermato che LLa separazione di fatto avvenuta nel 2006 il si era allontanato LL'abitazione Parte_1 di ZZ per trasferirsi a GN, e che da tale data non aveva più frequentato tale abitazione, interrompendo ogni rapporto con la moglie (che aveva anche sostituito la serratura della porta d'ingresso), ivi recandosi solo per prelevare il figlio all'epoca minorenne, è certo che, come espressamente riferito LLa l'ex Per_1 marito non si era mai preoccupato di chiedere, nemmeno quando era andato a trovare il figlio minore, se fosse arrivata posta a lui indirizzata in quanto tra di noi non c'era più alcun rapporto, né alcuna interlocuzione, ammettendo di avere riposto in un cassetto la raccomandata da lei stessa ricevuta il 23.03.2012, la cui sottoscrizione apposta sull'avviso, che le veniva esibito, riconosceva come propria.(v. dep. teste
[...]
verbale ud 29.10.2024). Per_1
In altri termini, il ricorrente non può dirsi esente da colpa o impossibilitato ad avere conoscenza della posta che veniva recapitata presso l'abitazione di ZZ LL , a causa di una omissione (la manata comunicazione della variazione di CP_2 residenza) imputabile al medesimo , che avrebbe, piuttosto, dovuto fornire Parte_1 la dimostrazione di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà quale la forzata lontananza in luogo non conosciuto e non raggiungibile, non essendosi, invece, preoccupato di far sì che quanto proveniente LL'Ordine e dal Fondo di
Previdenza al quale era iscritto – e al quale non aveva comunicato alcunché - gli venisse comunque recapitato – anziché rendersi di fatto irreperibile - anche in
9 ragione del mancato regolare pagamento dei contributi obbligatori, circostanza a lui certamente nota, perché prevista dal Regolamento del Fondo di previdenza generale.
Non è conferente la giurisprudenza di legittimità citata LL'appellante (Cass.
n.12091/2019 e n.5798/2020) a proposito della nullità della notifica presso la residenza anagrafica e domicilio fiscale non più attuali del contribuente, ad un familiare di quest'ultimo che esclude l'operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due;
difatti, entrambe le pronunce richiamate si riferiscono alla notifica eseguita ai sensi dell'art.139 c.2 c.p.c. – diversa LLe regole del servizio postale ordinario - e la seconda alle notifiche presso il domicilio fiscale ai sensi dell'art.60 c. 1 lett C e 58 c.2 del dpr n.600/1973.
Anche con riguardo ai pieghi raccomandati consegnati in di CP_4
GN, è assolutamente irrilevante che gli avvisi siano sottoscritti con firma non leggibile o non riconducibile al , essendo stati ricevuti per suo conto da Parte_1 soggetti ivi rinvenuti come attestato LL'agente postale con valore fidefaciente ai sensi dell'art.2700 c.c.. Né è circostanza certa che il non convivesse di fatto con altri Parte_1 soggetti o che l'abitazione non fosse altrimenti frequentata, né rileva che, pur trattandosi di una villetta condominiale isolata, non vi fosse portiere, avendo ammesso il teste nel riferire dette circostanze, che aveva Testimone_1 frequentato tale abitazione sporadicamente, in media due volte al mese, nei giorni settimanali e in orari serali (v. dep. teste ), sicché è ben possibile che altri Parte_1
o lo stesso genitore abbiano ritirato la posta, non potendo il teste avere avuto piena contezza delle abitudini e delle frequentazioni del padre;
né sono dirimenti gli statini di servizio che attestano l'effettuazione di visite domiciliari in orari non anteriori alle h.10,30 e non più tardi delle h. 17.30.
Per tale ragione è assolutamente irrilevante, oltre che tardivamente formulata in questo grado, la richiesta di perizia grafologica sulle firme apposte in calce agli avvisi dal 2013 al 2015 di cui all'elenco del 21.11.2024, esibiti in originale.
In ultimo vale aggiungere, sebbene vi sia stata rinuncia che la querela di falso è uno strumento offerto LL'ordinamento allo scopo di accertare la falsità della prova documentale allorquando, a causa della peculiare efficacia probatoria riconosciuta al documento - atto pubblico o scrittura privata autenticata – esso sia ritenuto il solo mezzo idoneo a contestarne l'autenticità. Rispetto alla relata di notificazione di una raccomandata a.r. redatta LL'agente postale, cui è unanimemente riconosciuta la natura di atto pubblico, la questione che si pone inerisce alla sfera probatoria che da essa deriva, dovendosi plausibilmente ricondurre la forza fidefaciente dell'attestazione alle sole dichiarazioni raccolte dal
10 pubblico ufficiale ed ai fatti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 c.c.). Tali indicazioni normative sono coerenti con la disciplina regolamentare sui recapiti da parte del servizio postale universale e ad essi sembra rivolgersi anche l'appellante nell'intento di escludere la portata decisiva della querela, non sussistendo alcuna norma che imponga all'agente postale di eseguire indagini in ordine all'identità del soggetto del consegnatario e di verifica della rispondenza al vero delle dichiarazioni rilasciate dal soggetto qualificatosi come abilitato alla ricezione dell'atto. Ebbene, nonostante sia vero che l'ambito del potere certificatorio attribuito all'ufficiale postale non possa estendersi all'accertamento della identità del sottoscrittore, deve convenirsi sul fatto che l'efficacia probatoria dell'attestazione possa essere impugnata al fine di dimostrare la non riferibilità delle stesse al destinatario ovvero a soggetti incaricati della ricezione. In questo caso, infatti, le indicazioni che debbono risultare LL'avviso di ricevimento, ai fini della validità della notificazione, sono quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria che, come su precisato, non enunciano alcun obbligo di verifica della identità, ma impongono all'agente di raccogliere la dichiarazione del consegnatario in ordine alla di lui legittimazione a ricevere l'atto. Con il corollario che, ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio eletto, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, sussiste la facoltà di dimostrare, proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (Cass. 16488 del 05/08/2016; Cass. 1906 del 29/01/2008; adde Cass. 19795 del 25/07/2018). In questo senso, pertanto, oggetto della querela non è tanto l'accertamento della identità del consegnatario quanto, piuttosto, la circostanza stessa della condizione del soggetto che, qualificatosi come destinatario della missiva o come addetto alla ricezione, risulti effettivamente persona diversa ed assolutamente estranea alla sfera dei soggetti abilitati alla ricezione.
In termini conclusivi, rispetto alla data di notifica della suddetta raccomandata del 20.04.2015, riepilogativa dei crediti contributi per le annualità di cui alle intimazioni in precedenza recapitate, il termine di prescrizione, correttamente individuato dal Tribunale in quello quinquennale, non era ancora decorso alla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto, risalente al 30 luglio 2018.
Ne deriva la conferma della decisione, sia pure con la parziale diversa motivazione di cui si è dato conto.
11 Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, in favore dell'appellato, come in dispositivo.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza, a carico della parte appellante, dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, come modificato LL'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.408/2022 emessa il 23 maggio 2022 dal Tribunale G.L. di Termini
Imerese
Condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 3.308,00. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
Così deciso in Palermo, il 9 ottobre 2025.
Il Presidente Estensore
CI LC
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