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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/06/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 491/2025 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giuseppe Albano ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Melfi
(PZ), alla via Francesco Saverio Nitti, 55
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Giuseppe Albano ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Melfi
(PZ), alla via Francesco Saverio Nitti, 55
- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 13.03.2025, e - premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Melfi (PZ) il 05.12.2009 e che dalla loro unione sono nati i figli Parte_2
(il 13.10.2010), (in data 01.09.2012) e (il 31.08.2017) - hanno dedotto il venir Persona_1 Per_2 meno dell'affectio maritalis che preclude la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale alle seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi sigg.ri e autorizzandoli a vivere separati nel reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto. Ordinare al Comune di Melfi di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte. Dichiarare compensate le spese legali. La casa coniugale, di proprietà della sig.ra resterà nella disponibilità della stessa Pt_2
e verrà abitata insieme ai tre figli minorenni. I canoni delle utenze della casa coniugale saranno a carico della sig.ra Affido condiviso dei figli minori , e ad Pt_2 Parte_2 Persona_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione degli stessi nella casa di via Monteverde, 43, insieme alla mamma e con diritto-dovere del padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, di tenerli con sé nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 19 alle 20:30 ed a week end alternati, dalle ore
18 del sabato alle 20 della domenica. Le vacanze estive saranno equamente suddivise fra i genitori, con il padre che potrà tenerli con sé per due settimane consecutive, da concordarsi con la madre, nel periodo luglio/agosto, mentre le vacanze di Natale e Pasqua saranno trascorse di anno in anno alternativamente con ciascun genitore. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte insieme dai genitori, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni, mentre per quelle di “ordinaria” amministrazione sarà responsabile la sola sig.ra Le spese mediche non coperte dal SSN, ricreative, scolastiche Pt_2
e sportive necessarie per i figli, saranno a carico dei coniugi nella misura del 75% al sig. Pt_1
e del 25% alla sig.ra Il conto corrente aperto presso la rimarrà intestato alla Pt_2 CP_1 sola sig.ra Il sig. verserà a cadenza mensile a titolo di mantenimento dei tre figli Pt_2 Pt_1 minorenni l'importo complessivo di € 500,00 (cinquecento euro). Il sig. , altresì, verserà a Pt_1 cadenza mensile a titolo di mantenimento della moglie attualmente disoccupata l'ulteriore somma
2 di € 200,00 (duecento euro). L'importo complessivo di € 700,00 (settecento euro), annualmente rivalutato in base agli indici Istat, dovuto dal sig. per le causali di cui sopra, sarà versato a Pt_1 mezzo bonifico bancario sul c/c della sig.ra entro il giorno 12 di ogni mese. Entrambi i Pt_2 coniugi prestano sin d'ora il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, sia in capo
a loro che ai figli minori.”.
All'udienza del 22/05/2025, in presenza dei coniugi e del difensore, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso introduttivo. I coniugi hanno, inoltre concordato che l'assegno unico erogato dall venga interamente CP_2 percepito dalla sig.ra Pt_2
All'udienza del 05/06/2025, in assenza delle parti, preso atto del deposito del piano genitoriale relativo ai figli minori della coppia, il Tribunale ha riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse dei figli minori, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la loro vita, la loro salute e la loro formazione, nonché al loro interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale
a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse dei minori a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Melfi (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da Parte_1
e con ricorso del 13.03.2025, così provvede: Parte_2
3 a) omologa la separazione consensuale di e , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Melfi (PZ), il 05/12/2009, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Melfi (PZ) dell'anno 2009, Atto nr. 86, Parte 2, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi Parte_2 Persona_1 Per_2
i genitori, con collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione, integrate all'udienza del 22/05/2025 e nel piano genitoriale;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Melfi (PZ) per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 05/06/2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
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