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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/06/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1526/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1526/2024 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. VILLA FEDERICO e dell'Avv. elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO RIZZOLI 4 40125 BOLOGNA
APPELLANTE contro
Controparte_1
Parte_2
ATTI
[...]
CP_2 [...]
QUALE EREDE DI NICLI RENATO CP_3
E.D. Controparte_4
APPELLATI NON COSTITUITI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione del 14.10.2024 e citavano in Parte_1 Parte_1 appello innanzi l'intestata Corte , Controparte_5 Parte_2
, ,
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8
E quale erede di , chiedendo la riforma della sentenza
[...] CP_3 Persona_1
n. 2393/2024 del Tribunale di Bologna dell'1/10.9.2024. In esito a rigetto dell'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. con ordinanza del 7.1.2025 e nelle more del termine di costituzione delle parti convenute, gli appellanti raggiungevano accordo transattivo stragiudiziale con e e, conseguentemente, con istanza del Parte_2 CP_1
17.4.2025 dichiaravano di rinunciare agli atti ed alle domande di cui all'appello e chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio a spese compensate o la cessazione della materia del contendere.
Nessuna delle parti convenute si costituiva per la prima udienza fissata innanzi al Cons. istr. del
24.5.2025.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ex art. 306 c.p.c.
Gli appellanti hanno rinunciato all'appello per il tramite del proprio procuratore munito di idonei poteri come da procura alle liti in atti.
In difetto di costituzione di alcuna delle parti convenute non vi sono altre parti che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio di appello.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art.306 c.p.c.,
DICHIARA l'estinzione del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile in data 24.6.2025.
Il Consigliere Relatore
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1526/2024 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. VILLA FEDERICO e dell'Avv. elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO RIZZOLI 4 40125 BOLOGNA
APPELLANTE contro
Controparte_1
Parte_2
ATTI
[...]
CP_2 [...]
QUALE EREDE DI NICLI RENATO CP_3
E.D. Controparte_4
APPELLATI NON COSTITUITI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione del 14.10.2024 e citavano in Parte_1 Parte_1 appello innanzi l'intestata Corte , Controparte_5 Parte_2
, ,
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8
E quale erede di , chiedendo la riforma della sentenza
[...] CP_3 Persona_1
n. 2393/2024 del Tribunale di Bologna dell'1/10.9.2024. In esito a rigetto dell'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. con ordinanza del 7.1.2025 e nelle more del termine di costituzione delle parti convenute, gli appellanti raggiungevano accordo transattivo stragiudiziale con e e, conseguentemente, con istanza del Parte_2 CP_1
17.4.2025 dichiaravano di rinunciare agli atti ed alle domande di cui all'appello e chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio a spese compensate o la cessazione della materia del contendere.
Nessuna delle parti convenute si costituiva per la prima udienza fissata innanzi al Cons. istr. del
24.5.2025.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ex art. 306 c.p.c.
Gli appellanti hanno rinunciato all'appello per il tramite del proprio procuratore munito di idonei poteri come da procura alle liti in atti.
In difetto di costituzione di alcuna delle parti convenute non vi sono altre parti che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio di appello.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art.306 c.p.c.,
DICHIARA l'estinzione del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile in data 24.6.2025.
Il Consigliere Relatore
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina