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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 191/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CARDONA IN AR, Relatore
ARMENANTE ANNAMARIA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5707/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Ex Socio E Liqiudatore Della Società 4 Srl - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dr. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 140/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
3 e pubblicata il 08/02/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50158 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7124/2025 depositato il
25/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento deriva dal diniego di rimborso operato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente per incompletezza e/o insufficienza della documentazione a sostegno della richiesta. Il mancato accoglimento dell'istanza di restituzione dell'imposta IVA, dell'importo complessivo di euro
7.268,00, era da ricondursi al fatto che l'esistenza del credito IVA richiesto a rimborso non appariva nel complesso dimostrata atteso che l'eccedenza formatasi in varie annualità non si riconduceva, per incompletezza di documentazione, alle operazioni di cui all'art 9, comma 7) del DpR 633/72. La pronuncia impugnata accogliendo la richiesta del contribuente ha affermato che quest'ultimo avrebbe provato la natura internazionale di esportazione delle attività compiute, sia che relativamente a tali operazioni ha pagato commissioni di intermediazione.
Con il primo motivo di appello è stato censurato il travisamento dei fatti da parte dei giudici di prime cure con riferimento all'operazione di intermediazione realizzata dalla Società 4 srl, presuntivamente collegata alla vendita internazionale di pelli effettuata dalla società Società_1 spa nei confronti della società nigeriana Società_2 Ltd. Conseguentemente, secondo l'ufficio la ricorrente non avrebbe pagato commissioni per l'intermediazione, come erroneamente affermato dai giudici, ma al contrario ha ricevuto il pagamento per il servizio di intermediazione per il quale ha emesso fattura esente ai fini IVA.
Questa la ragione per cui l'Ufficio ha contestato di avere indebitamente assoggettato l'operazione di intermediazione all'art. 9 comma 7 del DPR 633/1972 considerandola esente da IVA, omettendo di versare l'imposta rispetto all'operazione attiva relativa alla prestazione di servizi riconducibili all'art. 9 co.
7 DPR 633/72 (fattura di pagamento e relativo bonifico). Ritiene inoltre l'Ufficio di aver adeguatamente vagliato la documentazione dalla quale non sarebbe emersa la natura di operazione esente.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento del gravame.
Si costituiva la società Società 4 di cui il Resistente_1 è liquidatore ricostruendo i termini dell'operazione realizzata consistente nell'opera di intermediazione della compravendita di pelli tra una società italiana ( Società_1 Spa e Società_2 LTD) e una società africana.
Eccepiva, inoltre, la carenza di contraddittorio ai fini della integrazione della documentazione asseritamente mancante ai fini del rimborso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le due prospettazioni avanzate in questa sede riguardano sostanzialmente la prova del rapporto di intermediazione che la società contribuente riferisce ai compensi ricevuti per la sua attività rinvenibili dalla distinta contabile bancaria e che, al contrario l'ufficio non rileva dai documenti offerti in quanto non compare nelle bolle doganali e nelle fatture alcun riferimento alla Società 4.
Sul punto questa Corte di Giustizia non può che richiamare l'orientamento giurisprudenziale consolidato anche attraverso una recente pronuncia della Suprema Corte che nel riaffermare che il contribuente, in quanto attore sostanziale, è l'unico soggetto onerato della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, con l'ordinanza n. 17110 del 25 giugno 2025 si pone nel solco di un orientamento cristallizzato, autorevolmente sancito dalle sezioni unite.
Richiamando poi la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in tema di IVA, ha premesso una significativa distinzione tra requisiti sostanziali e requisiti formali del diritto alla detrazione: “i requisiti sostanziali (…) sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l'estensione di tale diritto, quali previsti dall'art. 17 della sesta direttiva”, mentre “i requisiti formali (…) disciplinano le modalità e il controllo dell'esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistema dell'IVA, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione” (di cui agli artt. 18 e 22 della sesta direttiva) (Causa C-590/13 Società_3 s.r.l.). Operata tale distinzione, occorre comprendere se il mancato rispetto dei requisiti formali possa determinare il disconoscimento del diritto.
Sul punto la Suprema Corte ha specificato che “se il contribuente si attiene agli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna, grava sull'Amministrazione fiscale che intenda disconoscere il diritto (…)
l'onere della relativa contestazione e della consequenziale prova;
mentre, se a tali obblighi non si attiene, spetta al contribuente fornire adeguata prova dell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione, dimostrando che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell'IVA e titolare del diritto di detrarre l'imposta” (cfr. Cass. 7576/2015
e 6921/2017).
Il contribuente, quindi, pur in assenza della dichiarazione, avrebbe potuto provare la sussistenza del diritto ricorrendo all'esibizione dei registri IVA e delle relative liquidazioni, delle fatture e di ogni altra documentazione utile (come statuito dalla citata sentenza n. 6921/2017.
La Corte di Cassazione, quindi, con una pronuncia ispirata a principi sostanzialistici ha espresso un orientamento fortemente favorevole al contribuente che ha la possibilità di provare, anche in ritardo e anche in assenza della presentazione della dichiarazione dei redditi, di avere diritto al rimborso dell'IVA.
Del pari la normativa interna appare coerente con quanto appena evidenziato dovendosi ribadire che trattandosi di un credito IVA e di una istanza di rimborso la disciplina vigente non ha dubbi circa la distribuzione dell'onere probatorio nel caso che ci occupa. Il credito in questione non risulta sufficientemente provato nella sua esistenza, neanche indirettamente ad esempio con riguardo alla dichiarazione del 2020. Peraltro, non si rinviene agli atti neanche la relativa istanza.
La ricostruzione completa della contabilità avrebbe forse permesso di addivenire alla prova nel caso di specie in correlazione con la pretesa e con la dichiarazione connessa.
Indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento di diniego e delle censure che ad esso possono muoversi in termini di carente motivazione o illegittimità di esso, non vi è dubbio che l'onere probatorio a carico del contribuente vada correttamente assolto ( cfr. art., 7 co., 5 bis D.L.vo 566/1992).
Tanto non si è verificato nel caso di specie. Risulta, invero, una compravendita internazionale, ma non la prova della attività di intermediazione asseritamente compiuta.
A tal proposito corre l'obbligo di rimarcare che con riguardo alla pronuncia depositata in udienza dalla parte contribuente non risulta incidente nel presente procedimento quanto statuito. Invero, il regime probatorio nel caso deciso appare a questa Corte sostanzialmente diverso e diverso è quindi il contenuto della prova da offrire al giudicante.
Di conseguenza l'appello va accolto e, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CARDONA IN AR, Relatore
ARMENANTE ANNAMARIA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5707/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Ex Socio E Liqiudatore Della Società 4 Srl - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dr. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 140/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
3 e pubblicata il 08/02/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50158 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7124/2025 depositato il
25/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento deriva dal diniego di rimborso operato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente per incompletezza e/o insufficienza della documentazione a sostegno della richiesta. Il mancato accoglimento dell'istanza di restituzione dell'imposta IVA, dell'importo complessivo di euro
7.268,00, era da ricondursi al fatto che l'esistenza del credito IVA richiesto a rimborso non appariva nel complesso dimostrata atteso che l'eccedenza formatasi in varie annualità non si riconduceva, per incompletezza di documentazione, alle operazioni di cui all'art 9, comma 7) del DpR 633/72. La pronuncia impugnata accogliendo la richiesta del contribuente ha affermato che quest'ultimo avrebbe provato la natura internazionale di esportazione delle attività compiute, sia che relativamente a tali operazioni ha pagato commissioni di intermediazione.
Con il primo motivo di appello è stato censurato il travisamento dei fatti da parte dei giudici di prime cure con riferimento all'operazione di intermediazione realizzata dalla Società 4 srl, presuntivamente collegata alla vendita internazionale di pelli effettuata dalla società Società_1 spa nei confronti della società nigeriana Società_2 Ltd. Conseguentemente, secondo l'ufficio la ricorrente non avrebbe pagato commissioni per l'intermediazione, come erroneamente affermato dai giudici, ma al contrario ha ricevuto il pagamento per il servizio di intermediazione per il quale ha emesso fattura esente ai fini IVA.
Questa la ragione per cui l'Ufficio ha contestato di avere indebitamente assoggettato l'operazione di intermediazione all'art. 9 comma 7 del DPR 633/1972 considerandola esente da IVA, omettendo di versare l'imposta rispetto all'operazione attiva relativa alla prestazione di servizi riconducibili all'art. 9 co.
7 DPR 633/72 (fattura di pagamento e relativo bonifico). Ritiene inoltre l'Ufficio di aver adeguatamente vagliato la documentazione dalla quale non sarebbe emersa la natura di operazione esente.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento del gravame.
Si costituiva la società Società 4 di cui il Resistente_1 è liquidatore ricostruendo i termini dell'operazione realizzata consistente nell'opera di intermediazione della compravendita di pelli tra una società italiana ( Società_1 Spa e Società_2 LTD) e una società africana.
Eccepiva, inoltre, la carenza di contraddittorio ai fini della integrazione della documentazione asseritamente mancante ai fini del rimborso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le due prospettazioni avanzate in questa sede riguardano sostanzialmente la prova del rapporto di intermediazione che la società contribuente riferisce ai compensi ricevuti per la sua attività rinvenibili dalla distinta contabile bancaria e che, al contrario l'ufficio non rileva dai documenti offerti in quanto non compare nelle bolle doganali e nelle fatture alcun riferimento alla Società 4.
Sul punto questa Corte di Giustizia non può che richiamare l'orientamento giurisprudenziale consolidato anche attraverso una recente pronuncia della Suprema Corte che nel riaffermare che il contribuente, in quanto attore sostanziale, è l'unico soggetto onerato della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, con l'ordinanza n. 17110 del 25 giugno 2025 si pone nel solco di un orientamento cristallizzato, autorevolmente sancito dalle sezioni unite.
Richiamando poi la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in tema di IVA, ha premesso una significativa distinzione tra requisiti sostanziali e requisiti formali del diritto alla detrazione: “i requisiti sostanziali (…) sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l'estensione di tale diritto, quali previsti dall'art. 17 della sesta direttiva”, mentre “i requisiti formali (…) disciplinano le modalità e il controllo dell'esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistema dell'IVA, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione” (di cui agli artt. 18 e 22 della sesta direttiva) (Causa C-590/13 Società_3 s.r.l.). Operata tale distinzione, occorre comprendere se il mancato rispetto dei requisiti formali possa determinare il disconoscimento del diritto.
Sul punto la Suprema Corte ha specificato che “se il contribuente si attiene agli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna, grava sull'Amministrazione fiscale che intenda disconoscere il diritto (…)
l'onere della relativa contestazione e della consequenziale prova;
mentre, se a tali obblighi non si attiene, spetta al contribuente fornire adeguata prova dell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione, dimostrando che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell'IVA e titolare del diritto di detrarre l'imposta” (cfr. Cass. 7576/2015
e 6921/2017).
Il contribuente, quindi, pur in assenza della dichiarazione, avrebbe potuto provare la sussistenza del diritto ricorrendo all'esibizione dei registri IVA e delle relative liquidazioni, delle fatture e di ogni altra documentazione utile (come statuito dalla citata sentenza n. 6921/2017.
La Corte di Cassazione, quindi, con una pronuncia ispirata a principi sostanzialistici ha espresso un orientamento fortemente favorevole al contribuente che ha la possibilità di provare, anche in ritardo e anche in assenza della presentazione della dichiarazione dei redditi, di avere diritto al rimborso dell'IVA.
Del pari la normativa interna appare coerente con quanto appena evidenziato dovendosi ribadire che trattandosi di un credito IVA e di una istanza di rimborso la disciplina vigente non ha dubbi circa la distribuzione dell'onere probatorio nel caso che ci occupa. Il credito in questione non risulta sufficientemente provato nella sua esistenza, neanche indirettamente ad esempio con riguardo alla dichiarazione del 2020. Peraltro, non si rinviene agli atti neanche la relativa istanza.
La ricostruzione completa della contabilità avrebbe forse permesso di addivenire alla prova nel caso di specie in correlazione con la pretesa e con la dichiarazione connessa.
Indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento di diniego e delle censure che ad esso possono muoversi in termini di carente motivazione o illegittimità di esso, non vi è dubbio che l'onere probatorio a carico del contribuente vada correttamente assolto ( cfr. art., 7 co., 5 bis D.L.vo 566/1992).
Tanto non si è verificato nel caso di specie. Risulta, invero, una compravendita internazionale, ma non la prova della attività di intermediazione asseritamente compiuta.
A tal proposito corre l'obbligo di rimarcare che con riguardo alla pronuncia depositata in udienza dalla parte contribuente non risulta incidente nel presente procedimento quanto statuito. Invero, il regime probatorio nel caso deciso appare a questa Corte sostanzialmente diverso e diverso è quindi il contenuto della prova da offrire al giudicante.
Di conseguenza l'appello va accolto e, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.