Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza breve 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 10/02/2026, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00627/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02639/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2639 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Fan Zheng, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Niccolini n. 10;
contro
Ministero dell’interno, Questura di Milano, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 0448792, notificato il 02/07/2025, con il quale la Questura di Milano decretava il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato di cui all’assicurata postale n. 055973943559 inviata il 22/03/2023;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o connesso o che, comunque, sia in rapporto di correlazione con il provvedimento testé richiamato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 il dott. IC OS e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale; nessuno è comparso per la ricorrente;
Dato avviso a verbale ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 15 luglio 2025 e depositato il giorno successivo, l’esponente, cittadina cinese, ha impugnato l’epigrafato provvedimento questorile di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, motivato con riferimento all’assenza dell’interessata dal territorio nazionale per un periodo superiore al massimo consentito dall’art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999.
Si è costituito formalmente in giudizio l’intimato Ministero dell’interno.
Con l’ordinanza n. 1004 del 11 settembre 2025, rilevata una oggettiva e notoria causa preclusiva di una tempestiva possibilità di rientro dalla Cina durante il “periodo Covid”, la domanda cautelare accedente al ricorso è stata accolta ai fini del riesame dell’istanza presentata dalla ricorrente.
In data 30 ottobre 2025, l’Amministrazione resistente ha prodotto il provvedimento prot. n. 0459556 del 28 ottobre 2025 con cui il Questore di Milano, all’esito del riesame, aveva revocato il provvedimento impugnato.
Con atto depositato in data 22 gennaio 2026, parte ricorrente chiede che, alla luce della predetta sopravvenienza provvedimentale nonché del successivo rilascio di un permesso di soggiorno in suo favore, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
All’udienza in camera di consiglio del 11 dicembre 2025, fissata per la prosecuzione della fase cautelare, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso a verbale.
L’avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno in favore della ricorrente, come espressamente riferito dalla stessa, dimostra che la domanda proposta in questo giudizio ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Tenendo conto della peculiarità della vicenda controversa ed in assenza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IC OS, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.