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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 314/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASTROVINCI DARIO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1226/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230029541630 CONTRIBUTI CONS 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1827/2025 depositato il
24/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 22.04.2024 Ricorrente_1 ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e Consorzio_1 avverso la cartella di pagamento n. 293 2023 00336744 66, notificata il 22.02.2024 e relativa al “Ruolo manutenzione” del Consorzio_1 SR per l'anno 2018 di complessivi € 89,00, oltre spese di notifica e così per € 94.88.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità della cartella impugnata per le seguenti motivazioni:1) Difetto di motivazione. Chiedeva pertanto di ritenere e dichiarare l'illegittimità della cartella impugnata per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, di annullarla. Con vittoria di spese e compensi.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio.
Il Consorzio_1 non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e debba essere conseguentemente accolto.
Osserva questa Corte che i presupposti per il sorgere dell'obbligo del pagamento del contributo in favore del Consorzio di Bonifica resistente, sono costituiti dall'inserimento degli immobili nel perimetro del comprensorio in cui opera il consorzio medesimo e dalla configurabilità di un vantaggio (il c.d. beneficio fondiario) a favore dei primi (cfr. Cass. Sez. Tributaria, 29.9.2004 n.19509).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il “piano di classifica” se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato» (Cass. civ., sez. trib., 06.02.2015, n. 2241; Id., 18.01.2012, n. 654; 24.02.2012, n. 2833; Cass. civ., sez. unite, 14.05.2010, n. 11722).
In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che: In tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (cfr. Cassazione civile sez. trib., 16/07/2021, n.20359; 08/04/2022 ,
n.11431).
Per cui la giurisprudenza, in tema di riparto dell'onere della prova, ha affermato che è onere del Consorzio fornire la prova dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione degli immobili nel perimetro d'intervento consortile, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente (cfr. Comm. trib. reg. Bari, sez. IV, 22/07/2021, n.2245).
I presupposti per il sorgere dell'obbligo del pagamento del contributo in favore del Consorzio di Bonifica sono altresì contenuti per la Regione Siciliana nell'art. 10 della l.r. 25 maggio 1995 n. 45, che così dispone:
“Art. 10. Spese per la fruizione degli impianti e delle opere pubbliche e contributi consortili.
1. Le spese per la manutenzione ordinaria e la gestione delle reti irrigue in esercizio, dalle secondarie all'utente sono a carico dei consorziati, ivi compresi gli eventuali enti pubblici e i titolari di immobili a uso diverso da quello agricolo ricadenti nel perimetro consortile e serviti dagli impianti irrigui, in proporzione del beneficio che essi traggono dalle medesime secondo tabelle di contribuzione predisposte dai consorzi. La ripartizione delle spese avviene in ragione dei benefici effettivamente conseguiti a seguito della realizzazione e messa in funzione delle opere e degli impianti [2].
2. I contributi e i canoni di cui al comma 1 sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per il riparto della contribuenza predisposto dal consorzio entro sei mesi dall'istituzione del consorzio stesso ed approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste...”
Tale disciplina è stata recentemente oggetto di una norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 96 della L.R. n. 3 del 31/01/2024 che ha disposto che: “Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modificazioni le parole "dei benefici effettivamente conseguiti" vanno intese nel senso che deve trattarsi di benefìci effettivi, concreti e diretti, non essendo sufficiente l'inclusione di un immobile nel perimetro consortile.”
Alla luce dei principi legislativi e giurisprudenziali sopra indicati, appare evidente che la cartella di pagamento impugnata non contiene gli elementi necessari per stabilire la sussistenza degli eventuali benefìci effettivi, concreti e diretti conseguiti dagli immobili del ricorrente.
Nella fattispecie, il Consorzio di bonifica, neppure costituito in giudizio, non ha prodotto il piano di classifica con i conseguenti riparti approvato dalla competente autorità regionale con allegati tecnici.
Occorre infine evidenziare che il comma 5 bis dell'art.7 d.lgs. n.546/1992, introdotto con l'articolo 6 della legge n. 130/2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, l'onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali, come nel caso di specie, non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio (cfr. Cass.
n. 31878/2022).
L'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 dispone al comma 5 bis che: “5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.
Deve pertanto ritenersi non provata la pretesa impositiva del Consorzio.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa – sezione quarta –in composizione monocratica accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna il resistente Consorzio a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in € 276,00 per compensi, oltre contributo unificato e accessori di legge ove dovuti. Così deciso in Siracusa in data 19.12.2025
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASTROVINCI DARIO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1226/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230029541630 CONTRIBUTI CONS 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1827/2025 depositato il
24/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 22.04.2024 Ricorrente_1 ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e Consorzio_1 avverso la cartella di pagamento n. 293 2023 00336744 66, notificata il 22.02.2024 e relativa al “Ruolo manutenzione” del Consorzio_1 SR per l'anno 2018 di complessivi € 89,00, oltre spese di notifica e così per € 94.88.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità della cartella impugnata per le seguenti motivazioni:1) Difetto di motivazione. Chiedeva pertanto di ritenere e dichiarare l'illegittimità della cartella impugnata per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, di annullarla. Con vittoria di spese e compensi.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio.
Il Consorzio_1 non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e debba essere conseguentemente accolto.
Osserva questa Corte che i presupposti per il sorgere dell'obbligo del pagamento del contributo in favore del Consorzio di Bonifica resistente, sono costituiti dall'inserimento degli immobili nel perimetro del comprensorio in cui opera il consorzio medesimo e dalla configurabilità di un vantaggio (il c.d. beneficio fondiario) a favore dei primi (cfr. Cass. Sez. Tributaria, 29.9.2004 n.19509).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il “piano di classifica” se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato» (Cass. civ., sez. trib., 06.02.2015, n. 2241; Id., 18.01.2012, n. 654; 24.02.2012, n. 2833; Cass. civ., sez. unite, 14.05.2010, n. 11722).
In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che: In tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (cfr. Cassazione civile sez. trib., 16/07/2021, n.20359; 08/04/2022 ,
n.11431).
Per cui la giurisprudenza, in tema di riparto dell'onere della prova, ha affermato che è onere del Consorzio fornire la prova dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione degli immobili nel perimetro d'intervento consortile, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente (cfr. Comm. trib. reg. Bari, sez. IV, 22/07/2021, n.2245).
I presupposti per il sorgere dell'obbligo del pagamento del contributo in favore del Consorzio di Bonifica sono altresì contenuti per la Regione Siciliana nell'art. 10 della l.r. 25 maggio 1995 n. 45, che così dispone:
“Art. 10. Spese per la fruizione degli impianti e delle opere pubbliche e contributi consortili.
1. Le spese per la manutenzione ordinaria e la gestione delle reti irrigue in esercizio, dalle secondarie all'utente sono a carico dei consorziati, ivi compresi gli eventuali enti pubblici e i titolari di immobili a uso diverso da quello agricolo ricadenti nel perimetro consortile e serviti dagli impianti irrigui, in proporzione del beneficio che essi traggono dalle medesime secondo tabelle di contribuzione predisposte dai consorzi. La ripartizione delle spese avviene in ragione dei benefici effettivamente conseguiti a seguito della realizzazione e messa in funzione delle opere e degli impianti [2].
2. I contributi e i canoni di cui al comma 1 sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per il riparto della contribuenza predisposto dal consorzio entro sei mesi dall'istituzione del consorzio stesso ed approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste...”
Tale disciplina è stata recentemente oggetto di una norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 96 della L.R. n. 3 del 31/01/2024 che ha disposto che: “Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modificazioni le parole "dei benefici effettivamente conseguiti" vanno intese nel senso che deve trattarsi di benefìci effettivi, concreti e diretti, non essendo sufficiente l'inclusione di un immobile nel perimetro consortile.”
Alla luce dei principi legislativi e giurisprudenziali sopra indicati, appare evidente che la cartella di pagamento impugnata non contiene gli elementi necessari per stabilire la sussistenza degli eventuali benefìci effettivi, concreti e diretti conseguiti dagli immobili del ricorrente.
Nella fattispecie, il Consorzio di bonifica, neppure costituito in giudizio, non ha prodotto il piano di classifica con i conseguenti riparti approvato dalla competente autorità regionale con allegati tecnici.
Occorre infine evidenziare che il comma 5 bis dell'art.7 d.lgs. n.546/1992, introdotto con l'articolo 6 della legge n. 130/2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, l'onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali, come nel caso di specie, non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio (cfr. Cass.
n. 31878/2022).
L'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 dispone al comma 5 bis che: “5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.
Deve pertanto ritenersi non provata la pretesa impositiva del Consorzio.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa – sezione quarta –in composizione monocratica accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna il resistente Consorzio a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in € 276,00 per compensi, oltre contributo unificato e accessori di legge ove dovuti. Così deciso in Siracusa in data 19.12.2025