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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/12/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa IA MA, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.12.2025 , nella causa iscritta al n. 4684 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
nato il [...] a [...], elettivamento domiciliata in Parte_1
Grottaminarda (AV) alla via Pioppi n. 12, presso lo studio legale dell'avv. Giovanni Antonio
Terrazzano dal quale è rappresentato e difeso, per mandato in calatti, unitamente e/o disgiuntamente all'avv. MAa Elena Rossano;
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del Presidente e legale rapp.te in carica, , giusta procura in calce alla
[...] memoria, dall'avv.to Massimo Garzilli con studio in Napoli alla Via Santa Lucia n. 20
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.11.2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 404/23 notificato il 14.10.2023, con cui il Tribunale di Benevento l'aveva condannato a pagare alla la somma di € 118.128,34 a CP_1 titolo di contributi non corrisposti per gli anni dal 2002 al 2021, con sanzioni e interessi di mora, nonché il pagamento delle spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha esposto di non avere mai esercitato la professione di geometra.
Ha, inoltre, eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per mancata giustifica del calcolo delle somme ingiunte.
Infine ha eccepito la prescrizione del credito con riferimento alle annualità precedenti al 2017.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata. CP_1 Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Nella specie è geometra, iscritto al Collegio dei Geometri di Avellino, Parte_1 iscritto alla CIPAG con matricola n. 803511Q .
Con il decreto ingiuntivo opposto la previdenza richiedeva al Geometra il pagamento CP_1 dei contributi per gli anni dal 2002 al 2021 fondando la pretesta sull'attestazione del credito resa ai sensi del'art.635 c.p.c. dal direttore generale di Cipag che, come chiarito, costituisce prova del credito in mancanza di specifica contestazione del quantum.
Il ricorrente sostiene di non essere tenuto al pagamento dei contributi non avendo mai svolto la attività di geometra.
*
Tanto premesso, al fine di valutare la fondatezza della pretesa creditoria della Cipag, è necessario analizzare le norme disciplinanti la fattispecie.
La legge n. 37/1967 stabiliva all'art. 1 che fossero obbligatoriamente iscritti alla "Cassa
Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Geometri" istituita con legge n. 990/1955 tutti gli iscritti negli albi professionali dei geometri.
Successivamente la legge n. 773/1982 ha previsto all'art. 22 che "1. L'iscrizione alla è CP_1 obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2. L'iscrizione alla è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che CP_1 esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale".
Ebbene nel 2003 è entrato in vigore il Regolamento Contributi che prevede l'iscrizione alla di tutti i geometri iscritti all'Albo che svolgono attività professionale anche “senza CP_1 carattere di continuità ed esclusività”.
Orbene, la Cipag sostiene di essere autonoma nel dettare le condizioni e le modalità di iscrizione, giusto il processo di delegificazione attuato con il d.lgs 509/1994
Invero il d.lgs. n. 509/1994 di attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge n. 537/1993 in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza ha stabilito, all'art. 2, che tali enti abbiano
"autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta" e che la gestione economico-finanziaria da essi attuata debba
"assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale"; ha inoltre previsto un articolato sistema di controllo ministeriale sui bilanci e sugli organi di amministrazione e di rappresentanza e poteri di intervento particolarmente penetranti in caso disavanzo economico-finanziario degli enti.
Per quanto riguarda la delimitazione degli ambiti di autonomia gestionale e normativa degli enti privatizzati, la legge n. 335/1995, recante la riforma del sistema pensionistico e complementare, all'art. 3, comma 12, stabiliva originariamente che "nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alla risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del "pro rata" in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti".
La suddetta disposizione è stata poi modificata dall'art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, prevedendo quanto segue: "nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del
Nucleo di valutazione della spese previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. (..)".
In attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, l. n. 335/1995 in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, è stato altresì adottato il d.lgs. n. 103/1996 che, per quel che qui rileva, ha previsto, all'art. 6, che lo statuto degli enti privatizzati contenga "la determinazione delle modalità di iscrizione obbligatoria" dei liberi professionisti e che il regolamento allegato allo statuto definisca le
"modalità di identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione".
L'art.5 dello Statuto di approvato con DM del 27.2.2003 entrato in vigore il CP_1
1.1.2003 prevede che: “Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri ed i geometri CP_1 laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 30/6/1994 n.
509".
In definitiva a parere della la natura occasionale dell'esercizio della professione è CP_1 irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla per la quale è condizione CP_1 sufficiente l'iscrizione all'albo professionale.
*
Sulla questione relativa alla legittimità dell'iscrizione d'ufficio disposta dalla CP_1 nei confronti di professionista non esercente la professione in modo effettivo e continuativo si sono susseguiti diversi orientamenti giurisprudenziali.
La Scrivente aveva aderito all'orientamento che riteneva che lo Statuto della aveva CP_1 introdotto una previsione divergente dalle prescrizioni di cui all'art. 22 l. n. 773/1982 aderendo a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 22.02.2019, n. 5375.
Al riguardo, la valutazione in termini di illegittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 3, comma 1, del Regolamento in vigore dal 10 gennaio 2003, (nella parte in cui prevede l'iscrizione alla anche di coloro che esercitano la libera professione senza CP_1 continuità ed esclusività sulla base della sola iscrizione all'albo), affermata da Cass. n. 5375 del 2019, risulta consapevolmente superata dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione.
Invero, la Cassazione ha poi affermato (Sez. L - , Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv.
660620 - 01), in tema di casse previdenziali privatizzate che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale CP_1 dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I.
n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli CP_1 iscritti 3 all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito CP_1 della sua privatizzazione. I principi enunciati nella citata sentenza sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze della Corte (Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022;
35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021;
23633/2021), sì da esprimere un orientamento pacifico e consolidato e sono applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri.
Né la mera iscrizione ad altra gestione può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli CP_2 obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla è CP_1 astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione a un'assicurazione generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo. Invero, dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla e l'ipotetica natura CP_1 occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima. Invero, premesso che dopo la c.d. legge Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico (cfr. art. 2, c. 25, I. 335/1995) si è affermato il principio generale -opposto rispetto a quello precedentemente fissato dall'art. 22,
I. 773/1982- secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi CP_2 (specie se limitati ad importi contributivi minimi di carattere solidaristico) nei confronti della previdenza di categoria. L'iscrizione del contribuente alla è dunque legittima, CP_1
e la relativa pretesa contributiva non viola, invero, il divieto di doppia contribuzione poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione. Dall'obbligo di iscrizione alla -previsto dallo Statuto della stessa con CP_1 disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla potendo in tal modo la CP_1 CP_1 CP_1 svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della prevedevano l'obbligo di CP_1 presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra” (Sentenza
n. 28188 del 2022).
Ancor più di recente la Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella posta dalla presente causa ed ha affermato (Cass. nn. 4154/2023; 4155/2023; 6694/2023; 318/2023; Cass. nn. 28188/2022; 35910/2022; 7820/2022; 4861/2022; Cass. nn.35481/2021; 28118/2021;
24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021) che, in tema di ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del Controparte_1 pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei CP_2 confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione alla – previsto dallo CP_1
Statuto della stessa con disposizione legittima – deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla potendo in tal modo la CP_1 CP_1 CP_1 svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti (Cass.;
Sentenza n. 17823 depositata il 21 giugno 2023).
Nella specie è circostanza pacifica che il geometra per gli anni di contribuzione per Pt_1 cui è causa, era iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Avellino – con presunzione, pertanto, di esercizio della professione, circostanza di per sé sufficiente a radicare in capo al geometra l'obbligo della contribuzione.
Tanto premesso a fronte delle deduzioni della il ricorrente non ha provato l' CP_1 estraneità delle attività esercitate dalla società a quella sua propria di geometra né ha provato la riconducibilità esclusiva dell'attività di geometra all'attività svolta quale lavoratore subordinato.
*
In secondo luogo l'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per mancata giustifica del calcolo delle somme ingiunte.
La doglianza è infondata.
Invero la parte si limita a contestare genericamente il calcolo delle somme senza fornire un conteggio alternativo.
Le somme sono state correttamente calcolato nel rispetto delle norme regolamentari alla luce delle voci di reddito (volume d'affari ed imponibile Irpef) accertati dalla e/o dichiarati CP_1 dal geometra .
*
Infine il Geometra ha eccepito la prescrizione del credito con riferimento alle annualità precedenti al 2017.
L'eccezione è destituita di fondamento per le ragioni di seguito esposte.
Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – menzionato anche dalla CIPAG in memoria difensiva – secondo cui “In materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335 ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre
1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da CP_1 parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge” (Cass. Civ. Sez. L, n. 4981 del 04/03/2014). La
Suprema Corte infatti, in motivazione, ha chiarito che “…Non si tratta di sospensione della prescrizione, ma di inizio della decorrenza della stessa dal momento in cui la è posta CP_1 in grado di verificare la debenza e l'ammontare dei contributi (v., in tale senso, anche Cass. 2 ottobre 2008 n. 24414). Negli stessi termini è stato ritenuto, proprio con riferimento ai contributi previdenziali dovuti alla nel regime Controparte_1 precedente la Delib. 25 novembre 1998 modificativa dell'art. 45 del regolamento della , CP_1 che la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione alla della dichiarazione CP_1 del debitore, ai sensi dell'art. 17, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, senza che possa rilevare l'infedeltà della dichiarazione, che invece può dar luogo all'applicazione di apposite sanzioni (cfr. Cass. 14 marzo 2008 n. 7000, Cass. 18 dicembre 2008 n. 29664). […]” (Cass.
Civ. sez. Lav., cit., in motivazione).
Di recente la Corte di Cassazione con sentenza n.15787/2023 ha confermato tale orientamento “Invero, da un lato, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 4981 del 04/03/2014, Rv.
630395 - 01) che, in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei CP_1 redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge. Dall'alto lato, si è rilevato
(Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv. 602494 – 01; Sez. L, Sentenza n. 29664 del
18/12/2008, Rv. 606238 – 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla la prescrizione dei contributi Controparte_1 decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale (Cass.n.15787/2023).
L'art.17, comma 1, L. n. 773/1982 succitata prevede infatti espressamente che “gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla
entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione CP_1 annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'art.11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno”. La disposizione appena richiamata è quindi stata recepita dalla nei propri Regolamenti, ove in particolare l'articolo 33, comma 2, CP_1 del Regolamento sulla Contribuzione stabilisce che la prescrizione non decorre sino alla trasmissione della dichiarazione obbligatoria, o in ogni caso, sino al momento in cui l'Ente non abbia la possibilità di accertare la corrispondenza del reddito dichiarato degli iscritti, con i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate circa le dichiarazioni IRPEF ed IVA rese per gli stessi anni. Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento sulla Contribuzione, “il termine per l'invio o la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 6 è fissato per il
15 settembre di ogni anno”.
Ebbene, non avendo il sig. inviato le dichiarazioni reddituali (circostanza pacifica), Pt_1 seppure regolarmente iscritto all'Albo, e quindi obbligatoriamente alla non CP_1 può che concludersi – come correttamente dedotto anche dalla CIPAG in memoria difensiva – che il termine di prescrizione, in realtà, non ha mai iniziato a decorrere, ai sensi dell'art. 19, comma II, Legge 20 ottobre 1982 n. 773.
Ma anche a prescindere da tali considerazioni, la prescrizione non potrebbe ritenersi in ogni caso maturata, posto che la ha inviato al contribuente diversi solleciti di pagamento e CP_1 ulteriori comunicazioni previdenziali (cfr.atti interruttivi della prescrizione) .
L'opposizione va, pertanto rigettata e deve essere dichiarato esecutivo il d.i. n.404/23.
*
Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese stante la complessità delle questioni giuridiche oggetto di causa e la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in relazione alle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così decide:
- rigetta l'opposizione;
-dichiara esecutivo il d.i. n. 404/23;
- compensa tra le parti le spese di lite;
Benevento,6.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA MA
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa IA MA, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.12.2025 , nella causa iscritta al n. 4684 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
nato il [...] a [...], elettivamento domiciliata in Parte_1
Grottaminarda (AV) alla via Pioppi n. 12, presso lo studio legale dell'avv. Giovanni Antonio
Terrazzano dal quale è rappresentato e difeso, per mandato in calatti, unitamente e/o disgiuntamente all'avv. MAa Elena Rossano;
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del Presidente e legale rapp.te in carica, , giusta procura in calce alla
[...] memoria, dall'avv.to Massimo Garzilli con studio in Napoli alla Via Santa Lucia n. 20
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.11.2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 404/23 notificato il 14.10.2023, con cui il Tribunale di Benevento l'aveva condannato a pagare alla la somma di € 118.128,34 a CP_1 titolo di contributi non corrisposti per gli anni dal 2002 al 2021, con sanzioni e interessi di mora, nonché il pagamento delle spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha esposto di non avere mai esercitato la professione di geometra.
Ha, inoltre, eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per mancata giustifica del calcolo delle somme ingiunte.
Infine ha eccepito la prescrizione del credito con riferimento alle annualità precedenti al 2017.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata. CP_1 Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Nella specie è geometra, iscritto al Collegio dei Geometri di Avellino, Parte_1 iscritto alla CIPAG con matricola n. 803511Q .
Con il decreto ingiuntivo opposto la previdenza richiedeva al Geometra il pagamento CP_1 dei contributi per gli anni dal 2002 al 2021 fondando la pretesta sull'attestazione del credito resa ai sensi del'art.635 c.p.c. dal direttore generale di Cipag che, come chiarito, costituisce prova del credito in mancanza di specifica contestazione del quantum.
Il ricorrente sostiene di non essere tenuto al pagamento dei contributi non avendo mai svolto la attività di geometra.
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Tanto premesso, al fine di valutare la fondatezza della pretesa creditoria della Cipag, è necessario analizzare le norme disciplinanti la fattispecie.
La legge n. 37/1967 stabiliva all'art. 1 che fossero obbligatoriamente iscritti alla "Cassa
Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Geometri" istituita con legge n. 990/1955 tutti gli iscritti negli albi professionali dei geometri.
Successivamente la legge n. 773/1982 ha previsto all'art. 22 che "1. L'iscrizione alla è CP_1 obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2. L'iscrizione alla è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che CP_1 esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale".
Ebbene nel 2003 è entrato in vigore il Regolamento Contributi che prevede l'iscrizione alla di tutti i geometri iscritti all'Albo che svolgono attività professionale anche “senza CP_1 carattere di continuità ed esclusività”.
Orbene, la Cipag sostiene di essere autonoma nel dettare le condizioni e le modalità di iscrizione, giusto il processo di delegificazione attuato con il d.lgs 509/1994
Invero il d.lgs. n. 509/1994 di attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge n. 537/1993 in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza ha stabilito, all'art. 2, che tali enti abbiano
"autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta" e che la gestione economico-finanziaria da essi attuata debba
"assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale"; ha inoltre previsto un articolato sistema di controllo ministeriale sui bilanci e sugli organi di amministrazione e di rappresentanza e poteri di intervento particolarmente penetranti in caso disavanzo economico-finanziario degli enti.
Per quanto riguarda la delimitazione degli ambiti di autonomia gestionale e normativa degli enti privatizzati, la legge n. 335/1995, recante la riforma del sistema pensionistico e complementare, all'art. 3, comma 12, stabiliva originariamente che "nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alla risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del "pro rata" in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti".
La suddetta disposizione è stata poi modificata dall'art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, prevedendo quanto segue: "nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del
Nucleo di valutazione della spese previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. (..)".
In attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, l. n. 335/1995 in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, è stato altresì adottato il d.lgs. n. 103/1996 che, per quel che qui rileva, ha previsto, all'art. 6, che lo statuto degli enti privatizzati contenga "la determinazione delle modalità di iscrizione obbligatoria" dei liberi professionisti e che il regolamento allegato allo statuto definisca le
"modalità di identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione".
L'art.5 dello Statuto di approvato con DM del 27.2.2003 entrato in vigore il CP_1
1.1.2003 prevede che: “Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri ed i geometri CP_1 laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 30/6/1994 n.
509".
In definitiva a parere della la natura occasionale dell'esercizio della professione è CP_1 irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla per la quale è condizione CP_1 sufficiente l'iscrizione all'albo professionale.
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Sulla questione relativa alla legittimità dell'iscrizione d'ufficio disposta dalla CP_1 nei confronti di professionista non esercente la professione in modo effettivo e continuativo si sono susseguiti diversi orientamenti giurisprudenziali.
La Scrivente aveva aderito all'orientamento che riteneva che lo Statuto della aveva CP_1 introdotto una previsione divergente dalle prescrizioni di cui all'art. 22 l. n. 773/1982 aderendo a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 22.02.2019, n. 5375.
Al riguardo, la valutazione in termini di illegittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 3, comma 1, del Regolamento in vigore dal 10 gennaio 2003, (nella parte in cui prevede l'iscrizione alla anche di coloro che esercitano la libera professione senza CP_1 continuità ed esclusività sulla base della sola iscrizione all'albo), affermata da Cass. n. 5375 del 2019, risulta consapevolmente superata dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione.
Invero, la Cassazione ha poi affermato (Sez. L - , Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv.
660620 - 01), in tema di casse previdenziali privatizzate che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale CP_1 dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I.
n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli CP_1 iscritti 3 all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito CP_1 della sua privatizzazione. I principi enunciati nella citata sentenza sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze della Corte (Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022;
35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021;
23633/2021), sì da esprimere un orientamento pacifico e consolidato e sono applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri.
Né la mera iscrizione ad altra gestione può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli CP_2 obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla è CP_1 astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione a un'assicurazione generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo. Invero, dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla e l'ipotetica natura CP_1 occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima. Invero, premesso che dopo la c.d. legge Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico (cfr. art. 2, c. 25, I. 335/1995) si è affermato il principio generale -opposto rispetto a quello precedentemente fissato dall'art. 22,
I. 773/1982- secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi CP_2 (specie se limitati ad importi contributivi minimi di carattere solidaristico) nei confronti della previdenza di categoria. L'iscrizione del contribuente alla è dunque legittima, CP_1
e la relativa pretesa contributiva non viola, invero, il divieto di doppia contribuzione poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione. Dall'obbligo di iscrizione alla -previsto dallo Statuto della stessa con CP_1 disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla potendo in tal modo la CP_1 CP_1 CP_1 svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della prevedevano l'obbligo di CP_1 presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra” (Sentenza
n. 28188 del 2022).
Ancor più di recente la Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella posta dalla presente causa ed ha affermato (Cass. nn. 4154/2023; 4155/2023; 6694/2023; 318/2023; Cass. nn. 28188/2022; 35910/2022; 7820/2022; 4861/2022; Cass. nn.35481/2021; 28118/2021;
24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021) che, in tema di ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del Controparte_1 pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei CP_2 confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione alla – previsto dallo CP_1
Statuto della stessa con disposizione legittima – deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla potendo in tal modo la CP_1 CP_1 CP_1 svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti (Cass.;
Sentenza n. 17823 depositata il 21 giugno 2023).
Nella specie è circostanza pacifica che il geometra per gli anni di contribuzione per Pt_1 cui è causa, era iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Avellino – con presunzione, pertanto, di esercizio della professione, circostanza di per sé sufficiente a radicare in capo al geometra l'obbligo della contribuzione.
Tanto premesso a fronte delle deduzioni della il ricorrente non ha provato l' CP_1 estraneità delle attività esercitate dalla società a quella sua propria di geometra né ha provato la riconducibilità esclusiva dell'attività di geometra all'attività svolta quale lavoratore subordinato.
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In secondo luogo l'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per mancata giustifica del calcolo delle somme ingiunte.
La doglianza è infondata.
Invero la parte si limita a contestare genericamente il calcolo delle somme senza fornire un conteggio alternativo.
Le somme sono state correttamente calcolato nel rispetto delle norme regolamentari alla luce delle voci di reddito (volume d'affari ed imponibile Irpef) accertati dalla e/o dichiarati CP_1 dal geometra .
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Infine il Geometra ha eccepito la prescrizione del credito con riferimento alle annualità precedenti al 2017.
L'eccezione è destituita di fondamento per le ragioni di seguito esposte.
Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – menzionato anche dalla CIPAG in memoria difensiva – secondo cui “In materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335 ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre
1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da CP_1 parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge” (Cass. Civ. Sez. L, n. 4981 del 04/03/2014). La
Suprema Corte infatti, in motivazione, ha chiarito che “…Non si tratta di sospensione della prescrizione, ma di inizio della decorrenza della stessa dal momento in cui la è posta CP_1 in grado di verificare la debenza e l'ammontare dei contributi (v., in tale senso, anche Cass. 2 ottobre 2008 n. 24414). Negli stessi termini è stato ritenuto, proprio con riferimento ai contributi previdenziali dovuti alla nel regime Controparte_1 precedente la Delib. 25 novembre 1998 modificativa dell'art. 45 del regolamento della , CP_1 che la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione alla della dichiarazione CP_1 del debitore, ai sensi dell'art. 17, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, senza che possa rilevare l'infedeltà della dichiarazione, che invece può dar luogo all'applicazione di apposite sanzioni (cfr. Cass. 14 marzo 2008 n. 7000, Cass. 18 dicembre 2008 n. 29664). […]” (Cass.
Civ. sez. Lav., cit., in motivazione).
Di recente la Corte di Cassazione con sentenza n.15787/2023 ha confermato tale orientamento “Invero, da un lato, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 4981 del 04/03/2014, Rv.
630395 - 01) che, in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei CP_1 redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge. Dall'alto lato, si è rilevato
(Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv. 602494 – 01; Sez. L, Sentenza n. 29664 del
18/12/2008, Rv. 606238 – 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla la prescrizione dei contributi Controparte_1 decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale (Cass.n.15787/2023).
L'art.17, comma 1, L. n. 773/1982 succitata prevede infatti espressamente che “gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla
entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione CP_1 annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'art.11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno”. La disposizione appena richiamata è quindi stata recepita dalla nei propri Regolamenti, ove in particolare l'articolo 33, comma 2, CP_1 del Regolamento sulla Contribuzione stabilisce che la prescrizione non decorre sino alla trasmissione della dichiarazione obbligatoria, o in ogni caso, sino al momento in cui l'Ente non abbia la possibilità di accertare la corrispondenza del reddito dichiarato degli iscritti, con i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate circa le dichiarazioni IRPEF ed IVA rese per gli stessi anni. Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento sulla Contribuzione, “il termine per l'invio o la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 6 è fissato per il
15 settembre di ogni anno”.
Ebbene, non avendo il sig. inviato le dichiarazioni reddituali (circostanza pacifica), Pt_1 seppure regolarmente iscritto all'Albo, e quindi obbligatoriamente alla non CP_1 può che concludersi – come correttamente dedotto anche dalla CIPAG in memoria difensiva – che il termine di prescrizione, in realtà, non ha mai iniziato a decorrere, ai sensi dell'art. 19, comma II, Legge 20 ottobre 1982 n. 773.
Ma anche a prescindere da tali considerazioni, la prescrizione non potrebbe ritenersi in ogni caso maturata, posto che la ha inviato al contribuente diversi solleciti di pagamento e CP_1 ulteriori comunicazioni previdenziali (cfr.atti interruttivi della prescrizione) .
L'opposizione va, pertanto rigettata e deve essere dichiarato esecutivo il d.i. n.404/23.
*
Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese stante la complessità delle questioni giuridiche oggetto di causa e la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in relazione alle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così decide:
- rigetta l'opposizione;
-dichiara esecutivo il d.i. n. 404/23;
- compensa tra le parti le spese di lite;
Benevento,6.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA MA